TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1096
TAR
Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
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Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 4 della l. n. 13/1989 per formazione del silenzio assenso

    Il motivo è infondato poiché l'istituto del silenzio assenso non opera per i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l. n. 241/1990. Pertanto, alla scadenza del termine, si è formato il silenzio inadempimento, che non consuma il potere dell'amministrazione di provvedere.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il motivo è fondato. Le produzioni documentali successive all'udienza cautelare hanno dimostrato che l'area indicata dall'amministrazione è insicura, pericolante e in stato di abbandono, come confermato da fotografie e dal fatto che l'immobile era stato sottoposto a sequestro per il reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina. L'amministrazione ha indicato una soluzione impraticabile, frustrando l'interesse legittimo della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1096
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 1096
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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