Articolo 3 della Legge 2 aprile 1958, n. 339
Articolo 2Articolo 4
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2 maggio 1958
Art. 3. Assunzione

Ai fini dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti personali:
1) libretto di lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, n. 112 ;
2) tessere e libretto delle assicurazioni sociali di cui al regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 , in quanto ne sia in possesso;
3) carta d'identita' o documento equipollente;
4) tessera sanitaria ai sensi della legge 22 giugno 1939, n. 1239 .
Entrata in vigore il 2 maggio 1958
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