Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01096/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01972/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2025, proposto da
ES ES, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via MAno Stabile n. 182;
per l’annullamento
del provvedimento n. 060.100 del 25 agosto 2025 reso dalla Soprintendenza di Palermo con cui è stata rigettata la richiesta di autorizzazione volta all'installazione di un ascensore nel palazzo ex convento dei Padri Crociferi nel Comune di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;
Vista l’ordinanza cautelare n. 661 del 21 novembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. CO MA EL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La sig.ra ES, odierna ricorrente e madre di un figlio disabile grave, è proprietaria degli immobili siti al terzo e al quarto piano dell’edificio parte del Palazzo ex Convento dei Padri Crociferi di Palermo, localizzato alla via Maqueda e con chiostro accessibile dalla perpendicolare, vicolo Marotta n. 33.
Con il provvedimento n. 060.100 del 25 agosto 2025, l’amministrazione regionale denegava alla ricorrente l’installazione di un ascensore all’interno del citato chiostro, ma la assentiva previo riposizionamento in altro immobile di proprietà demaniale, con ingresso al civico n. 29 del vicolo Marotta.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva impugnato il detto provvedimento perché adottato, secondo l’impostazione della ricorrente: a) in violazione dell’art. 4 della l. n. 13/1989 in quanto sull’istanza della sig.ra ES si sarebbe formato il silenzio assenso, per il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza (31 marzo 2025); b) con eccesso di potere per difetto di istruttoria perché la porzione di terreno indicata come unica alternativa dall’amministrazione sarebbe impraticabile, insistendo in una parte pericolante e abbandonata.
Con ordinanza n. 661 del 21 novembre 2025 veniva rigettata la domanda cautelare e fissata l’udienza di discussione del merito in ragione della connessione soggettiva del presente ricorso con quello iscritto al n. di R.G. 1717/2025 rispetto al quale era già stata prefissata l’udienza di trattazione con ordinanza n. 596/2025.
All’udienza pubblica del 3 marzo 2026 la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
1.1. Con il primo motivo di ricorso, come anticipato, si lamenta la violazione dell’art. 4 della l. n. 13/1989 in quanto sull’istanza presentata il 31 marzo 2025 dalla sig.ra ES si sarebbe formato il silenzio assenso, ancor prima dell’adozione del provvedimento impugnato, datato 25 agosto 2025.
Il motivo è infondato.
A tal fine, se è vero che il provvedimento espresso è intervenuto oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 4 della l. n. 13/1989, è altrettanto corretto ribadire quanto già espresso in sede cautelare ovverosia che l’istituto di semplificazione procedimentale del silenzio assenso non opera rispetto ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale a paesaggistico, ai sensi dell’art. 20, comma 4 della l. n. 241/1990.
Ne consegue che, rispetto all’istanza del 31 marzo 2025, non poteva operare l’istituto del silenzio significativo ma, alla scadenza del termine previsto dalla legge, quello del silenzio inadempimento che, com’è noto, non consuma il potere dell’amministrazione di provvedere: proprio com’è avvenuto nel caso in esame con il parere impugnato.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, strutturato in maniera articolata, si lamenta essenzialmente l’eccesso di potere per difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l’amministrazione proponendo la localizzazione dell’ascensore non già in un angolo del chiostro con ingresso al vicolo Marotta n. 33, ma in uno spazio (anch’esso demaniale) raggiungibile attraversando l’immobile posto al vicolo Marotta n. 29.
Il motivo è fondato.
Il Collegio ritiene che la parte ricorrente, con le produzioni documentali del 22 gennaio 2026 (6 allegati fotografici e di prospetto), successive all’udienza cautelare, abbia offerto prova della bontà dell’impostazione rappresentata in ricorso con cui si lamenta l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione che avrebbe rilasciato il proprio parere favorevole alla localizzazione dell’ascensore in una zona impossibile per la sua realizzazione.
In disparte il diverso accesso proposto, al civico n. 29 anziché al più prossimo (rispetto alla proprietà della ES) n. 33, è evidente che il luogo indicato nel parere impugnato è posizionato all’interno di un contesto non sicuro e pericolante.
Dalle fotografie dello stato dei luoghi depositate, viene in evidenza che il vano ascensore dovrebbe essere posto, secondo le prescrizioni dell’amministrazioni, nel cortile di un edificio di proprietà demaniale in stato di abbandono, che confina con due altri immobili distrutti: il cortile ove posizionare il manufatto è interessato tuttora da ponteggi in metallo abbandonati in stato avanzato di ossidazione (v. fotografie all. 1 produzione documentale del 22 gennaio 2026 delle ore 19:30).
L’inidoneità dell’area individuata dalla Soprintendenza per appoggiare la struttura dell’ascensore è dimostrata pure dall’ulteriore produzione documentale (sempre del 22 gennaio 2026, ma delle precedenti 18:16) da cui viene in evidenza che il Tribunale di Palermo – Sezione del Giudice delle Indagini Preliminari aveva sottoposto a sequestro anche l’immobile in esame, posto al vicolo Marotta n. 29, per il reato previsto dall’art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici che minacciano rovina), rappresentando la sussistenza di un pericolo attuale per l’integrità fisica di coloro che transitano nell’adiacente via pubblica (v. all. 1); sequestro venuto meno solo a seguito dei lavori di messa in sicurezza (v. all. 2 – verbale di dissequestro del 23 gennaio 2013) che, a quanto costa, da oltre 13 anni, non sono stati seguiti da alcunché.
Cionondimeno, rispetto alle allegazioni depositate in fase cautelare, la ricorrente ha provato in vista dell’udienza pubblica anche la sussistenza di difficoltà tecniche per la realizzazione della passerella che dovrebbe collegare l’ascensore posto nel cortile del sopra citato immobile abbandonato di proprietà del demanio con la propria abitazione: al riguardo è, ancora una volta, lo stato dei luoghi a rendere evidente l’assoluta impraticabilità dell’appoggio di una passerella a cavallo tra un edificio messo (in remota data) in sicurezza e un altro dichiaratamente inagibile (v. all. 4 medesima produzione documentale).
Da quanto esposto, è evidente che l’amministrazione ha adottato il provvedimento in esame in palese difetto di istruttoria perché ha indicato una soluzione di allocazione dell’ascensore impraticabile, frustrando in maniera sproporzionata l’interesse legittimo di parte ricorrente.
La riedizione del potere da parte dell’amministrazione dovrà tenere conto, oltre che di una localizzazione che renda possibile l’installazione dell’ascensore, anche della sua stretta accessorietà all’appartamento effettivamente destinato alla ricorrente e al figlio minore disabile, non potendo tale ultima (prioritaria) condizione essere il veicolo per dotare della struttura anche tutti gli altri appartamenti di proprietà della ricorrente, destinati a vendita, senza che avvenga (per questi ultimi soli) un bilanciamento ulteriore con l’interesse pubblico alla conservazione del bene monumentale.
2. Le spese di lite possono essere compensate per la condotta processuale tenuta dalla difesa della ricorrente che, in disparte le precisazioni svolte in sede di discussione orale, non ha rappresentato tempestivamente al Collegio la circostanza che alcuni degli immobili di proprietà della sig.ra ES sono in vendita a terzi; circostanza nota al Collegio dal diverso ricorso R.G. 1717/2025 e rilevante ai fini del decidere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 060.100 del 25 agosto 2025 reso dalla Soprintendenza di Palermo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER AL, Presidente
Raffaella Sara Russo, Consigliere
CO MA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO MA EL | ER AL |
IL SEGRETARIO