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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente est. - dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21856 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ISCARO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
E
Par (c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 C.F._2 dall'avv. ISCARO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/12/2024 e , premesso: Parte_1 Parte_3
di aver intrattenuto una relazione dalla quale erano nate le figlie , il 25/06/2019, e Per_1
, il 03/08/2024, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina Per_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. All'udienza cartolare del 25/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
“ 1. La casa familiare sita in Napoli alla via Generale Camillo Cucca n. 4, di proprietà del SI.
(all.9), resta nella disponibilità della SI.ra ed alla medesima Parte_3 Parte_1
assegnata, per espressa e condivisa decisione delle parti, la quale continuerà ad abitarla insieme alla prole;
2. Le figlie minori, di anni 5 e di mesi 3, sono affidate in modo condiviso al padre Per_1 Per_2
ed alla madre, presso la quale conserveranno collocamento e la residenza;
3. Ognuno dei genitori condividerà la responsabilità genitoriale con identici diritti ed identici oneri e continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto dei rispettivi bisogni di ciascun figlio, delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di ciascun figlio, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni;
4. I figli avranno residenza abituale in Napoli alla via Generale Camillo Cucca n. 4, ed il SI.
potrà frequentarli liberamente presso la suddetta abitazione, secondo i propri impegni Parte_3
lavorativi ed in accordo con la SI.ra e le sue eSIenze;
Pt_1
5. La SI.ra avrà facoltà – ove lo ritenga opportuno – di trasferire altrove la propria Pt_1
residenza e quella delle figlie e , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre;
in Per_1 Per_2
caso di trasferimento della residenza, la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al SI. con Pt_1 Parte_3
congruo preavviso;
6. I ricorrenti concordano che il padre potrà vedere entrambe le figlie e tenere con sé la figlia
, di anni 5, quando vorrà, previo accordo con la madre. In caso di insperati, ma possibili Per_1
contrasti, le frequentazioni delle figlie minori con il padre saranno, compatibilmente con gli impegni di lavoro e quelli scolastici delle minori, garantite nel modo seguente, differenziato per ciascuna figlia in considerazione dell'età:
- PER LA FIGLIA ALESSIA, DI ANNI 5
a) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,30 da concordare tra le parti, o in mancanza, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì, nonché a settimane alterne, dalle ore 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica;
b) durante le festività, la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore le principali festività (24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, giorno di Pasqua, lunedì in Albis);
c) nel periodo pasquale, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, ad anni alterni con la madre;
d) il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé, ad anni alterni con la madre, anche nelle altre festività del 25 aprile, 1 maggio, 1 novembre, carnevale;
e) il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé nel giorno della festa del papà;
f) la madre terrà la figlia con sé nel giorno della festa della mamma anche in ipotesi in cui tale giorno dovesse coincidere con la turnazione paterna;
g) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quindici giorni durante le vacanze estive, periodo da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, tenendo conto delle rispettive eSIenze lavorative;
h) la madre potrà tenere con sé la figlia quindici giorni durante le vacanze estive durante i quali saranno sospesi gli incontri con il padre;
i) resta obbligo della madre comunicare al padre in tempo utile gli eventuali impegni della minore (gite scolastiche, feste e quant'altro);
j) nel caso in cui il padre fosse impossibilitato a vedere e tenere con sé la figlia nei giorni stabiliti,
i genitori concorderanno eventuali cambi dei giorni di visita, il tutto tenendo conto delle eSIenze della minore e della loro organizzazione di lavoro;
k) nelle occasioni in cui la madre, per motivi di lavoro, personali o familiari, debba allontanarsi dalla figlia, ella è tenuta a coinvolgere in primis il padre per accudire la figlia;
l) il padre e la madre, nei rispettivi periodi di frequentazione, cureranno che la minore coltivi i contatti con l'altro genitore;
- PER LA FIGLIA VITTORIA, DI MESI 3
a) il padre – fino al compimento del primo anno d'età della figlia , in ragione delle Per_2
prioritarie eSIenze della piccola – potrà far visita alla stessa presso la casa familiare due pomeriggi alla settimana, da concordare tra le parti o in mancanza da individuarsi nei giorni martedì e giovedì, nonché alternativamente il sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,30 o la domenica dalle ore
9,30 alle ore 12,30 compatibilmente con le eSIenze prioritarie della bambina;
b) il padre potrà beneficiare di quotidiani collegamenti audio/video, in orario da concordare, o in mancanza di accordo, nella fascia oraria dalle 18,00 alle 20,00; c) il padre – dopo il primo anno d'età della figlia e fino al compimento del terzo anno Per_2
