Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 601 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F. – Parte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del Presidente in carica l.r.p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18, presso gli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott. in Roma, lì 22/03/2024, rep. 37875, Persona_1 raccolta n. 7313 appellante
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., , il Controparte_1 P.IVA_3 Controparte_2 quale si costituisce anche in proprio (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliati in Catanzaro, Via V. Pugliese n. 30 presso lo studio avv. Francesco Grande, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine della memoria di costituzione in appello appellati
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…1) rigettare tutte le domande proposte in primo grado dai ricorrenti, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e non provate per le ragioni in epigrafe;
2) in via subordinata, salvo gravame, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare comunque i ricorrenti in proprio e n.q. a pagare all' tutte Pt_1 le somme riconosciute e/o che risulteranno effettivamente dovute in corso di causa a titolo di contributi e di somme aggiuntive;
3) con vittoria, in tutti i casi, di spese e competenze del doppio grado del giudizio…>>;
1
in ogni caso annullare, in Pt_1 tutto o, in subordine, nella parte relative sanzioni e interessi l'avviso di addebito n. 33020180000990677000, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria Pt_1 delle spese di lite…>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata:
<
1. Con ricorso depositato in data 03/08/2018, , in proprio e quale Controparte_2 legale rappresentante della ha proposto opposizione avverso Controparte_1
l'avviso di addebito n. 330 2018 00009906 77 000 emesso dall' per un importo Pt_1 di euro 37.529,36, notificato a mezzo p.e.c. il 05/07/2018, in relazione a contributi dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti nel periodo 10/2012 - 06/2016. Parte ricorrente ha esposto che l'avviso di addebito oggetto di opposizione traeva origine da un accertamento ispettivo dell iniziato in data 02/12/2017 e Pt_1 concluso il 04/12/2017, finalizzato a verificare la spettanza delle agevolazioni ex lege n. 407/1990 (art. 8, comma 9) di cui aveva usufruito per taluni dei propri dipendenti. Segnatamente, si trattava delle dipendenti , Persona_2 _3
e , per le quali sarebbe stata riscontrata l'insussistenza
[...] Persona_4 dello status di disoccupato da almeno 24 mesi al momento delle rispettive assunzioni da parte della ditta ricorrente.
1.1. A supporto dell'opposizione i ricorrenti hanno eccepito: i) la prescrizione della pretesa contributiva in relazione al periodo 10/2012 – 11/2012; ii) la illegittimità della pretesa azionata. In particolare, con riferimento a quest'ultimo motivo di ricorso, è stato dedotto che: - , assunta in data 23/06/2012 e Persona_2
, Pagina 2 di 13 assunta in data 25/09/2012, avrebbero svolto attività Persona_3 di lavoro R.G. LAV. N. 1776/2018 autonomo mentre , assunta in Persona_4 data 09/07/2013, avrebbe svolto lavoro dipendente;
- tuttavia, l'impianto motivazionale su cui poggia la pretesa dell'Ente previdenziale è affidato ad espressioni di stile che rimandano “agli archivi informatici dell' ”, senza che Pt_1 siano fornite ulteriori specificazioni;
- per altro verso, e per stessa affermazione del personale ispettivo, i dati reddituali di cui sopra, certamente non risultano nella scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'Impiego territorialmente competente;
- tantomeno risultavano alla data di assunzione delle tre dipendenti;
- la società ricorrente, infatti, in ossequio a quanto richiesto dalla legge n. 407/1990, all'atto dell'assunzione delle tre dipendenti, richiedeva ai Centri per l'Impiego territorialmente competenti l'apposita scheda che, in tutti e tre i casi, attestava il regolare possesso, al momento del rilascio, dello status di disoccupazione utile ai fini dell'assunzione agevolata ai sensi della citata disposizione legislativa.
2 1.2. Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo che l'avviso di addebito impugnato venga, in tutto o in parte, annullato.
2. Si è costituito l' che ha concluso Parte_1 chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato nel merito>>.
§3 Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla l'avviso di addebito alla luce delle seguenti argomentazioni:
<
3. Il ricorso, oltre ad essere ammissibile (essendo stato tempestivamente depositato nel termine di giorni quaranta decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 05/07/2018 - si vedano il doc. n. 2 allegato al ricorso e il doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva dell' , è anche fondato e deve essere, Pt_1 pertanto, accolto.
4. L'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 statuisce che: « A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi».
4.1. A cavallo tra le assunzioni oggetto di controversia è intervenuta la legge n. 92/2012 (art. 4, comma 14), in vigore dal 18/07/2012, che si è limitata a precisare che le assunzioni danno diritto alle agevolazioni “quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi” (così ampliando le possibilità di fruire dell'agevolazione che prima spettava solo “quando esse [le assunzioni, n.d.e.] non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi”. Si tratta di modifica normativa che, pertanto, non rileva ai fini della presente controversia.
5. Trattandosi di assunzioni effettuate da impresa operante nel Mezzogiorno, la ricorrente ha usufruito dell'esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro per un triennio dalla data di assunzione.
5.1. Parte ricorrente ha quindi dedotto: - che in ossequio a quanto richiesto dalla legge n. 407/1990, all'atto dell'assunzione delle tre dipendenti, richiedeva, ai Centri per l'Impiego
3 territorialmente competenti, l'apposita scheda che, in tutti e tre i casi, attestava il regolare possesso, al momento del rilascio, dello status di disoccupazione utile ai fini dell'assunzione agevolata;
- che le liste regionali previste dal comma 8 dell'art. 9 cit., che coincidono con quelle di collocamento, nella Regione Calabria sono tenute dalle amministrazioni provinciali cui, pertanto, spetta il compito di verificare (ed attestare) l'esistenza dei presupposti soggettivi per la relativa iscrizione.
5.2. L' non solo non ha contestato quanto dedotto, in punto di fatto, da parte Pt_1 ricorrente, ma anzi ne ha confermato la veridicità deducendo che: a) la lavoratrice
è stata assunta in data 23.06.2012 ai sensi all'art. 8, comma 9, Persona_2 della legge n. 407/90, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 24 ore settimanali e la qualifica di commessa di negozio, inquadrata al IV livello del CCNL di riferimento. Senonché, per la lavoratrice è stato accertato che, Per_2 successivamente alla data di decorrenza (22.09.2009) dello status di disoccupato indicata nella scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'impiego di Soverato, ha svolto, attività di lavoro autonomo da cui sono scaturiti, per l'anno 2011, redditi pari ad € 5.500,00, superiori al limite annuo stabilito dal legislatore (pari ad € 4.800,00) per poter permanere nello status di disoccupato, presupposto per la fruizione delle agevolazioni di cui alla L. 407/90, senza che la medesima lavoratrice abbia effettuato comunicazione al CPI territorialmente competente onde consentire l'aggiornamento della sua posizione anagrafica e la decorrenza di una nuova data di anzianità; b) la lavoratrice è stata assunta in data 25.09.2012 ai sensi Persona_3 dell'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 24 ore settimanali e la qualifica di commessa di banco, inquadrata al IV livello del CCNL di riferimento. Senonché, per la lavoratrice _3
è stato accertato che, successivamente alla data di decorrenza (10.04.2003) dello status di disoccupato indicata nella scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'impiego di Vibo Valentia, ha svolto, attività di lavoro autonomo da cui sono scaturiti, per l'anno 2011, redditi da lavoro autonomo pari ad € 5.268,00, superiori al limite annuo stabilito dal legislatore (pari ad € 4.800,00) per poter permanere nello status di disoccupato, presupposto per la fruizione delle agevolazioni di cui alla L. 407/90, senza che la medesima lavoratrice abbia effettuato comunicazione al CPI territorialmente competente onde consentire l'aggiornamento della sua posizione anagrafica e la decorrenza di una nuova data di anzianità; c) la lavoratrice
è stata assunta in data 09.07.2013 ai sensi dell'art. 8, comma 9, Persona_4 della legge n. 407/90, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 20 ore settimanali e la qualifica di commessa di banco, inquadrata al IV livello del CCNL di riferimento. Senonché, per la lavoratrice è stato accertato che, Per_4 successivamente alla data di decorrenza (08.07.2008) dello status di disoccupato indicata nella scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'impiego di Corigliano Calabro, ha svolto, attività di lavoro subordinato da cui sono scaturiti, per l'anno 2011, redditi pari ad € 9.488,00, superiori al limite annuo stabilito dal legislatore (pari ad € 8.000,00) per poter permanere nello status di disoccupato, presupposto per la fruizione delle agevolazioni di cui alla L. 407/90, senza che la medesima
4 lavoratrice abbia effettuato comunicazione al CPI territorialmente competente onde consentire l'aggiornamento della sua posizione anagrafica e la decorrenza di una nuova data di anzianità» (pagg.
4-5 della memoria difensiva).
5.3. L' ha, subito dopo, ribadito che: «… come sopra visto, in fase di Pt_1 accertamento ispettivo è emerso che i lavoratori , , Persona_2 Persona_3
, assunti dalla ditta opponente con i benefici della l. 407/90, Persona_4 nelle annualità precedenti l'assunzione presso e successivamente Controparte_1 al rilascio della scheda anagrafica l. 407/90 da parte del CPI competente, hanno dichiarato redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato superiori al limite annuo stabilito dal legislatore (pari ad € 4.800,00 per reddito da lavoro autonomo;
per € 8.000,00 per reddito da lavoro subordinato) affinché potessero conservare lo status di disoccupati» (pag. 6 della memoria difensiva).
5.4. In sostanza, non è controverso tra le parti che l'azienda datrice di lavoro, al momento dell'assunzione, non avesse motivo di dubitare della veridicità del requisito dello status di disoccupato di lungo periodo in capo alle lavoratrici assunte che erano, d'altronde, pacificamente inserite nella lista regionale (di cui al comma 9 dell'art. 8 della legge n. 407/1990) da cui è possibile effettuare l'assunzione con richiesta nominativa (come previsto dalla citata legge).
5.5. Lo stesso riconosce, infatti, espressamente: - che nella scheda anagrafica Pt_1 di ciascuna lavoratrice, rilasciata dal CPI territorialmente competente, risultava, al momento della loro assunzione, una data di decorrenza dello status di disoccupato di gran lunga superiore ai 24 mesi richiesti dalla legge;
- che ciascuna lavoratrice aveva però omesso di effettuare la dovuta comunicazione al CPI al fine di aggiornare la propria posizione anagrafica e la decorrenza di una nuova data di anzianità; - che solo successivamente al rilascio della scheda anagrafica di cui alla legge n. 407/1990 da parte del CPI competente, le medesime lavoratrici avevano provveduto a dichiarare i redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato, superiori al limite annuo stabilito dal legislatore.
6. Da ciò consegue che la pretesa di pagamento dei contributi previdenziali è infondata atteso che non vi è prova alcuna che l'azienda fosse a conoscenza del reale status delle lavoratrici assunte per tutto il periodo di durata dell'agevolazione (essendo stati gli accertamenti espletati dall' dopo il decorso dei 36 mesi per i Pt_1 quali la ricorrente aveva già usufruito dell'esenzione contributiva). Lo stesso Pt_1 corrobora implicitamente la correttezza dell'operato del datore di lavoro nel momento in cui sostiene, ancora una volta, che «Tale circostanza [ovvero il superamento del reddito previsto come compatibile con la “disoccupazione”, n.d.e.] doveva essere obbligatoriamente comunicata dal singolo lavoratore al competente Centro per l'impiego … Del tutto evidente, inoltre, che i lavoratori avrebbero dovuto ottemperare all'obbligo di comunicare i diversi dati reddituali anche in occasione della richiesta e del rilascio da parte del Centro per l'Impiego della certificazione attestante l'anzianità di disoccupazione» (pag. 7 della memoria difensiva), per poi ancora ribadire che «i dati reddituali non sono mai indicati nella scheda anagrafica rilasciata al lavoratore essendo, di converso, onere del lavoratore comunicare
5 tempestivamente al CPI il superamento reddituale al fine di consentire l'aggiornamento della sua posizione anagrafica e la decorrenza di una nuova anzianità (d.lgs. 181/2000; D.lgs. 297/2002)», nonché che «gli eventi che hanno portato alla perdita dello status di disoccupato per i tre lavoratori, vale a dire l'occupazione in attività di lavoro autonomo con produzione di redditi superiori ai limiti normativi per poter continuare a fruire dello status di disoccupato, si sono verificati in epoca successiva al rilascio delle relative schede anagrafiche» (pag. 8 della memoria difensiva).
6.1. Non è dunque dato comprendere a quale dato fattuale si dovrebbe ancorare la responsabilità del datore di lavoro che, quanto meno, deve essere fondata su un comportamento “colposo” che, tuttavia, lo stesso non è stato in grado di Pt_1 specificare in cosa sia consistito. D'altronde sarebbe irragionevole ed illogico, oltre che contrario alla lettera della disposizione normativa su cui si fonda l'agevolazione contributiva, fondare il diritto al recupero delle somme per le quali si è usufruito dell'agevolazione sul solo dato della sopravvenuta mancanza del requisito di disoccupato di lungo periodo a seguito dell'aggiornamento della scheda anagrafica del lavoratore, intervenuto solo successivamente all'assunzione, pur avendo il datore di lavoro fatto legittimo affidamento (senza sua colpa) sul dato oggettivo ed incontestato dell'inserimento, al momento dell'assunzione, dei nominativi delle lavoratrici nell'elenco regionale (ovvero, per la Regione Calabria, nelle liste di collocamento gestite dai Centri per l'Impiego). Una siffatta interpretazione si porrebbe non solo in evidente conflitto con il principio dell'affidamento, ma potrebbe anche mettere a rischio la stessa esistenza dell'impresa (ovvero l'equilibrio dei suoi bilanci) che, in buona fede, aveva assunto lavoratori i cui nominativi erano pacificamente ed incontestatamente inseriti nell'elenco regionale. Così verrebbero anche frustrate la finalità e la ratio della legge che consistono nella incentivazione dell'assunzione dei disoccupati di lungo periodo, atteso che ben pochi sarebbero i datori di lavoro disposti a correre il rischio del recupero degli sgravi contributivi come conseguenza di una errata indicazione della data di decorrenza dello status di disoccupato del lavoratore, circostanza imputabile non ad un comportamento colposo (né tantomeno doloso) dell'imprenditore bensì - per stessa ammissione dell' - unicamente al lavoratore che ha omesso di aggiornare tempestivamente Pt_1 la sua posizione anagrafica.
7. Le conclusioni sopra illustrate trovano conferma proprio nella giurisprudenza di legittimità che l' ha, invece, evocato a proprio favore. I precedenti citati o sono Pt_1 inconferenti (riferendosi a fattispecie del tutto diverse) o confermano, in realtà, l'assenza di responsabilità in capo al datore di lavoro ricorrente.
7.1. Più precisamente, Cass. n. 15711/2015 si è occupata, in particolare, di un caso in cui il lavoratore era stato assunto, in precedenza, dallo stesso datore di lavoro che poi lo aveva riassunto beneficiando dell'agevolazione contributiva (nella motivazione si legge testualmente: «mentre nel caso di specie è pacifico che non era questo il caso del M., che, prima di essere stato assunto l'8.5.01 dal ricorrente, aveva già lavorato alle sue dipendenze dal 15.12.99 al 17.3.2000 (ciò è pacifico
6 inter-partes). Pertanto, non poteva essere considerato un lavoratore disoccupato da oltre 24 mesi e tale circostanza era ben a conoscenza del ricorrente, giacché proprio alle sue dipendenze il M. aveva già lavorato poco più di un anno prima e ciò ad onta della contraria (ed evidentemente erronea) sua iscrizione nella lista dei disoccupati di lungo periodo e della relativa certificazione amministrativa». Tale precedente si riferisce, dunque, all'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia, in precedenza, avuto alle proprie dipendenze (anche irregolarmente) il lavoratore poi riassunto ai fini della fruizione dell'agevolazione contributiva, sicché, in tale ipotesi, pur a fronte della erronea iscrizione del lavoratore nella lista dei disoccupati di lungo periodo, il datore di lavoro era senz'altro a conoscenza di tale erroneo inserimento. Si tratta, pertanto, di fattispecie del tutto diversa da quella oggetto della presente controversia, non essendo stato mai dedotto dall' che le lavoratrici abbiano, prima Pt_1 dell'assunzione, lavorato alle dipendenze della società ricorrente.
7.2. Cass. ord. n. 13473/2017 ha invece chiarito: - che lo stesso comma 9 prevede altresì l'istituzione in ogni regione di un'apposita lista da cui effettuare le assunzioni con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è stato così emanato il D.M. 22 marzo 1991, n. 1557, intitolato “Formazione di liste speciali regionali per l'iscrizione di lavoratori in cassa integrazione e dei lavoratori disoccupati da assumere con richiesta nominativa”, il quale, in espressa attuazione di quanto disposto dalla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, ha demandato agli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione il compito di istituire, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto stesso, apposita lista speciale nella quale iscrivere: 1) i lavoratori fruenti del trattamento straordinario di integrazione salariale non inferiore a ventiquattro mesi, secondo elenchi forniti dalle sedi periferiche dell' ovvero dalle imprese Pt_1 aventi alle dipendenze lavoratori fruenti di tale trattamento integrativo;
2) i lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi;
- che il decreto prevede inoltre dettagliate modalità per la formazione della lista, per il suo aggiornamento, nonché per la sua efficace divulgazione ed in questo contesto normativo, non può esservi dubbio che, ai fini della fruizione della riduzione dei contributi di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, l'assunzione deve avvenire nel rispetto della norma su richiamata, ovvero attraverso la richiesta nominativa dall'apposita lista come costituita presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;
- che, dunque, fuori da questa regola, non può dirsi esistente lo stesso stato di disoccupazione, il quale deve essere non solo reale - e tale non è quello del lavoratore che presti attività sia pure irregolare -, ma altresì certificato dalla sua iscrizione nella lista speciale regionale disciplinata dal D.M. n. 1557 del 1991, art. 2, che conferisce altresì certezza al perdurare di tale stato per il tempo richiesto dalla norma;
- che, in quel caso, la Corte d'Appello, confermando sul punto la pronuncia di primo grado, aveva rilevato che la società ricorrente non aveva provato, come avrebbe dovuto, la sussistenza della condizione di disoccupazione biennale dei dipendenti per i quali pretendeva di fruire degli sgravi, né il ricorso contestava in
7 alcun modo tale conclusione, limitandosi a rivendicare una opposta regolamentazione dell'onere della prova.
7.2.1. Orbene, tale pronuncia conferma, invece, la correttezza dell'operato della odierna parte ricorrente che si era basata, ai fini della prova dello status di disoccupato di lungo periodo, proprio sull'inserimento delle lavoratrici nella lista regionale che, invece, l' non ha ritenuto sufficiente ai fini della prova del Pt_1 requisito di disoccupate biennali delle lavoratrici assunte (così contravvenendo alla disposizione normativa e alla stessa pronuncia chiarificatrice della Suprema Corte, appena citata).
7.3. Infine, anche l'ordinanza della Suprema Corte n. 2019/2018 (richiamata dalla Corte d'Appello di Catanzaro nella sentenza del 10/11/2020 prodotta dall' si Pt_1 riferisce ad un caso in cui il datore di lavoro (una Società cooperativa) era a perfetta conoscenza della mancanza dello status di disoccupato, poiché era pacifico ed incontestato che «che dal 1° al 26 gennaio 2004 i rapporti di lavoro erano stati del tutto irregolari e che ciò impediva il perfezionarsi della fattispecie di sgravio» sicché «l'incontestata mancanza dello stato di disoccupazione come sopra descritto rende evidente l'insussistenza del diritto della società a fruire degli sgravi ex l. n. 407/1990». Si tratta, anche in questo caso, di fattispecie del tutto diversa dalla presente, poiché si verteva nella ipotesi in cui il datore di lavoro (che poi aveva fruito dell'agevolazione contributiva) aveva esso stesso occupato irregolarmente i medesimi lavoratori (sicché egli doveva necessariamente essere a conoscenza della mancanza del requisito di disoccupato di lunga durata in capo ai lavoratori per i quali aveva illegittimamente usufruito del beneficio contributivo).
7.4. Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso di specie non essendovi prova alcuna che il datore di lavoro fosse a conoscenza della mancanza del requisito di disoccupazione di lungo periodo in capo alle lavoratrici assunte essendo, anzi, emerso che furono le lavoratrici ad omettere di aggiornare la loro posizione anagrafica risultante dall'elenco in cui i nominativi delle stesse erano inseriti al momento dell'assunzione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dall' che ne lamenta l'erroneità in quanto Pt_1 basata su un'interpretazione dell'art. 8 comma 9 della legge 407/90 che è in palese contrasto con la lettera, la ratio e l'interpretazione giurisprudenziale della suddetta norma: <<…contrariamente a quanto ritenuto in sentenza appellata, per poter godere delle agevolazioni contributive in esame, è necessario, in primo luogo, il ricorrere del presupposto oggettivo e sostanziale dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori realmente disoccupati da almeno ventiquattro mesi, a nulla rilevando gli eventuali stati soggettivi di “buona fede” e/o di “legittimo affidamento” sulla situazione di apparenza. Nel caso di specie, circostanza questa dirimente, è provato che i dipendenti per i quali si è proceduto ad intimare il recupero degli sgravi contributivi, pur in possesso di formale attestazione dello stato
8 di disoccupazione rilasciata dal competente CPI, ad una verifica sostanziale, sono risultati privi di siffatto requisito per aver percepito nell'anno 2011, redditi da lavoro dipendente / autonomo superiori al limite previsto. Diversamente, le schede professionali CPI comprovano esclusivamente la presentazione degli interessati presso il CPI competente, con dichiarazione di eventuale attività precedentemente svolta nonché di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (D.lgs. 297/2002), ma non hanno carattere costitutivo dello status di disoccupato. Pertanto, se dagli accertamenti effettuati si acquisisce prova, come nel caso di specie, della perdita dello status di disoccupato per svolgimento di attività lavorativa subordinata e/o autonoma, a nulla varrà, ai fini che qui interessano, il possesso di scheda professionale attestante l'anzianità di disoccupazione, né l'eventuale asserita “buona fede” e/o “legittimo affidamento” del datore di lavoro sul contenuto della scheda medesima. Al riguardo, e diversamente da come ritenuto in sentenza appellata, laddove per avvalorare l'erronea interpretazione delle disposizioni dell'art. 8 si riferisce che “ben pochi sarebbero i datori di lavoro disposti a correre il rischio del recupero degli sgravi contributivi come conseguenza di una errata indicazione della data di decorrenza dello status di disoccupato del lavoratore”, è sufficiente evidenziare come le agevolazioni in argomento non sono dirette ad agevolare il datore di lavoro, ma sono finalizzate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori effettivamente disoccupati di lunga durata (e non solo apparentemente!) al fine di promuoverne l'inserimento nel mercato del lavoro. Di talché, la disposizione sulla procedura di assunzioni nominativa e sulla certificazione di anzianità di status del Centro per l'Impiego, dovrà essere necessariamente interpretata dando preminente rilievo ai presupposti sostanziali ed oggettivi che realizzano lo scopo della citata disposizione, vale a dire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori effettivamente disoccupati. Da qui l'irrilevanza dell'apparenza e della contestata “buona fede” e/o del “legittimo affidamento” del datore di lavoro sulla sussistenza dei presupposti per le agevolazioni contributive per come declinati dal primo periodo dell'art. 8 co. 9° legge n. 407/90 in combinato disposto con il d.lvo 181/2000. In definitiva, se vi è prova, come nel caso di specie, della perdita dello status di disoccupato per svolgimento di attività lavorativa subordinata e/o autonoma, a nulla varrà il possesso di scheda professionale attestante l'anzianità di disoccupazione, il rispetto delle procedure di assunzione nominativa e/o l'allegata buona fede o legittimo affidamento del datore di lavoro. Dovendosi, di contro, dar rilievo al dato oggettivo della mancata assunzione di lavoratori effettivamente disoccupati di lungo periodo. Una differente interpretazione del dato normativo, oltre a violare la lettera del citato art. 8, comma 9, legittimerebbe l'avviamento agevolato al lavoro di soggetti non realmente disoccupati di lungo periodo. Tanto, a discapito di quei lavoratori realmente in possesso dello status di disoccupati di lungo periodo, con conseguente palese sviamento, oltre che della lettera, anche della ratio della disposizione normativa qui in rilievo…>>.
§4.1
9 Costituitisi in giudizio, e hanno formulato le Controparte_1 Controparte_2 conclusioni sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 18/24 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello dell' è fondato perché – pacifici i fatti, ossia la perdita dello stato di Pt_1 disoccupazione da parte delle tre lavoratrici in virtù delle circostanze accertate in sede ispettiva – l'impostazione del tribunale, che ha dato rilievo alla buona fede della società, ossia all'affidamento creatosi in virtù delle certificazioni provenienti dai Centri per l'impiego competenti per territorio, si pone in contrasto con la ratio e sul dato letterale dell'art. 8 comma nono legge 407/90, per come di recente affermato dalla Corte di Cassazione, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame:
<… con l'unico motivo di ricorso, l' deduce la violazione della legge n. 407 del Pt_1
1990, art. 8, in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 181 del 2000 (con riferimento alla delibera della Giunta regionale Abruzzo n. 157 del 2006) nonché degli artt. 1175 e 1431 c.c., in ragione del fatto che la sentenza impugnata, incontroversi i fatti di causa, aveva ritenuto la legittimità della fruizione degli sgravi in questione nonostante che i lavoratori interessati non fossero effettivamente disoccupati nel periodo indicato dalla legge, ritenendo sufficiente il mero affidamento riposto dal datore di lavoro nella certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego a fronte di una dichiarazione omissiva dei lavoratori stessi in ordine alla misura dei redditi percepiti;
il motivo è fondato;
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, le agevolazioni contributive di cui all'art. 8 legge n. 407 del 1990 mirano a contenere il costo del lavoro ed il tasso di disoccupazione, attraverso l'attribuzione al datore di lavoro della possibilità di usufruire di una riduzione dei contributi che sarebbe stato altrimenti tenuto a versare per ciascun lavoratore;
proprio in vista del fine di incentivare l'occupazione e, nel contempo, di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro, la norma subordina questa agevolazione a rigidi requisiti, che attengono, rispettivamente, sia al lavoratore, sia al datore di lavoro e con riferimento al primo che risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi;
non può esservi dubbio che, ai fini della fruizione della riduzione dei contributi, lo stato di disoccupazione deve essere effettivo (Cass. 03/08/2016, n.16219; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15711 del 2015); recita la legge n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, "A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione
10 apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi"; dunque, presupposto indefettibile degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, è che l'assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori disoccupati (o in cassa integrazione) da oltre 24 mesi, mentre nel caso di specie è pacifico che non era questo il caso dei lavoratori e , in quanto i medesimi Per_5 Per_6 avevano omesso di dichiarare di aver percepito redditi da lavoro dipendente, circostanze che impedivano di poter ritenere sussistente lo stato di disoccupazione;
pertanto, entrambi non potevano essere considerati lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi;
la sentenza impugnata ha ritenuto che ai fini degli sgravi in discorso la certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego provasse di per sé lo stato di disoccupazione di lungo periodo dei due lavoratori interessati, in quanto valida fonte di affidamento incolpevole per il datore di lavoro;
la rilevanza del mero affidamento pur in presenza di una evidenza di insussistenza in fatto del presupposto oggettivo richiesto dalla fattispecie agevolativa, oltre ad essere manifestamente dissonante rispetto alla ratio legis, che è quella di incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori effettivamente (e non solo apparentemente) disoccupati da lungo tempo, valorizza quasi esclusivamente la lettura del secondo periodo del comma 9 del cit. art. 8 ("A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista ..."), trascurando di leggerlo - com'è, invece, doveroso - in relazione al periodo precedente;
peraltro, questa Corte di legittimità (vedi tra le altre Cass. n. 256 del 2011) ha avuto modo di affermare che il rapporto di obbligazione contributiva nasce ed è conformato nella sua consistenza direttamente dalla legge e gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dall'istituto previdenziale, e qui va aggiunto anche di altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, in ordine alla sua gestione rivestono natura meramente ricognitiva, preordinati come sono esclusivamente alla riscossione dei crediti o al pagamento dei debiti. Ne discende che alle determinazioni degli enti, comunque assunte, anche, in ipotesi, in violazione di regole procedurali, non si possono collegare effetti sul piano dell'obbligazione, che non è suscettibile di mutare per questo i suoi contenuti (cfr. Cass. 18 agosto 1999, n. 8713; 16 agosto 2000, n. 10842); a tale principio può derogare solo la legge, mediante specifiche disposizioni che attribuiscano ad atti emessi o comportamenti tenuti nella gestione del rapporto obbligatorio la capacità di influenzare il rapporto stesso (art. 9 d.lgs. n. 88/2000; art. 11 legge n. 212/2000 - "Statuto del contribuente" - che dispone che l'obbligazione tributaria assume per il singolo contribuente definitivamente il contenuto corrispondente alla risposta fornita all'interpello del contribuente medesimo); va dunque disattesa (in continuità con Cass. n. 16865 del 2020), la tesi ammessa dalla sentenza impugnata secondo cui
11 esisterebbe, nel sistema normativo che regola gli obblighi contributivi, un principio di necessaria tutela dell'affidamento del contribuente tale da comportare effetti abdicativi del potere di imposizione;
neppure viene in rilievo, al fine di ravvisare la base normativa dell'accennato principio, la legge n. 212 del 2000, art. 10 il quale è intitolato alla tutela dell'affidamento ed alla buona fede del contribuente e dispone, al comma 1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
nel fare applicazione di tale disposizione la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass., Sez. 1, 25 marzo 1983, n. 2092 e 17 novembre 1995, n. 11931; Cass. Sez. 5, 10 novembre 2000, n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011; Cass. n. 3854 del 2019) e che l'eventuale tutela del contribuente sotto il profilo dell'affidamento di fronte al mutamento di indirizzo interpretativo adottato dall'amministrazione va coniugato con il concetto di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatività della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di imposta (Cass. S.U. sent. n. 23031/07); dunque, ammettere che "l'amministrazione, quando esprime opinioni interpretative (ancorché prive di fondamento nella legge), crea vincoli per sé e i Giudici tributari, equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che è in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 Cost. Tutt'al più, come è stato pure affermato, potrebbe ammettersi che il mutamento da parte dell'amministrazione di un precedente indirizzo (interpretativo) sul quale il contribuente possa aver fatto affidamento, eventualmente rilevi (o possa esse valutato) ai fini della applicazione delle sanzioni"; peraltro, anche in vista di tale ridotta astratta possibilità di limitazione della pretesa, va osservato che pure l'obbligazione contributiva partecipa dell'origine pubblicistica al più alto livello, traendo origine dall'art. 38 Cost. e che essa è una prestazione patrimoniale coperta dalla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. (Corte Cost. n. 173 del 1986, n. 421 del 1995, n. 178 del 2000, n. 173 del 2016); in più occasioni questa Corte di legittimità ha affermato il carattere indisponibile dell'obbligo contributivo (tra le tante, v. Cass. n. 11289 del 2003; Cass. n. 13650 del 2019) e conferma tale indisponibilità la disciplina della prescrizione costituita in origine dal R.D legge n. 1827 del 1935, art. 55 poi reiterata dalla legge n. 153 del 1969, art. 41 ed ancora confermata dall'ultimo intervento strutturale sul tema (legge n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 cit.), nonché dalla stessa applicazione giurisprudenziale (Cass. 18.2.1991, n. 1703); a fronte di quanto sin qui esposto, è evidente l'irrilevanza delle circostanze addotte dalla sentenza impugnata in ordine alla condotta mendace dei lavoratori interessati (anche se tradottasi in rilascio di certificazione da parte del Centro per l'impiego), a fronte della obbligazione contributiva imposta dalla legge;
altrettanto irrilevante deve considerarsi lo stato soggettivo di buona fede in cui la parte debitrice possa essersi trovata e ciò in ragione di quella doverosità per l'istituto di conformarsi alla legge che ne giustifica la potestà di autotutela;
12 conseguentemente, l'istituto deve sempre procedere a conformare la propria azione alla normativa pubblicistica vigente;
tale potere deve essere infatti esercitato dall'ente previdenziale, quale pubblica amministrazione, sulla base dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa fissati dall'art. 97 Cost. (Cass. n. 6548 del 1996; Cass. n. 11594 del 1997) …>> (Cass Sez. L, Ordinanza n. 7898 del 2023).
§5.1 Ciò posto, si deve aggiungere che nella memoria di costituzione nel presente grado, parte appellata chiede di valorizzare l'affidamento creato dalle certificazioni del per impiego per esonerarla, quanto meno, dal pagamento delle sanzioni Pt_2 accessori. Ora, anche a volere ritenere tale domanda assorbita in quella proposta in primo grado - dove, sebbene non avesse dedotto l'illegittimità delle sanzioni in ragione della propria buona fede, comunque aveva fatto riferimento al principio di affidamento in generale, sicché tale deduzione è valorizzabile come causa petendi della domanda, residuale, contenuto nel ricorso introduttivo, di parziale annullamento dell'avviso di addebito;
- tale impostazione non è condivisibile. Infatti, al fine di potersi giovare dell'esonero dal pagamento delle sanzioni, il contribuente deve comunque avere versato la contribuzione, ciò che, pacificamente, non è avvenuto nel caso di specie;
cfr. in tal senso, Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 17970 del 03/06/2022: <<in tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata lo stato pt_1 incertezza sulla sussistenza dell contributivo che consente attribuire i connotati buona fede alla posizione del contribuente non assume rilevanza all possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva ma esclusivamente nell delle specifiche disposizioni cui commi e lett. a l. n. attenuano grandemente il carico sanzionatorio presuppongono l pagamento contribuzione versata. applicazione suddetto principio la s.c. ha affermato negando aveva versato pretesa dichiarando comunque dovute le luce pronunzia corte cost. illegittimit costituzionale comma d.l. conv. dalla nella parte in prevede gli avvocati libero foro iscritti cassa previdenza forense mancato raggiungimento soglie reddito o volume d tenuti iscrizione costituita presso siano esonerati dal civili con riguardo al periodo anteriore sua entrata vigore>>.
§6 Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma della sentenza gravata.
13 Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1 in data 22 maggio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 491/2024, resa in data 14 maggio 2024, così provvede: in accoglimento dell'appello, rigetta il ricorso proposto da in Controparte_2 proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. di nonché da Controparte_3 in persona del l.r.p.t., tranne che per la parte concernente le Controparte_1 sanzioni civili, che non sono tenuti a versare;
condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 4.638,00 quanto al primo grado ed in euro 4996,00 quanto al secondo, oltre accessori ove per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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