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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 21/11/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1218 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 12/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CUSUMANO BIAGIA ADRIANA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] CP_2 intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
26/09/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 222/84, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“GIUDIZIO DIAGNOSTICO “emicrania cronica, dermatofibrosarcoma protuberans con esiti cicatriziali di resezione chirurgica a carico degli arti inferiori, artrosi lombare, osteoporosi senza complicanze, esiti di trombosi venosa profonda alla gamba destra, asma bronchiale allergico, ernia iatale ed esofagite, e disturbo d'ansia”. CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Dallo studio attento e accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, dall'analisi del caso clinico e dalla visita medica effettuata in questa sede peritale alla sig.ra , emerge che la Parte_1 periziata è affetta da: “emicrania cronica, dermatofibrosarcoma protuberans con esiti cicatriziali di resezione chirurgica a carico degli arti inferiori, artrosi lombare, osteoporosi senza complicanze, esiti di trombosi venosa profonda alla gamba destra, asma bronchiale allergico, ernia iatale ed esofagite, e disturbo d'ansia”.
La paziente presenta un quadro clinico complesso, espressione di una condizione di comorbilità cronica, in cui coesistono, patologie cutanee, degenerative osteoarticolari, respiratorie, vascolari, gastroenterologiche e di natura neurologica.
In particolare, il disturbo emicranico cronico non comporta una disabilità permanente e irreversibile. Sebbene la cefalea possa manifestarsi con dolore intenso, pulsante, unilaterale e associato a nausea, vomito, intolleranza alla luce e ai rumori, la patologia è gestibile con trattamenti farmacologici avanzati, come l'impiego di anticorpi monoclonali. Dal 2020 le terapie adottate hanno prodotto effetti positivi, limitando la frequenza e la gravità degli attacchi di cefalea. In assenza di evidenze documentali che suggeriscano un peggioramento del quadro clinico, si può ragionevolmente concludere che la condizione della paziente sia compensata e non generi una disabilità lavorativa significativa.
Per quanto concerne la patologia cutanea oncologica, si rileva la presenza di esiti di intervento per dermatofibrosarcoma protuberans a carico di entrambi gli arti inferiori.
Trattasi di una neoplasia fibrosa a basso potere metastatico e comportamento biologico favorevole, la cui gestione terapeutica si fonda sull'exeresi chirurgica completa. I reliquati cicatriziali osservati appaiono ben consolidati, privi di complicanze infiammatorie o aderenziali, e non si accompagnano ad alcuna menomazione obiettiva della funzionalità degli arti coinvolti. La deambulazione risulta autonoma, stabile e priva di zoppia, e i movimenti articolari sono sostanzialmente conservati. Non si ravvisano, pertanto, limitazioni biomeccaniche che possano interferire con lo svolgimento di attività di tipo agricolo o non specializzato.
Il quadro osteoarticolare, dominato da fenomeni artrosici a carico del rachide lombare e delle grandi articolazioni, associato a un'osteoporosi, determina una sintomatologia dolorosa episodica e un modesto grado di rigidità articolare, che tuttavia non si configura come gravemente invalidante.
L'esame clinico ha mostrato un tono muscolare conservato, una mobilità articolare compatibile con l'età e l'assenza di segni neurologici focali. Le capacità di flessione del rachide e il mantenimento della postura eretta sono risultate preservate, senza atteggiamenti antalgici marcati né segni di instabilità posturale. L'osteoporosi, nella sua attuale espressione clinica, non si associa a complicanze maggiori quali fratture patologiche.
Riguardo l'episodio trombotico venoso all'arto inferiore destro, viene riferito in anamnesi come evento ormai risolto farmacologicamente, e allo stato attuale non sussistono elementi clinici o documentali che indichino la presenza di esiti venosi cronici.
L'asma bronchiale, anch'essa nota da tempo, appare sotto controllo farmacologico e, alla valutazione attuale, non emergono segni di broncospasmo né difficoltà respiratorie a riposo. La saturazione arteriosa in aria ambiente si attesta su valori fisiologici, la funzione ventilatoria si conserva e non si rilevano elementi che suggeriscano una limitazione funzionale respiratoria rilevante ai fini lavorativi.
