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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 02/12/2024, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R. G. N. 830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 830 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio promossa da: nato a [...] il [...], C. F. , rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SALVATORE MUSU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cagliari, via Francesco Carrara n. 15;
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ANNA RITA PAU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Nuoro, via Manzoni n. 18;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per parte ricorrente (rassegnate nella memoria di PC dep. in data 29.3.2024)
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
c) con vittoria di spese, anche generali e competenze del presente giudizio”.
Conclusioni per parte resistente (rassegnate nella memoria di PC dep. in data 29.3.2024):
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso in Bitti (NU) tra CP_1
e in data 26 ottobre 2002, reg. Atti Matr. del Comune di Bitti al n.3 P.1/anno
[...] Parte_1
1 R. G. N. 830/2023
2002, mandando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bitti per l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per adempiere a tutte le incombenze di legge;
2) Rigettare ogni ulteriore pretesa avanzata dal poiché infondata in fatto e diritto. 3) Parte_1
Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria da Parte_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
4) Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
Conclusioni del PM:
- esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e per le condizioni economiche si rimette alla decisione del Tribunale di Nuoro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Nuoro per sentir dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con . A fondamento della domanda, il ricorrente ha Controparte_1
allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio il 26.10.2002; che dall'unione non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati con accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato civile del comune di
Bitti il 25.06.2021; che con la separazione i coniugi nulla statuivano sulle condizioni economiche;
che durante il matrimonio i coniugi acquistavano alcuni beni in comunione detenuti attualmente dalla sig.ra tra cui un'autovettura modello Audi Q3 del valore di € 5.000,00, macchine da cucire, mobili, CP_1 cristalliera e altri beni, per un valore complessivo di circa €. 10.000, 00; che è pendente tra i coniugi una controversia in ordine allo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Bitti nella via Musio n.
4; che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e il riconoscimento del diritto a percepire un importo pari alla metà del valore dei beni acquistati in costanza di matrimonio ed attualmente posseduti in via esclusiva dalla sig.ra . CP_1
2. Si è costituita , la quale, nulla opponendo alla pronuncia dello scioglimento del Controparte_1
matrimonio, ha contestato quanto allegato dal ricorrente: in particolare, ha rappresentato che oltre ai beni indicati dal ricorrente, in costanza di matrimonio è stata acquistata l'autovettura Audi Q3 del valore di € 8.000,00, in uso al resistente;
inoltre, ha contestato quanto allegato relativamente ad “altri beni del valore di € 10.000,00” poiché il ricorrente non ha prodotto prova dell'acquisto in costanza di matrimonio. Infine, la resistente ha allegato che il ricorrente nel richiamato procedimento di scioglimento della comunione sull'immobile costituente la casa familiare, ha riproposto le stesse voci di pretesa vantate nel presente giudizio, in modo da duplicare gli importi da riconoscersi in suo favore.
Ciò premesso, la resistente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, il rigetto delle domande del ricorrente, e la condanna dello stesso, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
2 R. G. N. 830/2023
3. All'udienza del 19.12.2023, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e il ricorrente ha concluso per la pronuncia del divorzio e, in ordine alla domanda di cui al capo b), ha chiesto di ritenerla assorbita in quelle proposte nel procedimento avente RG 670/2023, pendente innanzi a quest'ufficio.
Con decreto del 5.02.2024, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e le parti hanno depositato le rispettive precisazioni delle conclusioni nonché memorie.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
4. Dev'essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1
15/07/1965, e nata Ozieri il 22/01/1975, contratto in Bitti il 26.10.2002 e Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bitti, anno 2002, parte I, atto n. 3.
I coniugi, senza figli, hanno allegato e documentato di essersi separati con accordo perfezionatosi innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bitti in data 25.6.2021.
In proposito, il ricorrente ha depositato l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal
Comune di Bitti contenente la seguente annotazione:
La separazione dei coniugi è avvenuta, dunque, a norma dell'art. 12 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, che prevede: «i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco,
quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o
trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione
personale» e «l'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al
comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».
L'art. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970 prescrive, per quanto di interesse che «per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono
essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei
coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale,
anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello
stato civile».
3 R. G. N. 830/2023
Ebbene, nel caso di specie, il ricorso per l'accertamento dello scioglimento del matrimonio è stato depositato ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge.
I coniugi, d'altra parte, hanno entrambi chiesto il divorzio, hanno allegato di non essersi riconciliati e hanno dichiarato, in prima udienza, di non volersi riconciliare.
In definitiva, accertati i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, dev'essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra i coniugi in data 26.10.2002.
5. Inizialmente, col ricorso, il ricorrente ha domandato, sub b), di «riconoscere in favore del sig. Pt_1
il diritto a percepire un importo pari alla metà del valore dei beni acquistati in costanza di matrimonio ed attualmente posseduti in via esclusiva dalla sig.ra (autovettura, macchine da cucire, CP_1 cristalliera, ecc.)».
Successivamente, il ricorrente stesso si è difeso allegando la sussistenza della litispendenza fra tale domanda e la domanda di scioglimento della comunione proposta nell'ambito del procedimento avente
RG 670/2023 e pendente presso questo Tribunale.
In prima udienza, per altro, è stata rilevata d'ufficio l'inammissibilità della domanda di divisione dei beni in comunione fra i coniugi nell'ambito del presente giudizio di divorzio.
Con l'atto di precisazione delle conclusioni depositato in data 29.3.2024, il ricorrente, dopo aver ribadito la difesa in ordine alla litispendenza, non ha rinunciato chiaramente alla domanda divisionale ma si è limitato a non riproporla nelle conclusioni poiché la «domanda di cui al capo b) deve ritenersi assorbita» nell'ambito del procedimento avente RG n. 670/2023.
Premesso che non può essere condiviso il rilievo della litispendenza effettuato dal ricorrente poiché gli istituti della litispendenza e della continenza si applicano se sono contemporaneamente pendenti due cause davanti ad uffici giudiziari diversi mentre la litispendenza erroneamente rilevata dal ricorrente ha ad oggetto due cause pendenti presso questo ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10183 del
17/04/2023 massimata: «gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause
pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse
pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo
l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora
non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337,
comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un
giudizio di risoluzione contrattuale, nel quale era stata proposta domanda riconvenzionale di
risarcimento dei danni, non aveva ritenuto motivo di invalidità la mancata declaratoria di litispendenza
o l'omessa riunione con altro precedente giudizio, in cui era stata proposta autonomamente identica
domanda risarcitoria)».
4 R. G. N. 830/2023
In conclusione, visto il rilievo dell'inammissibilità effettuato in prima udienza, deve dichiarata l'inammissibilità della domanda di divisione sub b), non chiaramente rinunciata, poiché la domanda di scioglimento della comunione è soggetta al rito ordinario e non può essere trattata e decisa, in mancanza di una connessione idonea ai sensi dell'art. 40, co. 3, c.p.c., col rito speciale della famiglia ex artt. 473 bis e ss. c.p.c.: «non è ammissibile [infatti] il cumulo in unico processo della domanda di divorzio,
soggetta al rito camerale, con quella di divisione dei beni comuni dei coniugi, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra». (massima Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6424 del 13/03/2017).
6. Passando all'esame della domanda ex art. 96 c.p.c. della resistente, si rileva che non sussistono i presupposti per l'accertamento di una responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo al ricorrente poiché questi non è risultato totalmente soccombente, essendo stata accolta la domanda di divorzio.
Inoltre, si rileva che la resistente non ha allegato e provato il danno-conseguenza di cui chiede il risarcimento, dovendo distinguersi fra l'esistenza di un danno-conseguenza e la sua liquidazione.
La domanda risarcitoria da lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. dev'essere, quindi, rigettata e non può essere applicata d'ufficio la misura prevista dall'art. 96, co. 3, c.p.c.
7. Le spese di lite debbono essere regolate in base all'art. 91 c.p.c.
Entrambe le parti hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio e le domande sono state accolte.
È stata dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della comunione avanzata dal ricorrente.
La domanda ex art. 96 c.p.c., invece, è meramente accessoria sicché il suo rigetto non determina reciproca soccombenza: (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del 2022 ove si legge: «stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite
cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria
- anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza
integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso – come quello all'esame - di
rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con
conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la
soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di
secondo grado»).
In conclusione, ritenuto di dover compensare per 1/2 le spese di lite, condanna il ricorrente a pagare il restante 1/2 delle spese di lite alla resistente.
Tenuto conto che si sono svolte tutte le fasi del processo, ritenuto il valore indeterminabile della causa,
ritenuti assenti profili di difficoltà della causa e rilevata, altresì, l'assenza di un'istruttoria costituenda, si liquidano in favore della resistente, in base al D.M. n. 55/2014, applicati i minimi tabellari e al netto
5 R. G. N. 830/2023
della compensazione di 1/2, € 1904,5, oltre 15% per spese generali ed oltre a Iva e Cpa, se dovute, a titolo di onorari d'avvocato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra difesa, eccezione e deduzione:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il [...], e Parte_1
nata Ozieri il 22/01/1975, contratto in Bitti il 26.10.2002 e trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Bitti, anno 2002, parte I, atto n.3;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara inammissibile la domanda sub b) del ricorrente;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della resistente;
5) compensate le spese di lite per 1/2, condanna a pagare a il restante Parte_1 Controparte_1
1/2 che liquida nella somma di € 1.904,5, oltre 15% per spese generali ed oltre a Iva e Cpa, se dovute, per onorari d'avvocato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 29.11.2024.
