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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 870/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/3/2025, vertente tra , nato a Parte_1
RM (LT) il 18/3/1965, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Giuseppina Serra, e , nata a [...] l'[...], c.f. CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa De Santis, con l'intervento del C.F._2
Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/3/2021 il signor premesso di aver sposato Parte_1 la signora il 27/5/2001 a Gaeta (LT) secondo il rito concordatario e di CP_1 aver avuto, durante la convivenza, i figli (nato il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata il [...]), ha riferito che con decreto n. 8166/2019, pubblicato l'8/5/2019, il
Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti durante la causa. Ha fatto presente, nel contempo, che si è esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, quindi, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
***
Costituita con comparsa del 5/7/2021, la signora non si è opposta alla CP_1 pronuncia del divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 19/3/2025 i signori e hanno dichiarato di essere Pt_1 CP_1 pervenuti ad un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“Il signor dichiara: “Sarei disposto a definire la causa, a fronte della pronuncia Pt_1 del divorzio e dell'affidamento congiunto di , riconoscendo alla signora Per_2
€ 300,00 al mese rivalutabili per il solo mantenimento ordinario di , CP_1 Per_2 accollandomi la metà delle relative spese straordinarie e rinunciando agli arretrati per
, autonomo”. La signora dichiara: “Accetto la proposta. Persona_1 CP_1
Rinuncio al mantenimento per ”. Le parti dichiarano che intendono Persona_1
1 confermare i provvedimenti di separazione in relazione all'affidamento, alla collocazione di e all'assegnazione della casa coniugale”. Per_2
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere Pt_1 CP_1 accolta. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) dell'anno
2001 al numero 28, parte II, serie A e che con decreto n. 8166/2019 pubblicato l'8/5/2019, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Pt_1 CP_1
Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.
Nulla osta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di Pt_1 CP_1 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 870/2021
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) dell'anno 2001 al numero 28, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 CP_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 19/3/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 870/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/3/2025, vertente tra , nato a Parte_1
RM (LT) il 18/3/1965, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Giuseppina Serra, e , nata a [...] l'[...], c.f. CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa De Santis, con l'intervento del C.F._2
Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/3/2021 il signor premesso di aver sposato Parte_1 la signora il 27/5/2001 a Gaeta (LT) secondo il rito concordatario e di CP_1 aver avuto, durante la convivenza, i figli (nato il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata il [...]), ha riferito che con decreto n. 8166/2019, pubblicato l'8/5/2019, il
Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti durante la causa. Ha fatto presente, nel contempo, che si è esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, quindi, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
***
Costituita con comparsa del 5/7/2021, la signora non si è opposta alla CP_1 pronuncia del divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 19/3/2025 i signori e hanno dichiarato di essere Pt_1 CP_1 pervenuti ad un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“Il signor dichiara: “Sarei disposto a definire la causa, a fronte della pronuncia Pt_1 del divorzio e dell'affidamento congiunto di , riconoscendo alla signora Per_2
€ 300,00 al mese rivalutabili per il solo mantenimento ordinario di , CP_1 Per_2 accollandomi la metà delle relative spese straordinarie e rinunciando agli arretrati per
, autonomo”. La signora dichiara: “Accetto la proposta. Persona_1 CP_1
Rinuncio al mantenimento per ”. Le parti dichiarano che intendono Persona_1
1 confermare i provvedimenti di separazione in relazione all'affidamento, alla collocazione di e all'assegnazione della casa coniugale”. Per_2
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere Pt_1 CP_1 accolta. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) dell'anno
2001 al numero 28, parte II, serie A e che con decreto n. 8166/2019 pubblicato l'8/5/2019, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Pt_1 CP_1
Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.
Nulla osta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di Pt_1 CP_1 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 870/2021
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) dell'anno 2001 al numero 28, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 CP_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 19/3/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
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