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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Marino Reda, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1005 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
C.F.: e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con gli avv. Gabriella Lucia e Rossella Cerminara;
C.F._2
Parte attrice
CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'avv. Domenico Controparte_1 P.IVA_1
Galati;
Parte convenuta
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 rappresentando di essere rispettivamente proprietario ed affittuario del fondo agricolo sito in
Francavilla Angitola, in località Ficara, identificato in catasto al foglio 1, p.lle n.16, 340, 342, 343,
345, 346 e 348 e deducendo che, nel luglio 2014, il suddetto fondo subiva infiltrazioni a causa della rottura di una condotta dell'acqua di proprietà del , situata Controparte_1 nel fondo confinante . Controparte_2
Rappresentavano che, a seguito di alcuni sopralluoghi da parte del tecnico e del Testimone_1 geometra , entrambi dipendenti del , la condotta veniva riparata. Testimone_2 CP_1
Ciononostante, a fronte del perdurare della situazione di allagamento, gli attori, con istanza del
16.05.2015, si rivolgevano nuovamente al , il quale provvedeva ad effettuare diversi CP_1 interventi di riparazione. Parte attrice deduceva che l'infiltrazione ed il ristagno di acqua sul fondo, riconducibili alla continua rottura della condotta di proprietà del , a partire dal luglio 2014, avevano provocato ingenti CP_1 danni al terreno, quantificabili nel seguente modo: - € 24.038,00 per le duecentotrentotto piante irrimediabilmente danneggiate e destinate all'estirpazione, da sostituire con piante nuove;
- €
1.450,00 per l'esecuzione straordinaria di sei interventi al legno con prodotti sistemici al fine di evitare il proliferare di fenomeni di marciume radicale e del colletto;
- € 3.500,00 per il ripristino del muro adiacente alla proprietà limitrofa , crollato a seguito della realizzazione di un Controparte_2 fosso di scolo ad opera del . CP_1
Tutto premesso, concludeva chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme: accertasse e dichiarasse la responsabilità di parte convenuta nella causazione del danno e per l'effetto condannasse quest'ultima al risarcimento della somma di euro 28.988,00, più interessi e rivalutazione, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alle spese di lite.
Si costituiva il , contestando tutto quanto affermato dagli Controparte_1 attori e deducendo che l'area del fondo interessata dalla presenza d'acqua riguardava solo le prime due/tre file dell'agrumeto e che nel corso dei sopralluoghi eseguiti era stata constatata la morte di sole cinque o sei piante della prima fila.
Parte convenuta deduceva, altresì, che il fondo in questione non era dotato di una rete di drenaggio e che tale circostanza comportava un concorso di colpa degli attori nella produzione dei danni asseriti.
Precisava, inoltre, di aver provveduto a riparare la condotta dell'acqua nel maggio 2015 e, successivamente, a sostituirla con una nuova condotta in acciaio.
Con riguardo al quantum debeatur contestava l'ammontare del danno stimato da parte attrice, deducendo, in particolare, che il muro adiacente alla proprietà limitrofa non Controparte_2 rientrasse nella proprietà del e che, di conseguenza, non fosse dovuto alcun risarcimento. Pt_1
Tutto premesso, concludeva chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme rigettasse la domanda attorea con condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12.11.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della domanda proposta da parte attrice si osserva quanto segue.
Come sopra accennato, e hanno lamentato che i danni patiti siano Parte_1 Parte_2 stati causati dal ristagno idrico provocato dalle perdite di acqua provenienti dalla condotta di proprietà del e sita nel terreno “ , ubicato a monte Controparte_1 Controparte_2 del fondo di proprietà degli attori.
Conseguentemente, ciò che parte attrice intende far valere è la responsabilità del convenuto per il danno derivante da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
Si evidenzia che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva e si fonda non già su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del soggetto responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (così Cass. civ. 20 maggio 1998 n. 5031).
Ciò premesso, occorre esaminare i risultati dell'istruzione probatoria, onde verificare se possa affermarsi la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Deve ritenersi che parte attrice abbia sufficientemente provato sia l'evento dannoso, consistente nell'estirpazione delle piante di Sastuma presenti sul fondo, sia il nesso eziologico tra l'evento e la cosa in custodia, ovvero la condotta dell'acqua, dovendo ritenersi che l'estirpazione sia stata la diretta conseguenza del ristagno idrico causato dalle perdite d'acqua proveniente dalla condotta rotta.
In particolare, con riguardo all'evento dannoso, parte attrice ha prodotto ampia documentazione fotografica dalla quale è chiaramente visibile la condizione di ristagno idrico sul fondo.
A riprova di ciò, dall'esame della prova testimoniale assunta in corso di giudizio, emerge che il teste di parte attrice, sig. , recatosi più volte sul fondo di proprietà del in quanto Testimone_3 Pt_1 amico dello stesso, riscontrava la presenza di acqua e la morte di circa cento piante (cfr. verbale di udienza del 19.06.2018).
L'estirpazione delle piante, resasi necessaria a causa di detto ristagno, rappresentata dagli attori attraverso perizia di parte redatta dall' allegata in atti, trova riscontro nelle Controparte_3 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale emerge che il consulente, durante l'esame dei luoghi di causa, ha verificato l'avvenuta estirpazione di centoquaranta piante di Sastuma, di cui centotrenta nel primo appezzamento e dieci nel secondo, resosi necessario a causa della mancanza di ossigenazione o in conseguenza di sofferenze di tipo nutrizionale e di patologie fungine scaturite in seguito al ristagno idrico. Si precisa, tuttavia, sul punto, che è stata verificata l'estirpazione delle piante nel numero di centoquaranta e non nel maggior numero di duecentotrentotto indicato dagli attori.
Con riguardo al nesso di causalità tra evento lesivo e cosa oggetto di custodia, deve ugualmente ritenersi che gli attori abbiano soddisfatto l'onere probatorio.
Dall'esame degli atti di causa è possibile determinare con certezza che la rottura della condotta di proprietà consortile, si è effettivamente verificata.
Lo stesso , in comparsa di costituzione e risposta, ha espressamente confermato che la CP_1 condotta è stata riparata nel maggio 2015 e, successivamente, sostituita nel settembre 2015, ed il fatto che sia stato necessario allargare di circa venti metri il fosso di scolo lungo il muro adiacente alla proprietà come affermato da parte convenuta, consente di dedurre che si trattasse di una CP_2 perdita importante.
Con riguardo al momento temporale iniziale a partire dal quale il fondo ha iniziato a presentare Pt_1 segni di infiltrazioni, parte attrice ha indicato la data del luglio 2014, che deve considerarsi provata sulla base del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., anche in considerazione di quanto affermato dalla stessa parte convenuta, secondo cui “l'allagamento può essere imputato solo in parte alla condotta consortile e solo per il periodo luglio 2014-maggio 2015, o a tutto concedere, settembre
2015” (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione e risposta).
Si ritiene, inoltre, di condividere il ragionamento dell'ausiliario del Giudice, in virtù del quale può ritenersi che il ristagno di acqua causato dalla perdita della condotta di proprietà consortile abbia provocato danni alla vitalità delle piante presenti sul fondo, anche in ragione del riscontro che “dagli accertamenti svolti, non emergono altre cause di moria (deflussi di acque superficiali, eventi calamitosi, innalzamenti di falda o gravi fitopatologie) e unitamente al fatto che si tratta di un tipo di suolo, per origine e struttura, che non è soggetto a ristagni idrici”(cfr. consulenza tecnica d'ufficio).
Appare, infatti, non condivisibile l'eccezione sollevata dal convenuto circa l'assenza di un sistema di drenaggio nel fondo di proprietà del , giacché dalla perizia tecnica d'ufficio emerge che il fondo Pt_1 presenta un sistema di regimazione delle acque funzionante.
Deve parimenti essere rigettata l'eccezione proposta da parte convenuta secondo cui le piante sarebbero deperite anche se non si fossero verificate fuoriuscite di acqua dalla condotta, in ragione del fatto che il convenuto non ha fornito prova alcuna di tale assunto.
In considerazione dell'attenta analisi dei luoghi di causa effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, si rileva che la condizione di indebolimento delle piante causata dal ristagno idrico ha reso necessario effettuare alcuni interventi straordinari di manutenzione del legno. Invero, il ctu afferma che “in seguito ai ristagni idrici causati dalle perdite, si sono sostenute spese aggiuntive per la difesa fitosanitaria (ad es. poltiglia bordolese e prodotti sistemici); pertanto le mancate spese sono stimate nell'ordine del 20 % della PLV, quindi pari a 490 €/annui. Mancato reddito netto annuo MRN: PLV – Spese = 1.960,00 €/annui”.
Si ritiene di condividere l'esame effettuato dal perito d'ufficio e, pertanto, si accoglie la domanda di risarcimento del danno anche con riguardo agli interventi straordinari effettuati al legno, per l'ammontare quantificato dal ctu.
Parte attrice ha, infine, proposto domanda di risarcimento del danno per il ripristino del muro adiacente alla proprietà , assumendo che questo fosse crollato a seguito di Controparte_2 intervento consortile.
Tale domanda deve essere rigettata, non avendo gli attori dato prova del crollo del muro, dei danni subiti a causa dello stesso, nonché degli interventi effettuati per l'eventuale pulizia del fondo e la rimozione degli effetti negativi che l'asserito crollo del muro ha causato al terreno di proprietà del
. Pt_1
Per tutti i motivi sopra esposti, la domanda risarcitoria proposta dagli attori deve essere parzialmente accolta e si ritiene di condividere la stima effettuata dal consulente d'ufficio, che quantifica i danni subiti dagli attori in euro 19.950,00 € (cfr. tabella pag. 10 della consulenza tecnica d'ufficio).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in decreto del 08.02.2021 in euro 1.436,21, sono poste a carico di entrambe le parti in solido, in ragione del parziale accoglimento della domanda.
Le spese di lite vengono liquidate in euro 3.809,00, secondo i parametri minimi(fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria, fase decisionale) in ragione della non complessità della lite, sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, oltre interessi, rivalutazione monetaria, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In ragione della parziale soccombenza di parte attrice si dispone la compensazione delle spese di lite per un terzo, con condanna del convenuto al pagamento delle spese per come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1005 Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2017, così dispone:
-accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno e per l'effetto condanna il
[...]
al pagamento della somma di euro 19.950,00 in favore dei Sig.ri Controparte_1 Pt_1
e ;
[...] Parte_2 -condanna le parti in solido al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, determinate in euro 1.436,21 come da decreto di liquidazione del 08.02.2021;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 2.640,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lamezia Terme in data 15 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda