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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1391 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: PA C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Sabrina Murra, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 26/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26/03/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in OL (LE) il 18/12/1993;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , il 16/04/1995 e , il Per_1 Per_2
3/11/2000, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
1 Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e PA
, che hanno contratto matrimonio in OL (Le), il Parte_2
18/12/1993 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 40, parte
II, serie A, anno 1993), alle seguenti condizioni:
1. la casa familiare sita a OL (Le) di proprietà del IG. rimarrà PA nella disponibilità di quest'ultimo;
2. il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento della stessa, la somma di € 100,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
3. la IG.ra chiede di essere autorizzata a trasferire la propria residenza in Pt_2
OL (Le) alla via Gaetano Brunetti n. 4, abitazione di sua esclusiva proprietà;
2 4. i coniugi dichiarano di avere già provveduto a ripartirsi i rispettivi effetti personali e di arredamento della casa coniugale, senza pretesa di rimborso alcuna;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1391 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: PA C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Sabrina Murra, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 26/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26/03/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in OL (LE) il 18/12/1993;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , il 16/04/1995 e , il Per_1 Per_2
3/11/2000, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
1 Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e PA
, che hanno contratto matrimonio in OL (Le), il Parte_2
18/12/1993 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 40, parte
II, serie A, anno 1993), alle seguenti condizioni:
1. la casa familiare sita a OL (Le) di proprietà del IG. rimarrà PA nella disponibilità di quest'ultimo;
2. il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento della stessa, la somma di € 100,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
3. la IG.ra chiede di essere autorizzata a trasferire la propria residenza in Pt_2
OL (Le) alla via Gaetano Brunetti n. 4, abitazione di sua esclusiva proprietà;
2 4. i coniugi dichiarano di avere già provveduto a ripartirsi i rispettivi effetti personali e di arredamento della casa coniugale, senza pretesa di rimborso alcuna;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3