Il disturbo d'ansia, infine, si manifesta in forma lieve, con deflessione del tono dell'umore non strutturata, priva di elementi psicotici o disfunzionali tali da influire sull'adattamento sociale o sul rendimento lavorativo. L'esame psichico ha evidenziato orientamento spazio temporale, collaborazione e contatto con la realtà, elementi questi che, unitamente all'assenza di terapie psichiatriche maggiori o certificazioni specialistiche, autorizzano a ritenere la patologia psichica del tutto compensata.
Le patologie dell'apparato gastrointestinale, tra cui l'ernia jatale, la gastrite erosiva e l'esofagite, non risultano gravate da complicanze emorragiche, carenziali o dispeptiche severe, e sono gestite efficacemente con terapia farmacologica. Esse non interferiscono con le funzioni essenziali né riducono la tolleranza allo sforzo, rimanendo quindi clinicamente silenti nella quotidianità lavorativa.
Alla luce di quanto osservato, si conclude che la Sig.ra non ha diritto all'assegno ordinario Pt_1 di invalidità ai sensi della Legge 222/84, in quanto non presenta una riduzione permanente e significativa della capacità lavorativa. Le sue patologie croniche sono tutte compensate e non compromettono in modo sostanziale l'esercizio di attività lavorative generiche o non specializzate, come quella di bracciante agricolo. CONCLUSIONI
La Sig. , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Controparte_4 risulta affetta da: “emicrania cronica, dermatofibrosarcoma protuberans con esiti cicatriziali di resezione chirurgica a carico degli arti inferiori, artrosi lombare, osteoporosi senza complicanze, esiti di trombosi venosa profonda alla gamba destra, asma bronchiale allergico, ernia iatale ed esofagite, e disturbo d'ansia”.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che non sussistano allo stato attuale i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità,. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 21/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 12/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CUSUMANO BIAGIA ADRIANA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] CP_2 intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
26/09/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 222/84, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“GIUDIZIO DIAGNOSTICO “emicrania cronica, dermatofibrosarcoma protuberans con esiti cicatriziali di resezione chirurgica a carico degli arti inferiori, artrosi lombare, osteoporosi senza complicanze, esiti di trombosi venosa profonda alla gamba destra, asma bronchiale allergico, ernia iatale ed esofagite, e disturbo d'ansia”. CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Dallo studio attento e accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, dall'analisi del caso clinico e dalla visita medica effettuata in questa sede peritale alla sig.ra , emerge che la Parte_1 periziata è affetta da: “emicrania cronica, dermatofibrosarcoma protuberans con esiti cicatriziali di resezione chirurgica a carico degli arti inferiori, artrosi lombare, osteoporosi senza complicanze, esiti di trombosi venosa profonda alla gamba destra, asma bronchiale allergico, ernia iatale ed esofagite, e disturbo d'ansia”.
La paziente presenta un quadro clinico complesso, espressione di una condizione di comorbilità cronica, in cui coesistono, patologie cutanee, degenerative osteoarticolari, respiratorie, vascolari, gastroenterologiche e di natura neurologica.
In particolare, il disturbo emicranico cronico non comporta una disabilità permanente e irreversibile. Sebbene la cefalea possa manifestarsi con dolore intenso, pulsante, unilaterale e associato a nausea, vomito, intolleranza alla luce e ai rumori, la patologia è gestibile con trattamenti farmacologici avanzati, come l'impiego di anticorpi monoclonali. Dal 2020 le terapie adottate hanno prodotto effetti positivi, limitando la frequenza e la gravità degli attacchi di cefalea. In assenza di evidenze documentali che suggeriscano un peggioramento del quadro clinico, si può ragionevolmente concludere che la condizione della paziente sia compensata e non generi una disabilità lavorativa significativa.
Per quanto concerne la patologia cutanea oncologica, si rileva la presenza di esiti di intervento per dermatofibrosarcoma protuberans a carico di entrambi gli arti inferiori.
Trattasi di una neoplasia fibrosa a basso potere metastatico e comportamento biologico favorevole, la cui gestione terapeutica si fonda sull'exeresi chirurgica completa. I reliquati cicatriziali osservati appaiono ben consolidati, privi di complicanze infiammatorie o aderenziali, e non si accompagnano ad alcuna menomazione obiettiva della funzionalità degli arti coinvolti. La deambulazione risulta autonoma, stabile e priva di zoppia, e i movimenti articolari sono sostanzialmente conservati. Non si ravvisano, pertanto, limitazioni biomeccaniche che possano interferire con lo svolgimento di attività di tipo agricolo o non specializzato.
Il quadro osteoarticolare, dominato da fenomeni artrosici a carico del rachide lombare e delle grandi articolazioni, associato a un'osteoporosi, determina una sintomatologia dolorosa episodica e un modesto grado di rigidità articolare, che tuttavia non si configura come gravemente invalidante.
L'esame clinico ha mostrato un tono muscolare conservato, una mobilità articolare compatibile con l'età e l'assenza di segni neurologici focali. Le capacità di flessione del rachide e il mantenimento della postura eretta sono risultate preservate, senza atteggiamenti antalgici marcati né segni di instabilità posturale. L'osteoporosi, nella sua attuale espressione clinica, non si associa a complicanze maggiori quali fratture patologiche.
Riguardo l'episodio trombotico venoso all'arto inferiore destro, viene riferito in anamnesi come evento ormai risolto farmacologicamente, e allo stato attuale non sussistono elementi clinici o documentali che indichino la presenza di esiti venosi cronici.
L'asma bronchiale, anch'essa nota da tempo, appare sotto controllo farmacologico e, alla valutazione attuale, non emergono segni di broncospasmo né difficoltà respiratorie a riposo. La saturazione arteriosa in aria ambiente si attesta su valori fisiologici, la funzione ventilatoria si conserva e non si rilevano elementi che suggeriscano una limitazione funzionale respiratoria rilevante ai fini lavorativi.
Il disturbo d'ansia, infine, si manifesta in forma lieve, con deflessione del tono dell'umore non strutturata, priva di elementi psicotici o disfunzionali tali da influire sull'adattamento sociale o sul rendimento lavorativo. L'esame psichico ha evidenziato orientamento spazio temporale, collaborazione e contatto con la realtà, elementi questi che, unitamente all'assenza di terapie psichiatriche maggiori o certificazioni specialistiche, autorizzano a ritenere la patologia psichica del tutto compensata.
Le patologie dell'apparato gastrointestinale, tra cui l'ernia jatale, la gastrite erosiva e l'esofagite, non risultano gravate da complicanze emorragiche, carenziali o dispeptiche severe, e sono gestite efficacemente con terapia farmacologica. Esse non interferiscono con le funzioni essenziali né riducono la tolleranza allo sforzo, rimanendo quindi clinicamente silenti nella quotidianità lavorativa.
Alla luce di quanto osservato, si conclude che la Sig.ra non ha diritto all'assegno ordinario Pt_1 di invalidità ai sensi della Legge 222/84, in quanto non presenta una riduzione permanente e significativa della capacità lavorativa. Le sue patologie croniche sono tutte compensate e non compromettono in modo sostanziale l'esercizio di attività lavorative generiche o non specializzate, come quella di bracciante agricolo. CONCLUSIONI
La Sig. , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Controparte_4 risulta affetta da: “emicrania cronica, dermatofibrosarcoma protuberans con esiti cicatriziali di resezione chirurgica a carico degli arti inferiori, artrosi lombare, osteoporosi senza complicanze, esiti di trombosi venosa profonda alla gamba destra, asma bronchiale allergico, ernia iatale ed esofagite, e disturbo d'ansia”.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che non sussistano allo stato attuale i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità,. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 21/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini