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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 736 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 promossa da
, , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dagli avv.ti. Massimo Mancini e Luciano Marro
Parte attrice nei confronti di
, , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Arnaldo Di Domenico
Parte convenuta
Oggetto: Servitù
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Tivoli: - accertare l'esistenza della servitù di passaggio esclusivamente ad uso pedonale, costituita sul terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Monterotondo alla Foglio 30 - particella 681, con atto di divisione del fondo di cui all'atto del 22/04/1955 a carico dello stesso ed in favore dei fondi oggetto di divisione tra e ed ai loro successivi eredi ed aventi diritto oggi Controparte_4 CP_5 Controparte_6 richiedenti tutela;
- accertare che i Sigg.ri , e residente in [...]
Monterotondo Via Filippo Turati, n. 53 fanno illegittimo e diverso uso della servitù di passaggio, impedendo, con il parcheggio delle loro auto sull'area, il regolare utilizzo della servitù pedonale e per l'effetto; - inibire ai Sigg.ri CP_2
e e il passaggio auto e l'utilizzo come parcheggio dell'area censita al Catasto
[...] Controparte_3 Controparte_1
Terreni del Comune di Monterotondo alla Foglio 30 - particella 681 di cui è causa;
- ordinare al Conservatoria dei registri immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza;
- condannare, altresì, i convenuti al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa, oltre alle spese anche di mediazione, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”. A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto:
- di essere proprietari della corte indivisa censita al Catasto Terreni del Comune di Monterotondo al
Foglio n. 30 – Particella 681, derivante da atto di donazione del 20/07/1932 e successivo atto di divisione e vendita dei beni in comunione del 22/04/1955;
- che, nell'atto di divisione, era stato disposto che la parte della corte identificata al Catasto Terreni del
Comune di Monterotondo al Foglio n. 30 – Particella 681 rimanesse indivisa, al fine di consentire l'accesso alle singole unità immobiliari oggetto di divisione;
- che i convenuti, nonostante l'esistenza della predetta servitù di passaggio pedonale, utilizzavano parte dell'area cortilizia per il parcheggio delle proprie auto, rendendo gravoso il passaggio, con pregiudizio per gli attori.
2. Si sono costituiti in giudizio e contestando Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'avversa pretesa, in quanto infondata in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.
Hanno, in particolare, dedotto:
- di essere, a loro volta, aventi causa degli originari proprietari del bene e di vantare di conseguenza gli stessi diritti sulla particella 681 del foglio 30 rimasta indivisa;
- che nell'atto di divisione era rimasta indivisa parte della corte, allo scopo di creare una zona da servire di accesso comune alle singole quote attribuite per effetto della divisione, in quanto all'epoca non vi erano ulteriori accessi all'area;
- che la situazione dei luoghi era mutata, avendo l'amministrazione comunale aperto un ulteriore passaggio su Piazza Borgonovo, tanto che gli attori non avevano più utilizzato l'area oggetto di causa per il passaggio, da oltre trenta anni, utilizzata viceversa come parcheggio dai convenuti, i quali avrebbero instaurato quindi separato giudizio di usucapione;
- che l'eventuale diritto di servitù vantato dagli attori doveva ritenersi prescritto e, in ogni caso, il passaggio pedonale rivendicato dagli attori non poteva ritenersi impedito dalla presenza delle autovetture;
- che, pur a seguito del maturarsi della prescrizione, nel corso degli anni vi erano state trattative tra le parti al fine di adibire l'area a parcheggio in favore di tutte le parti dell'odierno giudizio, rimaste senza esito.
Hanno quindi formulato le seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata la estinzione/prescrizione di qualsivoglia eventuale servitù di passaggio carrabile a causa del TOTALE E CONTINUATIVO MANCATO
ESERCIZIO ultraventennale e Accertato e dichiarato che l'esercizio della eventuale servitù di solo passaggio pedonale di esigue dimensioni come dichiarato in atti dagli attori costituita a loro favore NON è ostacolata dal parcheggio delle vetture da parte dei convenuti per l'effetto Rigettare le domande tutte formulate dagli attori nei confronti dei convenuti per le motivazioni di cui in narrativa e poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate”.
2 3. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, interrotta a seguito del decesso del difensore di parte attrice e successivamente riassunta, è stata istruita in via documentale ed è stata quindi trattenuta in decisione con ordinanza del 21.2.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
18.2.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono, in applicazione del principio della ragione più liquida.
e hanno chiesto l'accertamento dell'esistenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 della servitù di passaggio esclusivamente ad uso pedonale, “costituita sul terreno censito al Catasto Terreni del
Comune di Monterotondo alla Foglio 30 - particella 681, con atto di divisione del fondo di cui all'atto del 22/04/1955
a carico dello stesso ed in favore dei fondi oggetto di divisione tra e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 ed ai loro successivi eredi ed aventi diritto oggi richiedenti tutela” e, deducendo che i convenuti “utilizzano una parte dell'area cortilizia per posteggiare le proprie auto, contrastando in tal modo la destinazione del fondo inserita dai comunisti dell'indicato fondo prima della cessione dei beni agli odierni convenuti rendendo l'uso della servitù di passaggio più gravosa ed in alcuni momenti impossibile”, hanno chiesto la loro condanna alla cessazione delle predette condotte ostacolanti, oltre al risarcimento del danno.
Nella specie, secondo quanto emerge dagli atti di causa nonché dalla stessa prospettazione degli attori,
, e , danti causa delle odierne parti processuali, avevano proceduto allo Controparte_4 CP_5 CP_6 scioglimento della comunione e alla divisione dei beni, nell'atto di divisione del 22/04/1955, mantenendo indivisa parte della corte, identificata al Catasto Terreni del Comune di Monterotondo part. 681 foglio 30,“allo scopo di creare una zona da servire di accesso di comune alle singole quote che verranno attribuite per effetto della divisione” (doc. 1 allegato all'atto di citazione). Gli attori assumono poi di essere divenuti proprietari dei beni in questione, compresa la “corte indivisa censita al Catasto Terreni del Comune di
Monterotondo al Foglio n. 30 – Particella 681” in virtù di successivi trasferimenti (docc.
4-9 atto di citazione). I convenuti hanno a loro volta assunto di essere “aventi causa degli originari titolari (cfr. docc. 10 e
11 depositati dagli attori stessi)” e di vantare di conseguenza i medesimi diritti sulla particella 681 del foglio 30 rimasta indivisa tra gli originari danti causa”; circostanza non oggetto di contestazione da parte dell'attrice.
Non risulta, dunque, che il fondo in questione, ossia l'area cortilizia, sia mai stato oggetto di divisione.
Chiarito ciò, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 1027 c.c., “la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario”.
Pertanto, presupposto indefettibile della servitù è l'assoggettamento tra i fondi e l'appartenenza del fondo servente e del fondo dominante a due proprietari diversi.
3 Il principio che sancisce l'impossibilità giuridica che una servitù possa esistere tra due fondi appartenenti al medesimo proprietario (nemini res sua servit), che ha il proprio fondamento nella considerazione che le facoltà che sono insite nel diritto di proprietà vengono esercitate iure domini, trova applicazione anche nell'ipotesi di comunione pro-indiviso.
Ne consegue che fino a quando non si è proceduto alla divisione e il fondo continua ad appartenere indivisamente a più proprietari non può costituirsi alcuna servitù a carico di una porzione di esso e in favore di altra, ostandovi, appunto, il principio “nemini res sua servit” (Cass. n. 12381/2023; Cass. n.
5699/2001).
Nel caso di specie deve quindi escludersi la configurabilità di una servitù esistente in favore dei fondi
“oggetto di divisione tra e ed ai loro successivi eredi ed aventi Controparte_4 CP_5 Controparte_6 diritto”, e a carico del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Monterotondo alla Foglio 30 - particella 681, trattandosi di un unico fondo appartenente pro-quota alle odierne parti in causa.
La complessiva disamina delle posizioni processuali delle parti e le ragioni dell'odierna decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) spese di lite compensate.
Addì, 11.6.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
4
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 736 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 promossa da
, , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dagli avv.ti. Massimo Mancini e Luciano Marro
Parte attrice nei confronti di
, , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Arnaldo Di Domenico
Parte convenuta
Oggetto: Servitù
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Tivoli: - accertare l'esistenza della servitù di passaggio esclusivamente ad uso pedonale, costituita sul terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Monterotondo alla Foglio 30 - particella 681, con atto di divisione del fondo di cui all'atto del 22/04/1955 a carico dello stesso ed in favore dei fondi oggetto di divisione tra e ed ai loro successivi eredi ed aventi diritto oggi Controparte_4 CP_5 Controparte_6 richiedenti tutela;
- accertare che i Sigg.ri , e residente in [...]
Monterotondo Via Filippo Turati, n. 53 fanno illegittimo e diverso uso della servitù di passaggio, impedendo, con il parcheggio delle loro auto sull'area, il regolare utilizzo della servitù pedonale e per l'effetto; - inibire ai Sigg.ri CP_2
e e il passaggio auto e l'utilizzo come parcheggio dell'area censita al Catasto
[...] Controparte_3 Controparte_1
Terreni del Comune di Monterotondo alla Foglio 30 - particella 681 di cui è causa;
- ordinare al Conservatoria dei registri immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza;
- condannare, altresì, i convenuti al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa, oltre alle spese anche di mediazione, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”. A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto:
- di essere proprietari della corte indivisa censita al Catasto Terreni del Comune di Monterotondo al
Foglio n. 30 – Particella 681, derivante da atto di donazione del 20/07/1932 e successivo atto di divisione e vendita dei beni in comunione del 22/04/1955;
- che, nell'atto di divisione, era stato disposto che la parte della corte identificata al Catasto Terreni del
Comune di Monterotondo al Foglio n. 30 – Particella 681 rimanesse indivisa, al fine di consentire l'accesso alle singole unità immobiliari oggetto di divisione;
- che i convenuti, nonostante l'esistenza della predetta servitù di passaggio pedonale, utilizzavano parte dell'area cortilizia per il parcheggio delle proprie auto, rendendo gravoso il passaggio, con pregiudizio per gli attori.
2. Si sono costituiti in giudizio e contestando Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'avversa pretesa, in quanto infondata in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.
Hanno, in particolare, dedotto:
- di essere, a loro volta, aventi causa degli originari proprietari del bene e di vantare di conseguenza gli stessi diritti sulla particella 681 del foglio 30 rimasta indivisa;
- che nell'atto di divisione era rimasta indivisa parte della corte, allo scopo di creare una zona da servire di accesso comune alle singole quote attribuite per effetto della divisione, in quanto all'epoca non vi erano ulteriori accessi all'area;
- che la situazione dei luoghi era mutata, avendo l'amministrazione comunale aperto un ulteriore passaggio su Piazza Borgonovo, tanto che gli attori non avevano più utilizzato l'area oggetto di causa per il passaggio, da oltre trenta anni, utilizzata viceversa come parcheggio dai convenuti, i quali avrebbero instaurato quindi separato giudizio di usucapione;
- che l'eventuale diritto di servitù vantato dagli attori doveva ritenersi prescritto e, in ogni caso, il passaggio pedonale rivendicato dagli attori non poteva ritenersi impedito dalla presenza delle autovetture;
- che, pur a seguito del maturarsi della prescrizione, nel corso degli anni vi erano state trattative tra le parti al fine di adibire l'area a parcheggio in favore di tutte le parti dell'odierno giudizio, rimaste senza esito.
Hanno quindi formulato le seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata la estinzione/prescrizione di qualsivoglia eventuale servitù di passaggio carrabile a causa del TOTALE E CONTINUATIVO MANCATO
ESERCIZIO ultraventennale e Accertato e dichiarato che l'esercizio della eventuale servitù di solo passaggio pedonale di esigue dimensioni come dichiarato in atti dagli attori costituita a loro favore NON è ostacolata dal parcheggio delle vetture da parte dei convenuti per l'effetto Rigettare le domande tutte formulate dagli attori nei confronti dei convenuti per le motivazioni di cui in narrativa e poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate”.
2 3. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, interrotta a seguito del decesso del difensore di parte attrice e successivamente riassunta, è stata istruita in via documentale ed è stata quindi trattenuta in decisione con ordinanza del 21.2.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
18.2.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono, in applicazione del principio della ragione più liquida.
e hanno chiesto l'accertamento dell'esistenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 della servitù di passaggio esclusivamente ad uso pedonale, “costituita sul terreno censito al Catasto Terreni del
Comune di Monterotondo alla Foglio 30 - particella 681, con atto di divisione del fondo di cui all'atto del 22/04/1955
a carico dello stesso ed in favore dei fondi oggetto di divisione tra e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 ed ai loro successivi eredi ed aventi diritto oggi richiedenti tutela” e, deducendo che i convenuti “utilizzano una parte dell'area cortilizia per posteggiare le proprie auto, contrastando in tal modo la destinazione del fondo inserita dai comunisti dell'indicato fondo prima della cessione dei beni agli odierni convenuti rendendo l'uso della servitù di passaggio più gravosa ed in alcuni momenti impossibile”, hanno chiesto la loro condanna alla cessazione delle predette condotte ostacolanti, oltre al risarcimento del danno.
Nella specie, secondo quanto emerge dagli atti di causa nonché dalla stessa prospettazione degli attori,
, e , danti causa delle odierne parti processuali, avevano proceduto allo Controparte_4 CP_5 CP_6 scioglimento della comunione e alla divisione dei beni, nell'atto di divisione del 22/04/1955, mantenendo indivisa parte della corte, identificata al Catasto Terreni del Comune di Monterotondo part. 681 foglio 30,“allo scopo di creare una zona da servire di accesso di comune alle singole quote che verranno attribuite per effetto della divisione” (doc. 1 allegato all'atto di citazione). Gli attori assumono poi di essere divenuti proprietari dei beni in questione, compresa la “corte indivisa censita al Catasto Terreni del Comune di
Monterotondo al Foglio n. 30 – Particella 681” in virtù di successivi trasferimenti (docc.
4-9 atto di citazione). I convenuti hanno a loro volta assunto di essere “aventi causa degli originari titolari (cfr. docc. 10 e
11 depositati dagli attori stessi)” e di vantare di conseguenza i medesimi diritti sulla particella 681 del foglio 30 rimasta indivisa tra gli originari danti causa”; circostanza non oggetto di contestazione da parte dell'attrice.
Non risulta, dunque, che il fondo in questione, ossia l'area cortilizia, sia mai stato oggetto di divisione.
Chiarito ciò, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 1027 c.c., “la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario”.
Pertanto, presupposto indefettibile della servitù è l'assoggettamento tra i fondi e l'appartenenza del fondo servente e del fondo dominante a due proprietari diversi.
3 Il principio che sancisce l'impossibilità giuridica che una servitù possa esistere tra due fondi appartenenti al medesimo proprietario (nemini res sua servit), che ha il proprio fondamento nella considerazione che le facoltà che sono insite nel diritto di proprietà vengono esercitate iure domini, trova applicazione anche nell'ipotesi di comunione pro-indiviso.
Ne consegue che fino a quando non si è proceduto alla divisione e il fondo continua ad appartenere indivisamente a più proprietari non può costituirsi alcuna servitù a carico di una porzione di esso e in favore di altra, ostandovi, appunto, il principio “nemini res sua servit” (Cass. n. 12381/2023; Cass. n.
5699/2001).
Nel caso di specie deve quindi escludersi la configurabilità di una servitù esistente in favore dei fondi
“oggetto di divisione tra e ed ai loro successivi eredi ed aventi Controparte_4 CP_5 Controparte_6 diritto”, e a carico del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Monterotondo alla Foglio 30 - particella 681, trattandosi di un unico fondo appartenente pro-quota alle odierne parti in causa.
La complessiva disamina delle posizioni processuali delle parti e le ragioni dell'odierna decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) spese di lite compensate.
Addì, 11.6.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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