Ordinanza cautelare 14 ottobre 2022
Sentenza 1 agosto 2023
Ordinanza collegiale 11 giugno 2024
Ordinanza collegiale 4 settembre 2024
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 20 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/09/2025, n. 7292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7292 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07292/2025REG.PROV.COLL.
N. 08793/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8793 del 2023, proposto dalla società Costruzioni -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Carlo Tangari, Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS- e del Comune di Molfetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il cons. Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, il sig. -OMISSIS- ha adito il T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, per l’annullamento:
- del permesso di costruire n. -OMISSIS- rilasciato dal Comune di Molfetta in favore della Costruzioni -OMISSIS- s.r.l.;
- la nota prot. n. 0071598 del 5 ottobre 2022 con cui, all’esito di procedimento di verifica della legittimità del permesso di costruire n. -OMISSIS-, rilasciato in favore della Costruzioni -OMISSIS- s.r.l., il Comune di Molfetta ha ritenuto tale titolo edilizio “ legittimo ed esente da censure ”.
Il T.a.r., con la sentenza n. -OMISSIS- del 1° agosto 2023, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato il permesso di costruire rilasciato alla Società “Costruzioni -OMISSIS- s.r.l.” per un intervento di ampliamento con contestuale cambio d’uso parziale da non residenziale a residenziale in applicazione della legge reg. n. 14/2009 e l’atto di conferma della regolarità di tale titolo edilizio, emessa dal medesimo Comune.
2. La Società “Costruzioni -OMISSIS- s.r.l.” ha proposto appello avverso la sentenza n. -OMISSIS-.
2.1. La società appellante ha contestato, in primo luogo, la sussistenza in capo all’originario ricorrente dell’interesse a ricorrere escludendo: a) “qualsivoglia effettiva limitazione di visuale” per il sig. -OMISSIS-, il cui immobile, posto a 2 km di distanza dal mare, si sarebbe trovato, in ogni caso, in posizione sopraelevata rispetto alla costruzione assentita con il titolo impugnato; b) qualunque “concreta utilità dall’accoglimento delle censure formulate con il (suo) gravame”, nonché qualsiasi “ pregiudizio per la privacy e per la sicurezza”, in mancanza del “benché minimo elemento concreto e attuale ( … ) che potesse anche solo lontanamente consentire di ritenere vulnerata la propria sfera di riservatezza o tantomeno, addirittura la sua incolumità personale” ; c) il “ presunto deprezzamento dell’ immobile a causa delle circostanze appena riportate”.
2.2. Il Comune di Molfetta, costituitosi in giudizio, ha sostenuto anch’esso l’inammissibilità del ricorso di primo grado, associandosi alla richiesta di accoglimento dell’appello.
2.3. Il sig. -OMISSIS- ha controdedotto ribadendo la titolarità di un proprio interesse, concreto ed attuale, all’impugnazione del permesso di costruire rilasciato alla società appellante e dell’atto di conferma per il grave pregiudizio subito in rapporto alla “perdita della visuale prima esistente relativa al mare, al limitrofo Parco Naturale -OMISSIS- e all’intera area limitrofa … visuale ulteriormente compromessa dalla avvenuta realizzazione del muro di delimitazione del tetto dell’edificio in costruzione e dalla allocazione sul tetto dei previsti pannelli solari, (alla) minore sicurezza della propria abitazione alla quale... si (sarebbe potuto) accedere dal tetto non abitabile dell’edificio in costruzione con un semplice saltello (…pericolo per la sicurezza … rafforzato dalla previsione, risultante dalle planimetrie progettuali, di ben 3 scale condominiali esterne con conseguente agevole accesso da parte di malintenzionati), (alla) riduzione assoluta della privacy per l’immediata adiacenza all’abitazione dell’immobile in fase di realizzazione, (al) danno economico per il minore valore commerciale della abitazione derivante dalle criticità di cui innanzi (e ai) rischi per la sicurezza e possibilità di danni materiali derivanti dalla dubbia stabilità dell’immobile in costruzione in aderenza al (suo) appartamento … non risultando rispettati gli articoli 90 e 93 del d.P.R. 380/2001 ”.
2.4. Con ordinanza collegiale -OMISSIS-, la Sezione, riscontrata una contraddittorietà degli elementi addotti dalle parti circa la situazione fattuale dei due immobili coinvolti, rilevante ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione, ha ritenuto necessario, al fine di decidere, disporre una verificazione affidandola al Rettore del Politecnico di Bari, per accertare: i) “lo stato dei luoghi di causa, con particolare riguardo alla posizione dell’immobile dell’originario ricorrente rispetto a quello di cui al titolo edilizio impugnato in primo grado e alle opere relative; ii) il rapporto tra realizzazione dei lavori e del fabbricato così come edificato e l’immobile del sig. -OMISSIS-.
2.5. Con ordinanze collegiale n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- sono state concesse al verificatore 3 proroghe dei termini per il deposito della relazione tecnica in ragione della complessità degli accertamenti.
3. In data 9 giugno 2025, parte appellata, premesso che “Nelle more il dott. -OMISSIS- e la Costruzioni -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Pietro -OMISSIS-, sono pervenuti nella determinazione di conciliare il contenzioso pendente sottoscrivendo in data 06.06.2025 uno specifico accordo transattivo” ha depositato dichiarazione di “Rinuncia al ricorso ed ai successivi motivi aggiunti proposti dinanzi al TAR Puglia - Bari nel giudizio numero di R.G. -OMISSIS- - Sez. III^, nonché agli effetti della sentenza del TAR Puglia - Bari n. -OMISSIS- - Sez. III^, pubblicata in data 1° agosto 2023, che ha definito tale giudizio, con compensazione delle spese”.
4. In data 11 giugno 2025, la ditta Costruzioni -OMISSIS- ha depositato istanza di (i) declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposti davanti al TAR Puglia dal dott. -OMISSIS-, (ii) di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse; (iii) di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
5. In data 12 giugno 2025, il Comune di Molfetta ha depositato istanza per la declaratoria di “sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il presente appello”.
6. Il Collegio, visti gli atti di causa, non può che prendere atto di quanto dichiarato dalle parti e per l’effetto disporre come da dispositivo.
7. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese dei giudizi, compresi gli oneri della verificazione ove dovuti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- dà atto della rinuncia del sig. -OMISSIS- al ricorso di primo grado n. -OMISSIS- e agli effetti scaturenti dalla sentenza del T.a.r. n. -OMISSIS- del 1 agosto 2023;
- annulla senza rinvio la sentenza impugnata n. -OMISSIS- del 1 agosto 2023;
- dichiara il ricorso n. 8793/2023, avanzato in appello dalla società “Costruzioni -OMISSIS- srl”, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio e della verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO