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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 692/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatore Ilenia Micciche' Giudice Edoardo Postacchini Giudice nel procedimento iscritto al n. 692/2024 r.g. promosso da
(CF. ), con l'avv. LUCREZIA Parte_1 C.F._1
FANELLI
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 costituita tramite funzionario delegato RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 ha pronunciato il seguente
DECRETO
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività del ricorso, depositato in data 21.2.2024 e dunque nel termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento opposto (avvenuta il 7.2.2024, secondo quanto risulta dalla relata di notifica).
1. I FATTI ALLEGATI DALLA PARTE RICORRENTE;
LA FASE AMMINISTRATIVA;
LO
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Parte Va premesso che il sig. aveva presentato una prima domanda di Parte_1 protezione internazionale il 16.6.2017, la quale veniva rigettata sia in sede amministrativa (con provvedimento del 5.2.2018) sia in sede giurisdizionale (con provvedimento del 5.2.2019) e diveniva definitiva.
In data 26.6.2023 il ricorrente proponeva quindi una nuova istanza come domanda reiterata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modifiche, a sostegno della
Pagina 1 quale allegava una memoria personale, alcuni atti relativi alla procedura di emersione e documentazione lavorativa.
La riteneva la domanda inammissibile sul presupposto che la Controparte_1 documentazione allegata alla seconda domanda di protezione internazionale non introducesse elementi di novità; riteneva, inoltre, l'insussistenza di un conflitto armato nel Paese di origine.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha ribadito quanto già riferito alla ed ha ulteriormente dedotto che la decisione dell'autorità amministrativa non teneva CP_1 conto del difficile contesto di provenienza del ricorrente.
Per tali ragioni proponeva domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione speciale.
Il pubblico ministero, ricevuta comunicazione dell'instaurazione del giudizio, produceva certificato del casellario giudiziale dal quale non emergeva nulla di penalmente rilevante a carico del richiedente;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, alla scadenza del termine assegnato per note scritte in sostituzione di udienza - ove la difesa del ricorrente si riportava al proprio ricorso - la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
2. IL GIUDICATO SULLA PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E I LIMITI DI AMMISSIBILITÀ DI UNA NUOVA DOMANDA.
Il giudicato che si forma sulla pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale è un giudicato “allo stato degli atti”, che ammette la riproposizione della domanda in caso di sopravvenienze idonee a condurre a una pronuncia favorevole al richiedente.
La proposizione di una domanda reiterata (ossia una domanda proposta dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, secondo la definizione fornita dall'art. 2 lett. q) direttiva 2013/32/UE) è dunque ammissibile soltanto ove il richiedente deduca “nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”.
Risulta quindi centrale nell'esame delle domande reiterate il vaglio dell'eccezione di giudicato secondo il parametro dell'esistenza di “nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine” (sul punto si veda anche il considerando 36 della direttiva 2013/32/UE).
La previsione normativa dell'art. 29 d.lgs. 25/2008 deriva dalle disposizioni della cd. Direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE, che ha sostituito la precedente direttiva 2005/85/CE), la quale all'art. 40 comma 2 stabilisce che “una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE” ed al successivo comma 3 precisa che solo ove all'esito dell'esame preliminare si accerti che “sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale” si potrà procedere all'esame di merito.
Pagina 2 Il dato normativo di matrice comunitaria conforta, quindi, un'interpretazione secondo cui i nuovi elementi idonei a far concludere per l'ammissibilità di una domanda reiterata devono consistere in nuove circostanze di fatto astrattamente idonee a integrare elementi costitutivi delle fattispecie di protezione internazionale oppure in nuove prove relative a elementi costitutivi già fatti valere con la prima domanda e tali da aumentare in modo significativo le probabilità di accoglimento;
la novità deve essere intesa con riguardo a quanto ha costituito oggetto del primo giudizio, sicché non deve necessariamente trattarsi di circostanze di fatto o di prove sopravvenute, ben potendo considerarsi nuovi anche elementi e risultanze preesistenti, purché non fatte valere con la prima domanda per ragioni plausibili e non ascrivibili a colpa del richiedente (cfr. Cass. 4522/2015).
3. LA FATTISPECIE IN ESAME.
Part Il sig. in sede di domanda reiterata ha dedotto la generale situazione di mancato rispetto dei principi democratici e della libertà di espressione in TO e dunque una vicenda diversa da quelle rappresentate nel corso della prima domanda, ossia la situazione di violenza diffusa scatenatasi all'indomani della caduta del regime di e le conseguenze alle quali sarebbe andato Per_1 incontro per essersi sottratto al servizio militare di leva.
Le domande di protezione internazionale reiterate sono pertanto ammissibili.
Nondimeno esse risultano infondate, in quanto non è rappresentato un pericolo individuale per la persona del ricorrente, ma una situazione generale rispetto alla quale non viene configurato un rapporto di pertinenza immediata e diretta con la persona del richiedente. Manca pertanto la natura personale della persecuzione, sicché non possono ritenersi integrati i presupposti della domanda di rifugio, né quelli della domanda di protezione sussidiaria nelle articolazioni cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007.
Con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria nell'articolazione della lett. c), il collegio deve evidenziare come le allegazioni dedotte non rappresentino nuovi elementi di fatto;
le stesse sono state prodotte in maniera assolutamente generica, in assenza di alcun riferimento individualizzante nonché del necessario raffronto tra la situazione attuale e quella presente al momento della pronuncia dell'ordinanza del tribunale, senza che sia stato dunque evidenziato un peggioramento della condizione generale di sicurezza.
Deve dunque escludersi che gli elementi dedotti in ricorso costituiscano fatti nuovi, sicché essi non valgono a superare il limite del giudicato pacificamente formatosi sul rigetto della prima domanda.
Ad abundantiam, va evidenziato che le fonti consultate non riferiscono di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato1.
Più nello specifico e con riguardo alla minaccia terroristica, bisogna premettere come tale criticità persista esclusivamente nella zona del Sinai, sebbene con una netta diminuzione delle vittime civili rispetto agli ultimi due anni2. Con riferimento alle attività di contrasto poste in essere dallo stato egiziano, bisogna innanzitutto segnalare che agli inizi del 2022 l'Unione Europea ha presentato una candidatura congiunta con l'TO per la co-presidenza del Global Counter-Terrorism Forum
Pagina 3 (GCTF), una piattaforma multilaterale con un'influenza di vasta portata sulla politica antiterroristica globale. Nonostante l'TO abbia un bilancio pesante quanto a violazioni dei diritti umani perpetrate in nome dell'antiterrorismo, nell'aprile 2022 il GCTF ha approvato la presidenza del forum dell'TO e dell'UE3.
In effetti, bisogna dare atto che dal 2011 l'TO è attivamente impegnato in operazioni di contro insurrezione e di antiterrorismo nel governatorato del Sinai settentrionale contro diversi gruppi militanti ivi operativi, in particolare l'ISIS – SP4. Nel mese di maggio 2022 ha rimarcato CP_2 come “negli ultimi anni, gli oleodotti che trasportano petrolio e gas egiziano verso Israele e GI sono stati l'obiettivo principale degli attacchi armati”. Il ritmo di tali attacchi nel Sinai è tuttavia rallentato fino a ridursi al minimo a partire da febbraio 2018, quando i militari hanno lanciato una massiccia operazione di antiterrorismo. Secondo i dati ufficiali citati dal quotidiano, più di 1.000 combattenti e diverse decine di appartenenti alle forze dell'ordine sono stati uccisi dall'inizio delle operazioni di contrasto nel 20185.
Il rapporto di Freedom House del 2022 ha evidenziato come nel corso del 2021 nella regione del
Nord Sinai sia continuato lo scontro tra le forze di sicurezza e gli affiliati al gruppo militante dello
Stato Islamico (IS). Sia gli attacchi terroristici che le operazioni militari di contrasto avrebbero provocato diverse vittime tra i civili. Per anni le forze di sicurezza egiziane hanno eseguito vere e proprie esecuzioni extragiudiziali, sostenendo che le vittime erano state uccise nel corso di sparatorie6.
Anche con riferimento all'anno 2022 le milizie militari e tribali hanno continuato a scontrarsi con i jihadisti nella penisola del Sinai7. Nel gennaio 2023, ha definito la Controparte_3 situazione di sicurezza costante dopo che a maggio del 2022 l'attività jihadista è stata particolarmente violenta, avendo posto in essere l'attacco più letale degli ultimi due anni ai danni dell'esercito, causando l'uccisione di oltre una dozzina di soldati8.
Secondo le ultime dichiarazioni rese dal presidente egiziano l'TO starebbe eliminando in Per_2 gran misura la minaccia terroristica nel Sinai9.
Alla luce delle fonti consultate bisogna concludere come attualmente l'TO non sia coinvolto in una situazione di violenza generalizzata, in quanto i contrasti che l'hanno interessato negli ultimi anni sono rimasti concentrati nella zona del Sinai, dove si è assistito ad un notevole sforzo militare al fine di contenere la minaccia jihadista. In effetti, dalla disamina dell'Indice di Volatilità e Prevedibilità del Rischio di ACLED si prende atto di come i 24 Governatorati egiziani (tra cui anche quello di provenienza del ricorrente, ) siano indicati come aree di rischio basso, Persona_3
Pagina 4 registrando una “baseline di violenza ridotta”. Diversamente, il Governatorato del Nord Sinai viene indicato quale area di “rischio consistente/costante”10.
Nel corso del 2023, infatti, è continuata nella penisola del Sinai la risposta statale contro i gruppi armati legati all'ISIS, i quali si sono resi responsabili di attacchi contro le forze di sicurezza e i civili. Secondo i report presentati al Consiglio di Sicurezza dell'ONU tra il febbraio e il luglio 2023 le attività terroristiche del gruppo affiliato al , (ABM) hanno Per_4 Controparte_5 continuato a diminuire grazie alle azioni di antiterrorismo esercitate dalle autorità egiziane nel Sinai che hanno portato allo smantellamento della struttura centrale e della leadership del gruppo, costringendole a ritirarsi a ovest e sud-ovest della penisola settentrionale del Sinai. Nel luglio 2023
è stato stimato che il numero di combattenti attivi sia nell'ordine di qualche dozzina, mentre secondo altre fonti la stima si aggirerebbe intorno a un centinaio, un calo significativo rispetto ai 1.000 combattenti stimati nella relazione precedente di febbraio 202311. Gli investimenti pubblici egiziani, i programmi infrastrutturali nella penisola del Sinai e il coinvolgimento delle autorità nei confronti delle comunità locali hanno contribuito a ridurre il malcontento locale, che in precedenza aveva favorito il reclutamento di nuovi membri da parte di CP_6
Secondo ACLED nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 in TO sono avvenuti in totale 20 eventi rilevanti per la sicurezza del Paese (di cui 2 battaglie – una nel Governatorato del Sinai del Sud a febbraio 2023 con una vittima e una nel Governatorato del Sinai del Nord a luglio 2023 con 8 vittime;
2 esplosioni/violenza remota nel Nord del Sinai a maggio e luglio 2023; 14 episodi di violenza contro civili, di cui 2 al Cairo) che hanno causato in totale 21 vittime13.
Nel maggio 2024 spiega come la guerra a Gaza ponga diverse sfide per Controparte_3 l'TO, sia per il possibile arrivo di profughi palestinesi sia per le ripercussioni su un'economia già di fatto precaria.14
A Maggio 2024 ha riferito che il rispetto dei trattati non impedirebbe all'TO di utilizzare CP_7
"tutti gli scenari per preservare la propria sicurezza nazionale e i diritti storici dei palestinesi".
Tali dichiarazioni arrivano mentre alta è la tensione tra TO e Israele rispetto all'operazione militare israeliana a Rafah, quest'ultima posta all'estremità meridionale della Striscia di Gaza, appena oltre il confine con l'TO. Israele ed TO hanno firmato un trattato di pace nel 1979 e per anni hanno collaborato strettamente per garantire la sicurezza lungo il confine condiviso e sul confine tra Gaza ed TO. Il Cairo ha tuttavia avvertito che le relazioni potrebbero essere
Pagina 5 indebolite dalla campagna israeliana a Gaza. Si dice che l'offensiva a Rafah sta impedendo l'uso del valico di Rafah per la consegna di aiuti umanitari estremamente necessari a Gaza. Israele ha annunciato il 7 maggio di aver preso il controllo operativo del valico. Fonti della sicurezza egiziana hanno affermato come l'TO si sia opposto alla presenza di Israele nel Paese chiedendone il ritiro.15
Nel mese di giugno il valico di frontiera di Rafah è rimasto chiuso a causa della presenza militare israeliana, e questo nonostante i funzionari egiziani, israeliani e statunitensi si fossero incontrati il 2 giugno nella capitale Il Cairo per discutere dei possibili accordi per la riapertura del valico in questione, in modo da consentire l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza. Il governo egiziano ha continuato a chiedere il ritiro totale di Israele16.
A gennaio 2025 le autorità si sono preparate a riaprire il valico di frontiera di Rafah mentre le consegne di aiuti umanitari a Gaza sono riprese dopo l'accordo di cessate il fuoco del 19 gennaio tra Israele e raggiunto dopo mesi di mediazione da parte dell'TO e del Qatar17. CP_8
Il 6 febbraio il dell'TO ha respinto la proposta del presidente degli Controparte_9
Stati Uniti Trump di reinsediare i palestinesi da Gaza in TO e GI descrivendolo come un'ingiusta violazione del diritto internazionale e una minaccia alla stabilità regionale18.
Pertanto, pur riconoscendosi la presenza di elementi di criticità in TO, soprattutto con riferimento al territorio del Sinai, deve tuttavia escludersi che sussista nel resto del Paese (inclusa la regione di provenienza del ricorrente) un'ipotesi di conflitto armato interno caratterizzato da una pervasività e da un livello di violenza indiscriminate suscettibile di porre a rischio l'incolumità personale di chi si trovi a viverci.
***
Procedendo dunque con l'esame della domanda di protezione speciale, il ricorrente ha dedotto il suo stato di integrazione in Italia, tale da giustificarne la permanenza.
Va innanzitutto premesso che con d.l. 130/2020 il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di protezione complementare, in particolare:
1) reintroducendo all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98, il riferimento agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (soppresso dal d.l. 113/18), ma non anche il riferimento ai motivi di carattere umanitario (parimenti soppresso dal d.l. 113/2018);
2) introducendo all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
Pagina 6 soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
3) ampliando i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Infine, regolando espressamente il regime intertemporale, il d.l. 130/2020 ha stabilito (all'art. 15) l'immediata applicabilità delle modifiche ai procedimenti pendenti al 22/10/2020 davanti alle sezioni specializzate dei tribunali.
Quest'ultima riforma non ha quindi cancellato tout court le modifiche introdotte dal d.l. 113/2018, scegliendo di conservarne gli sforzi di tipizzazione delle ipotesi di protezione assicurate dal diritto interno (la cd. protezione 'minore').
Nondimeno, la reintroduzione, nell'art. 5 del t.u.i., della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, ha reintrodotto una norma di chiusura, potenzialmente capace di garantire la tenuta costituzionale della nuova disciplina. Come è stato autorevolmente osservato, infatti, «a tale richiamo non può attribuirsi altro senso, se non lo si voglia degradare a mero orpello retorico, che quello di segnalare la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal D.L. n. 113 del 2018 e incrementate dallo stesso D.L. n. 130 del 2020» (Cass., SS.UU., 24413/2021).
Passando ad esaminare la nuova ipotesi nominata di protezione speciale, ossia il permesso di soggiorno per la tutela della vita privata e familiare, deve subito evidenziarsi il richiamo all'ampia formulazione dell'art. 8 della CEDU, che impone di fare riferimento alla ricca esegesi fornita dalla Corte EDU.
In particolare, si deve ricordare che l'art. 8 CEDU considera e tutela separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, là Pt_2 dove si afferma che «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».
Ne consegue che – come affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 24413/2021) – «la protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
Al fine di verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento di questa forma di protezione speciale, dovrà quindi esaminarsi il complesso delle relazioni instaurate dallo straniero in Italia, comparando la situazione attuale, così ricostruita, con quella in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio nel Paese di origine: laddove il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza sia tale da far ritenere che l'allontanamento produrrebbe uno sradicamento della persona e laddove, al contempo, le condizioni in cui il richiedente verrebbe a trovarsi nel Paese di
Pagina 7 origine siano tali da non consentirne un agevole reinserimento (così da bilanciare gli effetti dello sradicamento prodotto dal rimpatrio), allora dovrà considerarsi sussistente quel concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che giustifica il riconoscimento del titolo di soggiorno.
La lesione della vita privata e familiare resta dunque esclusa tutte le volte in cui la valutazione comparativa tra la situazione attuale nel Paese di accoglienza e quella futura nel Paese di rimpatrio si concluda con un risultato di sostanziale equilibrio, che consenta di ritenere pressoché equivalente la condizione di vita del richiedente nei due Paesi.
Con il d.l. n. 20/2023 (e la sua legge di conversione, la n. 50/2023) vi è stato un ulteriore intervento legislativo nella materia in esame.
Ed infatti, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 (entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020.
Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 «Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: «Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della riconoscimento internazionale, Controparte_1 Controparte_1 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale»; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008.
Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n.
50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare.
Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955.
Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno.
Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali.
Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali
Pagina 8 (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato").
In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005)».
Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione CP_ del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»).
Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
Ebbene, nel caso di specie dovrà applicarsi ratione temporis il testo del d.l. 20/2023, trattandosi di domanda proposta in sede amministrativa il 26.6.2023 (cfr. modello C3) e dunque dopo il giorno
11.3.2023, data di entrata in vigore del d.l. n. 20/2023.
Ciò considerato, il collegio ritiene che la domanda di riconoscimento della protezione speciale vada rigettata.
Part Si fa presente che il sig. ha allegato esclusivamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso UF AF AM con sede a Fano (PU), documentandolo attraverso il deposito di due scritture private risalenti al 2017 e al 2019 e della certificazione unica 2020, 2022
e 2023 (relative rispettivamente ai redditi percepiti negli anni 2019, 2020 e 2021).
Pagina 9 Tanto chiarito, va subito evidenziato che il rapporto lavorativo era già esistente all'epoca della prima domanda ed era stato preso in esame nel provvedimento di questo Tribunale del febbraio 2019, sicché il profilo di novità che viene in rilievo in questa sede va rinvenuto nella prosecuzione negli anni del rapporto di lavoro predetto (essendo invece il reperimento dell'attività lavorativa ormai coperto dal giudicato).
Tale allegazione, tuttavia, è rimasta sfornita di prova dal momento che il ricorrente ha omesso di allegare al ricorso introduttivo (depositato nel febbraio 2024) documentazione attestante la permanenza dell'impiego, come avrebbe agevolmente potuto fare producendo le buste paga degli ultimi mesi.
In effetti la situazione documentata risale a oltre un anno prima dell'introduzione del giudizio, non Part avendo il sig. ntegrato tale produzione neppure successivamente.
A ciò si aggiunga che dalla certificazione unica 2023 risulta che il reddito percepito dall'attività lavorativa alle dipendenze di UF AF AM è stato, nel 2022, di appena € 2.695,22, circostanza che lascia presumere che si tratti di un impiego a tempo parziale, svolto per poche ore settimanali.
Considerato che
il ricorrente risiede in Italia dal 2011 e che la suddetta attività è l'unica occupazione documentata, il quadro che ne emerge è quello di un impegno lavorativo estremamente limitato.
Part Può dunque affermarsi che il sig. versa in una condizione di precarietà occupazionale - sia per la natura estremamente limitata dell'impegno lavorativo attestato nell'anno 2022, sia per la mancata dimostrazione della sua persistenza al momento dell'introduzione del giudizio (oltre che all'attualità) - e si deve perciò concludere che lo stesso non ha raggiunto un livello di integrazione in Italia tale da giustificarne la permanenza.
Nel caso di specie, infatti, non è stata prodotta nemmeno documentazione che attesti la frequenza di corsi di lingua italiana, così come manca qualsiasi riferimento alla partecipazione a corsi di formazione o ad attività di carattere sociale.
Part Ciò considerato, deve concludersi che il sig. a distanza di oltre tredici anni dal suo arrivo in
Italia non è ancora riuscito a costruirsi una rete di relazioni atta a renderlo, almeno in prospettiva, autonomo, e che pertanto non si intravvede alcun effettivo beneficio in una sua persistente permanenza sul territorio italiano.
Si ritiene, inoltre, che all'insufficienza di prova circa la condizione di integrazione non potrebbe sopperire l'audizione del ricorrente, sia in quanto l'onere di allegazione necessariamente precede l'onere di prova (sicché la mancata deduzione della conoscenza della lingua o dell'esecuzione di corsi di formazione o dello svolgimento di attività sociali impedisce l'espletamento di attività istruttoria al riguardo), sia tenuto conto del fatto che le circostanze oggetto di prova in merito al percorso di integrazione svolto in Italia avrebbero potuto essere agevolmente documentate
(mediante produzione di certificati di frequenza dei corsi di lingua e di formazione seguiti, di buste paga e contratti di lavoro, di contratti di locazione etc.). Si osserva al riguardo che la normativa – dettata in materia di protezione internazionale – che riconosce valore probatorio alle dichiarazioni del richiedente, purché coerenti e plausibili (art.3 d.lgs. 251/2007), trova la sua ratio in una presunzione di estrema difficoltà, se non di impossibilità, di colui che si trova perseguitato nel proprio Paese rispetto alla predisposizione, prima della fuga, di prova documentale della propria condizione.
Pagina 10 Alla luce di quanto supra, e in mancanza di documentazione che deponga in senso contrario, il collegio non ritiene sussistenti i requisiti per il riconoscimento del titolo di soggiorno per protezione speciale, cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Tenuto conto che l'amministrazione convenuta si è costituita a mezzo di un proprio dipendente (secondo quanto previsto dall'art. 35 bis comma 7 d.lgs. 25/2008) e non ha depositato nota di liquidazione delle spese vive, le spese processuali devono dichiararsi irripetibili.
Ed infatti deve ritenersi che l'autorità amministrativa che, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna del soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Perugia, prima sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, in composizione collegiale, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. dichiara irripetibili le spese.
Si comunichi.
Perugia, 4.4.2025
Il presidente relatore
Gaia Muscato
Pagina 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Amnesty International, AI Report 2021/2022- Egypt-Report on the Human Rights situation covering 2021, 29.03.2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070272.html ; Freedom House, Freedom in the World 2022 - Egypt, 28.02.2022, https://www.ecoi.net/en/document/2068728.html ; HRW, World Report 2023 - Egypt, 12.01.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085410.html ;USDOS, 2021 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 12.04.2022, https://www.ecoi.net/en/document/2071155.html 2 Institute of Economics and Peace, Global Terrorism Index 2022, 01.03.2022, https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-09062022.pdf 3 HRW, World Report 2023 - Egypt, 12.01.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085410.html 4 CIA, The World Fact Book: Egypt, aggiornato al 27.01.2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/egypt/
; Jamestown Foundation: Can the Egyptian Military and Tribal Militias Curb Islamic State in Sinai Province's Eleven- Year Insurgency?; Terrorism Monitor Volume: 20 Issue: 13, 01.07.2022, https://www.ecoi.net/en/document/2075974.html 5 Al-Jazeera, soldiers killed in armed attack in Sinai: Army, 07.05.2022, CP_4 https://www.aljazeera.com/news/2022/5/7/egyptian-soldiers-killed-in-clash-near-suez-canal 6 Freedom House, Freedom in the World 2022 - Egypt, 28.02.2022, https://www.ecoi.net/en/document/2068728.html 7 , Crisis Watch Egypt, settembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch Controparte_3 8 Voa News, IS Claim attack that killed 11 troops, 08.05.2022, https://www.voanews.com/a/islamic-state- CP_4 claims-attack-that-killed-11-egyptian-troops-/6563373.html ; , Egyptian soldiers killed in armed attack in CP_2 Sinai: Army, 07.05.2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/5/7/egyptian-soldiers-killed-in-clash-near-suez-canal. 9 , Crisis Watch Egypt, gennaio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch ; HRW, World Controparte_3 Report 2023 - Egypt, 12.01.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085410.html 10 ACLED, Early Warning: Egypt, Volatility & Risk Predictability Index (acleddata.com) ; filtri applicati: Paese e
Regioni/Governorati; 11 UN Security Council: Thirty-first report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2610 (2021) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals and entities
[S/2023/95], 13 February 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2087006/N2303891.pdf (data ultimo accesso
28.04.2023) 12 UN Security Council (Author): Thirty-second report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team Per submitted pursuant to resolution 2610 (2021) concerning (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals and entities [S/2023/549], 25 July 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2095654/N2318974.pdf; UN Security Council (Author): Seventeenth report of the Per Secretary-General on the threat posed by (Da'esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat [S/2023/568], 31 July 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2095987/N2321007.pdf 13 Dati estrapolati da ACLED Dashboard, consultabile su: https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard (data ultimo accesso 01.10.2023) 14 , Egypt's Gaza Dilemmas, 16 May 2024, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north- Controparte_3 africa/north-africa/egypt-israelpalestine/b91-egypts-gaza-dilemmas;
, The Gaza War's Main Impacts on Egypt, 24 May 2024, https://www.crisisgroup.org/middle- CP_3 CP_3 east-north-africa/north-africa/egypt-israelpalestine/gaza-wars-main-impacts-egypt 15 Egypt will use 'all scenarios' to preserve security, source tells Al Qahera News TV, 21 May 2024, CP_7 https://www.reuters.com/world/africa/egypt-will-use-all-scenarios-preserve-security-source-tells-al-qahera-news-tv-
2024-05-21/ 16 , Crisis Watch – Egypt, June 2024 Update, url;
Controparte_3 17 , Crisis Watch – Egypt, January 2025 Update, url;
Controparte_3 18 February 2025 Update, url;
Controparte_10
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatore Ilenia Micciche' Giudice Edoardo Postacchini Giudice nel procedimento iscritto al n. 692/2024 r.g. promosso da
(CF. ), con l'avv. LUCREZIA Parte_1 C.F._1
FANELLI
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 costituita tramite funzionario delegato RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 ha pronunciato il seguente
DECRETO
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività del ricorso, depositato in data 21.2.2024 e dunque nel termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento opposto (avvenuta il 7.2.2024, secondo quanto risulta dalla relata di notifica).
1. I FATTI ALLEGATI DALLA PARTE RICORRENTE;
LA FASE AMMINISTRATIVA;
LO
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Parte Va premesso che il sig. aveva presentato una prima domanda di Parte_1 protezione internazionale il 16.6.2017, la quale veniva rigettata sia in sede amministrativa (con provvedimento del 5.2.2018) sia in sede giurisdizionale (con provvedimento del 5.2.2019) e diveniva definitiva.
In data 26.6.2023 il ricorrente proponeva quindi una nuova istanza come domanda reiterata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modifiche, a sostegno della
Pagina 1 quale allegava una memoria personale, alcuni atti relativi alla procedura di emersione e documentazione lavorativa.
La riteneva la domanda inammissibile sul presupposto che la Controparte_1 documentazione allegata alla seconda domanda di protezione internazionale non introducesse elementi di novità; riteneva, inoltre, l'insussistenza di un conflitto armato nel Paese di origine.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha ribadito quanto già riferito alla ed ha ulteriormente dedotto che la decisione dell'autorità amministrativa non teneva CP_1 conto del difficile contesto di provenienza del ricorrente.
Per tali ragioni proponeva domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione speciale.
Il pubblico ministero, ricevuta comunicazione dell'instaurazione del giudizio, produceva certificato del casellario giudiziale dal quale non emergeva nulla di penalmente rilevante a carico del richiedente;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, alla scadenza del termine assegnato per note scritte in sostituzione di udienza - ove la difesa del ricorrente si riportava al proprio ricorso - la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
2. IL GIUDICATO SULLA PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E I LIMITI DI AMMISSIBILITÀ DI UNA NUOVA DOMANDA.
Il giudicato che si forma sulla pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale è un giudicato “allo stato degli atti”, che ammette la riproposizione della domanda in caso di sopravvenienze idonee a condurre a una pronuncia favorevole al richiedente.
La proposizione di una domanda reiterata (ossia una domanda proposta dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, secondo la definizione fornita dall'art. 2 lett. q) direttiva 2013/32/UE) è dunque ammissibile soltanto ove il richiedente deduca “nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”.
Risulta quindi centrale nell'esame delle domande reiterate il vaglio dell'eccezione di giudicato secondo il parametro dell'esistenza di “nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine” (sul punto si veda anche il considerando 36 della direttiva 2013/32/UE).
La previsione normativa dell'art. 29 d.lgs. 25/2008 deriva dalle disposizioni della cd. Direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE, che ha sostituito la precedente direttiva 2005/85/CE), la quale all'art. 40 comma 2 stabilisce che “una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE” ed al successivo comma 3 precisa che solo ove all'esito dell'esame preliminare si accerti che “sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale” si potrà procedere all'esame di merito.
Pagina 2 Il dato normativo di matrice comunitaria conforta, quindi, un'interpretazione secondo cui i nuovi elementi idonei a far concludere per l'ammissibilità di una domanda reiterata devono consistere in nuove circostanze di fatto astrattamente idonee a integrare elementi costitutivi delle fattispecie di protezione internazionale oppure in nuove prove relative a elementi costitutivi già fatti valere con la prima domanda e tali da aumentare in modo significativo le probabilità di accoglimento;
la novità deve essere intesa con riguardo a quanto ha costituito oggetto del primo giudizio, sicché non deve necessariamente trattarsi di circostanze di fatto o di prove sopravvenute, ben potendo considerarsi nuovi anche elementi e risultanze preesistenti, purché non fatte valere con la prima domanda per ragioni plausibili e non ascrivibili a colpa del richiedente (cfr. Cass. 4522/2015).
3. LA FATTISPECIE IN ESAME.
Part Il sig. in sede di domanda reiterata ha dedotto la generale situazione di mancato rispetto dei principi democratici e della libertà di espressione in TO e dunque una vicenda diversa da quelle rappresentate nel corso della prima domanda, ossia la situazione di violenza diffusa scatenatasi all'indomani della caduta del regime di e le conseguenze alle quali sarebbe andato Per_1 incontro per essersi sottratto al servizio militare di leva.
Le domande di protezione internazionale reiterate sono pertanto ammissibili.
Nondimeno esse risultano infondate, in quanto non è rappresentato un pericolo individuale per la persona del ricorrente, ma una situazione generale rispetto alla quale non viene configurato un rapporto di pertinenza immediata e diretta con la persona del richiedente. Manca pertanto la natura personale della persecuzione, sicché non possono ritenersi integrati i presupposti della domanda di rifugio, né quelli della domanda di protezione sussidiaria nelle articolazioni cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007.
Con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria nell'articolazione della lett. c), il collegio deve evidenziare come le allegazioni dedotte non rappresentino nuovi elementi di fatto;
le stesse sono state prodotte in maniera assolutamente generica, in assenza di alcun riferimento individualizzante nonché del necessario raffronto tra la situazione attuale e quella presente al momento della pronuncia dell'ordinanza del tribunale, senza che sia stato dunque evidenziato un peggioramento della condizione generale di sicurezza.
Deve dunque escludersi che gli elementi dedotti in ricorso costituiscano fatti nuovi, sicché essi non valgono a superare il limite del giudicato pacificamente formatosi sul rigetto della prima domanda.
Ad abundantiam, va evidenziato che le fonti consultate non riferiscono di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato1.
Più nello specifico e con riguardo alla minaccia terroristica, bisogna premettere come tale criticità persista esclusivamente nella zona del Sinai, sebbene con una netta diminuzione delle vittime civili rispetto agli ultimi due anni2. Con riferimento alle attività di contrasto poste in essere dallo stato egiziano, bisogna innanzitutto segnalare che agli inizi del 2022 l'Unione Europea ha presentato una candidatura congiunta con l'TO per la co-presidenza del Global Counter-Terrorism Forum
Pagina 3 (GCTF), una piattaforma multilaterale con un'influenza di vasta portata sulla politica antiterroristica globale. Nonostante l'TO abbia un bilancio pesante quanto a violazioni dei diritti umani perpetrate in nome dell'antiterrorismo, nell'aprile 2022 il GCTF ha approvato la presidenza del forum dell'TO e dell'UE3.
In effetti, bisogna dare atto che dal 2011 l'TO è attivamente impegnato in operazioni di contro insurrezione e di antiterrorismo nel governatorato del Sinai settentrionale contro diversi gruppi militanti ivi operativi, in particolare l'ISIS – SP4. Nel mese di maggio 2022 ha rimarcato CP_2 come “negli ultimi anni, gli oleodotti che trasportano petrolio e gas egiziano verso Israele e GI sono stati l'obiettivo principale degli attacchi armati”. Il ritmo di tali attacchi nel Sinai è tuttavia rallentato fino a ridursi al minimo a partire da febbraio 2018, quando i militari hanno lanciato una massiccia operazione di antiterrorismo. Secondo i dati ufficiali citati dal quotidiano, più di 1.000 combattenti e diverse decine di appartenenti alle forze dell'ordine sono stati uccisi dall'inizio delle operazioni di contrasto nel 20185.
Il rapporto di Freedom House del 2022 ha evidenziato come nel corso del 2021 nella regione del
Nord Sinai sia continuato lo scontro tra le forze di sicurezza e gli affiliati al gruppo militante dello
Stato Islamico (IS). Sia gli attacchi terroristici che le operazioni militari di contrasto avrebbero provocato diverse vittime tra i civili. Per anni le forze di sicurezza egiziane hanno eseguito vere e proprie esecuzioni extragiudiziali, sostenendo che le vittime erano state uccise nel corso di sparatorie6.
Anche con riferimento all'anno 2022 le milizie militari e tribali hanno continuato a scontrarsi con i jihadisti nella penisola del Sinai7. Nel gennaio 2023, ha definito la Controparte_3 situazione di sicurezza costante dopo che a maggio del 2022 l'attività jihadista è stata particolarmente violenta, avendo posto in essere l'attacco più letale degli ultimi due anni ai danni dell'esercito, causando l'uccisione di oltre una dozzina di soldati8.
Secondo le ultime dichiarazioni rese dal presidente egiziano l'TO starebbe eliminando in Per_2 gran misura la minaccia terroristica nel Sinai9.
Alla luce delle fonti consultate bisogna concludere come attualmente l'TO non sia coinvolto in una situazione di violenza generalizzata, in quanto i contrasti che l'hanno interessato negli ultimi anni sono rimasti concentrati nella zona del Sinai, dove si è assistito ad un notevole sforzo militare al fine di contenere la minaccia jihadista. In effetti, dalla disamina dell'Indice di Volatilità e Prevedibilità del Rischio di ACLED si prende atto di come i 24 Governatorati egiziani (tra cui anche quello di provenienza del ricorrente, ) siano indicati come aree di rischio basso, Persona_3
Pagina 4 registrando una “baseline di violenza ridotta”. Diversamente, il Governatorato del Nord Sinai viene indicato quale area di “rischio consistente/costante”10.
Nel corso del 2023, infatti, è continuata nella penisola del Sinai la risposta statale contro i gruppi armati legati all'ISIS, i quali si sono resi responsabili di attacchi contro le forze di sicurezza e i civili. Secondo i report presentati al Consiglio di Sicurezza dell'ONU tra il febbraio e il luglio 2023 le attività terroristiche del gruppo affiliato al , (ABM) hanno Per_4 Controparte_5 continuato a diminuire grazie alle azioni di antiterrorismo esercitate dalle autorità egiziane nel Sinai che hanno portato allo smantellamento della struttura centrale e della leadership del gruppo, costringendole a ritirarsi a ovest e sud-ovest della penisola settentrionale del Sinai. Nel luglio 2023
è stato stimato che il numero di combattenti attivi sia nell'ordine di qualche dozzina, mentre secondo altre fonti la stima si aggirerebbe intorno a un centinaio, un calo significativo rispetto ai 1.000 combattenti stimati nella relazione precedente di febbraio 202311. Gli investimenti pubblici egiziani, i programmi infrastrutturali nella penisola del Sinai e il coinvolgimento delle autorità nei confronti delle comunità locali hanno contribuito a ridurre il malcontento locale, che in precedenza aveva favorito il reclutamento di nuovi membri da parte di CP_6
Secondo ACLED nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 in TO sono avvenuti in totale 20 eventi rilevanti per la sicurezza del Paese (di cui 2 battaglie – una nel Governatorato del Sinai del Sud a febbraio 2023 con una vittima e una nel Governatorato del Sinai del Nord a luglio 2023 con 8 vittime;
2 esplosioni/violenza remota nel Nord del Sinai a maggio e luglio 2023; 14 episodi di violenza contro civili, di cui 2 al Cairo) che hanno causato in totale 21 vittime13.
Nel maggio 2024 spiega come la guerra a Gaza ponga diverse sfide per Controparte_3 l'TO, sia per il possibile arrivo di profughi palestinesi sia per le ripercussioni su un'economia già di fatto precaria.14
A Maggio 2024 ha riferito che il rispetto dei trattati non impedirebbe all'TO di utilizzare CP_7
"tutti gli scenari per preservare la propria sicurezza nazionale e i diritti storici dei palestinesi".
Tali dichiarazioni arrivano mentre alta è la tensione tra TO e Israele rispetto all'operazione militare israeliana a Rafah, quest'ultima posta all'estremità meridionale della Striscia di Gaza, appena oltre il confine con l'TO. Israele ed TO hanno firmato un trattato di pace nel 1979 e per anni hanno collaborato strettamente per garantire la sicurezza lungo il confine condiviso e sul confine tra Gaza ed TO. Il Cairo ha tuttavia avvertito che le relazioni potrebbero essere
Pagina 5 indebolite dalla campagna israeliana a Gaza. Si dice che l'offensiva a Rafah sta impedendo l'uso del valico di Rafah per la consegna di aiuti umanitari estremamente necessari a Gaza. Israele ha annunciato il 7 maggio di aver preso il controllo operativo del valico. Fonti della sicurezza egiziana hanno affermato come l'TO si sia opposto alla presenza di Israele nel Paese chiedendone il ritiro.15
Nel mese di giugno il valico di frontiera di Rafah è rimasto chiuso a causa della presenza militare israeliana, e questo nonostante i funzionari egiziani, israeliani e statunitensi si fossero incontrati il 2 giugno nella capitale Il Cairo per discutere dei possibili accordi per la riapertura del valico in questione, in modo da consentire l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza. Il governo egiziano ha continuato a chiedere il ritiro totale di Israele16.
A gennaio 2025 le autorità si sono preparate a riaprire il valico di frontiera di Rafah mentre le consegne di aiuti umanitari a Gaza sono riprese dopo l'accordo di cessate il fuoco del 19 gennaio tra Israele e raggiunto dopo mesi di mediazione da parte dell'TO e del Qatar17. CP_8
Il 6 febbraio il dell'TO ha respinto la proposta del presidente degli Controparte_9
Stati Uniti Trump di reinsediare i palestinesi da Gaza in TO e GI descrivendolo come un'ingiusta violazione del diritto internazionale e una minaccia alla stabilità regionale18.
Pertanto, pur riconoscendosi la presenza di elementi di criticità in TO, soprattutto con riferimento al territorio del Sinai, deve tuttavia escludersi che sussista nel resto del Paese (inclusa la regione di provenienza del ricorrente) un'ipotesi di conflitto armato interno caratterizzato da una pervasività e da un livello di violenza indiscriminate suscettibile di porre a rischio l'incolumità personale di chi si trovi a viverci.
***
Procedendo dunque con l'esame della domanda di protezione speciale, il ricorrente ha dedotto il suo stato di integrazione in Italia, tale da giustificarne la permanenza.
Va innanzitutto premesso che con d.l. 130/2020 il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di protezione complementare, in particolare:
1) reintroducendo all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98, il riferimento agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (soppresso dal d.l. 113/18), ma non anche il riferimento ai motivi di carattere umanitario (parimenti soppresso dal d.l. 113/2018);
2) introducendo all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
Pagina 6 soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
3) ampliando i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Infine, regolando espressamente il regime intertemporale, il d.l. 130/2020 ha stabilito (all'art. 15) l'immediata applicabilità delle modifiche ai procedimenti pendenti al 22/10/2020 davanti alle sezioni specializzate dei tribunali.
Quest'ultima riforma non ha quindi cancellato tout court le modifiche introdotte dal d.l. 113/2018, scegliendo di conservarne gli sforzi di tipizzazione delle ipotesi di protezione assicurate dal diritto interno (la cd. protezione 'minore').
Nondimeno, la reintroduzione, nell'art. 5 del t.u.i., della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, ha reintrodotto una norma di chiusura, potenzialmente capace di garantire la tenuta costituzionale della nuova disciplina. Come è stato autorevolmente osservato, infatti, «a tale richiamo non può attribuirsi altro senso, se non lo si voglia degradare a mero orpello retorico, che quello di segnalare la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal D.L. n. 113 del 2018 e incrementate dallo stesso D.L. n. 130 del 2020» (Cass., SS.UU., 24413/2021).
Passando ad esaminare la nuova ipotesi nominata di protezione speciale, ossia il permesso di soggiorno per la tutela della vita privata e familiare, deve subito evidenziarsi il richiamo all'ampia formulazione dell'art. 8 della CEDU, che impone di fare riferimento alla ricca esegesi fornita dalla Corte EDU.
In particolare, si deve ricordare che l'art. 8 CEDU considera e tutela separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, là Pt_2 dove si afferma che «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».
Ne consegue che – come affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 24413/2021) – «la protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
Al fine di verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento di questa forma di protezione speciale, dovrà quindi esaminarsi il complesso delle relazioni instaurate dallo straniero in Italia, comparando la situazione attuale, così ricostruita, con quella in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio nel Paese di origine: laddove il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza sia tale da far ritenere che l'allontanamento produrrebbe uno sradicamento della persona e laddove, al contempo, le condizioni in cui il richiedente verrebbe a trovarsi nel Paese di
Pagina 7 origine siano tali da non consentirne un agevole reinserimento (così da bilanciare gli effetti dello sradicamento prodotto dal rimpatrio), allora dovrà considerarsi sussistente quel concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che giustifica il riconoscimento del titolo di soggiorno.
La lesione della vita privata e familiare resta dunque esclusa tutte le volte in cui la valutazione comparativa tra la situazione attuale nel Paese di accoglienza e quella futura nel Paese di rimpatrio si concluda con un risultato di sostanziale equilibrio, che consenta di ritenere pressoché equivalente la condizione di vita del richiedente nei due Paesi.
Con il d.l. n. 20/2023 (e la sua legge di conversione, la n. 50/2023) vi è stato un ulteriore intervento legislativo nella materia in esame.
Ed infatti, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 (entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020.
Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 «Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: «Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della riconoscimento internazionale, Controparte_1 Controparte_1 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale»; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008.
Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n.
50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare.
Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955.
Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno.
Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali.
Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali
Pagina 8 (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato").
In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005)».
Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione CP_ del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»).
Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
Ebbene, nel caso di specie dovrà applicarsi ratione temporis il testo del d.l. 20/2023, trattandosi di domanda proposta in sede amministrativa il 26.6.2023 (cfr. modello C3) e dunque dopo il giorno
11.3.2023, data di entrata in vigore del d.l. n. 20/2023.
Ciò considerato, il collegio ritiene che la domanda di riconoscimento della protezione speciale vada rigettata.
Part Si fa presente che il sig. ha allegato esclusivamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso UF AF AM con sede a Fano (PU), documentandolo attraverso il deposito di due scritture private risalenti al 2017 e al 2019 e della certificazione unica 2020, 2022
e 2023 (relative rispettivamente ai redditi percepiti negli anni 2019, 2020 e 2021).
Pagina 9 Tanto chiarito, va subito evidenziato che il rapporto lavorativo era già esistente all'epoca della prima domanda ed era stato preso in esame nel provvedimento di questo Tribunale del febbraio 2019, sicché il profilo di novità che viene in rilievo in questa sede va rinvenuto nella prosecuzione negli anni del rapporto di lavoro predetto (essendo invece il reperimento dell'attività lavorativa ormai coperto dal giudicato).
Tale allegazione, tuttavia, è rimasta sfornita di prova dal momento che il ricorrente ha omesso di allegare al ricorso introduttivo (depositato nel febbraio 2024) documentazione attestante la permanenza dell'impiego, come avrebbe agevolmente potuto fare producendo le buste paga degli ultimi mesi.
In effetti la situazione documentata risale a oltre un anno prima dell'introduzione del giudizio, non Part avendo il sig. ntegrato tale produzione neppure successivamente.
A ciò si aggiunga che dalla certificazione unica 2023 risulta che il reddito percepito dall'attività lavorativa alle dipendenze di UF AF AM è stato, nel 2022, di appena € 2.695,22, circostanza che lascia presumere che si tratti di un impiego a tempo parziale, svolto per poche ore settimanali.
Considerato che
il ricorrente risiede in Italia dal 2011 e che la suddetta attività è l'unica occupazione documentata, il quadro che ne emerge è quello di un impegno lavorativo estremamente limitato.
Part Può dunque affermarsi che il sig. versa in una condizione di precarietà occupazionale - sia per la natura estremamente limitata dell'impegno lavorativo attestato nell'anno 2022, sia per la mancata dimostrazione della sua persistenza al momento dell'introduzione del giudizio (oltre che all'attualità) - e si deve perciò concludere che lo stesso non ha raggiunto un livello di integrazione in Italia tale da giustificarne la permanenza.
Nel caso di specie, infatti, non è stata prodotta nemmeno documentazione che attesti la frequenza di corsi di lingua italiana, così come manca qualsiasi riferimento alla partecipazione a corsi di formazione o ad attività di carattere sociale.
Part Ciò considerato, deve concludersi che il sig. a distanza di oltre tredici anni dal suo arrivo in
Italia non è ancora riuscito a costruirsi una rete di relazioni atta a renderlo, almeno in prospettiva, autonomo, e che pertanto non si intravvede alcun effettivo beneficio in una sua persistente permanenza sul territorio italiano.
Si ritiene, inoltre, che all'insufficienza di prova circa la condizione di integrazione non potrebbe sopperire l'audizione del ricorrente, sia in quanto l'onere di allegazione necessariamente precede l'onere di prova (sicché la mancata deduzione della conoscenza della lingua o dell'esecuzione di corsi di formazione o dello svolgimento di attività sociali impedisce l'espletamento di attività istruttoria al riguardo), sia tenuto conto del fatto che le circostanze oggetto di prova in merito al percorso di integrazione svolto in Italia avrebbero potuto essere agevolmente documentate
(mediante produzione di certificati di frequenza dei corsi di lingua e di formazione seguiti, di buste paga e contratti di lavoro, di contratti di locazione etc.). Si osserva al riguardo che la normativa – dettata in materia di protezione internazionale – che riconosce valore probatorio alle dichiarazioni del richiedente, purché coerenti e plausibili (art.3 d.lgs. 251/2007), trova la sua ratio in una presunzione di estrema difficoltà, se non di impossibilità, di colui che si trova perseguitato nel proprio Paese rispetto alla predisposizione, prima della fuga, di prova documentale della propria condizione.
Pagina 10 Alla luce di quanto supra, e in mancanza di documentazione che deponga in senso contrario, il collegio non ritiene sussistenti i requisiti per il riconoscimento del titolo di soggiorno per protezione speciale, cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Tenuto conto che l'amministrazione convenuta si è costituita a mezzo di un proprio dipendente (secondo quanto previsto dall'art. 35 bis comma 7 d.lgs. 25/2008) e non ha depositato nota di liquidazione delle spese vive, le spese processuali devono dichiararsi irripetibili.
Ed infatti deve ritenersi che l'autorità amministrativa che, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna del soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Perugia, prima sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, in composizione collegiale, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. dichiara irripetibili le spese.
Si comunichi.
Perugia, 4.4.2025
Il presidente relatore
Gaia Muscato
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