Articolo 100 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 78Articolo 78 bis
Versione
18 dicembre 1942
Art. 100.

Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non puo' essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere cosi' diverso da risultare esclusa ogni possibilita' di confusione.

E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosi' costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non puo' essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando e' cessata la pubblicazione del giornale.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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