di età della minore – potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore
20,30, da concordare fra le parti, o in mancanza, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì, nonché alternativamente il sabato pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 19.30, o la domenica dalle ore 9,00, alle ore 12,30, compatibilmente con le prioritarie eSIenze della bambina;
d) il padre provvederà, inoltre, anche a riportare la figlia presso l'abitazione materna ove è collocata;
e) nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la figlia, anche per due settimane non consecutive, senza pernottamento;
f) durante le festività natalizie la minore rimarrà con ciascun genitore per pari periodi, senza pernottamento presso il padre;
inoltre, il padre potrà alternativamente tenere con sé la figlia – ad anni alterni - il giorno di Natale o di S. Stefano e l'ultimo dell'anno o il primo dell'anno, e ad anni alterni il giorno dell'Epifania;
g) durante le festività pasquali potrà tenere alternativamente con sé la figlia il giorno di Pasqua
o quello del Lunedì dell'Angelo;
h) il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé nel giorno della festa del papà;
i) la madre terrà la figlia con sé nel giorno della festa della mamma anche in ipotesi in cui tale giorno dovesse coincidere con la turnazione paterna;
l) dopo il compimento del terzo anno di età della minore, la suindicata disciplina verrà integrata con un pernottamento infrasettimanale e uno nel fine settimana in cui la minore rimane con il padre nonché nei periodi consecutivi delle vacanze natalizie e del periodo estivo;
m) resta obbligo della madre comunicare al padre in tempo utile gli eventuali impegni della minore (gite scolastiche, feste e quant'altro);
n) nel caso in cui il padre fosse impossibilitato a vedere e tenere con sé la figlia nei giorni stabiliti, i genitori concorderanno eventuali cambi dei giorni di visita, il tutto tenendo conto delle eSIenze del minore e della loro organizzazione di lavoro;
o) nelle occasioni in cui la madre, per motivi di lavoro, personali o familiari, debba allontanarsi dalla figlia, ella è tenuta a coinvolgere in primis il padre per accudire la figlia;
p) il padre e la madre, nei rispettivi periodi di frequentazione, cureranno che la minore coltivi i contatti con l'altro genitore;
7. Resta inteso tra i ricorrenti, che ciascuno dovrà fornire all'altro genitore l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie;
8. Qualora la SI.ra decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza con le figlie, dovrà Pt_1
darne notizia al SI. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione nonché le Parte_3
date di partenza e di ritorno;
9. Nei rispettivi periodi di frequentazione, il padre e la madre cureranno che i minori coltivino contatti quotidiani e frequenti con l'altro genitore, anche a mezzo videochiamate e/o telefonate, e contestualmente si obbligano a garantire e favorire i rapporti con le famiglie di origine, affinché le figlie mantengano un rapporto stabile e SInificativo con i nonni e con i parenti;
10. Il SI. – a decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso – si impegna a Parte_3
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento delle figlie, la somma mensile pari ad € 200,00 (euro duecento) per ciascuna figlia, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
il succitato importo dovrà essere corrisposto mensilmente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla SI.ra
, entro e non oltre il giorno 05 di ciascun mese solare;
Parte_1
11. L'assegno unico per i figli a carico – attualmente pari a € 500,00, continuerà ad essere percepito al 100% dalla SI.ra , senza necessità di ulteriore consenso da parte del SI. Pt_1 Parte_3
che si dichiara sin da ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
12. Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra , il 50% di tutte le spese Parte_3 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse delle figlie e , dietro semplice Per_1 Per_2
presentazione di ricevuta fiscale / fattura comprovante la relativa spesa;
13. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo, mensa, ecc.);
14. Di contro, il preventivo accordo sarà necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
15. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
16. Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopra menzionati contributi Parte_3 nell'interesse delle figlie, fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
17. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena collaborazione e comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
18. Le parti sin d'ora esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori;
19. Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
20. Le parti convengono anche che ogni aspetto controverso che dovesse emergere in seguito, ove non superabile direttamente, verrà affrontato prioritariamente con l'ausilio della mediazione familiare;
21. Tutte le spese inerenti al presente giudizio, sono poste a carico del SI. per Parte_3
concorde ed espressa volontà delle parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 28/03/2025.
Il Presidente est.
Dott. Raffaele Sdino