TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ex art. 190
c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 2973/17 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, con sede in , Via G. Parte_1 Pt_1
Esposito, in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso, come da procura a margine dell'atto di opposizione, dagli Avv. ti
Rosanna Carpentieri e Mario Landi, elettivamente domiciliato in , Pt_1
Via L. Guercio n. 134, presso lo Studio del primo difensore;
OPPONENTE
E
Arch. C.F. , rapp.to e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. Giancarlo Capuano, come da procura a margine della comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Pt_1
via Raffaele Conforti n. 17;
OPPOSTO
1 NONCHE'
con sede in Controparte_2
Torino, Via Corte di Appello n. 11 (C.F./P.IVA ), in persona P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Negri, giusta procura generale notarile in atti, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 23.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 260/2017, il giudice delegato del Tribunale di Salerno
ingiungeva al , con sede in , di Parte_2 Pt_1
pagare in favore dell'Arch. la somma di € 61.175,57, oltre CP_1
interessi e spese del monitorio, a titolo di compenso per prestazioni professionali.
1.2. Avverso il predetto decreto proponeva opposizione il Parte_1
ingiunto con atto di citazione tempestivamente notificato.
Premetteva di avere conferito formale incarico all'Arch. quale CP_1
progettista e strutturista dello stabile condominiale versando acconti per euro 96.283,38.
Contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria, evidenziando che l'Arch. epositava, nell'anno 2010, una variante completamente CP_1
difforme dallo stato dei luoghi stante la non corrispondenza tra quanto inserito nelle mappe catastali e lo stato di fatto attuale, sia con riferimento alla sagoma del fabbricato che rispetto ai singoli appartamenti.
2 Proponeva, pertanto, eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,
riservandosi di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni, salva la compensazione con il credito eventualmente riconosciuto in favore dell'opposto.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, in considerazione del grave inadempimento nello svolgimento dell'incarico,
accertare e dichiarare una sostanziosa riduzione del corrispettivo dovuto.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto che instava per il rigetto dell'opposizione evidenziando che i lavori erano stati ultimati e consegnati, come da verbale dell'11.02.2010 sottoscritto dalle parti interessate.
Deduceva, quindi, di aver correttamente operato e che le difformità edilizie contestate dalla controparte erano state apportate dal in epoca Parte_1
successiva alla data di ultimazione e consegna dei lavori.
Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per essere manlevato da eventuali danni da corrispondere all'opponente.
3. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la Parte_3
insistendo per l'inammissibilità e infondatezza della
[...]
chiamata in causa, stante l'inoperatività della polizza.
In via subordinata chiedeva il rigetto delle domande proposte dal e l'applicazione dei limiti di polizza, compreso il massimale. Parte_1
4. Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il processo veniva istruito mediante audizione dei testimoni ed acquisizione di documentazione prodotta dalle parti.
3 5. Disposta consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 23.10.2024,
sostituita mediante scambio di note, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. La proposta opposizione va accolta parzialmente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, risultando in parte fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal Condominio opponente, ciò in applicazione dei principi che regolano il giudizio di opposizione e del modo di atteggiarsi dei relativi oneri probatori.
1.1. Sul punto, si premette che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore,
mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti, mentre al debitore la prova relativa ai fatti estintivi, modificativi della pretesa.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex
multis SS. UU. n. 13533/01, 1743/07, 1554/05), in materia contrattuale, il
4 creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo.
2. Nella specie il rapporto contrattuale, intercorso tra l'Arch. CP_1
ed il in , è pacifico e risulta
[...] Parte_1 Parte_1 Pt_1
dalla documentazione in atti.
2.1. L'opponente, che agisce per il pagamento del residuo credito derivante dal contratto di opera professionale, ha fornito innanzitutto prova dell'esecuzione della propria prestazione.
Si rimanda alla documentazione prodotta dalla parte, sia in sede monitoria che nel presente giudizio di merito, nonché agli esiti della prova testimoniale.
Dirimente, altresì, risultano sul punto gli esiti della CTU a firma dell'Ing.
; risultanze che il Tribunale condivide in quanto derivanti Persona_1
dalla attenta disamina della documentazione, anche fotografica, agli atti.
Da tale complessivo corredo probatorio emerge che l'arch. ha svolto CP_1
il ruolo di progettista e direttore dei lavori del fabbricato CP_3
odierno opponente.
Nello specifico risulta accertato che lo stabile condominiale, sito in Pt_1
alla Via G. Esposito n. 6, oggetto della perizia delegata dal Comune di ai sensi della Legge 219/81, affidata all' Arch. con Pt_1 CP_1
5 delibera n.4547/87, risultava inserito nel P. di R. n.2 del Centro Storico, con categoria d'intervento C2 (risanamento conservativo e ripristino).
