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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/12/2024, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 705 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con gli avv.ti BATTAGLIA CATERINA, FILICE CARMELA, MUSCARI TOMAIOLI Pt_1
FRANCESCO, PARISI SILVIA,
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito
oggetto: appello avverso avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n.
1046/2022, pubblicata in data 22/06/2022; iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno
2010 e accertamento negativo obbligo restitutorio.
FATTO.
1.Il Giudice del Lavoro di Castrovillari, adito da ha dichiarato che la parte Controparte_1 ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2010 e ne ha ordinato la reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per lo stesso anno, per i giorni denunciati.
Ha conseguentemente dichiarato l'insussistenza del diritto dell' di ripetere le prestazioni Pt_1
previdenziali erogate per quell'anno.
1 In particolare il Tribunale ( per quel che interessa ai fini del presente gravame):
- ha respinto l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 22, comma 1 D.L. n. 7/1970, convertito con modificazioni nella L. n. 83/1970, abrogato dall'art. 24 D.L. n. 122/2008, ritenendo che, nella specie, trattandosi di annualità del 2010, fosse inapplicabile la pubblicazione telematica della cancellazione effettuata sul sito internet dell' (con elenco trimestrale di variazione anno Pt_1
2013), dal 15/12/2013 al 31/12/2013;
-ha rilevato che gli stessi ispettori, secondo quanto dedotto e documentato dall' hanno Pt_1 accertato l'erogazione da parte dell'azienda datoriale di servizi resi in agricoltura in favore di terzi committenti proprio nel 2010 ;
-ha ritenuto che i testi < hanno confermato quanto dedotto dalla parte ricorrente anche e soprattutto in merito al reale impegno lavorativo nel periodo in contestazione>.
2. L' ha chiesto la riforma di tale decisione, tra l'altro reiterando l'eccezione di decadenza. A Pt_1
tal fine ha ribadito che la notifica della cancellazione dagli elenchi annuali può essere eseguita mediante pubblicazione telematica con riguardo anche alle giornate lavorative di anni precedenti al
2011; che nel caso di specie, a seguito dell'accertamento ispettivo, erano state disconosciute le giornate denunciate per la ricorrente nell'anno in contestazione con l' elenco trimestrale di variazione anno 2013, pubblicato dal 15/12/2013 al 31/12/2013, non impugnato dal ed CP_1
ormai definitivo;
che, dunque, all'epoca di presentazione del ricorso di primo grado (7.3.2016)
l'avvenuta cancellazione non era più sindacabile.
3. L'appellato non si è costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio.
4.All'udienza del 24.10.2024, sulle conclusioni dell' , che si è riportato ai propri atti Pt_2
difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
5. L'appello va accolto.
6.E' fondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 22 cit.
6.1-.La ricostruzione sistematica operata dal Tribunale (che scaturisce dal confronto della disciplina legislativa previgente con quella introdotta dall'art. 38 del d.l. 98/2011) secondo cui la notifica della cancellazione dagli elenchi annuali non può essere eseguita mediante pubblicazione telematica anche con riguardo alle giornate lavorative di anni precedenti al 2011, è stata smentita dalla Corte di Cassazione, da ultimo con pronuncia n° 2126/23 con cui ha definitivamente chiarito
2 che “La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma Pt_1
7, d. L. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art.
43, comma 7, d. L. n. 76/2020 (conv. con L. n. 120/2020), concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma".
6.3-Deve dunque affermarsi che l'odierno appellato è incorso nella decadenza sostanziale di cui all'art. 22 DL n° 7/70, giacchè:
-dall'ultimo giorno di pubblicazione sul sito internet dell'elenco trimestrale di variazione per l'anno
2013, contenente il disconoscimento delle giornate agricole in contestazione, è iniziato a decorrere il termine di giorni 30 per proporre il ricorso amministrativo, scaduto il 30/1/2014;
-da tale ultimo termine è iniziato a decorre- in mancanza di tempestivi ricorsi amministativi- il termine di 120 giorni per agire in via giudiziale, scaduto nel maggio dello stesso anno;
-il ricorso giurisdizionale è stato depositato il 7.3.2016.
7.Alla definitività del provvedimento di cancellazione, che non sia stato impugnato nel termine previsto dall'art. 22 del d.l. 7/70 (conv. in l. 83/70), consegue la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo nel campo delle assicurazioni obbligatorie1.
7.1-Non avendo il ricorrente titolo a trattenere le prestazioni ricevute, la sua domanda di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio nei confronti dell'Ente previdenziale deve pertanto essere respinta.
8.Conclusivamente la sentenza va integralmente riformata nei termini specificati in dispositivo.
9.Le spese del doppio grado vanno compensate in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti.
p.q.m.
3 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
18/07/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1046/2022, pubblicata in data 22/06/2022, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile la domanda di reiscrizione negli elenchi e rigetta nel resto il ricorso di primo grado;
-compensa le spese del doppio grado.
Catanzaro, 24/10/2024
La Presidente EST.
Gabriella Portale
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 42/1980: “L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, da parte degli organi amministrativi competenti, rappresenta un accertamento costitutivo dello "status" di lavoratore agricolo nel campo delle assicurazioni obbligatorie, e costituisce il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore iscritto”. Tale iscrizione, invero, costituisce “elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative” (Cass. 4297/2003).
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 705 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con gli avv.ti BATTAGLIA CATERINA, FILICE CARMELA, MUSCARI TOMAIOLI Pt_1
FRANCESCO, PARISI SILVIA,
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito
oggetto: appello avverso avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n.
1046/2022, pubblicata in data 22/06/2022; iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno
2010 e accertamento negativo obbligo restitutorio.
FATTO.
1.Il Giudice del Lavoro di Castrovillari, adito da ha dichiarato che la parte Controparte_1 ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2010 e ne ha ordinato la reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per lo stesso anno, per i giorni denunciati.
Ha conseguentemente dichiarato l'insussistenza del diritto dell' di ripetere le prestazioni Pt_1
previdenziali erogate per quell'anno.
1 In particolare il Tribunale ( per quel che interessa ai fini del presente gravame):
- ha respinto l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 22, comma 1 D.L. n. 7/1970, convertito con modificazioni nella L. n. 83/1970, abrogato dall'art. 24 D.L. n. 122/2008, ritenendo che, nella specie, trattandosi di annualità del 2010, fosse inapplicabile la pubblicazione telematica della cancellazione effettuata sul sito internet dell' (con elenco trimestrale di variazione anno Pt_1
2013), dal 15/12/2013 al 31/12/2013;
-ha rilevato che gli stessi ispettori, secondo quanto dedotto e documentato dall' hanno Pt_1 accertato l'erogazione da parte dell'azienda datoriale di servizi resi in agricoltura in favore di terzi committenti proprio nel 2010 ;
-ha ritenuto che i testi < hanno confermato quanto dedotto dalla parte ricorrente anche e soprattutto in merito al reale impegno lavorativo nel periodo in contestazione>.
2. L' ha chiesto la riforma di tale decisione, tra l'altro reiterando l'eccezione di decadenza. A Pt_1
tal fine ha ribadito che la notifica della cancellazione dagli elenchi annuali può essere eseguita mediante pubblicazione telematica con riguardo anche alle giornate lavorative di anni precedenti al
2011; che nel caso di specie, a seguito dell'accertamento ispettivo, erano state disconosciute le giornate denunciate per la ricorrente nell'anno in contestazione con l' elenco trimestrale di variazione anno 2013, pubblicato dal 15/12/2013 al 31/12/2013, non impugnato dal ed CP_1
ormai definitivo;
che, dunque, all'epoca di presentazione del ricorso di primo grado (7.3.2016)
l'avvenuta cancellazione non era più sindacabile.
3. L'appellato non si è costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio.
4.All'udienza del 24.10.2024, sulle conclusioni dell' , che si è riportato ai propri atti Pt_2
difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
5. L'appello va accolto.
6.E' fondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 22 cit.
6.1-.La ricostruzione sistematica operata dal Tribunale (che scaturisce dal confronto della disciplina legislativa previgente con quella introdotta dall'art. 38 del d.l. 98/2011) secondo cui la notifica della cancellazione dagli elenchi annuali non può essere eseguita mediante pubblicazione telematica anche con riguardo alle giornate lavorative di anni precedenti al 2011, è stata smentita dalla Corte di Cassazione, da ultimo con pronuncia n° 2126/23 con cui ha definitivamente chiarito
2 che “La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma Pt_1
7, d. L. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art.
43, comma 7, d. L. n. 76/2020 (conv. con L. n. 120/2020), concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma".
6.3-Deve dunque affermarsi che l'odierno appellato è incorso nella decadenza sostanziale di cui all'art. 22 DL n° 7/70, giacchè:
-dall'ultimo giorno di pubblicazione sul sito internet dell'elenco trimestrale di variazione per l'anno
2013, contenente il disconoscimento delle giornate agricole in contestazione, è iniziato a decorrere il termine di giorni 30 per proporre il ricorso amministrativo, scaduto il 30/1/2014;
-da tale ultimo termine è iniziato a decorre- in mancanza di tempestivi ricorsi amministativi- il termine di 120 giorni per agire in via giudiziale, scaduto nel maggio dello stesso anno;
-il ricorso giurisdizionale è stato depositato il 7.3.2016.
7.Alla definitività del provvedimento di cancellazione, che non sia stato impugnato nel termine previsto dall'art. 22 del d.l. 7/70 (conv. in l. 83/70), consegue la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo nel campo delle assicurazioni obbligatorie1.
7.1-Non avendo il ricorrente titolo a trattenere le prestazioni ricevute, la sua domanda di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio nei confronti dell'Ente previdenziale deve pertanto essere respinta.
8.Conclusivamente la sentenza va integralmente riformata nei termini specificati in dispositivo.
9.Le spese del doppio grado vanno compensate in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti.
p.q.m.
3 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
18/07/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1046/2022, pubblicata in data 22/06/2022, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile la domanda di reiscrizione negli elenchi e rigetta nel resto il ricorso di primo grado;
-compensa le spese del doppio grado.
Catanzaro, 24/10/2024
La Presidente EST.
Gabriella Portale
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 42/1980: “L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, da parte degli organi amministrativi competenti, rappresenta un accertamento costitutivo dello "status" di lavoratore agricolo nel campo delle assicurazioni obbligatorie, e costituisce il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore iscritto”. Tale iscrizione, invero, costituisce “elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative” (Cass. 4297/2003).