Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 37 anno 2025 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto: In nome del popolo italiano appello avverso la sentenza n. L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A 164 del 2024 del Tribunale di PE -giudice
- S E Z I O N E L A V O R O - del lavoro - ripetizione composta dai magistrati: indebito assistenziale Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera est.
Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All'esito della camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 pubblicando il dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 168/2024 dell'anno Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Trasimento (PE) il 08.03.1971, residente a [...], , C.F. , Parte_2 C.F._2 nata ad [...] il [...] , residente in [...], Mantignana, Corciano (PERUGIA), quali figli ed eredi di Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Monica Raichini del Foro di PE (C.F.: C.F.
: presso CodiceFiscale_3 Email_1 il cui indirizzo telematico sono elettivamente domiciliati giusta delega estesa su foglio separato, sottoscritta per autentica dal difensore che ne ha inserito la copia informatica autenticata con l'apposizione della firma nella busta telematica contenente il ricorso di primo grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma C.p.C.;
- appellante -
Contro
1
Stefania Di Cato (C.F. pec: C.F._4
t), (C.F. Email_2 Parte_3
e (C.F. che lo C.F._5 Parte_4 C.F._6 rappresentano e difendoni in forza di procura generale alle liti conferita per atto a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 22 marzo 2024, Persona_2 repertorio n.37875, raccolta n.7313;
- appellato - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 164 del 2024 del Tribunale di PE
-giudice del lavoro pubblicata il 3 maggio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2022 dinanzi al Tribunale di PE
, e , quali eredi del padre Parte_5 Parte_1 Parte_2
, deceduto il 20 agosto 2020, chiesero che venisse accertata Persona_1
l'infondatezza della pretesa avanzata dall' nei loro confronti di restituzione CP_1 delle somme corrisposte al de cuius dal 1° marzo 2017 al 31 agosto 2020 a titolo di pensione di inabilità per ciechi civili stante il venir meno del requisito sanitario legittimante. I ricorrenti, senza contestare la sussistenza dell'indebito, ne eccepirono unicamente l'irripetibilità assumendo il legittimo affidamento del beneficiario che l'aveva percepita in buona fede, confidando nella spettanza della prestazione attesa la conservata erogazione della stessa da parte dell' che, per CP_1 contro, non si era mai attivato per disporre la revoca della prestazione nel rispetto del termine dettato dall'art. 37 comma 8 della L. 448/1998. Secondo la tesi dei ricorrenti il legittimo affidamento non poteva essere escluso nemmeno dall'avvenuta comunicazione del verbale sanitario che non conteneva alcun riferimento ad una revoca del beneficio assistenziale. Costituitosi in giudizio in data 13 gennaio 2023, l' convenuto chiese il CP_1 rigetto del ricorso, sostenendo l'infondatezza della pretesa avversaria. Evidenziò, infatti, che l'esito della visita era stato reso noto al dante causa dei ricorrenti e che, pertanto, sulla base di un ormai consolidato indirizzo tanto della giurisprudenza di legittimità quanto di quella di merito, in caso di indebito assistenziale determinatosi per l'assenza dei requisiti sanitari, la prestazione era ripetibile a partire dalla data dell'accertamento che aveva appurato l'insussistenza della condizione sanitaria legittimante, rappresentando tale momento la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale.
2 Il Tribunale di PE con la sentenza n. 164 del 2024 pubblicata in data 3 maggio 2024, respinse il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di €. 2.000,00. Il giudice di prime cure pervenne a tale decisione rilevando come la giurisprudenza di legittimità avesse chiarito che l'indebito assistenziale fosse ripetibile dalla data dell'accertamento dell'inesistenza dei requisiti sanitari, non potendo assumere rilevanza la mancata tempestiva adozione da parte dell' CP_1 dei provvedimenti di sospensione e revoca nei termini dettati dal comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998. Osservò, peraltro, come la comunicazione dell'esito della visita risultasse regolarmente effettuata in data 3 aprile del 2017 presso l'indirizzo di residenza del figlio ove il beneficiario, nella domanda di invalidità, aveva Parte_5 eletto domicilio per la notifica della convocazione a visita e pertanto appariva inverosimile che egli non ne fosse a conoscenza. Pertanto, dichiarò gli eredi tenuti alla restituzione dei ratei indebitamente riscossi a far data dalla visita di revisione che aveva accertato l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il diritto al beneficio assistenziale. Con l'impugnazione tempestivamente proposta dinanzi a questa Corte i soccombenti denunciano l'erroneità della sentenza e ne chiedono l'integrale riforma, insistendo nell'accoglimento della domanda di accertamento negativo già esercitata dinanzi al Tribunale. Fissata l'udienza di discussione, si è tempestivamente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
In udienza i difensori delle parti hanno richiamato i rispettivi scritti difensivi e questo Collegio ha definito il grado di giudizio pubblicando, all'esito della camera di consiglio, il dispositivo che ora viene riprodotto in calce alla motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti contestano la correttezza della decisione del Tribunale per aver essa applicato all'indebito oggetto di causa la regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c., adeguandosi a pronunce di legittimità e di merito che sarebbero espressione di un indirizzo giurisprudenziale superato. La Corte di Cassazione, diversamente, con la sentenza n. 29419, pubblicata in data 15 novembre 2018, aveva infatti affermato che la conoscenza dell'esito negativo della visita di verifica di per sé non escludeva la sussistenza del legittimo affidamento del soggetto che comunque si era vista mantenuta l'erogazione della provvidenza economica da parte dell' . CP_1
Pertanto secondo gli appellanti sarebbe irrilevante la conoscenza dell'esito della visita, essendo, di contro, dirimente il comportamento dell' che aveva CP_1 continuato ininterrottamente a corrispondere il trattamento sino al decesso del
3 beneficiario, ingenerando così nello stesso il legittimo affidamento ad averne diritto. 2. Con il secondo motivo osservano gli appellanti come agli atti non vi sia prova che il titolare della prestazione assistenziale avesse avuto conoscenza del verbale di accertamento sanitario poiché aveva eletto domicilio presso il figlio soltanto ai fini della convocazione a visita, mentre, per tutte le Parte_5 comunicazioni connesse alla domanda di aggravamento l'elezione era stata fatta presso la sede del patronato INAS CISL di PE che curava la pratica telematica. Pertanto, avrebbe errato il Tribunale a ritenere che fosse a Parte_6 conoscenza del verbale, essendogli stato notificato presso la residenza del figlio.
3. Da ultimo censurano la statuizione sulle spese legali ingiustamente poste a carico dei ricorrenti nonostante gli eredi avessero espressamente dichiarato, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., che , con riferimento all'ultima Persona_1 dichiarazione dei redditi presentata possedesse un reddito pari ad € 10.991,00. Ai fini dell'esenzione rileverebbe, infatti, il reddito del titolare della prestazione e non quello dei ricorrenti.
4. I primi due motivi di appello sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
5. La presente controversia ha ad oggetto un indebito assistenziale determinatosi per la sopravvenuta carenza in capo a dei requisiti Persona_1 sanitari previsti per il diritto alla pensione per ciechi civili. Difatti, sottoposto a visita di revisione, la Commissione medica in data 10 marzo 2017 accertò l'insussistenza delle minorazioni visive di cui alla l. 328 del 1970. 6. Come noto, nell'ambito delle prestazioni aventi natura assistenziale ( quale quella di cui si discute)si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, il principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 C.C., trova applicazione la regola che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto che, pur variamente articolate, sono tutte accomunate dalla non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, nonché dalla presenza di una situazione idonea a generare un suo incolpevole affidamento (Cass., Sez. Lav. 23 gennaio 2008, n. 1446 e successive conformi). La valorizzazione della tutela dell'affidamento dell'invalido, per essere le provvidenze economiche da lui destinate al soddisfacimento delle basilari esigenze dell'esistenza, vale a temperare la regola secondo cui il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per il sorgere del diritto al beneficio assistenziale agisce in maniera automatica e immediata (Cass., Sez. Lav., 29 marzo 2005, n. 6610). 7. A questa Corte spetta dunque di verificare se in capo all'accipiens, Per_1
, possa essere ravvisato quell'affidamento incolpevole alla cui tutela è
[...] preposto il principio di settore limitativo della ripetibilità dell'indebito (in tal senso, recentemente, Cass. sez. Lav. 6°, ordinanza n. 24180/2022).
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7.a) Vale allora la pena evidenziare come gli odierni appellanti con il ricorso introduttivo del giudizio avessero riconosciuto che il padre era stato sottoposto in data 10 marzo 2017 a visita medica per verificare l'aggravamento delle cecità, rappresentando che con quell'accertamento sanitario – del quale allegavano relativa documentazione (all. n. 6) – era stato ritenuto “privo delle minorazioni visive previste dalla L. 382 del 70 – non cieco civile”.
7.b) La difesa de gli eredi ricorrenti, nel ricorso introduttivo del giudizio, come in parte narrativa ricordato, venne impostata, sul presupposto della irrilevanza della conoscenza dell'esito della visita medica, piuttosto argomentando sul comportamento inerte dell' che aveva, ciò nonostante, continuato ad CP_1 erogare la prestazione senza adottare alcun provvedimento di sospensione, né di revoca, tanto che l'erogazione era cessata solo in conseguenza del decesso del titolare nell'agosto del 2020. I ricorrenti non contestarono dunque che il padre avesse avuto conoscenza del verbale con il quale la commissione medica lo aveva ritenuto privo delle minorazioni visive in precedenza riconosciute.
7.c) Risulta inammissibile, conseguentemente, la tardiva contestazione relativa alla regolarità della trasmissione del verbale della commissione medica all'indirizzo del figlio che gli appellanti formularono ben dopo Parte_5
l'udienza successiva alla costituzione in giudizio del convenuto ed oggi CP_1 riproposta in appello. 8. L'inerzia dell'istituto, che non provvide alla sospensione e alla revoca della prestazione ai sensi del comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non rileva ai fini della sostenuta irripetibilità dell'indebito assistenziale.
8.a) Sul punto, invero, come già rilevato in altra pronuncia di questa stessa Corte, richiamata anche dal Tribunale (Corte d'Appello di PE sentenza n. 6 del 2023, Cons. Est. Dott. Panariello), la Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 dicembre 2016, n. 26162, ha affermato che:
“Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 16260 del 29/10/2003) che ‹‹con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il
5 sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta››. (conforme Cass. sez. lav. n. 6091 del 26/4/2002).
[…] A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del 23/12/2010) che ‹‹ in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica››. Tali norme, come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza citata, sono finalizzate a responsabilizzare e sollecitare l'azione degli organi amministrativi e non certo a stabilire termini di decadenza all'esercizio del diritto alla ripetizione di somme indebitamente erogate.
8.b) La pronuncia n. 29419 del 2018, richiamata dagli appellanti a sostegno della loro tesi difensiva, in realtà non si discosta dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale originato dall'insussistenza del requisito sanitario e, a ben leggerne il testo, le considerazioni che gli appellanti attribuiscono alla Corte di Cassazione, in realtà rappresentano esclusivamente le motivazioni adottate dalla Corte territoriale, ripercorse dal Collegio di legittimità per evidenziare che il ricorso proposto dall' , sull'errata pretesa applicazione della regola di cui all'art. 2033 C.C., CP_1 non risultava adeguato a censurare le rationes decidendi su cui si reggeva la sentenza impugnata e andava perciò dichiarato inammissibile. Del resto, in quella fattispecie, l'inerzia dell' che era tata stigmatizzata a CP_1 giustificazione del ritenuto incolpevole affidamento dell'assistito si era prolungata per dieci anni e tale circostanza è certamente non assimilabile a quella oggetto dell'odierno contendere.
9. In conclusione non può sostenersi che, dopo l'accertamento sanitario Per_1
possa aver ritenuto di aver diritto alla conservazione della prestazione
[...] assistenziale.
9.a) Il presupposto indispensabile per raggiungere tale condivisa conclusione logica resta però che l'accertamento, o meglio, il suo esito, sia reso noto all'assistito in modo che ne consenta la conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza. In definitiva l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile
6 all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento ( in tal senso, recentemente, Cass. sez. Lav. 6°, ordinanza n. 24180/2022, non massimata, in motivazione, punto 9).
9.b)Ciò esclude, solo da tale momento, la sussistenza di un legittimo affidamento in capo al padre degli odierni appellanti, i quali sono pertanto tenuti alla restituzione dei ratei indebitamente a lui erogati mensilmente a decorrere da quello successivo alla data in cui il verbale della commissione di verifica fu recapitato all'assistito correttamente presso l'indirizzo del figlio, pacificamente indicato dalla stessa parte per le comunicazioni relative all'accertamento medico, nell'aprile del 2017.
10. Da tanto consegue la parziale riforma, nei termini di cui al dispositivo, della sentenza del Tribunale che, diversamente, ha confermato la legittimità della pretesa restitutoria nella sua totalità, senza tenere conto che il verbale CP_1 sanitario era stato comunicato solo nell'aprile 2017 e che, dunque, non poteva ritenersi insussistente la buona fede dell'assistito nella percezione dei ratei di marzo ed aprile 2017.
11. In punto di regolazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio si deve tenere conto della parziale riforma della sentenza del Tribunale, con l'accoglimento, sebbene in misura limitata, dell'azione di accertamento negativo svolta dagli eredi chiamati alla restituzione dell'indebito. Tanto giustifica, in applicazione del principio di causalità ( cfr. Corte Cost., sent. n. 135 del 1987; Cass. Sezioni Unite, n. 32061 del 2022), una compensazione parziale delle spese tra le parti nella misura che si stima coerente dei tre quarti, con imputazione della residua parte a carico dell'appellato che vede ridotto CP_1
l'ambito di ripetizione dell'indebito contestato agli eredi. Quanto alla relativa liquidazione- mentre va confermata quella fatta in primo grado, in assenza di contestazioni sulla quantificazione- per quella relativa al presente grado la somma individuata in dispositivo tiene conto dei criteri, per valore e fasi dell'attività defensionale effettivamente svolta, di cui al D.M. n. 147/2022.
ne rifonderà l'importo, nella misura percentuale stabilita, alle controparti CP_1 con distrazione in favor del loro difensore, Avv. Monica Raichini, che se ne è dichiarata antistataria. 11.a) Resta assorbito l'ulteriore, specifico motivo di impugnazione che ( peraltro infondatamente secondo il contrario principio affermato dalla sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 9875/2019)la difesa degli appellanti aveva formulato sull'esclusione, divisata dal Tribunale, della ricorrenza delle condizioni per l'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
7 Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 164/2024 del giudice del lavoro di PE, così dispone:
- Dichiara tenuti gli appellanti, eredi di , a restituire all' le Persona_1 CP_1 somme indebitamente percepite dal padre a titolo di pensione per ciechi civili N. 07064630 a decorrere dal rateo di maggio 2017, anziché dal 1° marzo 2017, e sino alla sua morte.
- Respinge nel resto l'appello;
- Ferma la liquidazione dell'importo delle spese processuali del primo grado fatta dal Tribunale in €. 2.000,00 per compenso professionale, liquida le spese del presente grado in €. 2.000,00 per compenso professionale. Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura dei tre quarti e condanna l'appellato a rifonderne agli appellati il CP_1 residuo quarto, da maggiorarsi con rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore degli appellanti, Avv. Monica Raichini, che se è dichiarata antistataria.
Così deciso a PE il 5 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Vincenzo Pio Baldi
La Consigliera est.
Dr.ssa Simonetta Liscio
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