Articolo 1 della Legge 11 febbraio 1963, n. 83
Versione
10 marzo 1963
Art. 1. Articolo unico

Ai provveditori agli studi, provenienti dal ruolo dei presidi e nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165 , vengono attribuiti, con decorrenza 1 luglio 1962, gli aumenti periodici spettanti in base all'anzianita' complessiva di preside di la categoria e di provveditore, eccedente i tre anni.

Entrata in vigore il 10 marzo 1963