Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1221 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 1.2.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
21 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1221/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indennità di fine servizio e indennità di preavviso;
T R A
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di tutrice Parte_1 CodiceFiscale_1 di quali superstiti di rappresentata e difesa, in Parte_2 Persona_1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Vincenzo DE STEFANO;
Ricorrente
CONTRO
Sindaco, legale rappresentante pro tempore;
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.03.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, in proprio e nella qualità di tutrice della sorella , ha lamentato la mancata corresponsione dell'indennità Parte_2
premio di servizio nella forma indiretta - di cui agli artt. 3 e 4 l. 152/1968 (come da intervento della
Corte costituzionale n. 115 del 1979 e n. 821 del 1998) - e dell'indennità di preavviso di cui all'art. 12, comma 8 C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali Biennio economico 2004 -2005 per la complessiva somma di € 50.861,99.
In particolare ha evidenziato, in seguito alla morte del fratello , dipendente del Persona_1
di Santo Stefano in Aspromonte (RC) - profilo professionale idraulico, categoria B, CP_1
posizione economica B3 dal 01.06.1988 al 14.03.2020 (giorno del decesso) – di aver richiesto al
Comune resistente l'importo indicato che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 79/97 conv. in legge n.
140/1997, sarebbe dovuto essere erogato entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro in seguito al decesso.
Spirato inutilmente il termine ha rappresentato di aver inoltrato, in data 15.11.2022, una nota pec di sollecito alla corresponsione della somma citata nei confronti del Comune di in CP_1 nonchè dell'Inps il quale, con nota di riscontro del 16.11.2022, eccepiva di non aver mai CP_1
ricevuto alcuna pratica a nome del sig. invitando il ricorrente a contattare Persona_1
l'amministrazione di appartenenza (Comune di Santo Stefano d'Aspromonte).
Ha reiterato la richiesta all'odierno resistente senza avere alcun riscontro.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda come in premessa e la condanna al pagamento per la complessiva somma di € 50.861,99.
Con note del 17 e del 19 marzo 2025 ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'INPS, quale soggetto legittimato passivamente in ordine alla domanda relativa all'indennità premio di servizio, da intendersi formulata anche a titolo di risarcimento danni, insistendo nell'accoglimento della domanda.
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Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Come si evince dall'oggetto della domanda, il thema decidendum attiene alla corresponsione in favore degli eredi dell'indennità di premio di servizio nonchè l'indennità di preavviso a seguito del decesso del pubblico dipendente. Con riguardo al primo emolumento, va osservato che l'art. 3, l. 152/1968 prescrive che "Il diritto all'indennità premio di servizio spetta, nell'ordine di precedenza specificato dalle lettere a) e b) del comma che segue, alle categorie - in detto comma indicate - di superstiti dell'iscritto che muoia in attività di servizio ovvero entro il triennio dalla cessazione senza aver conseguito, in quest'ultimo caso, l'indennità premio nella forma diretta, purché l'iscritto stesso, in entrambe le ipotesi, abbia maturato una anzianità di almeno 15 anni utili ai fini della pensione indiretta a carico degli istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro ed un periodo di iscrizione, agli effetti del trattamento di previdenza dell non inferiore a due anni completi. CP_2
Le categorie di superstiti aventi diritto, ai sensi del precedente comma, alla indennità premio di servizio nella forma indiretta sono:
a) la vedova non separata legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lei colpa, oppure, nel caso di morte di iscritta che abbia contratto il matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, il vedovo non separato legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lui colpa purché, alla data di morte della moglie, risulti a carico di questa e sia inabile a proficuo lavoro ovvero abbia compiuto il 65° anno di età;
b) la prole minorenne ed, in concorso con questa, la prole maggiorenne permanentemente inabile
a lavoro proficuo, nullatenente ed a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo;
per le orfane è, inoltre, richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova.”
Per effetto di una serie di sentenze additive della Corte costituzionale, il diritto menzionato è stato esteso ad altre categorie di superstiti al punto da comprendere, nel rispetto dell'ordine indicato, collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto (v. Corte costituzionale, con sentenza 6 agosto 1979, n. 115), nonchè i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto (v. Corte Cost. sentenza
25 giugno 1981, n. 110).
Ancòra, se con sentenza n. 821/1988 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto all' all'erogazione dell'indennità premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della CP_2
loro inabilità a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso", con la successiva pronuncia n. 243/1997 la declaratoria di incostituzionalità ha investito l'art. 3, secondo comma, nella parte in cui prevede che, nell'assenza delle persone ivi indicate, i collaterali non viventi a carico del de cuius siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi (essendo stato, in precedenza, l'emolumento in parola ricondotto nell'alveo del diritto di disposizione testamentaria e nell'ambito della successione ex lege, v. Corte Cost., 31 luglio 1989,
n. 471; Corte Cost., 10 luglio 1991, n. 319).
Ciò premesso, pur essendo stata dimostrata – solo a seguito di due ordinanze emesse da questo giudicante tese a garantire l'ingresso in atti dello stato di famiglia del de cuius al momento del decesso
– la qualità di eredi legittime delle ricorrenti, l'ente resistente difetta di legittimazione passiva.
Sul punto giova osservare che se il rapporto d'impiego si connota in termini sinallagmatici, ovvero di scambio tra retribuzione e prestazione lavorativa, al contempo il TFS assume i contorni di retribuzione differita inserita in un rapporto obbligatorio in cui è l'ente previdenziale a rappresentare il debitore.
Sul punto si è espressa a più riprese la giurisprudenza amministrativa secondo cui "l'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti deve essere ritualmente instaurata la controversia" (Cons. Stato., Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 123q, Sez.
VI, 6 settembre 2010, n. 6465 e 31 gennaio 2006, n. 329; Parte_3
Trento, 4 agosto 2022, n. 148, 18 gennaio 2022, n. 7 e 1 luglio 2021, n. 114; in termini, anche T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 ottobre 2021, n. 2386; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 17 dicembre
2021, n. 384).
Per tali ragioni, a nulla rilevando la denuncia, formulata dall'Inps in sede stragiudiziale, circa presunte lacune documentali addebitabili al Comune contumace, la domanda risulta improponibile attesa la mancata vocatio in ius dell'Istituto previdenziale.
Appare di contro fondata, secondo i motivi che verranno illustrati infra, la domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di mancato preavviso.
In tema l'art. 12, comma 8, del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali rinvia all'art. 2122
c.c., che introduce una particolare disciplina per l'erogazione dell'indennità in parola in caso di morte del prestatore di lavoro.
In particolare la norma codicistica prescrive che “le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.". Orbene l'art. 2122 c.c. introduce una regola generale secondo cui le indennità di cui agli artt. 2118
e 2120, previo accordo tra gli interessati, devono essere corrisposte incondizionatamente al coniuge e ai figli nonchè, esclusivamente in presenza di uno stato di vivenza a carico, in favore dei parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La necessità di stipulazione di un preventivo accordo si deduce dal comma 2 che introduce la regola sussidiaria della ripartizione delle indennità, secondo una valutazione rimessa all'organo giudiziale, in base allo stato di bisogno di ognuno dei soggetti indicati al comma 1.
Invero, nel caso di specie, non sussistono gli estremi per l'applicazione del primo e del secondo precetto, mancando in capo alle ricorrenti - quantomeno sotto il profilo probatorio - il requisito della vivenza a carico del de cuius.
Per tali ragioni rinvengono spazio applicativo, con una valenza alternativa, le norme in tema di successione legittima, richiamate dal comma 3 e operanti in ragione della riscontrata assenza delle categorie di soggetti individuate nel comma 1, comprensive anche, per i parenti e gli affini, della condizione di vivenza a carico del defunto.
Ebbene, posto che entrambe le ricorrenti rientrano nel novero dei legittimari con il medesimo grado di parentela, l'indennità di preavviso rivendicata va corrisposta in parti uguali in loro favore.
In definitiva, al rigetto della domanda afferente all'indennità di fine servizio per le ragioni ampiamente spiegate, al contrario si affianca specularmente la condanna del comune resistente alla corresponsione dell'indennità di preavviso pari ad € 6.649,28 da dividersi in parti uguali tra la ricorrente in proprio e la tutelata . Parte_2
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c.,
(v. Cass. Sez. L. n 13624/2020).
In omaggio al principio di soccombenza parziale, essendo stata rigettata una delle due domande spiegate, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie parzialmente il ricorso e condanna il in persona Controparte_3 del Sindaco p.t., a corrispondere alle ricorrenti l'indennità di preavviso di cui all'art. 12, comma 8 C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali Biennio economico 2004 -2005, pari alla somma di
€ 6.649,28, da dividersi in parti uguali tra la ricorrente in proprio, , e la Parte_1
rappresentata , oltre la sola maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Parte_2
Rigetta nel resto.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 21/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo