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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3177/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3177/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 05/07/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 13 ottobre 2025 TRA
Parte_1
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla PIAZZALE RIZZO,
[...] 12 85100 POTENZA presso lo studio dell'Avv. CIOFFI RAFFAELE, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._1 procura agli atti
- ATTRICE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA TITO Controparte_1 SPERI, 7 37121 VERONA, presso lo studio dell'Avv. CESTARO ROBERTO, c.f.: dal quale è rappresentato/a e C.F._2 difeso/a in virtù di procura agli atti
- CONVENUTA E (P.IVA: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., con gli avv.ti Wolfgang Wielander di Bolzano e Maria Antonella Biancone di Potenza;
CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 02 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2015 Parte_2 conveniva in giudizio (già
[...] Controparte_3 CP_4
ed per ottenere, accertato il mancato
[...] Controparte_2 funzionamento delle attrezzature acquistate dalla società attrice, la declaratoria di risoluzione del contratto di acquisto delle suddette attrezzature per grave inadempimento, con condanna delle convenute al pagamento di un importo pari al valore delle attrezzature così come indicato nel contratto di acquisto (salvo specificare, nel corpo dell'atto, la richiesta di restituzione delle somme versate); chiedeva, inoltre, la condanna delle convenute al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, quantificati in complessivi €.25.000,00 o in diversa somma determinata in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio. Indicava in €.25.000.00 il valore della controversia. A sostegno delle proprie affermazioni, l'attore sosteneva di aver acquistato, nel 2009, da , con locazione finanziaria per il tramite di (PNB Paribas Per_1
Group Spa), attrezzature medico dentistiche di ed che CP_1 CP_2 avrebbero presentato difetti di funzionamento non meglio precisati subito dopo l'installazione. Si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_3 pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal procedimento;
chiedeva quindi il rigetto delle domande di parte attrice, con condanna della stessa al pagamento dei compensi e delle spese di lite. In via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda posta in via pregiudiziale, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dalla denunzia dei vizi e l'intervenuta prescrizione dal diritto di azione, ai sensi del 1495 CC, in capo a
[...] nei confronti dell'allora , con conseguente rigetto Parte_3 CP_1 delle domande di parte attrice e condanna della stessa al pagamento dei compensi e delle spese di lite;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande svolte dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di adeguato sostegno probatorio. In ogni caso chiedeva la rifusione delle competenze di lite.
Formulava i mezzi istruttori, con riserva di ulteriore deduzione, dimettendo 9 documenti.
Si costituiva in giudizio altresì eccependo, in via Controparte_2 pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal procedimento;
chiedeva quindi il rigetto delle domande di parte attrice. In via preliminare, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza e prescrizione dei diritti fatti valeredall'attrice, con conseguente rigetto delle domande dalla stessa proposte;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande svolte dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Chiedeva, inoltre, la condanna di ex articolo 96 Parte_2 cpc, al pagamento di una somma di danaro determinata secondo equità. In
- 2 -
ogni caso chiedeva la rifusione delle competenze di lite. Riservava la formulazione di mezzi istruttori, dimettendo 9 documenti.
Alla prima udienza fissata per il giorno 08.07.2016, i procuratori delle parti convenute si riportavano ai rispettivi atti introduttivi, insistendo per le eccezioni ivi formulate.
Parte attrice chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa del terzo . Per_1
Il Giudice allora procedente, a scioglimento della riserva assunta, non autorizzava la chiamata in causa e concedeva termine di giorni 30 + 30 per presentare memorie e repliche per la precisazione e modifica delle domande proposte.
Nessuna delle parti in contenzioso depositava la prima memoria.
Oltre i termini concessi, depositava una memoria Parte_2 istruttoria non autorizzata, tempestivamente contestata dallo scrivente difensore a verbale, nella successiva udienza del 08.02.2017 e poi per iscritto. Il Giudice, con provvedimento reso fuori udienza, concedeva i termini ex articolo 183 VI comma cpc. I procuratori delle parti convenute depositavano tutte le memorie istruttorie;
il procuratore di parte attrice solamente le prime due.
Il Giudice, ritenute superflue le istanze istruttorie formulate, rigettava le richieste istruttorie e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.02.2019, poi rinviata d'ufficio in base ai criteri prioritari stabiliti dal vigente Programma di gestione e tenutasi, con modalità di trattazione scritta, solamente in data 28.02.2024.
Parte attrice non dimetteva note di trattazione scritta.
All'udienza del 28.02.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente il nuovo Giudice assegnatario della causa, rimetteva la stessa a ruolo per alcuni chiarimenti in ordine all'istruzione della domanda di lucro cessante, fissando l'udienza del 05.07.2024.
In tale sede i procuratori delle parti convenute si opponevano nuovamente alle richieste dell'attore per le motivazioni già esposte nelle memorie istruttorie e per la mancata reiterazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
- 3 -
Il Giudice, in accoglimento delle eccezioni mosse, rinviava nuovamente la causa, in considerazione del ruolo assegnato, per la precisazione delle conclusioni, al 02.07.2025 in trattazione scritta.
I procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termini ridotti ex articolo 190 cpc, non avendo tutti i procuratori rinunziato ai termini ivi indicati.
1. Della intervenuta decadenza nella denunzia del vizio
Alla luce del materiale istruttorio e delle deduzioni svolte dalle parti, deve ritenersi che la presente controversia possa essere decisa in base al principio della ragione più liquida, che imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso in esame, assume valore dirimente l'eccezione sollevata dalle parti convenuta in ordine alla intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi ai sensi dell'articolo 1495 c.c.
Parte attrice non ha infatti fornito prova idonea circa la tempestiva denunzia del preteso vizio nei confronti di (anche eventualmente CP_1 per il tramite del fornitore ). Per_1 Come eccepito sin dal primo atto difensivo di parte convenuta, alcuna denunzia del vizio è pervenuta alla società né da parte di CP_1 [...]
né da parte di nei termini di legge. Parte_2 Parte_4 Alcun documento è stato prodotto, nemmeno in fase istruttoria, atto a confutare l'assunto.
Il contratto di leasing per la fornitura di attrezzature medico dentistiche è stato stipulato il 11.09.2009. Il fornitore ordinava parte delle Per_1 attrezzature a il 22.09.2009 e questa provvedeva alla consegna dei CP_1 beni a il 25.09.2009. Per_1 Il successivo 07.10.2009, , come da accordi con , effettuava CP_1 Per_1 per il tramite di un proprio tecnico, l'installazione presso l'utilizzatore/concessionario.
- 4 -
L'unica denunzia di vizi pervenuta a risale al 02.04.2014 (si veda il CP_1 documento n.9 dimesso), ovvero 5 anni dopo la stipula del contratto e l'installazione dei beni. Ben oltre il termine decadenziale di otto giorni previsto dall'articolo1495 c.c.
una volta dimostrata l'esistenza dei vizi Parte_2 lamentati ed una volta dimostrata la tempestiva denunzia dei medesimi, avrebbe dovuto fornire adeguata prova in ordine al danno emergente, ed al lucro cessante. Alcuna prova sul punto può dirsi raggiunta. non ha mai riconosciuto alcuna sorta di vizio né è mai Controparte_3 stata informata dall'eventuale presenza di vizi. Nessuna prova circa il riconoscimento del vizio da parte di è stata fornita. CP_1
Ora, dal momento che l'attore dichiara come il malfunzionamento del bene fosse stato immediato, era onere di quest'ultimo fornire prova della denunzia del vizio, che avrebbe dovuto avvenire entro 8 giorni dalla consegna del bene oppure dimostrare come il venditore, , avesse Per_1 riconosciuto l'esistenza del vizio ed avesse, a propria volta, tempestivamente denunziato il medesimo a . CP_1 Alla luce di quanto sopra esposto, appare palese la decadenza in cui è incorsa parte attrice nei confronti della convenuta , oggi CP_1 CP_3 ; al contempo l'azione per far valere eventuali vizi della cosa
[...] venduta si è prescritta nei confronti di , ex articolo 1495 Controparte_3 del Codice Civile.
Il materiale fornito a , il 05.02.2010 ed il 04.05.2010 (si vedano i Per_1 documenti n.7 e 8 allegati alla produzione dell'attore), non comprova l'esistenza di vizi od il riconoscimento dei medesimi, bensì la semplice fornitura di materiale su richiesta di , con consegna presso Per_1 l'utilizzatore. Peraltro si osserva che la documentazione allegata da parte attrice alla propria seconda memoria ex art. 183 dd. 11.10.2016riguarda la Ivoclar Vivadent GmbH avente sede in RS (Austria), che è una società distinta e autonoma rispetto alla convenuta Controparte_2
Un tanto si evince anche dal codice fiscale che risulta sui documenti di trasporto allegati, ovvero un codice fiscale austriaco (ATU 36261406) evidentemente diverso da quello dell'odierna convenuta ( ). P.IVA_1
Dalla data del 04.05.2010, sino alla data del 02.04.2014, ovvero per ben quattro anni, nessuna comunicazione risulta essere intervenuta fra le parti oggi in contenzioso.
- 5 -
Pertanto, deve ritenersi che l'eccezione sollevata da entrambi i convenuti in ordine alla intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi è fondata e meritevole di accoglimento, con conseguente rigetto della domanda formulata da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_1 Pt_1 Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.390 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 15/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3177/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 05/07/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 13 ottobre 2025 TRA
Parte_1
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla PIAZZALE RIZZO,
[...] 12 85100 POTENZA presso lo studio dell'Avv. CIOFFI RAFFAELE, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._1 procura agli atti
- ATTRICE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA TITO Controparte_1 SPERI, 7 37121 VERONA, presso lo studio dell'Avv. CESTARO ROBERTO, c.f.: dal quale è rappresentato/a e C.F._2 difeso/a in virtù di procura agli atti
- CONVENUTA E (P.IVA: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., con gli avv.ti Wolfgang Wielander di Bolzano e Maria Antonella Biancone di Potenza;
CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 02 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2015 Parte_2 conveniva in giudizio (già
[...] Controparte_3 CP_4
ed per ottenere, accertato il mancato
[...] Controparte_2 funzionamento delle attrezzature acquistate dalla società attrice, la declaratoria di risoluzione del contratto di acquisto delle suddette attrezzature per grave inadempimento, con condanna delle convenute al pagamento di un importo pari al valore delle attrezzature così come indicato nel contratto di acquisto (salvo specificare, nel corpo dell'atto, la richiesta di restituzione delle somme versate); chiedeva, inoltre, la condanna delle convenute al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, quantificati in complessivi €.25.000,00 o in diversa somma determinata in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio. Indicava in €.25.000.00 il valore della controversia. A sostegno delle proprie affermazioni, l'attore sosteneva di aver acquistato, nel 2009, da , con locazione finanziaria per il tramite di (PNB Paribas Per_1
Group Spa), attrezzature medico dentistiche di ed che CP_1 CP_2 avrebbero presentato difetti di funzionamento non meglio precisati subito dopo l'installazione. Si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_3 pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal procedimento;
chiedeva quindi il rigetto delle domande di parte attrice, con condanna della stessa al pagamento dei compensi e delle spese di lite. In via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda posta in via pregiudiziale, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dalla denunzia dei vizi e l'intervenuta prescrizione dal diritto di azione, ai sensi del 1495 CC, in capo a
[...] nei confronti dell'allora , con conseguente rigetto Parte_3 CP_1 delle domande di parte attrice e condanna della stessa al pagamento dei compensi e delle spese di lite;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande svolte dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di adeguato sostegno probatorio. In ogni caso chiedeva la rifusione delle competenze di lite.
Formulava i mezzi istruttori, con riserva di ulteriore deduzione, dimettendo 9 documenti.
Si costituiva in giudizio altresì eccependo, in via Controparte_2 pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal procedimento;
chiedeva quindi il rigetto delle domande di parte attrice. In via preliminare, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza e prescrizione dei diritti fatti valeredall'attrice, con conseguente rigetto delle domande dalla stessa proposte;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande svolte dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Chiedeva, inoltre, la condanna di ex articolo 96 Parte_2 cpc, al pagamento di una somma di danaro determinata secondo equità. In
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ogni caso chiedeva la rifusione delle competenze di lite. Riservava la formulazione di mezzi istruttori, dimettendo 9 documenti.
Alla prima udienza fissata per il giorno 08.07.2016, i procuratori delle parti convenute si riportavano ai rispettivi atti introduttivi, insistendo per le eccezioni ivi formulate.
Parte attrice chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa del terzo . Per_1
Il Giudice allora procedente, a scioglimento della riserva assunta, non autorizzava la chiamata in causa e concedeva termine di giorni 30 + 30 per presentare memorie e repliche per la precisazione e modifica delle domande proposte.
Nessuna delle parti in contenzioso depositava la prima memoria.
Oltre i termini concessi, depositava una memoria Parte_2 istruttoria non autorizzata, tempestivamente contestata dallo scrivente difensore a verbale, nella successiva udienza del 08.02.2017 e poi per iscritto. Il Giudice, con provvedimento reso fuori udienza, concedeva i termini ex articolo 183 VI comma cpc. I procuratori delle parti convenute depositavano tutte le memorie istruttorie;
il procuratore di parte attrice solamente le prime due.
Il Giudice, ritenute superflue le istanze istruttorie formulate, rigettava le richieste istruttorie e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.02.2019, poi rinviata d'ufficio in base ai criteri prioritari stabiliti dal vigente Programma di gestione e tenutasi, con modalità di trattazione scritta, solamente in data 28.02.2024.
Parte attrice non dimetteva note di trattazione scritta.
All'udienza del 28.02.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente il nuovo Giudice assegnatario della causa, rimetteva la stessa a ruolo per alcuni chiarimenti in ordine all'istruzione della domanda di lucro cessante, fissando l'udienza del 05.07.2024.
In tale sede i procuratori delle parti convenute si opponevano nuovamente alle richieste dell'attore per le motivazioni già esposte nelle memorie istruttorie e per la mancata reiterazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
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Il Giudice, in accoglimento delle eccezioni mosse, rinviava nuovamente la causa, in considerazione del ruolo assegnato, per la precisazione delle conclusioni, al 02.07.2025 in trattazione scritta.
I procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termini ridotti ex articolo 190 cpc, non avendo tutti i procuratori rinunziato ai termini ivi indicati.
1. Della intervenuta decadenza nella denunzia del vizio
Alla luce del materiale istruttorio e delle deduzioni svolte dalle parti, deve ritenersi che la presente controversia possa essere decisa in base al principio della ragione più liquida, che imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso in esame, assume valore dirimente l'eccezione sollevata dalle parti convenuta in ordine alla intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi ai sensi dell'articolo 1495 c.c.
Parte attrice non ha infatti fornito prova idonea circa la tempestiva denunzia del preteso vizio nei confronti di (anche eventualmente CP_1 per il tramite del fornitore ). Per_1 Come eccepito sin dal primo atto difensivo di parte convenuta, alcuna denunzia del vizio è pervenuta alla società né da parte di CP_1 [...]
né da parte di nei termini di legge. Parte_2 Parte_4 Alcun documento è stato prodotto, nemmeno in fase istruttoria, atto a confutare l'assunto.
Il contratto di leasing per la fornitura di attrezzature medico dentistiche è stato stipulato il 11.09.2009. Il fornitore ordinava parte delle Per_1 attrezzature a il 22.09.2009 e questa provvedeva alla consegna dei CP_1 beni a il 25.09.2009. Per_1 Il successivo 07.10.2009, , come da accordi con , effettuava CP_1 Per_1 per il tramite di un proprio tecnico, l'installazione presso l'utilizzatore/concessionario.
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L'unica denunzia di vizi pervenuta a risale al 02.04.2014 (si veda il CP_1 documento n.9 dimesso), ovvero 5 anni dopo la stipula del contratto e l'installazione dei beni. Ben oltre il termine decadenziale di otto giorni previsto dall'articolo1495 c.c.
una volta dimostrata l'esistenza dei vizi Parte_2 lamentati ed una volta dimostrata la tempestiva denunzia dei medesimi, avrebbe dovuto fornire adeguata prova in ordine al danno emergente, ed al lucro cessante. Alcuna prova sul punto può dirsi raggiunta. non ha mai riconosciuto alcuna sorta di vizio né è mai Controparte_3 stata informata dall'eventuale presenza di vizi. Nessuna prova circa il riconoscimento del vizio da parte di è stata fornita. CP_1
Ora, dal momento che l'attore dichiara come il malfunzionamento del bene fosse stato immediato, era onere di quest'ultimo fornire prova della denunzia del vizio, che avrebbe dovuto avvenire entro 8 giorni dalla consegna del bene oppure dimostrare come il venditore, , avesse Per_1 riconosciuto l'esistenza del vizio ed avesse, a propria volta, tempestivamente denunziato il medesimo a . CP_1 Alla luce di quanto sopra esposto, appare palese la decadenza in cui è incorsa parte attrice nei confronti della convenuta , oggi CP_1 CP_3 ; al contempo l'azione per far valere eventuali vizi della cosa
[...] venduta si è prescritta nei confronti di , ex articolo 1495 Controparte_3 del Codice Civile.
Il materiale fornito a , il 05.02.2010 ed il 04.05.2010 (si vedano i Per_1 documenti n.7 e 8 allegati alla produzione dell'attore), non comprova l'esistenza di vizi od il riconoscimento dei medesimi, bensì la semplice fornitura di materiale su richiesta di , con consegna presso Per_1 l'utilizzatore. Peraltro si osserva che la documentazione allegata da parte attrice alla propria seconda memoria ex art. 183 dd. 11.10.2016riguarda la Ivoclar Vivadent GmbH avente sede in RS (Austria), che è una società distinta e autonoma rispetto alla convenuta Controparte_2
Un tanto si evince anche dal codice fiscale che risulta sui documenti di trasporto allegati, ovvero un codice fiscale austriaco (ATU 36261406) evidentemente diverso da quello dell'odierna convenuta ( ). P.IVA_1
Dalla data del 04.05.2010, sino alla data del 02.04.2014, ovvero per ben quattro anni, nessuna comunicazione risulta essere intervenuta fra le parti oggi in contenzioso.
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Pertanto, deve ritenersi che l'eccezione sollevata da entrambi i convenuti in ordine alla intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi è fondata e meritevole di accoglimento, con conseguente rigetto della domanda formulata da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_1 Pt_1 Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.390 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 15/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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