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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2432/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240028674648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734035106026 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734334826124 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'avv. Difensore_1,
contro
Regione Campania, Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia della Riscossione - Prov. Di Caserta, impugna la cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- carenza di legittimazione attiva di Agenzia Entrate Riscossione;
- mancanza e/o indeterminatezza e/o sinteticità della motivazione della cartella di pagamento;
- difetto di legittimazione passiva;
- prescrizione e decadenza del diritto della Regione Campania e dell'Agente della riscossione ad esigere le somme richieste a titolo di tassa automobilistica per l'annualità 2017 unitamente alle correlate sanzioni ed interessi.
Chiede:
- annullare la cartella di pagamento difetto di legittimazione passiva;
- spese di giudizio, rimborso C.U., spese generali e C.P.A. con attribuzione al difensore che se ne dichiara antistatario.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva:
- che la mancata costituzione della resistente Regione Campania, conduce all'accoglimento del ricorso.
Invero, le deduzioni di parte ricorrente, vizi propri dell'atto presupposto, non confutate dalla parte resistente che non si è costituita in giudizio e rimane contumace, devono essere poste a base della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 7, co.
5-bis D. Lgs. 546/1992.
Le spese restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Le spese restano a carico di chi le ha sostenute.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2432/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240028674648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734035106026 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734334826124 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'avv. Difensore_1,
contro
Regione Campania, Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia della Riscossione - Prov. Di Caserta, impugna la cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- carenza di legittimazione attiva di Agenzia Entrate Riscossione;
- mancanza e/o indeterminatezza e/o sinteticità della motivazione della cartella di pagamento;
- difetto di legittimazione passiva;
- prescrizione e decadenza del diritto della Regione Campania e dell'Agente della riscossione ad esigere le somme richieste a titolo di tassa automobilistica per l'annualità 2017 unitamente alle correlate sanzioni ed interessi.
Chiede:
- annullare la cartella di pagamento difetto di legittimazione passiva;
- spese di giudizio, rimborso C.U., spese generali e C.P.A. con attribuzione al difensore che se ne dichiara antistatario.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva:
- che la mancata costituzione della resistente Regione Campania, conduce all'accoglimento del ricorso.
Invero, le deduzioni di parte ricorrente, vizi propri dell'atto presupposto, non confutate dalla parte resistente che non si è costituita in giudizio e rimane contumace, devono essere poste a base della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 7, co.
5-bis D. Lgs. 546/1992.
Le spese restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Le spese restano a carico di chi le ha sostenute.