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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4204 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4204 2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posto in decisione con decreto reso il 21.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente ad Augusta in Corso Sicilia n. 112, elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA
SOCCORSO N. 7, presso lo studio dell'avv. DI GRANDE SILVIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIA SS. ANNUNZIATA N.
6, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti trasmessi in data 12.11.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 30/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 27.10.1984.
pagina 1 di 3 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27.10.1984 in Comune di Augusta;
- che dall'unione sono nate i figli il 6.7.1985 ed il 25.1.1991, entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
- di essersi separati consensualmente con verbale del 5.10.2021, omologato con decreto n. 519/2021, emesso da questo Tribunale in data 5.10.2021 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza la previsione di condizioni economiche.
All'esito dell'udienza del 20.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto (i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente per la separazione consensuale in data 5.10.2021), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 27.10.1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Augusta dell'anno 1984
(Anno 1984 – n. 184 – Parte II, serie A); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 27.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4204 2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posto in decisione con decreto reso il 21.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente ad Augusta in Corso Sicilia n. 112, elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA
SOCCORSO N. 7, presso lo studio dell'avv. DI GRANDE SILVIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIA SS. ANNUNZIATA N.
6, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti trasmessi in data 12.11.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 30/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 27.10.1984.
pagina 1 di 3 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27.10.1984 in Comune di Augusta;
- che dall'unione sono nate i figli il 6.7.1985 ed il 25.1.1991, entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
- di essersi separati consensualmente con verbale del 5.10.2021, omologato con decreto n. 519/2021, emesso da questo Tribunale in data 5.10.2021 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza la previsione di condizioni economiche.
All'esito dell'udienza del 20.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto (i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente per la separazione consensuale in data 5.10.2021), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 27.10.1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Augusta dell'anno 1984
(Anno 1984 – n. 184 – Parte II, serie A); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 27.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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