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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1986/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1986/2025 v.g. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Fossò (VE), in via Calabria n. 1 ter, rappresentata e difesa dall'avv. BEATRICE BELLATO
GRANZIERO (C.F. presso il cui studio legale sito in Padova, Piazza Cavour C.F._2
n. 4, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata al ricorso e
(C.F. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a [...] ter rappresentato e difeso dall'avv. GIANNA PAGANIN
(C.F. , con studio legale sito in Padova, Piazza De Gasperi, n. 33/2, ed C.F._4 elettivamente domiciliato ex art. 16 sexies d.l. 179 del 2012 all'indirizzo PEC
giusta procura alle liti allegata al ricorso Email_1
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto di cui al ricorso e confermato con le note di conclusioni scritte depositate ex art. 473bis.51 II co. c.p.c. per l'udienza del
09/10/2025, del seguente tenore:
“CONCLUSIONI 1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove meglio creda, con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, sita a Fossò (VE), in Via Calabria n. 1 ter, di proprietà del padre della SI.ra , viene assegnata alla Pt_1 moglie, con gli arredi e corredi (precisandosi che pianoforte e fisarmonica sono di proprietà del marito), che ivi continuerà a vivere unitamente al figlio minore , mentre il marito dà atto Per_1 di essersi già trasferito a vivere altrove. La moglie provvederà alla voltura delle utenze entro 15 giorni dalla pronuncia del richiedendo provvedimento di separazione consensuale dei coniugi. 3) Il figlio minore , di anni undici, viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, comprese le attività ricreative e sportive, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, fintantoché il figlio permarrà con ciascuno di loro;
in ogni caso, i genitori s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per la sua equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici. Infine, i genitori prestano fin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo del passaporto e/o di analogo documento, valido per l'espatrio, per il figlio minore. 4) Il padre,
potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vuole, previo accordo con la madre e Controparte_1 nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e, in ogni caso, secondo il seguente calendario: - a weekend alterni, dal venerdì alla domenica;
- tutti i mercoledì con pernotto e accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
- un ulteriore giorno alla settimana, di regola il lunedì, con pernotto e accompagnamento a scuola il mattino successivo, nelle settimane in cui non cade il weekend di spettanza del padre;
- infine, nel periodo scolastico, il padre continuerà, come già avviene, a portare a scuola il figlio tutte le mattine, salvo che nelle giornate in cui il signor CP_1 sarà impegnato in trasferte lavorative, che saranno comunque previamente comunicate alla
[...] madre. Quanto alle principali festività, ciascun genitore terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario: a. la metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno;
b. tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; c. inoltre, il figlio trascorrerà le ulteriori festività con ciascun genitore secondo il consueto principio dell'alternanza. Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane, consecutive o non consecutive, da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno. Al di fuori del calendario scolastico e delle vacanze con ciascun genitore,
frequenterà i centri estivi, la cui spesa verrà ripartita come previsto sub 6). 5) Inoltre, nel Per_1 caso in cui, nel corso dei rispettivi tempi di permanenza, il padre o la madre non possano occuparsi direttamente di per impegni sopravvenuti, anche lavorativi, i medesimi, prima di Per_1 rivolgersi a terze persone, chiederanno all'altro genitore la disponibilità ad occuparsi del figlio. 6) Il signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore , la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla madre, oltre a concorrere, per la misura del 50%, alle spese straordinarie per il figlio, così come disciplinate dal Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Venezia già allegato al ricorso (Doc. 4: Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Venezia) e secondo le modalità ivi contenute. I genitori convengono, altresì, che le spese straordinarie da suddividere al 50% sono comprensive dei centri estivi, nonché dell'abbigliamento del figlio nei due cambi di Per_1 stagione annuali: i coniugi convengono sin da ora che il SI. corrisponderà al massimo € CP_1
200,00 per ciascun cambio di stagione. I coniugi convengono che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito integralmente dalla SI.ra . 7) Inoltre, a definizione dei Pt_1 reciproci rapporti economico-patrimoniali discendenti dal matrimonio, i coniugi danno atto di quanto segue: - il marito rimarrà proprietario in via esclusiva della motocicletta (Targa: CJ52307), già in uso allo stesso, mentre la moglie rimarrà proprietaria in via esclusiva dell'autoveicolo (Targa: GK823MK), già in uso alla stessa;
- la moglie, , si impegna e si obbliga ad accollarsi Parte_1 in via esclusiva, con conseguente liberazione del marito, entro 15 giorni dalla Controparte_1 pronuncia della richiedenda sentenza di omologa della separazione consensuale, il finanziamento in essere n. 6200303832 acceso con l'Istituto Stellantis Financial Service avente ad oggetto il prezzo di acquisto dell'autovettura di sua proprietà (Targa: GK823MK); - i coniugi convengono, inoltre, di procedere, entro 15 giorni dalla pronuncia della richiedenda sentenza di omologa della separazione consensuale, al disinvestimento dei due finanziamenti in essere n. 50011778577 e n. 018261980, accesi presso l'Istituto Poste Italiane, con conseguente divisione dell'importo al 50% tra gli stessi;
- infine, con l'adempimento di quanto sopra, i medesimi dichiarano e confermano di aver definito ogni e qualsivoglia rapporto dare-avere discendente dal matrimonio, anche con riferimento ai lavori di miglioria della casa coniugale (pavimentazione, sistemazione e arredo del giardino) sostenuti in via esclusiva dal marito;
- i coniugi dichiarano che non ci sono altri beni facenti parte della comunione legale e dichiarano reciprocamente che: a. non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b. salvo quanto sopra indicato, non sussistono ragioni di credito né della comunione, né di ciascuno dei comunisti verso l'altro, né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e seguenti del codice civile;
c. nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione. 8) Il SI. trasferirà la propria CP_1 residenza, comunicando al Comune il cambio della stessa, entro e non oltre il 31 Agosto 2025. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal deposito del ricorso il SI. preleverà dalla casa coniugale CP_1
i seguenti effetti personali: collana del Battesimo, stereo, libri e fotografie di sua proprietà, la fisarmonica, il pianoforte, i propri vestiti e i diplomi. 9) Spese e competenze di lite compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale”;
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Fossò in data 23/05/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Fossò (VE) – Atto n. 8, P. 2, S. A, Anno 2009 –. Le stesse, con ricorso depositato in data 07/05/2025, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale alle condizioni riportate nell'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportate.
Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte di cui al ricorso, così come confermate nella nota depositata in data 01/10/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore (nt. il 09/10/2013). Per_1
Spese di lite compensate, attesa la natura del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
Visto il parere conforme del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA gli accordi intervenuti fra le parti, di cui alla nota di conclusioni scritte dep. il
01/10/2025;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Fossò.
Spese di lite compensate.
Così deciso il 16.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1986/2025 v.g. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Fossò (VE), in via Calabria n. 1 ter, rappresentata e difesa dall'avv. BEATRICE BELLATO
GRANZIERO (C.F. presso il cui studio legale sito in Padova, Piazza Cavour C.F._2
n. 4, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata al ricorso e
(C.F. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a [...] ter rappresentato e difeso dall'avv. GIANNA PAGANIN
(C.F. , con studio legale sito in Padova, Piazza De Gasperi, n. 33/2, ed C.F._4 elettivamente domiciliato ex art. 16 sexies d.l. 179 del 2012 all'indirizzo PEC
giusta procura alle liti allegata al ricorso Email_1
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto di cui al ricorso e confermato con le note di conclusioni scritte depositate ex art. 473bis.51 II co. c.p.c. per l'udienza del
09/10/2025, del seguente tenore:
“CONCLUSIONI 1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove meglio creda, con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, sita a Fossò (VE), in Via Calabria n. 1 ter, di proprietà del padre della SI.ra , viene assegnata alla Pt_1 moglie, con gli arredi e corredi (precisandosi che pianoforte e fisarmonica sono di proprietà del marito), che ivi continuerà a vivere unitamente al figlio minore , mentre il marito dà atto Per_1 di essersi già trasferito a vivere altrove. La moglie provvederà alla voltura delle utenze entro 15 giorni dalla pronuncia del richiedendo provvedimento di separazione consensuale dei coniugi. 3) Il figlio minore , di anni undici, viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, comprese le attività ricreative e sportive, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, fintantoché il figlio permarrà con ciascuno di loro;
in ogni caso, i genitori s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per la sua equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici. Infine, i genitori prestano fin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo del passaporto e/o di analogo documento, valido per l'espatrio, per il figlio minore. 4) Il padre,
potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vuole, previo accordo con la madre e Controparte_1 nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e, in ogni caso, secondo il seguente calendario: - a weekend alterni, dal venerdì alla domenica;
- tutti i mercoledì con pernotto e accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
- un ulteriore giorno alla settimana, di regola il lunedì, con pernotto e accompagnamento a scuola il mattino successivo, nelle settimane in cui non cade il weekend di spettanza del padre;
- infine, nel periodo scolastico, il padre continuerà, come già avviene, a portare a scuola il figlio tutte le mattine, salvo che nelle giornate in cui il signor CP_1 sarà impegnato in trasferte lavorative, che saranno comunque previamente comunicate alla
[...] madre. Quanto alle principali festività, ciascun genitore terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario: a. la metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno;
b. tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; c. inoltre, il figlio trascorrerà le ulteriori festività con ciascun genitore secondo il consueto principio dell'alternanza. Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane, consecutive o non consecutive, da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno. Al di fuori del calendario scolastico e delle vacanze con ciascun genitore,
frequenterà i centri estivi, la cui spesa verrà ripartita come previsto sub 6). 5) Inoltre, nel Per_1 caso in cui, nel corso dei rispettivi tempi di permanenza, il padre o la madre non possano occuparsi direttamente di per impegni sopravvenuti, anche lavorativi, i medesimi, prima di Per_1 rivolgersi a terze persone, chiederanno all'altro genitore la disponibilità ad occuparsi del figlio. 6) Il signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore , la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla madre, oltre a concorrere, per la misura del 50%, alle spese straordinarie per il figlio, così come disciplinate dal Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Venezia già allegato al ricorso (Doc. 4: Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Venezia) e secondo le modalità ivi contenute. I genitori convengono, altresì, che le spese straordinarie da suddividere al 50% sono comprensive dei centri estivi, nonché dell'abbigliamento del figlio nei due cambi di Per_1 stagione annuali: i coniugi convengono sin da ora che il SI. corrisponderà al massimo € CP_1
200,00 per ciascun cambio di stagione. I coniugi convengono che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito integralmente dalla SI.ra . 7) Inoltre, a definizione dei Pt_1 reciproci rapporti economico-patrimoniali discendenti dal matrimonio, i coniugi danno atto di quanto segue: - il marito rimarrà proprietario in via esclusiva della motocicletta (Targa: CJ52307), già in uso allo stesso, mentre la moglie rimarrà proprietaria in via esclusiva dell'autoveicolo (Targa: GK823MK), già in uso alla stessa;
- la moglie, , si impegna e si obbliga ad accollarsi Parte_1 in via esclusiva, con conseguente liberazione del marito, entro 15 giorni dalla Controparte_1 pronuncia della richiedenda sentenza di omologa della separazione consensuale, il finanziamento in essere n. 6200303832 acceso con l'Istituto Stellantis Financial Service avente ad oggetto il prezzo di acquisto dell'autovettura di sua proprietà (Targa: GK823MK); - i coniugi convengono, inoltre, di procedere, entro 15 giorni dalla pronuncia della richiedenda sentenza di omologa della separazione consensuale, al disinvestimento dei due finanziamenti in essere n. 50011778577 e n. 018261980, accesi presso l'Istituto Poste Italiane, con conseguente divisione dell'importo al 50% tra gli stessi;
- infine, con l'adempimento di quanto sopra, i medesimi dichiarano e confermano di aver definito ogni e qualsivoglia rapporto dare-avere discendente dal matrimonio, anche con riferimento ai lavori di miglioria della casa coniugale (pavimentazione, sistemazione e arredo del giardino) sostenuti in via esclusiva dal marito;
- i coniugi dichiarano che non ci sono altri beni facenti parte della comunione legale e dichiarano reciprocamente che: a. non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b. salvo quanto sopra indicato, non sussistono ragioni di credito né della comunione, né di ciascuno dei comunisti verso l'altro, né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e seguenti del codice civile;
c. nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione. 8) Il SI. trasferirà la propria CP_1 residenza, comunicando al Comune il cambio della stessa, entro e non oltre il 31 Agosto 2025. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal deposito del ricorso il SI. preleverà dalla casa coniugale CP_1
i seguenti effetti personali: collana del Battesimo, stereo, libri e fotografie di sua proprietà, la fisarmonica, il pianoforte, i propri vestiti e i diplomi. 9) Spese e competenze di lite compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale”;
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Fossò in data 23/05/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Fossò (VE) – Atto n. 8, P. 2, S. A, Anno 2009 –. Le stesse, con ricorso depositato in data 07/05/2025, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale alle condizioni riportate nell'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportate.
Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte di cui al ricorso, così come confermate nella nota depositata in data 01/10/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore (nt. il 09/10/2013). Per_1
Spese di lite compensate, attesa la natura del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
Visto il parere conforme del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA gli accordi intervenuti fra le parti, di cui alla nota di conclusioni scritte dep. il
01/10/2025;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Fossò.
Spese di lite compensate.
Così deciso il 16.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero