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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 20/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4488/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 03.11.2023 da
(C.F. ), con l'Avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
LASSINI,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. )1, con l'Avv. SABRINA CP_1 C.F._2
ROMAGNOLI,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede e dell'Avv. MARINA SCOTTI2 (C.F.
) nella qualità di curatore speciale del figlio minorenne delle parti C.F._3
(C.F. ), residente in [...] C.F._4
NC n. 6. Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 26.09.2024 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. di seguito riportata per esteso:
“conferma dei provvedimenti vigenti assunti in data 16.02.20243, 24.05.20244 e 11.10.20245 (fatto salvo il limitare il contributo materno a € 50,00 al mese sino al reperimento da parte della madre di idonea attività lavorativa e abitazione, da versare alla nonna materna sino a quando il minore rimanga collocato presso la stessa e a seguire al padre quale genitore collocatario), impegno ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS, apertura di procedimento di vigilanza a favore del minore dinnanzi al GT, spese di lite compensate, refusione da parte di entrambi i genitori, in via solidale, del compenso spettante al CS”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di (nato il [...]) e hanno intrattenuto una convivenza CP_2
more uxorio nell'unità immobiliare sita in Turbigo (MI), Via S. NC n. 6, condotta in locazione dal ricorrente (dietro il versamento del canone mensile dell'importo di € 350,00) fino al 04.09.2023.
In data 03.09.2023 la resistente ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e in data 04.09.2023 si è definitivamente allontanata dalla casa familiare per poi rientrare a Turbigo “già dalla fine di novembre 2023 […] ospitata nella casa di un'amica tale , sita in Via Persona_1
Agelosa n. 1 (Doc. 3). La sig.ra i è, altresì, prodigata nel reperire un'attività lavorativa e, malgrado CP_1
le difficoltà di ricerca, sta prestando un periodo di prova come commessa presso il negozio “La frutta di ” di proprietà del sig. sito in Turbigo alla Via Allea Comunale n. 9, con Pt_3 Parte_4
l'auspicio che possa superare il periodo ed essere così contrattualizzata per un part-time”.
In data 12.10.2023 il TM di Milano ha nominato l'avv. curatore speciale del Parte_5
figlio minore delle parti limitandone la responsabilità genitoriale anche in merito al collocamento e alle scelte sanitarie, educative e scolastiche e affidando il minore al Comune di Turbigo.
In data 08.11.2023 il T.M. di Milano ha sinteticamente ricostruito la vicenda familiare che traspare anche dagli atti del presente giudizio (a dire del padre, la madre avrebbe assunto una condotta via via sempre più trascurante verso il figlio minore costringendolo a chiedere e ottenere il supporto della madre e della sorella e si sarebbe allontanata il 3 settembre senza farsi più fatta viva se non con due videochiamate lasciando il bambino senza spiegazioni;
a dire della madre, il padre l'avrebbe cacciata fuori di casa, dopo averle fatto violenza fisica e psicologica, costringendola a trasferirsi dalla propria madre a La
Spezia), “vista la richiesta di archiviazione prodotta dalla difesa paterna (dalla quale risulta che la procura ordinaria ha valutato insufficiente il quadro probatorio contro il , ravvisando condotte Pt_1
domestiche tra i genitori connotate da reciprocità) [ha ritenuto] opportuno mantenere il minore con il padre, che è parso affettivamente legato al figlio e avere ottenuto il supporto dei propri familiari ad occuparsi del minore [ha disposto indagini] sulla complessiva condizione psicosociale della madre nella sua attuale residenza, oltre che sulla capacità genitoriale materna e sulla sussistenza di figure disponibili e vicarianti nel contesto familiare materno (considerato che risulta che la signora a vissuto per un lungo periodo, CP_1
tra i 6 e i 17 anni, in una casa famiglia come dalla stessa dichiarato, si desume perché assenti risorse intrafamiliari) […] anche sulla eventuale disponibilità della madre e sulla percorribilità di un collocamento di madre e minore in comunità, soluzione che consentirebbe di tutelare il minore dall'essere esposto al conflitto tra i genitori e al contempo di verificare le modalità educative della madre e delle sue capacità genitoriali [e ha incaricato] Il servizio sociale territorialmente competente, di concerto con i servizi specialistici e quelli sul territorio e con i servizi sociali di Zignago, competenti per la residenza della madre, di: - attivare tempestivamente incontri tra il minore e la madre e i parenti materni che ne facessero richiesta, anche attivando video chiamate in presenza di un educatore, sostenendo la relazione e rassicurando il minore;
- effettuare colloqui con i genitori, verificando la possibilità di accompagnare gli stessi a definire nel migliore dei modi la loro relazione tenendo nel massimo conto il migliore interesse del minore, riferendo
Pag. 3 di 13 tempestivamente a questo Tribunale ove taluno dei genitori dovesse fare ricorso al Tribunale Ordinario;
- verificare la percorribilità di un collocamento del minore con la madre, anche in una struttura educativa al fine di meglio sostenere e osservare la relazione madre minore;
- riferire con tempestività, anche prima dell'udienza sotto indicata, in merito alla opportunità di un diverso collocamento del minore”.
In data 06.12.2023 il T.M. di Milano
In data 12.02.2024 l'avv. è stata nominata curatore speciale del minore anche Parte_5
nella presente sede giudiziale.
All'udienza celebrata in data 14.02.2024 il ricorrente ha dichiarato “che il padre [
[...]
] è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e di non sapere per quale reato detta misura Per_2
sia stata disposta. Dichiara che il padre vive a 100 metri di distanza dalla sua abitazione con la madre
e la sorella e di convivere soltanto con il minore. Dichiara che avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. del procedimento n. r. g. 5880/2023 n. r. è stata proposta opposizione dalla resistente […]
Dichiara di essersi presentato al Sert di Parabiago sulla richiesta del TM di Milano, di essersi sottoposto all'esame del capello il 01.02.2024 e di non avere ancora ricevuto esito. Dichiara che il minore frequenta la scuola materna da settembre 2023. Dichiara di lavorare a tempo indeterminato da 13 anni dalle 08:00 alle 12:00, dalle 13:00 alle 17:00 con sede in Turbigo […] di percepire l'intero importo dell'assegno unico che ammonta a € 189,00 al mese […] Dichiara che la madre incontra il figlio minore presso
l'abitazione paterna un giorno alla settimana dalle ore 17:30/18:00 fino alle 18:30/19:00. Dichiara che, quando c'è la madre, esce di casa, segue l'orto o fa le sue faccende. Dichiara che la madre non ha mai
Pag. 4 di 13 contribuito al mantenimento del minore e che il figlio non pratica sport. Dichiara di non avere relazioni in corso. La resistente [ha dichiarato] di avere reperito un appartamento in Turbigo dove si trasferirà a vivere con il suo attuale compagno NC in forza di un contratto regolare di locazione. Dichiara che sta per essere assunta a tempo indeterminato da titolare del negozio “La frutta di Parte_4
Katia” in Turbigo, e di essere in prova. Dichiara di percepire uno stipendio netto mensile di € 800,00.
Dichiara di incontrare il figlio minore due giorni a settimana presso la casa del padre dalle 17:30 alle
18:30. Dichiara di lavorare 6 giorni su 7 dalle 07:30 alle 12:30/13:00 e di fare pulizie il pomeriggio per privati”.
La resistente ha allegato di avere “di recente contattato il CPS di Cuggiono per effettuare la visita medico psichiatrica proprio come era stato disposto dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Milano”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 16.02.2024, in via provvisoria e urgente, per quello che qui rileva, il giudice istruttore: “1) DISPONE l'affido al Comune di Turbigo di Puca Kevin limitando la responsabilità genitoriale per quanto riguarda il collocamento del minore e le scelte sanitarie, scolastiche ed educative;
2) CONFERMA, allo stato, il collocamento prevalente del minore presso il padre nell'immobile sito in Turbigo, Via San NC 6; 3) DISPONE CHE i S.S. del Comune di
Turbigo svolgano un'accurata indagine psico-sociale sui rispettivi nuclei familiari delle parti […]; 4) nelle more dell'espletamento dell'indagine di cui sopra (e della definizione del procedimento penale pendente a carico del ), DISPONE CHE i S.S. del Comune di Turbigo attivino, senza ritardo, il servizio di Pt_1
Spazio Neutro per garantire la frequentazione settimanale protetta madre/figlio minore (non potendosi autorizzare la frequentazione del figlio minore da parte della madre presso e/o all'interno dell'abitazione paterna di cui alla relazione in atti versata in data 31.01.2024); 5) DISPONE CHE dal mese di novembre 2023 la madre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando al padre CP_2
l'importo mensile di € 150,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 40% come da protocollo CP_2
vigente presso la C.d.A. di Milano;
6) AUTORIZZA il padre a continuare a percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole”.
All'udienza celebrata in data 22.05.2024, tra l'altro, il ricorrente ha evidenziato che la PR
Sede ha chiesto l'archiviazione anche del procedimento iscritto al n. r. g. n. r. 6489/2023 scaturito dalla denuncia presentata dalla resistente (depositando la richiesta in data
Pag. 5 di 13 23.05.2024), ha negato di fare uso di cocaina, ha dichiarato di avere appuntamento a
Milano per l'esame del capello e si è impegnato ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità. La resistente ha dichiarato di coabitare con il compagno di 28 anni e la madre del compagno in Turbigo nell'immobile che la stessa conduce in locazione e che non vi sono altri soggetti conviventi, di temere le reazioni del padre del ricorrente che ha già picchiato il compagno e di incontrare il figlio in SN dal 05.03.2024 un'ora ogni
15 giorni. Ha esibito la busta paga del mese di aprile recante l'importo netto di € 380,00 e si è impegnata a chiedere l'avvio di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità.
Il curatore speciale ha condiviso la possibilità di svolgere gli incontri madre/figlio al di fuori dello SN previo accertamento delle condizioni abitative e sociali della resistente.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 24.05.2024, il giudice istruttore ha limitato la responsabilità genitoriale anche per quanto riguarda la regolamentazione della frequentazione madre/figlio minore che ha affidato al Comune di Turbigo e ha disposto la presa in carico di da parte della NPI territorialmente competente vista la segnalata CP_2
difficoltà nel linguaggio (avviata nel mese di settembre 2024).
All'udienza celebrata in data 07.10.2024 la resistente ha esibito il referto datato 25.09.2024 attestante la negatività degli esami effettuati al SERD, mentre il ricorrente ha ammesso di fare uso occasionale di sostanze stupefacenti6. Ha dichiarato che il padre non convive più con la madre e che la madre e la sorella sono disponibili ad accogliere il minore e a supportare la coppia genitoriale. La resistente7 non si è opposta al collocamento del figlio minorenne presso la nonna materna ove ritenuto tutelante e ha chiesto di poter vedere il figlio in SN una volta alla settimana anche al di fuori dello spazio neutro alla presenza 6 Dalla relazione dei SS del 30.09.2024 è emerso che:
Pag. 6 di 13 dell'educatore. L'avv. ha condiviso l'ipotesi rappresentata dai S.S. rispetto al Pt_5
possibile collocamento del minore presso la nonna materna e la zia materna. I genitori hanno dichiarato di essere disponibili a contribuire indirettamente al mantenimento ordinario di versando l'importo mensile di € 150,00 ciascuno, rivalutato come per CP_2
legge, alla nonna materna.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 11.10.2024, il giudice istruttore ha evidenziato che l'ente affidatario ha già ricevuto il mandato di assumere anche le scelte necessarie a garantire a il migliore collocamento possibile, che, pertanto, “fatte salve le indagini CP_2
indicate dai SS sulle disponibilità e idoneità vicariali e protettive della nonna paterna e della zia paterna, nulla osta al temporaneo collocamento del minore al di fuori del nucleo familiare (paterno e materno)” e che, tra l'altro, “ove l'ente affidatario si determinasse in tale senso, i genitori del minore si sono già impegnati (allo stato) a contribuire al mantenimento ordinario indiretto dello stesso versando alla nonna paterna l'importo mensile di € 150,00 ciascuno, rivalutato come per legge, tramite bonifico bancario” ed
è stato disposto che “Ove il SERD certificasse l'esito negativo degli esami eseguiti dalla resistente, i
SS potranno implementare la frequentazione in Spazio Neutro madre/figlio, a condizione che la resistente si attenga scrupolosamente alle indicazioni dell'educatore professionale, anche con possibilità di svolgere detti incontri (protetti) all'esterno. Per contro, ove i SS dovessero determinarsi per il collocamento temporaneo di presso la nonna paterna (o presso la zia paterna), regolamenteranno la frequentazione CP_2
padre/figlio minorenne individuando gli spazi, i tempi e la durata di detti incontri”.
Pag. 7 di 13 Dalla relazione depositata dai S.S. in data 10.03.2025 è emerso che:
Pag. 8 di 13 Pag. 9 di 13 Pag. 10 di 13 All'udienza celebrata in data 13.03.2025 il ricorrente ha chiesto collocare il minore presso di sé evidenziando la richiesta del figlio di tornare a casa e la mancata contribuzione della madre al mantenimento di . La resistente ha dichiarato di essere in prova a Nosate CP_2
in un ristorante/bar e di essere in procinto di vedersi assegnare un alloggio popolare in
Turbigo, come da lettera del Comune offerta. Ha chiesto intensificare gli incontri con il minore.
Il giudice istruttore ha formulato la proposta conciliativa sopra integralmente ritrascritta che le parti hanno accettato.
Le condizioni accettate dalle parti non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettate, appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale di e idonee a garantirgli il diritto a una crescita CP_2
psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata.
I S.S. del Comune di Turbigo adempiranno scrupolosamente il mandato loro conferito, valuteranno senza ritardo se e quando sia possibile ricollocare il minore presso l'abitazione del padre, provvederanno in tale senso non appena ve ne siano le condizioni, garantiranno la regolare frequentazione madre/figlio minore, intensificandola, organizzando incontri anche al di fuori dello SN, attiveranno un intervento educativo presso le abitazioni di entrambi i genitori (come da impegno formalizzato in data 10.12.2024 e ribadito in data
10.03.2025), supporteranno la coppia genitoriale nell'avvio dei percorsi individuali prospettati in data 10.03.2025, ne monitoreranno l'andamento, verificheranno le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali del minore confrontandosi periodicamente
Pag. 11 di 13 con gli insegnanti (assicurando l'attuazione delle indicazioni della NPI) e depositeranno relazioni semestrali al GT del procedimento di vigilanza contestualmente aperto a favore di (la prima entro e non oltre il 30.09.2025 - impregiudicato il diritto/dovere di CP_2
segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli).
***
Le spese di lite sostenute dal CS del minore, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, riconoscendo i valori minimi tabellari per le fasi n. 1, 2 e 3, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico a carico solidale dei genitori di (come d'accordo perfezionatosi in CP_2
data 13.03.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dalle parti (innanzi integralmente riportate) e DISPONE in conformità come segue:
1) DISPONE l'affido di al Comune dove il minore ha la residenza CP_2
abituale (attualmente il Comune di Turbigo) limitando la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le scelte relative al collocamento8, alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla regolamentazione della relazione/frequentazione madre/figlio come meglio specificato in parte motiva;
2) DÀ ATTO CHE la coppia genitoriale s'è accordata nel senso di quantificare il contributo materno al mantenimento ordinario indiretto del figlio minorenne nell'importo mensile di € 50,00, rivalutato come per legge, sino al reperimento da parte della madre di idonea attività lavorativa e abitazione e nel maggiore importo mensile di € 150,00, rivalutato come per legge, al verificarsi di dette condizioni e nel senso di versare il predetto contributo materno, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, alla nonna paterna sino a quando il minore rimanga collocato presso la stessa e, a seguire, al padre quale genitore collocatario (che medio tempore si è impegnato a versare alla propria madre l'importo mensile di € 150,00 per contribuire al mantenimento ordinario indiretto di
); CP_2
3) DISPONE CHE i genitori di partecipino alle spese straordinarie da CP_2
sostenere per il minore nella misura del 50% ciascuno (come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano);
4) CONFERMA il diritto del padre a chiedere e percepire dall' l'intero importo CP_3
dell'assegno unico e universale spettante per la prole (in forza dell'accordo perfezionatosi in data 13.03.2025)9;
5) DÀ ATTO CHE la coppia genitoriale s'è impegnata a proseguire e/o avviare i percorsi indicati loro (il ricorrente quello presso il SERD;
entrambi il percorso individuale di sostegno alla genitorialità) e ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere psicofisico, intellettuale e morale di;
CP_2
6) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di CP_2
(C.F. ), residente in [...]innanzi C.F._4
al GT di questo Tribunale (cui i SS relazioneranno come in parte motiva);
7) COMPENSA tra i genitori di le spese di lite;
CP_2
8) DÀ ATTO CHE i genitori di sono obbligati, in via solidale tra loro, a CP_2
rifondere all'Avv. le spese di lite sostenute quale curatore speciale del Parte_5
minore, liquidate in complessivi € 2.356,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Turbigo per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
20.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ammessa in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato in data 07.03.2024 in forza dell'istanza presentata in data 08.01.2024 2 Che non ha allegato di avere chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato 3 1) DISPONE l'affido al Comune di Turbigo di limitando la responsabilità genitoriale per quanto riguarda il CP_2 collocamento del minore e le scelte sanitarie, scolas cative;
2) CONFERMA, allo stato, il collocamento prevalente del minore presso il padre nell'immobile sito in Turbigo, Via San NC 6; 3) DISPONE CHE i S.S. del Comune di Turbigo svolgano un'accurata indagine psico-sociale sui rispettivi nuclei familiare delle parti […]; 4) nelle more dell'espletamento dell'indagine di cui sopra (e della definizione del procedimento penale pendente a carico del , DISPONE CHE i S.S. del Pt_1 Comune di Turbigo attivino, senza ritardo, il servizio di Spazio Neutro per garantire la fr tazione settimanale protetta madre/figlio minore (non potendosi autorizzare la frequentazione del figlio minore da parte della madre presso e/o all'interno dell'abitazione paterna di cui alla relazione in atti versata in data 31.01.2024); 5) DISPONE CHE dal mese di novembre 2023 la madre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando al padre l'importo mensile di € 150,00, rivalutato CP_2 come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite boni ncario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 40% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
6) AUTORIZZA il padre a continuare a CP_2 percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
4 LIMITA la responsabilità genitoriale anche per quanto riguarda la regolamentazione della frequentazione madre/figlio minore che al Comune di Turbigo;
Pt_2 5 DÀ ATTO CHE, nel caso di collocamento del minore presso la nonna paterna o presso la zia paterna, i genitori si sono obbligati a contribuire al mantenimento ordinario indiretto di versando alla nonna paterna (o alla zia paterna) l'importo CP_2 mensile di € 150,00 ciascuno, rivalutato come per legge, tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese (impregiudicato il dovere di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno).
Pag. 2 di 13 7 Dalla relazione dei SS del 30.09.2024 è emerso che non è stato possibile accedere all'abitazione della resistente che la resistente sarebbe comunque alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa e che avrebbe avuto delle reazioni poco appropriate alle indicazioni dei SS 8 Attualmente presso la nonna paterna sino a diverse determinazioni dell'ente affidatario come in parte motiva
Pag. 12 di 13 9 In vista del ricollocamento prevalente del minore presso l'abitazione paterna
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4488/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 03.11.2023 da
(C.F. ), con l'Avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
LASSINI,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. )1, con l'Avv. SABRINA CP_1 C.F._2
ROMAGNOLI,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede e dell'Avv. MARINA SCOTTI2 (C.F.
) nella qualità di curatore speciale del figlio minorenne delle parti C.F._3
(C.F. ), residente in [...] C.F._4
NC n. 6. Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 26.09.2024 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. di seguito riportata per esteso:
“conferma dei provvedimenti vigenti assunti in data 16.02.20243, 24.05.20244 e 11.10.20245 (fatto salvo il limitare il contributo materno a € 50,00 al mese sino al reperimento da parte della madre di idonea attività lavorativa e abitazione, da versare alla nonna materna sino a quando il minore rimanga collocato presso la stessa e a seguire al padre quale genitore collocatario), impegno ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS, apertura di procedimento di vigilanza a favore del minore dinnanzi al GT, spese di lite compensate, refusione da parte di entrambi i genitori, in via solidale, del compenso spettante al CS”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di (nato il [...]) e hanno intrattenuto una convivenza CP_2
more uxorio nell'unità immobiliare sita in Turbigo (MI), Via S. NC n. 6, condotta in locazione dal ricorrente (dietro il versamento del canone mensile dell'importo di € 350,00) fino al 04.09.2023.
In data 03.09.2023 la resistente ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e in data 04.09.2023 si è definitivamente allontanata dalla casa familiare per poi rientrare a Turbigo “già dalla fine di novembre 2023 […] ospitata nella casa di un'amica tale , sita in Via Persona_1
Agelosa n. 1 (Doc. 3). La sig.ra i è, altresì, prodigata nel reperire un'attività lavorativa e, malgrado CP_1
le difficoltà di ricerca, sta prestando un periodo di prova come commessa presso il negozio “La frutta di ” di proprietà del sig. sito in Turbigo alla Via Allea Comunale n. 9, con Pt_3 Parte_4
l'auspicio che possa superare il periodo ed essere così contrattualizzata per un part-time”.
In data 12.10.2023 il TM di Milano ha nominato l'avv. curatore speciale del Parte_5
figlio minore delle parti limitandone la responsabilità genitoriale anche in merito al collocamento e alle scelte sanitarie, educative e scolastiche e affidando il minore al Comune di Turbigo.
In data 08.11.2023 il T.M. di Milano ha sinteticamente ricostruito la vicenda familiare che traspare anche dagli atti del presente giudizio (a dire del padre, la madre avrebbe assunto una condotta via via sempre più trascurante verso il figlio minore costringendolo a chiedere e ottenere il supporto della madre e della sorella e si sarebbe allontanata il 3 settembre senza farsi più fatta viva se non con due videochiamate lasciando il bambino senza spiegazioni;
a dire della madre, il padre l'avrebbe cacciata fuori di casa, dopo averle fatto violenza fisica e psicologica, costringendola a trasferirsi dalla propria madre a La
Spezia), “vista la richiesta di archiviazione prodotta dalla difesa paterna (dalla quale risulta che la procura ordinaria ha valutato insufficiente il quadro probatorio contro il , ravvisando condotte Pt_1
domestiche tra i genitori connotate da reciprocità) [ha ritenuto] opportuno mantenere il minore con il padre, che è parso affettivamente legato al figlio e avere ottenuto il supporto dei propri familiari ad occuparsi del minore [ha disposto indagini] sulla complessiva condizione psicosociale della madre nella sua attuale residenza, oltre che sulla capacità genitoriale materna e sulla sussistenza di figure disponibili e vicarianti nel contesto familiare materno (considerato che risulta che la signora a vissuto per un lungo periodo, CP_1
tra i 6 e i 17 anni, in una casa famiglia come dalla stessa dichiarato, si desume perché assenti risorse intrafamiliari) […] anche sulla eventuale disponibilità della madre e sulla percorribilità di un collocamento di madre e minore in comunità, soluzione che consentirebbe di tutelare il minore dall'essere esposto al conflitto tra i genitori e al contempo di verificare le modalità educative della madre e delle sue capacità genitoriali [e ha incaricato] Il servizio sociale territorialmente competente, di concerto con i servizi specialistici e quelli sul territorio e con i servizi sociali di Zignago, competenti per la residenza della madre, di: - attivare tempestivamente incontri tra il minore e la madre e i parenti materni che ne facessero richiesta, anche attivando video chiamate in presenza di un educatore, sostenendo la relazione e rassicurando il minore;
- effettuare colloqui con i genitori, verificando la possibilità di accompagnare gli stessi a definire nel migliore dei modi la loro relazione tenendo nel massimo conto il migliore interesse del minore, riferendo
Pag. 3 di 13 tempestivamente a questo Tribunale ove taluno dei genitori dovesse fare ricorso al Tribunale Ordinario;
- verificare la percorribilità di un collocamento del minore con la madre, anche in una struttura educativa al fine di meglio sostenere e osservare la relazione madre minore;
- riferire con tempestività, anche prima dell'udienza sotto indicata, in merito alla opportunità di un diverso collocamento del minore”.
In data 06.12.2023 il T.M. di Milano
In data 12.02.2024 l'avv. è stata nominata curatore speciale del minore anche Parte_5
nella presente sede giudiziale.
All'udienza celebrata in data 14.02.2024 il ricorrente ha dichiarato “che il padre [
[...]
] è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e di non sapere per quale reato detta misura Per_2
sia stata disposta. Dichiara che il padre vive a 100 metri di distanza dalla sua abitazione con la madre
e la sorella e di convivere soltanto con il minore. Dichiara che avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. del procedimento n. r. g. 5880/2023 n. r. è stata proposta opposizione dalla resistente […]
Dichiara di essersi presentato al Sert di Parabiago sulla richiesta del TM di Milano, di essersi sottoposto all'esame del capello il 01.02.2024 e di non avere ancora ricevuto esito. Dichiara che il minore frequenta la scuola materna da settembre 2023. Dichiara di lavorare a tempo indeterminato da 13 anni dalle 08:00 alle 12:00, dalle 13:00 alle 17:00 con sede in Turbigo […] di percepire l'intero importo dell'assegno unico che ammonta a € 189,00 al mese […] Dichiara che la madre incontra il figlio minore presso
l'abitazione paterna un giorno alla settimana dalle ore 17:30/18:00 fino alle 18:30/19:00. Dichiara che, quando c'è la madre, esce di casa, segue l'orto o fa le sue faccende. Dichiara che la madre non ha mai
Pag. 4 di 13 contribuito al mantenimento del minore e che il figlio non pratica sport. Dichiara di non avere relazioni in corso. La resistente [ha dichiarato] di avere reperito un appartamento in Turbigo dove si trasferirà a vivere con il suo attuale compagno NC in forza di un contratto regolare di locazione. Dichiara che sta per essere assunta a tempo indeterminato da titolare del negozio “La frutta di Parte_4
Katia” in Turbigo, e di essere in prova. Dichiara di percepire uno stipendio netto mensile di € 800,00.
Dichiara di incontrare il figlio minore due giorni a settimana presso la casa del padre dalle 17:30 alle
18:30. Dichiara di lavorare 6 giorni su 7 dalle 07:30 alle 12:30/13:00 e di fare pulizie il pomeriggio per privati”.
La resistente ha allegato di avere “di recente contattato il CPS di Cuggiono per effettuare la visita medico psichiatrica proprio come era stato disposto dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Milano”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 16.02.2024, in via provvisoria e urgente, per quello che qui rileva, il giudice istruttore: “1) DISPONE l'affido al Comune di Turbigo di Puca Kevin limitando la responsabilità genitoriale per quanto riguarda il collocamento del minore e le scelte sanitarie, scolastiche ed educative;
2) CONFERMA, allo stato, il collocamento prevalente del minore presso il padre nell'immobile sito in Turbigo, Via San NC 6; 3) DISPONE CHE i S.S. del Comune di
Turbigo svolgano un'accurata indagine psico-sociale sui rispettivi nuclei familiari delle parti […]; 4) nelle more dell'espletamento dell'indagine di cui sopra (e della definizione del procedimento penale pendente a carico del ), DISPONE CHE i S.S. del Comune di Turbigo attivino, senza ritardo, il servizio di Pt_1
Spazio Neutro per garantire la frequentazione settimanale protetta madre/figlio minore (non potendosi autorizzare la frequentazione del figlio minore da parte della madre presso e/o all'interno dell'abitazione paterna di cui alla relazione in atti versata in data 31.01.2024); 5) DISPONE CHE dal mese di novembre 2023 la madre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando al padre CP_2
l'importo mensile di € 150,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 40% come da protocollo CP_2
vigente presso la C.d.A. di Milano;
6) AUTORIZZA il padre a continuare a percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole”.
All'udienza celebrata in data 22.05.2024, tra l'altro, il ricorrente ha evidenziato che la PR
Sede ha chiesto l'archiviazione anche del procedimento iscritto al n. r. g. n. r. 6489/2023 scaturito dalla denuncia presentata dalla resistente (depositando la richiesta in data
Pag. 5 di 13 23.05.2024), ha negato di fare uso di cocaina, ha dichiarato di avere appuntamento a
Milano per l'esame del capello e si è impegnato ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità. La resistente ha dichiarato di coabitare con il compagno di 28 anni e la madre del compagno in Turbigo nell'immobile che la stessa conduce in locazione e che non vi sono altri soggetti conviventi, di temere le reazioni del padre del ricorrente che ha già picchiato il compagno e di incontrare il figlio in SN dal 05.03.2024 un'ora ogni
15 giorni. Ha esibito la busta paga del mese di aprile recante l'importo netto di € 380,00 e si è impegnata a chiedere l'avvio di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità.
Il curatore speciale ha condiviso la possibilità di svolgere gli incontri madre/figlio al di fuori dello SN previo accertamento delle condizioni abitative e sociali della resistente.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 24.05.2024, il giudice istruttore ha limitato la responsabilità genitoriale anche per quanto riguarda la regolamentazione della frequentazione madre/figlio minore che ha affidato al Comune di Turbigo e ha disposto la presa in carico di da parte della NPI territorialmente competente vista la segnalata CP_2
difficoltà nel linguaggio (avviata nel mese di settembre 2024).
All'udienza celebrata in data 07.10.2024 la resistente ha esibito il referto datato 25.09.2024 attestante la negatività degli esami effettuati al SERD, mentre il ricorrente ha ammesso di fare uso occasionale di sostanze stupefacenti6. Ha dichiarato che il padre non convive più con la madre e che la madre e la sorella sono disponibili ad accogliere il minore e a supportare la coppia genitoriale. La resistente7 non si è opposta al collocamento del figlio minorenne presso la nonna materna ove ritenuto tutelante e ha chiesto di poter vedere il figlio in SN una volta alla settimana anche al di fuori dello spazio neutro alla presenza 6 Dalla relazione dei SS del 30.09.2024 è emerso che:
Pag. 6 di 13 dell'educatore. L'avv. ha condiviso l'ipotesi rappresentata dai S.S. rispetto al Pt_5
possibile collocamento del minore presso la nonna materna e la zia materna. I genitori hanno dichiarato di essere disponibili a contribuire indirettamente al mantenimento ordinario di versando l'importo mensile di € 150,00 ciascuno, rivalutato come per CP_2
legge, alla nonna materna.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 11.10.2024, il giudice istruttore ha evidenziato che l'ente affidatario ha già ricevuto il mandato di assumere anche le scelte necessarie a garantire a il migliore collocamento possibile, che, pertanto, “fatte salve le indagini CP_2
indicate dai SS sulle disponibilità e idoneità vicariali e protettive della nonna paterna e della zia paterna, nulla osta al temporaneo collocamento del minore al di fuori del nucleo familiare (paterno e materno)” e che, tra l'altro, “ove l'ente affidatario si determinasse in tale senso, i genitori del minore si sono già impegnati (allo stato) a contribuire al mantenimento ordinario indiretto dello stesso versando alla nonna paterna l'importo mensile di € 150,00 ciascuno, rivalutato come per legge, tramite bonifico bancario” ed
è stato disposto che “Ove il SERD certificasse l'esito negativo degli esami eseguiti dalla resistente, i
SS potranno implementare la frequentazione in Spazio Neutro madre/figlio, a condizione che la resistente si attenga scrupolosamente alle indicazioni dell'educatore professionale, anche con possibilità di svolgere detti incontri (protetti) all'esterno. Per contro, ove i SS dovessero determinarsi per il collocamento temporaneo di presso la nonna paterna (o presso la zia paterna), regolamenteranno la frequentazione CP_2
padre/figlio minorenne individuando gli spazi, i tempi e la durata di detti incontri”.
Pag. 7 di 13 Dalla relazione depositata dai S.S. in data 10.03.2025 è emerso che:
Pag. 8 di 13 Pag. 9 di 13 Pag. 10 di 13 All'udienza celebrata in data 13.03.2025 il ricorrente ha chiesto collocare il minore presso di sé evidenziando la richiesta del figlio di tornare a casa e la mancata contribuzione della madre al mantenimento di . La resistente ha dichiarato di essere in prova a Nosate CP_2
in un ristorante/bar e di essere in procinto di vedersi assegnare un alloggio popolare in
Turbigo, come da lettera del Comune offerta. Ha chiesto intensificare gli incontri con il minore.
Il giudice istruttore ha formulato la proposta conciliativa sopra integralmente ritrascritta che le parti hanno accettato.
Le condizioni accettate dalle parti non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettate, appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale di e idonee a garantirgli il diritto a una crescita CP_2
psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata.
I S.S. del Comune di Turbigo adempiranno scrupolosamente il mandato loro conferito, valuteranno senza ritardo se e quando sia possibile ricollocare il minore presso l'abitazione del padre, provvederanno in tale senso non appena ve ne siano le condizioni, garantiranno la regolare frequentazione madre/figlio minore, intensificandola, organizzando incontri anche al di fuori dello SN, attiveranno un intervento educativo presso le abitazioni di entrambi i genitori (come da impegno formalizzato in data 10.12.2024 e ribadito in data
10.03.2025), supporteranno la coppia genitoriale nell'avvio dei percorsi individuali prospettati in data 10.03.2025, ne monitoreranno l'andamento, verificheranno le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali del minore confrontandosi periodicamente
Pag. 11 di 13 con gli insegnanti (assicurando l'attuazione delle indicazioni della NPI) e depositeranno relazioni semestrali al GT del procedimento di vigilanza contestualmente aperto a favore di (la prima entro e non oltre il 30.09.2025 - impregiudicato il diritto/dovere di CP_2
segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli).
***
Le spese di lite sostenute dal CS del minore, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, riconoscendo i valori minimi tabellari per le fasi n. 1, 2 e 3, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico a carico solidale dei genitori di (come d'accordo perfezionatosi in CP_2
data 13.03.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dalle parti (innanzi integralmente riportate) e DISPONE in conformità come segue:
1) DISPONE l'affido di al Comune dove il minore ha la residenza CP_2
abituale (attualmente il Comune di Turbigo) limitando la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le scelte relative al collocamento8, alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla regolamentazione della relazione/frequentazione madre/figlio come meglio specificato in parte motiva;
2) DÀ ATTO CHE la coppia genitoriale s'è accordata nel senso di quantificare il contributo materno al mantenimento ordinario indiretto del figlio minorenne nell'importo mensile di € 50,00, rivalutato come per legge, sino al reperimento da parte della madre di idonea attività lavorativa e abitazione e nel maggiore importo mensile di € 150,00, rivalutato come per legge, al verificarsi di dette condizioni e nel senso di versare il predetto contributo materno, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, alla nonna paterna sino a quando il minore rimanga collocato presso la stessa e, a seguire, al padre quale genitore collocatario (che medio tempore si è impegnato a versare alla propria madre l'importo mensile di € 150,00 per contribuire al mantenimento ordinario indiretto di
); CP_2
3) DISPONE CHE i genitori di partecipino alle spese straordinarie da CP_2
sostenere per il minore nella misura del 50% ciascuno (come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano);
4) CONFERMA il diritto del padre a chiedere e percepire dall' l'intero importo CP_3
dell'assegno unico e universale spettante per la prole (in forza dell'accordo perfezionatosi in data 13.03.2025)9;
5) DÀ ATTO CHE la coppia genitoriale s'è impegnata a proseguire e/o avviare i percorsi indicati loro (il ricorrente quello presso il SERD;
entrambi il percorso individuale di sostegno alla genitorialità) e ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere psicofisico, intellettuale e morale di;
CP_2
6) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di CP_2
(C.F. ), residente in [...]innanzi C.F._4
al GT di questo Tribunale (cui i SS relazioneranno come in parte motiva);
7) COMPENSA tra i genitori di le spese di lite;
CP_2
8) DÀ ATTO CHE i genitori di sono obbligati, in via solidale tra loro, a CP_2
rifondere all'Avv. le spese di lite sostenute quale curatore speciale del Parte_5
minore, liquidate in complessivi € 2.356,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Turbigo per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
20.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ammessa in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato in data 07.03.2024 in forza dell'istanza presentata in data 08.01.2024 2 Che non ha allegato di avere chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato 3 1) DISPONE l'affido al Comune di Turbigo di limitando la responsabilità genitoriale per quanto riguarda il CP_2 collocamento del minore e le scelte sanitarie, scolas cative;
2) CONFERMA, allo stato, il collocamento prevalente del minore presso il padre nell'immobile sito in Turbigo, Via San NC 6; 3) DISPONE CHE i S.S. del Comune di Turbigo svolgano un'accurata indagine psico-sociale sui rispettivi nuclei familiare delle parti […]; 4) nelle more dell'espletamento dell'indagine di cui sopra (e della definizione del procedimento penale pendente a carico del , DISPONE CHE i S.S. del Pt_1 Comune di Turbigo attivino, senza ritardo, il servizio di Spazio Neutro per garantire la fr tazione settimanale protetta madre/figlio minore (non potendosi autorizzare la frequentazione del figlio minore da parte della madre presso e/o all'interno dell'abitazione paterna di cui alla relazione in atti versata in data 31.01.2024); 5) DISPONE CHE dal mese di novembre 2023 la madre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando al padre l'importo mensile di € 150,00, rivalutato CP_2 come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite boni ncario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 40% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
6) AUTORIZZA il padre a continuare a CP_2 percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
4 LIMITA la responsabilità genitoriale anche per quanto riguarda la regolamentazione della frequentazione madre/figlio minore che al Comune di Turbigo;
Pt_2 5 DÀ ATTO CHE, nel caso di collocamento del minore presso la nonna paterna o presso la zia paterna, i genitori si sono obbligati a contribuire al mantenimento ordinario indiretto di versando alla nonna paterna (o alla zia paterna) l'importo CP_2 mensile di € 150,00 ciascuno, rivalutato come per legge, tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese (impregiudicato il dovere di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno).
Pag. 2 di 13 7 Dalla relazione dei SS del 30.09.2024 è emerso che non è stato possibile accedere all'abitazione della resistente che la resistente sarebbe comunque alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa e che avrebbe avuto delle reazioni poco appropriate alle indicazioni dei SS 8 Attualmente presso la nonna paterna sino a diverse determinazioni dell'ente affidatario come in parte motiva
Pag. 12 di 13 9 In vista del ricollocamento prevalente del minore presso l'abitazione paterna
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