Art. 1. Articolo unico
Ai provveditori agli studi, provenienti dal ruolo dei presidi e nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165 , vengono attribuiti, con decorrenza 1 luglio 1962, gli aumenti periodici spettanti in base all'anzianita' complessiva di preside di la categoria e di provveditore, eccedente i tre anni.
Ai provveditori agli studi, provenienti dal ruolo dei presidi e nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165 , vengono attribuiti, con decorrenza 1 luglio 1962, gli aumenti periodici spettanti in base all'anzianita' complessiva di preside di la categoria e di provveditore, eccedente i tre anni.