Il giudice relatore
dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 830 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio promossa da: nato a [...] il [...], C. F. , rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SALVATORE MUSU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cagliari, via Francesco Carrara n. 15;
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ANNA RITA PAU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Nuoro, via Manzoni n. 18;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per parte ricorrente (rassegnate nella memoria di PC dep. in data 29.3.2024)
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
c) con vittoria di spese, anche generali e competenze del presente giudizio”.
Conclusioni per parte resistente (rassegnate nella memoria di PC dep. in data 29.3.2024):
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso in Bitti (NU) tra CP_1
e in data 26 ottobre 2002, reg. Atti Matr. del Comune di Bitti al n.3 P.1/anno
[...] Parte_1
1 R. G. N. 830/2023
2002, mandando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bitti per l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per adempiere a tutte le incombenze di legge;
2) Rigettare ogni ulteriore pretesa avanzata dal poiché infondata in fatto e diritto. 3) Parte_1
Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria da Parte_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
4) Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
Conclusioni del PM:
- esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e per le condizioni economiche si rimette alla decisione del Tribunale di Nuoro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Nuoro per sentir dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con . A fondamento della domanda, il ricorrente ha Controparte_1
allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio il 26.10.2002; che dall'unione non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati con accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato civile del comune di
Bitti il 25.06.2021; che con la separazione i coniugi nulla statuivano sulle condizioni economiche;
che durante il matrimonio i coniugi acquistavano alcuni beni in comunione detenuti attualmente dalla sig.ra tra cui un'autovettura modello Audi Q3 del valore di € 5.000,00, macchine da cucire, mobili, CP_1 cristalliera e altri beni, per un valore complessivo di circa €. 10.000, 00; che è pendente tra i coniugi una controversia in ordine allo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Bitti nella via Musio n.
4; che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e il riconoscimento del diritto a percepire un importo pari alla metà del valore dei beni acquistati in costanza di matrimonio ed attualmente posseduti in via esclusiva dalla sig.ra . CP_1
2. Si è costituita , la quale, nulla opponendo alla pronuncia dello scioglimento del Controparte_1
matrimonio, ha contestato quanto allegato dal ricorrente: in particolare, ha rappresentato che oltre ai beni indicati dal ricorrente, in costanza di matrimonio è stata acquistata l'autovettura Audi Q3 del valore di € 8.000,00, in uso al resistente;
inoltre, ha contestato quanto allegato relativamente ad “altri beni del valore di € 10.000,00” poiché il ricorrente non ha prodotto prova dell'acquisto in costanza di matrimonio. Infine, la resistente ha allegato che il ricorrente nel richiamato procedimento di scioglimento della comunione sull'immobile costituente la casa familiare, ha riproposto le stesse voci di pretesa vantate nel presente giudizio, in modo da duplicare gli importi da riconoscersi in suo favore.
Ciò premesso, la resistente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, il rigetto delle domande del ricorrente, e la condanna dello stesso, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
2 R. G. N. 830/2023
3. All'udienza del 19.12.2023, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e il ricorrente ha concluso per la pronuncia del divorzio e, in ordine alla domanda di cui al capo b), ha chiesto di ritenerla assorbita in quelle proposte nel procedimento avente RG 670/2023, pendente innanzi a quest'ufficio.
Con decreto del 5.02.2024, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e le parti hanno depositato le rispettive precisazioni delle conclusioni nonché memorie.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
4. Dev'essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1
15/07/1965, e nata Ozieri il 22/01/1975, contratto in Bitti il 26.10.2002 e Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bitti, anno 2002, parte I, atto n. 3.
I coniugi, senza figli, hanno allegato e documentato di essersi separati con accordo perfezionatosi innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bitti in data 25.6.2021.
In proposito, il ricorrente ha depositato l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal
Comune di Bitti contenente la seguente annotazione:
La separazione dei coniugi è avvenuta, dunque, a norma dell'art. 12 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, che prevede: «i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco,
quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o
trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione
personale» e «l'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al
comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».
L'art. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970 prescrive, per quanto di interesse che «per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono
essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei
coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale,
anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello
stato civile».
3 R. G. N. 830/2023
Ebbene, nel caso di specie, il ricorso per l'accertamento dello scioglimento del matrimonio è stato depositato ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge.
I coniugi, d'altra parte, hanno entrambi chiesto il divorzio, hanno allegato di non essersi riconciliati e hanno dichiarato, in prima udienza, di non volersi riconciliare.
In definitiva, accertati i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, dev'essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra i coniugi in data 26.10.2002.
5. Inizialmente, col ricorso, il ricorrente ha domandato, sub b), di «riconoscere in favore del sig. Pt_1
il diritto a percepire un importo pari alla metà del valore dei beni acquistati in costanza di matrimonio ed attualmente posseduti in via esclusiva dalla sig.ra (autovettura, macchine da cucire, CP_1 cristalliera, ecc.)».
Successivamente, il ricorrente stesso si è difeso allegando la sussistenza della litispendenza fra tale domanda e la domanda di scioglimento della comunione proposta nell'ambito del procedimento avente
RG 670/2023 e pendente presso questo Tribunale.
In prima udienza, per altro, è stata rilevata d'ufficio l'inammissibilità della domanda di divisione dei beni in comunione fra i coniugi nell'ambito del presente giudizio di divorzio.
Con l'atto di precisazione delle conclusioni depositato in data 29.3.2024, il ricorrente, dopo aver ribadito la difesa in ordine alla litispendenza, non ha rinunciato chiaramente alla domanda divisionale ma si è limitato a non riproporla nelle conclusioni poiché la «domanda di cui al capo b) deve ritenersi assorbita» nell'ambito del procedimento avente RG n. 670/2023.
Premesso che non può essere condiviso il rilievo della litispendenza effettuato dal ricorrente poiché gli istituti della litispendenza e della continenza si applicano se sono contemporaneamente pendenti due cause davanti ad uffici giudiziari diversi mentre la litispendenza erroneamente rilevata dal ricorrente ha ad oggetto due cause pendenti presso questo ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10183 del
17/04/2023 massimata: «gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause
pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse
pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo
l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora
non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337,
comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un
giudizio di risoluzione contrattuale, nel quale era stata proposta domanda riconvenzionale di
risarcimento dei danni, non aveva ritenuto motivo di invalidità la mancata declaratoria di litispendenza
o l'omessa riunione con altro precedente giudizio, in cui era stata proposta autonomamente identica
domanda risarcitoria)».
4 R. G. N. 830/2023
In conclusione, visto il rilievo dell'inammissibilità effettuato in prima udienza, deve dichiarata l'inammissibilità della domanda di divisione sub b), non chiaramente rinunciata, poiché la domanda di scioglimento della comunione è soggetta al rito ordinario e non può essere trattata e decisa, in mancanza di una connessione idonea ai sensi dell'art. 40, co. 3, c.p.c., col rito speciale della famiglia ex artt. 473 bis e ss. c.p.c.: «non è ammissibile [infatti] il cumulo in unico processo della domanda di divorzio,
soggetta al rito camerale, con quella di divisione dei beni comuni dei coniugi, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra». (massima Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6424 del 13/03/2017).
6. Passando all'esame della domanda ex art. 96 c.p.c. della resistente, si rileva che non sussistono i presupposti per l'accertamento di una responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo al ricorrente poiché questi non è risultato totalmente soccombente, essendo stata accolta la domanda di divorzio.
Inoltre, si rileva che la resistente non ha allegato e provato il danno-conseguenza di cui chiede il risarcimento, dovendo distinguersi fra l'esistenza di un danno-conseguenza e la sua liquidazione.
La domanda risarcitoria da lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. dev'essere, quindi, rigettata e non può essere applicata d'ufficio la misura prevista dall'art. 96, co. 3, c.p.c.
7. Le spese di lite debbono essere regolate in base all'art. 91 c.p.c.
Entrambe le parti hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio e le domande sono state accolte.
È stata dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della comunione avanzata dal ricorrente.
La domanda ex art. 96 c.p.c., invece, è meramente accessoria sicché il suo rigetto non determina reciproca soccombenza: (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del 2022 ove si legge: «stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite
cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria
- anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza
integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso – come quello all'esame - di
rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con
conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la
soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di
secondo grado»).
In conclusione, ritenuto di dover compensare per 1/2 le spese di lite, condanna il ricorrente a pagare il restante 1/2 delle spese di lite alla resistente.
Tenuto conto che si sono svolte tutte le fasi del processo, ritenuto il valore indeterminabile della causa,
ritenuti assenti profili di difficoltà della causa e rilevata, altresì, l'assenza di un'istruttoria costituenda, si liquidano in favore della resistente, in base al D.M. n. 55/2014, applicati i minimi tabellari e al netto
5 R. G. N. 830/2023
della compensazione di 1/2, € 1904,5, oltre 15% per spese generali ed oltre a Iva e Cpa, se dovute, a titolo di onorari d'avvocato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra difesa, eccezione e deduzione:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il [...], e Parte_1
nata Ozieri il 22/01/1975, contratto in Bitti il 26.10.2002 e trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Bitti, anno 2002, parte I, atto n.3;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara inammissibile la domanda sub b) del ricorrente;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della resistente;
5) compensate le spese di lite per 1/2, condanna a pagare a il restante Parte_1 Controparte_1
1/2 che liquida nella somma di € 1.904,5, oltre 15% per spese generali ed oltre a Iva e Cpa, se dovute, per onorari d'avvocato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 29.11.2024.
Il giudice relatore
dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu
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