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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2419/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone di:
Dott. Isabella Mariani Presidente Dott. Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. Laura D'Amelio Consigliere relatore
Riunita nella Camera di Consiglio in data 20.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2419/2023, promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Famiglietti Nicola, come da procura in Parte_1 atti;
APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Capitoni Franco, come da procura in atti;
APPELLATO
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte appellante e parte appellata danno atto di aver raggiunto un accordo transattivo ed chiedono che sia estinto il presente giudizio, avendo depositato i rispettivi atti di denunzia ed accettazione.
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
roponeva appello chiedendo la riforma della sentenza n. 374/2023 con Parte_1 la quale il Tribunale di Siena lo condannava a pagare, in favore del
[...]
, la somma di euro 9.136,00 a titolo di danno patrimoniale, e la Controparte_1 somma di euro 40.000, 00 a titolo di danno morale. Il Tribunale rigettava inoltre la domanda di nullità dell'atto di dotazione di Trust costituito in data 8.6.2017, denominato “Locusta Trust,” dichiarandolo inefficace verso il OM . Controparte_1
Condanna, infine, il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite,
IL si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1 chiedendone ed avanzando appello incidentale.
Le parti, con nota rispettivamente depositate il 15 maggio 2025 ed il 19 maggio 2025, hanno dato atto di aver raggiunto accordo transattivo con cui sono state definite le questioni controverse depositando conseguentemente i rispettivi atti di rinuncia ed accettazione all'appello principale ed all'appello incidentale.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, le medesime ne hanno chiesto l'estinzione con compensazione integrale delle spese di lite e cancellazione ex art 2668 c.c. della trascrizione della domanda di revocatoria presentata in data 16.12.2021 e della annotazione della domanda presentata in data 13.10.2023.
Occorre quindi dare atto della estinzione del presente giudizio.
Visto l'accordo delle parti in ordine allee spese di lite, le stesse vanno interamente compensate tra le parti;
PQM
- Dichiara l'estinzione del presente giudizio
- Visto l'art. 2668 c.c. ordina al Funzionario di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siena -Servizio Pubblicità Immobiliare di Montepulciano- di provvedere alla cancellazione delle seguenti formalità:
- trascrizione in data 16.12.2021 al n. registro generale 5215 e registro particolare 3872;
- annotazione in data 13.10.2023 al n. registro generale 4581 e registro particolare. 696;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Il cons. est.
Laura D'Amelio
Il Presidente
Isabella Mariani
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone di:
Dott. Isabella Mariani Presidente Dott. Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. Laura D'Amelio Consigliere relatore
Riunita nella Camera di Consiglio in data 20.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2419/2023, promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Famiglietti Nicola, come da procura in Parte_1 atti;
APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Capitoni Franco, come da procura in atti;
APPELLATO
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte appellante e parte appellata danno atto di aver raggiunto un accordo transattivo ed chiedono che sia estinto il presente giudizio, avendo depositato i rispettivi atti di denunzia ed accettazione.
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
roponeva appello chiedendo la riforma della sentenza n. 374/2023 con Parte_1 la quale il Tribunale di Siena lo condannava a pagare, in favore del
[...]
, la somma di euro 9.136,00 a titolo di danno patrimoniale, e la Controparte_1 somma di euro 40.000, 00 a titolo di danno morale. Il Tribunale rigettava inoltre la domanda di nullità dell'atto di dotazione di Trust costituito in data 8.6.2017, denominato “Locusta Trust,” dichiarandolo inefficace verso il OM . Controparte_1
Condanna, infine, il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite,
IL si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1 chiedendone ed avanzando appello incidentale.
Le parti, con nota rispettivamente depositate il 15 maggio 2025 ed il 19 maggio 2025, hanno dato atto di aver raggiunto accordo transattivo con cui sono state definite le questioni controverse depositando conseguentemente i rispettivi atti di rinuncia ed accettazione all'appello principale ed all'appello incidentale.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, le medesime ne hanno chiesto l'estinzione con compensazione integrale delle spese di lite e cancellazione ex art 2668 c.c. della trascrizione della domanda di revocatoria presentata in data 16.12.2021 e della annotazione della domanda presentata in data 13.10.2023.
Occorre quindi dare atto della estinzione del presente giudizio.
Visto l'accordo delle parti in ordine allee spese di lite, le stesse vanno interamente compensate tra le parti;
PQM
- Dichiara l'estinzione del presente giudizio
- Visto l'art. 2668 c.c. ordina al Funzionario di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siena -Servizio Pubblicità Immobiliare di Montepulciano- di provvedere alla cancellazione delle seguenti formalità:
- trascrizione in data 16.12.2021 al n. registro generale 5215 e registro particolare 3872;
- annotazione in data 13.10.2023 al n. registro generale 4581 e registro particolare. 696;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Il cons. est.
Laura D'Amelio
Il Presidente
Isabella Mariani