L'architetto redigeva il progetto architettonico di risanamento CP_1
conservativo e ripristino, compreso l'adeguamento strutturale con i relativi calcoli, poi approvato dal . Controparte_4
Successivamente, con verbale assembleare del 27.4.1998, il Parte_1
comunicava al Comune la volontà di revocare l'atto di delega ai fini della esecuzione in proprio dei lavori, con relativo obbligo di pagamento delle competenze del tecnico incaricato.
L'architetto approntava quindi un nuovo progetto architettonico CP_1
mentre il progetto strutturale veniva affidato all'Ing. Controparte_5
Il progetto del nuovo fabbricato veniva redatto ai sensi della legge 219/81
contemplando, nel rispetto della volumetria originaria, sia gli adeguamenti abitativi al nucleo familiare, sia quelli strettamente igienicosanitario.
Il progetto è stato presentato dall'architetto al e CP_1 Controparte_4
alle rispettive Soprintendenze alle Belle Arti e a quella Archeologica.
Il Comune di approvava il progetto rilasciando concessione edilizia Pt_1
n.46/98; la con nota n.31584 in data 30/09/05 Controparte_6
approvava il progetto;
la Soprintendenza dopo tre mesi di scavi ed esplorazione in loco assentiva con nota n.10939 del 05/09/05.
Seguirono una serie di varianti tra le quali quella avente n.3/2010, oggetto di contestazione del Parte_1
Si rimanda, altresì, alla testimonianza resa da , Testimone_1
indifferente, all'udienza del 15.01.2020: il teste ha confermato per
6 conoscenza diretta che l'Arch. è stato progettista e direttore dei CP_1
lavori per conto del . Parte_4
2.2. A fronte di tale attività l'Arch. ha agito per il residuo del CP_1
compenso, pari ad euro 61.175,57, così detratti gli acconti pacificamente già ricevuti.
Sul punto vale evidenziare che non risulta alcuna contestazione relativa al
quantum oggetto della domanda di pagamento.
In sede di memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il Parte_1
opponente ha lamentato la mancata presenza agli atti della parcella,
approvata dal Consiglio degli Ordini degli Architetti, sulla cui base sarebbe stato emesso il decreto ingiuntivo.
La contestazione non appare dirimente: si consideri che il Tribunale,
nell'emettere il decreto ingiuntivo, ha fatto espresso riferimento alla
“produzione” della parcella debitamente vistata, dando atto dunque di averla esaminata (cft. tenore dell'ingiunzione).
Come sopra evidenziato, del resto, anche a voler ritenere viziata l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, tali contestazioni restano superate dalla disamina nel merito del rapporto contrattuale.
Non da ultimo, può ritenersi che gli importi azionati dall'Arch. – si CP_1
ripete non oggetto di specifica contestazione – risultano conformi e congrui rispetto all'attività dallo stesso complessivamente espletata e di cui si è dato conto. Lo stesso CTU, nell'esprimere giudizio tecnico, ha sul punto così
concluso: “Gli onorari chiesti dall'arch. per l'attività CP_1
professionale svolta sono da ritenere congrui”.
7 3. Ciò posto va esaminata l'eccezione di inadempimento formulata dal
. Parte_1
3.1. Come sopra premesso, grava sulla parte opposta l'onere di provare l'esattezza dell'adempimento stesso, essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.
3.2. Orbene, solo parte dei vizi denunciati dal nell'atto di Parte_1
opposizione, sono stati riscontrati anche dal consulente, nominato nel presente giudizio, il cui elaborato si condivide, in quanto immune da vizi logici.
In particolare: A) è emersa una prima incongruenza tra quanto inserito nelle mappe catastali e lo stato di fatto attuale dei luoghi.
Nel progetto di variante del gennaio 2010 – pianta piano terra – il deposito condominiale risultava diviso da una parete con accennata una porta di ingresso.
E tuttavia, in sede di sopralluogo, il CTU ha verificato che non è stata realizzata né la parete di divisione e né la porta di ingresso.
Così conclude sul punto il consulente:
“Per tale difformità bisognerebbe: - costruire la parete di divisione in
mattoni forati;
- intonacare entrambi i lati;
- attintare entrambi i lati con
apposita pittura;
- effettuare la demolizione parziale della parete del
corridoio/androne per creare il vano porta di ingresso al locale deposito;
- porre in opera porta di ingresso al locale deposito. Il costo dei suindicati
lavori ammonta a circa € 2.500,00” (cft. pag. 13 e 14 dell'elaborato peritale).
8 B) Al piano sottotetto sono risultate presenti n.2 finestrelle, anche non indicate nell'ultima variante, da chiudere/murare a spese del Parte_1
per evitare difformità.
Sul punto così si esprime il CTU: “Le due finestre, all'atto dei sopralluoghi,
erano esistenti e non murate (cfr. foto nn. 11– 12 – 13). Per tale intervento,
in via del tutto discrezionale, si potrebbe riconoscere al condominio un
rimborso forfettario di circa € 1.000,00”.
C) Nei piani 1°, 2° e 3° è emersa la presenza di una piccola finestra nei locali bagno, riportata solo al piano 3° del progetto approvato, con evidente analogo difetto di difformità. Su tale problematica il CTU riferisce quanto segue: “Effettivamente risulta vero quanto affermato in tale punto. Per tale
difformità risulta necessario predisporre istanza di condono nei seguenti
termini: Accertamento di conformità o SCIA in sanatoria;
- Diritti di
segreteria 380,00 Euro 50,00 DOCFA 300,00 Cost. Costruzione;
- Sanzioni
516,00 Euro;
Totale 1.246,00 Euro;
Oneri tecnici 1.500,00 Euro. Per un
totale di 2.746,00 Euro”.
D) In ultimo, il C.T.U. ha rilevato - nel corso delle operazioni peritali e sempre dal confronto tra le piante del progetto di variante del gennaio 2010
e quelle dello stato attuale dei luoghi ulteriori difformità che corroborano l'eccezione di inadempimento sollevata dal (cft. altresì rilievi Parte_1
fotografici allegati alla CTU) .
Più precisamente afferma il CTU: “1) Il portone in ferro e vetri di ingresso
al fabbricato risulta arretrato all'interno dell'androne di circa 1,50
rispetto alla ubicazione del progetto di variante (cfr. foto allegate). 2)
Relativamente all' unità U9, ubicata al piano quarto, risulta la traslazione
9 di circa m 1,00 di una parete esterna lato nord con aumento della
volumetria per una lunghezza di circa m 3,50 in corrispondenza della
cucina non risulta riportata nel progetto di variante gennaio 2010. 3)
Relativamente all' unità U11, ubicata al piano quinto ed in corrispondenza
dell'unità U9, risulta la stessa traslazione della parete nord in
corrispondenza della cucina per una lunghezza di m 3,50. Tale modifica
non risulta riportata nel progetto di variante gennaio 2010. 4)
Relativamente ai depositi al piano terra sono state riportate nella
planimetria allegata alla dichiarazione di chiusura dei lavori delle finestre,
mentre di fatto vi sono quattro porte in ferro che aprono nell'intercapedine
che separa il fabbricato in esame dal terrapieno lato nord ”.
Il CTU ha quindi quantificato in euro 10.948,00 il costo complessivo per sanare le predette riscontrate difformità (cft. pag. 22 della perizia).
3.3. Può solo aggiungersi che le contestazioni mosse dalla difesa del
, anche attraverso il proprio CTP, in relazione al mancato Parte_1
riconoscimento da parte dell'ausiliario di ulteriori allegate criticità, non possono essere condivise.
Il CTU ha fornito esaurienti risposte evidenziando nello specifico che:
1. la problematica relativa ai corridoi condominiali da accorparsi alle proprietà dei condomini del secondo e quarto piano è stata adottata con deliberazione dell'assemblea condominiale soltanto in data 25.02.2010,
successivamente dunque alla conclusione dei lavori riconducibili all'operato dell'Arch. (il verbale di ultimazione dei lavori è datato CP_1
11.02.2010).
10 Peraltro, è rimasta circostanza incontestata che l'attività di inserimento catastale di tali ulteriori accorpamenti è stata delegata dal ad Parte_1
un diverso tecnico.
Secondo la prospettazione di parte opponente, inoltre, ai piani 2°, 3°, 3°, 4°
e 5° in fase di costruzione del fabbricato, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice dei lavori decidevano di cambiare disposizione di un pilastro portante, il quale però - erroneamente - nella domanda di chiusura lavori sarebbe stato riportato così come da progetto iniziale;
circostanza che darebbe luogo ad una grave difformità.
Sul punto il CTU – a seguito di puntuale osservazione dello stato dei luoghi e di verifica tecnica – ha accertato una modesta traslazione del pilastro,
percentualmente esigua rispetto alla luce della campata, tale da non rivestire alcuna importanza nel comportamento statico-sismico dell'edificio.
Si riporta stralcio delle conclusioni dell'ausiliario: “Da un esame della
documentazione agli atti risulta che lo spostamento del pilastro sia stato
determinato dalla presenza di un trovante e da problemi geologici essendo
la struttura costituita da plinti su pali. La variazione, pertanto, rientra nella
discrezionalità del Direttore dei Lavori e del Tecnico strutturista. Dal
punto di vista urbanistico, comunque, la modifica dello scheletro
strutturale, essendo contenuta nella sagoma del progetto, non ha alcuna
rilevanza”.
Quanto alla presenza di una “risega” strutturale, la stessa è stata definita
“Irrilevante e di modesta rilevanza tecnico-architettonica” e tale descrizione trova ampio riscontro dalla documentazione, anche fotografica in atti.
11 Quanto alla eccepita difformità dei piani 1°, 2°, 3° e 4° nei cui corridoi non sono state riportate le finestre che affacciano nella “ ” il CTU ha dato Pt_5
atto che le finestre non vennero previste nel progetto iniziale ed in quello di variante in quanto i lati prospicienti la erano completamente aperti Pt_5
con davanzale.
Tanto ha consentito al CTU di concludere sul punto ribadendo che: “Alla
luce di ciò non si ravvede alcuna responsabilità da parte dell'arch . CP_1
Infine, il opponente contesta che a fronte della previsione Parte_1
contenuta nelle piante dei terrazzi, che prevedeva che gli stessi fossero comunicanti, è stata eseguita una suddivisione a mezzo trave, anche in questo caso con omissione di indicazione nella variante.
Sul punto il CTU riferisce che la trave in questione è stata regolarmente indicata nel progetto strutturale depositato presso l'Ufficio del Genio Civile
di in data 04 settembre 2007- Variante 2007, precisando, in ogni Pt_1
caso, che la realizzazione della trave si rese necessaria per motivi strutturali essendo la città di inserita in zona sismica. Pt_1
Nessun addebito, dunque, può farsi sul punto all'operato dell'Arch. CP_1
Si rimanda, infine, alle risposte alle osservazioni del CTP rese dal CTU
potendosi solo evidenziare che la prova “prova di calcestruzzo” invocata dalla parte opponente per accertare se le difformità siano anteriori o successive alla variante di chiusura del 2010, si palesa del tutto superflua,
in ragione dell'evidenza documentale di cui si è già detto, atteso che la chiusura dei ballatoi è stata autorizzata dall'assemblea condominiale del
25.02.2010, in epoca dunque successiva alla certificazione di ultimazione dei lavori del 11.02.2010.
12 4. In definitiva, per quanto attiene i vizi riconducibili a scelte progettuali ed esecutive, rispetto alle quali va affermata la responsabilità dell'Arch.
(accogliendosi sul punto l'eccezione di inadempimento) le opere CP_1
necessarie per eliminare tali vizi, richiamando quando indicato nella consulenza, richiedono un costo complessivo di € 17.194,00.
E proprio tale importo, dovuto a titolo risarcitorio, va detratto da quanto dovuto a titolo di compensazione, anche se in senso atecnico.
In materia di appalto si è affermato, condivisibilmente, che l'eccezione di inadempimento, formulata in considerazione di alcuni vizi ed incompletezze dei lavori, opera nei limiti del corrispondente importo,
sicché non esclude che per il residuo il committente, una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti, sia tenuto a corrispondere il corrispettivo dovuto per i lavori esenti da vizi ed i relativi interessi di mora (Cass. 13.3.07 n. 5869).
In applicazione di tali principi al caso di specie, riconosciuta l'esistenza di un credito professionale per € 61.175,57 e risultando un costo necessario di
€ 17.194,00 (quale credito risarcitorio) già rivalutato all'attualità dal ctu -
per la eliminazione dei vizi - procedendo ad una compensazione atecnica,
residua un credito di € 43.981,57 quale residuo importo da corrispondere a favore dell'opposto, oltre gli interessi dal deposito del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo.
5. In conclusione, in parziale accoglimento della opposizione, si deve revocare il decreto ingiuntivo e condannare la parte opponente al pagamento della suddetta somma in favore della parte opposta.
13 5.1. Tale conclusione rende superflua ogni valutazione di merito circa la domanda di manleva proposta dall'Arch. nei confronti della CP_1 [...]
Parte_3
6. Quanto alle spese di lite tra le parti principali, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione e della conseguente rideterminazione dell'importo dovuto, esse vanno compensate per 1/3, con condanna dei residui 2/3 di esse a carico di parte opponente, nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Parimenti, le spese di consulenza, liquidate con separato decreto in corso di causa, sono compensate nella misura di un terzo tra le parti principali;
i restanti due terzi vanno posti a definitivo carico di parte opponente,
soccombente a fronte della pretesa creditoria di parte opposta. La
liquidazione, come da dispositivo, segue le tariffe vigenti, il quantum di accoglimento della domanda proposta dall'attore in senso sostanziale, i valori medi (costituenti la regola, in assenza di valide motivazioni per discostarsene).
6.1. Le spese di lite tra le parti e la terza chiamata possono compensarsi stante le ragioni della decisione e la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dr. Francesco Rossini,
definitivamente pronunciando all'esito del giudizio r.g.t. 2973/2017, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
14 1. accoglie in parte la proposta opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna conseguentemente il opponente al Parte_1
pagamento, in favore dell'Arch. , della somma di € CP_1
43.981,57, oltre agli interessi dal deposito del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo.
3. Compensa le spese di lite tra opponente ed opposto nella misura di
1/3; condanna parte opponente al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite sostenute da parte opposta;
2/3 che si liquidano nel loro complessivo ammontare in € 5.077,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15% e sulle voci come per legge;
compensa nella misura di un terzo, tra le parti principali, le spese di consulenza, liquidate con separato decreto in corso di causa, ponendo i restanti due terzi a definitivo carico di parte opponente;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Giancarlo Capuano, dichiaratosi antistatario;
4. Compensa le spese di lite tra le parti principali e la terza chiamata.
Salerno, 17.02.2025
Il giudice
Dr. Francesco Rossini
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ex art. 190
c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 2973/17 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, con sede in , Via G. Parte_1 Pt_1
Esposito, in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso, come da procura a margine dell'atto di opposizione, dagli Avv. ti
Rosanna Carpentieri e Mario Landi, elettivamente domiciliato in , Pt_1
Via L. Guercio n. 134, presso lo Studio del primo difensore;
OPPONENTE
E
Arch. C.F. , rapp.to e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. Giancarlo Capuano, come da procura a margine della comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Pt_1
via Raffaele Conforti n. 17;
OPPOSTO
1 NONCHE'
con sede in Controparte_2
Torino, Via Corte di Appello n. 11 (C.F./P.IVA ), in persona P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Negri, giusta procura generale notarile in atti, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 23.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 260/2017, il giudice delegato del Tribunale di Salerno
ingiungeva al , con sede in , di Parte_2 Pt_1
pagare in favore dell'Arch. la somma di € 61.175,57, oltre CP_1
interessi e spese del monitorio, a titolo di compenso per prestazioni professionali.
1.2. Avverso il predetto decreto proponeva opposizione il Parte_1
ingiunto con atto di citazione tempestivamente notificato.
Premetteva di avere conferito formale incarico all'Arch. quale CP_1
progettista e strutturista dello stabile condominiale versando acconti per euro 96.283,38.
Contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria, evidenziando che l'Arch. epositava, nell'anno 2010, una variante completamente CP_1
difforme dallo stato dei luoghi stante la non corrispondenza tra quanto inserito nelle mappe catastali e lo stato di fatto attuale, sia con riferimento alla sagoma del fabbricato che rispetto ai singoli appartamenti.
2 Proponeva, pertanto, eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,
riservandosi di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni, salva la compensazione con il credito eventualmente riconosciuto in favore dell'opposto.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, in considerazione del grave inadempimento nello svolgimento dell'incarico,
accertare e dichiarare una sostanziosa riduzione del corrispettivo dovuto.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto che instava per il rigetto dell'opposizione evidenziando che i lavori erano stati ultimati e consegnati, come da verbale dell'11.02.2010 sottoscritto dalle parti interessate.
Deduceva, quindi, di aver correttamente operato e che le difformità edilizie contestate dalla controparte erano state apportate dal in epoca Parte_1
successiva alla data di ultimazione e consegna dei lavori.
Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per essere manlevato da eventuali danni da corrispondere all'opponente.
3. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la Parte_3
insistendo per l'inammissibilità e infondatezza della
[...]
chiamata in causa, stante l'inoperatività della polizza.
In via subordinata chiedeva il rigetto delle domande proposte dal e l'applicazione dei limiti di polizza, compreso il massimale. Parte_1
4. Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il processo veniva istruito mediante audizione dei testimoni ed acquisizione di documentazione prodotta dalle parti.
3 5. Disposta consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 23.10.2024,
sostituita mediante scambio di note, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. La proposta opposizione va accolta parzialmente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, risultando in parte fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal Condominio opponente, ciò in applicazione dei principi che regolano il giudizio di opposizione e del modo di atteggiarsi dei relativi oneri probatori.
1.1. Sul punto, si premette che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore,
mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti, mentre al debitore la prova relativa ai fatti estintivi, modificativi della pretesa.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex
multis SS. UU. n. 13533/01, 1743/07, 1554/05), in materia contrattuale, il
4 creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo.
2. Nella specie il rapporto contrattuale, intercorso tra l'Arch. CP_1
ed il in , è pacifico e risulta
[...] Parte_1 Parte_1 Pt_1
dalla documentazione in atti.
2.1. L'opponente, che agisce per il pagamento del residuo credito derivante dal contratto di opera professionale, ha fornito innanzitutto prova dell'esecuzione della propria prestazione.
Si rimanda alla documentazione prodotta dalla parte, sia in sede monitoria che nel presente giudizio di merito, nonché agli esiti della prova testimoniale.
Dirimente, altresì, risultano sul punto gli esiti della CTU a firma dell'Ing.
; risultanze che il Tribunale condivide in quanto derivanti Persona_1
dalla attenta disamina della documentazione, anche fotografica, agli atti.
Da tale complessivo corredo probatorio emerge che l'arch. ha svolto CP_1
il ruolo di progettista e direttore dei lavori del fabbricato CP_3
odierno opponente.
Nello specifico risulta accertato che lo stabile condominiale, sito in Pt_1
alla Via G. Esposito n. 6, oggetto della perizia delegata dal Comune di ai sensi della Legge 219/81, affidata all' Arch. con Pt_1 CP_1
5 delibera n.4547/87, risultava inserito nel P. di R. n.2 del Centro Storico, con categoria d'intervento C2 (risanamento conservativo e ripristino).
L'architetto redigeva il progetto architettonico di risanamento CP_1
conservativo e ripristino, compreso l'adeguamento strutturale con i relativi calcoli, poi approvato dal . Controparte_4
Successivamente, con verbale assembleare del 27.4.1998, il Parte_1
comunicava al Comune la volontà di revocare l'atto di delega ai fini della esecuzione in proprio dei lavori, con relativo obbligo di pagamento delle competenze del tecnico incaricato.
L'architetto approntava quindi un nuovo progetto architettonico CP_1
mentre il progetto strutturale veniva affidato all'Ing. Controparte_5
Il progetto del nuovo fabbricato veniva redatto ai sensi della legge 219/81
contemplando, nel rispetto della volumetria originaria, sia gli adeguamenti abitativi al nucleo familiare, sia quelli strettamente igienicosanitario.
Il progetto è stato presentato dall'architetto al e CP_1 Controparte_4
alle rispettive Soprintendenze alle Belle Arti e a quella Archeologica.
Il Comune di approvava il progetto rilasciando concessione edilizia Pt_1
n.46/98; la con nota n.31584 in data 30/09/05 Controparte_6
approvava il progetto;
la Soprintendenza dopo tre mesi di scavi ed esplorazione in loco assentiva con nota n.10939 del 05/09/05.
Seguirono una serie di varianti tra le quali quella avente n.3/2010, oggetto di contestazione del Parte_1
Si rimanda, altresì, alla testimonianza resa da , Testimone_1
indifferente, all'udienza del 15.01.2020: il teste ha confermato per
6 conoscenza diretta che l'Arch. è stato progettista e direttore dei CP_1
lavori per conto del . Parte_4
2.2. A fronte di tale attività l'Arch. ha agito per il residuo del CP_1
compenso, pari ad euro 61.175,57, così detratti gli acconti pacificamente già ricevuti.
Sul punto vale evidenziare che non risulta alcuna contestazione relativa al
quantum oggetto della domanda di pagamento.
In sede di memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il Parte_1
opponente ha lamentato la mancata presenza agli atti della parcella,
approvata dal Consiglio degli Ordini degli Architetti, sulla cui base sarebbe stato emesso il decreto ingiuntivo.
La contestazione non appare dirimente: si consideri che il Tribunale,
nell'emettere il decreto ingiuntivo, ha fatto espresso riferimento alla
“produzione” della parcella debitamente vistata, dando atto dunque di averla esaminata (cft. tenore dell'ingiunzione).
Come sopra evidenziato, del resto, anche a voler ritenere viziata l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, tali contestazioni restano superate dalla disamina nel merito del rapporto contrattuale.
Non da ultimo, può ritenersi che gli importi azionati dall'Arch. – si CP_1
ripete non oggetto di specifica contestazione – risultano conformi e congrui rispetto all'attività dallo stesso complessivamente espletata e di cui si è dato conto. Lo stesso CTU, nell'esprimere giudizio tecnico, ha sul punto così
concluso: “Gli onorari chiesti dall'arch. per l'attività CP_1
professionale svolta sono da ritenere congrui”.
7 3. Ciò posto va esaminata l'eccezione di inadempimento formulata dal
. Parte_1
3.1. Come sopra premesso, grava sulla parte opposta l'onere di provare l'esattezza dell'adempimento stesso, essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.
3.2. Orbene, solo parte dei vizi denunciati dal nell'atto di Parte_1
opposizione, sono stati riscontrati anche dal consulente, nominato nel presente giudizio, il cui elaborato si condivide, in quanto immune da vizi logici.
In particolare: A) è emersa una prima incongruenza tra quanto inserito nelle mappe catastali e lo stato di fatto attuale dei luoghi.
Nel progetto di variante del gennaio 2010 – pianta piano terra – il deposito condominiale risultava diviso da una parete con accennata una porta di ingresso.
E tuttavia, in sede di sopralluogo, il CTU ha verificato che non è stata realizzata né la parete di divisione e né la porta di ingresso.
Così conclude sul punto il consulente:
“Per tale difformità bisognerebbe: - costruire la parete di divisione in
mattoni forati;
- intonacare entrambi i lati;
- attintare entrambi i lati con
apposita pittura;
- effettuare la demolizione parziale della parete del
corridoio/androne per creare il vano porta di ingresso al locale deposito;
- porre in opera porta di ingresso al locale deposito. Il costo dei suindicati
lavori ammonta a circa € 2.500,00” (cft. pag. 13 e 14 dell'elaborato peritale).
8 B) Al piano sottotetto sono risultate presenti n.2 finestrelle, anche non indicate nell'ultima variante, da chiudere/murare a spese del Parte_1
per evitare difformità.
Sul punto così si esprime il CTU: “Le due finestre, all'atto dei sopralluoghi,
erano esistenti e non murate (cfr. foto nn. 11– 12 – 13). Per tale intervento,
in via del tutto discrezionale, si potrebbe riconoscere al condominio un
rimborso forfettario di circa € 1.000,00”.
C) Nei piani 1°, 2° e 3° è emersa la presenza di una piccola finestra nei locali bagno, riportata solo al piano 3° del progetto approvato, con evidente analogo difetto di difformità. Su tale problematica il CTU riferisce quanto segue: “Effettivamente risulta vero quanto affermato in tale punto. Per tale
difformità risulta necessario predisporre istanza di condono nei seguenti
termini: Accertamento di conformità o SCIA in sanatoria;
- Diritti di
segreteria 380,00 Euro 50,00 DOCFA 300,00 Cost. Costruzione;
- Sanzioni
516,00 Euro;
Totale 1.246,00 Euro;
Oneri tecnici 1.500,00 Euro. Per un
totale di 2.746,00 Euro”.
D) In ultimo, il C.T.U. ha rilevato - nel corso delle operazioni peritali e sempre dal confronto tra le piante del progetto di variante del gennaio 2010
e quelle dello stato attuale dei luoghi ulteriori difformità che corroborano l'eccezione di inadempimento sollevata dal (cft. altresì rilievi Parte_1
fotografici allegati alla CTU) .
Più precisamente afferma il CTU: “1) Il portone in ferro e vetri di ingresso
al fabbricato risulta arretrato all'interno dell'androne di circa 1,50
rispetto alla ubicazione del progetto di variante (cfr. foto allegate). 2)
Relativamente all' unità U9, ubicata al piano quarto, risulta la traslazione
9 di circa m 1,00 di una parete esterna lato nord con aumento della
volumetria per una lunghezza di circa m 3,50 in corrispondenza della
cucina non risulta riportata nel progetto di variante gennaio 2010. 3)
Relativamente all' unità U11, ubicata al piano quinto ed in corrispondenza
dell'unità U9, risulta la stessa traslazione della parete nord in
corrispondenza della cucina per una lunghezza di m 3,50. Tale modifica
non risulta riportata nel progetto di variante gennaio 2010. 4)
Relativamente ai depositi al piano terra sono state riportate nella
planimetria allegata alla dichiarazione di chiusura dei lavori delle finestre,
mentre di fatto vi sono quattro porte in ferro che aprono nell'intercapedine
che separa il fabbricato in esame dal terrapieno lato nord ”.
Il CTU ha quindi quantificato in euro 10.948,00 il costo complessivo per sanare le predette riscontrate difformità (cft. pag. 22 della perizia).
3.3. Può solo aggiungersi che le contestazioni mosse dalla difesa del
, anche attraverso il proprio CTP, in relazione al mancato Parte_1
riconoscimento da parte dell'ausiliario di ulteriori allegate criticità, non possono essere condivise.
Il CTU ha fornito esaurienti risposte evidenziando nello specifico che:
1. la problematica relativa ai corridoi condominiali da accorparsi alle proprietà dei condomini del secondo e quarto piano è stata adottata con deliberazione dell'assemblea condominiale soltanto in data 25.02.2010,
successivamente dunque alla conclusione dei lavori riconducibili all'operato dell'Arch. (il verbale di ultimazione dei lavori è datato CP_1
11.02.2010).
10 Peraltro, è rimasta circostanza incontestata che l'attività di inserimento catastale di tali ulteriori accorpamenti è stata delegata dal ad Parte_1
un diverso tecnico.
Secondo la prospettazione di parte opponente, inoltre, ai piani 2°, 3°, 3°, 4°
e 5° in fase di costruzione del fabbricato, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice dei lavori decidevano di cambiare disposizione di un pilastro portante, il quale però - erroneamente - nella domanda di chiusura lavori sarebbe stato riportato così come da progetto iniziale;
circostanza che darebbe luogo ad una grave difformità.
Sul punto il CTU – a seguito di puntuale osservazione dello stato dei luoghi e di verifica tecnica – ha accertato una modesta traslazione del pilastro,
percentualmente esigua rispetto alla luce della campata, tale da non rivestire alcuna importanza nel comportamento statico-sismico dell'edificio.
Si riporta stralcio delle conclusioni dell'ausiliario: “Da un esame della
documentazione agli atti risulta che lo spostamento del pilastro sia stato
determinato dalla presenza di un trovante e da problemi geologici essendo
la struttura costituita da plinti su pali. La variazione, pertanto, rientra nella
discrezionalità del Direttore dei Lavori e del Tecnico strutturista. Dal
punto di vista urbanistico, comunque, la modifica dello scheletro
strutturale, essendo contenuta nella sagoma del progetto, non ha alcuna
rilevanza”.
Quanto alla presenza di una “risega” strutturale, la stessa è stata definita
“Irrilevante e di modesta rilevanza tecnico-architettonica” e tale descrizione trova ampio riscontro dalla documentazione, anche fotografica in atti.
11 Quanto alla eccepita difformità dei piani 1°, 2°, 3° e 4° nei cui corridoi non sono state riportate le finestre che affacciano nella “ ” il CTU ha dato Pt_5
atto che le finestre non vennero previste nel progetto iniziale ed in quello di variante in quanto i lati prospicienti la erano completamente aperti Pt_5
con davanzale.
Tanto ha consentito al CTU di concludere sul punto ribadendo che: “Alla
luce di ciò non si ravvede alcuna responsabilità da parte dell'arch . CP_1
Infine, il opponente contesta che a fronte della previsione Parte_1
contenuta nelle piante dei terrazzi, che prevedeva che gli stessi fossero comunicanti, è stata eseguita una suddivisione a mezzo trave, anche in questo caso con omissione di indicazione nella variante.
Sul punto il CTU riferisce che la trave in questione è stata regolarmente indicata nel progetto strutturale depositato presso l'Ufficio del Genio Civile
di in data 04 settembre 2007- Variante 2007, precisando, in ogni Pt_1
caso, che la realizzazione della trave si rese necessaria per motivi strutturali essendo la città di inserita in zona sismica. Pt_1
Nessun addebito, dunque, può farsi sul punto all'operato dell'Arch. CP_1
Si rimanda, infine, alle risposte alle osservazioni del CTP rese dal CTU
potendosi solo evidenziare che la prova “prova di calcestruzzo” invocata dalla parte opponente per accertare se le difformità siano anteriori o successive alla variante di chiusura del 2010, si palesa del tutto superflua,
in ragione dell'evidenza documentale di cui si è già detto, atteso che la chiusura dei ballatoi è stata autorizzata dall'assemblea condominiale del
25.02.2010, in epoca dunque successiva alla certificazione di ultimazione dei lavori del 11.02.2010.
12 4. In definitiva, per quanto attiene i vizi riconducibili a scelte progettuali ed esecutive, rispetto alle quali va affermata la responsabilità dell'Arch.
(accogliendosi sul punto l'eccezione di inadempimento) le opere CP_1
necessarie per eliminare tali vizi, richiamando quando indicato nella consulenza, richiedono un costo complessivo di € 17.194,00.
E proprio tale importo, dovuto a titolo risarcitorio, va detratto da quanto dovuto a titolo di compensazione, anche se in senso atecnico.
In materia di appalto si è affermato, condivisibilmente, che l'eccezione di inadempimento, formulata in considerazione di alcuni vizi ed incompletezze dei lavori, opera nei limiti del corrispondente importo,
sicché non esclude che per il residuo il committente, una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti, sia tenuto a corrispondere il corrispettivo dovuto per i lavori esenti da vizi ed i relativi interessi di mora (Cass. 13.3.07 n. 5869).
In applicazione di tali principi al caso di specie, riconosciuta l'esistenza di un credito professionale per € 61.175,57 e risultando un costo necessario di
€ 17.194,00 (quale credito risarcitorio) già rivalutato all'attualità dal ctu -
per la eliminazione dei vizi - procedendo ad una compensazione atecnica,
residua un credito di € 43.981,57 quale residuo importo da corrispondere a favore dell'opposto, oltre gli interessi dal deposito del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo.
5. In conclusione, in parziale accoglimento della opposizione, si deve revocare il decreto ingiuntivo e condannare la parte opponente al pagamento della suddetta somma in favore della parte opposta.
13 5.1. Tale conclusione rende superflua ogni valutazione di merito circa la domanda di manleva proposta dall'Arch. nei confronti della CP_1 [...]
Parte_3
6. Quanto alle spese di lite tra le parti principali, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione e della conseguente rideterminazione dell'importo dovuto, esse vanno compensate per 1/3, con condanna dei residui 2/3 di esse a carico di parte opponente, nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Parimenti, le spese di consulenza, liquidate con separato decreto in corso di causa, sono compensate nella misura di un terzo tra le parti principali;
i restanti due terzi vanno posti a definitivo carico di parte opponente,
soccombente a fronte della pretesa creditoria di parte opposta. La
liquidazione, come da dispositivo, segue le tariffe vigenti, il quantum di accoglimento della domanda proposta dall'attore in senso sostanziale, i valori medi (costituenti la regola, in assenza di valide motivazioni per discostarsene).
6.1. Le spese di lite tra le parti e la terza chiamata possono compensarsi stante le ragioni della decisione e la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dr. Francesco Rossini,
definitivamente pronunciando all'esito del giudizio r.g.t. 2973/2017, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
14 1. accoglie in parte la proposta opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna conseguentemente il opponente al Parte_1
pagamento, in favore dell'Arch. , della somma di € CP_1
43.981,57, oltre agli interessi dal deposito del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo.
3. Compensa le spese di lite tra opponente ed opposto nella misura di
1/3; condanna parte opponente al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite sostenute da parte opposta;
2/3 che si liquidano nel loro complessivo ammontare in € 5.077,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15% e sulle voci come per legge;
compensa nella misura di un terzo, tra le parti principali, le spese di consulenza, liquidate con separato decreto in corso di causa, ponendo i restanti due terzi a definitivo carico di parte opponente;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Giancarlo Capuano, dichiaratosi antistatario;
4. Compensa le spese di lite tra le parti principali e la terza chiamata.
Salerno, 17.02.2025
Il giudice
Dr. Francesco Rossini
15