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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/02/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 17043/2023 tra:
Controparte_1
(già Controparte_2
[...]
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Nicoletta Ughetto e
Mauro Pernice del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino alla via
Assietta n. 21 parte attrice
e
CP_3
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Parodi del Foro di Milano nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano alla piazza Sant'Agostino n. 24 parte convenuta
1 OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies del c.p.c. (rito semplificato c.d. Cartabia); contratti aventi ad oggetto servizi di vigilanza;
recesso e risoluzione del contratto;
domanda di pagamento somme.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Giudice adito, rigettata ogni istanza ex adverso formulata: In via principale nel merito Accertare la risoluzione di diritto dei rispettivi contratti di vigilanza ex art. 1456 c.c. e, così più precisamente:
- contratto n. 1100130639 ad ispezioni saltuarie sottoscritto il 23.02.2018 con durata quinquennale e decorrenza 01.04.2018, relativamente all'immobile sito in Milano (MI) Via Privata Nervi n. 8;
- contratto n. 1100044258 di pronto intervento sottoscritto il 05.04.2013 con durata quinquennale e decorrenza 01.06.2013 in uno al contratto di comodato del 05.04.2013 avente per oggetto tutte le apparecchiature ivi indicate relativamente all'immobile sito in Milano (MI) Via San Gregorio n. 3;
- contratto n. 1100132008 di pronto intervento sottoscritto il 28.03.2018 con durata quinquennale e decorrenza 01.06.2018, relativamente all'immobile sito in Milano (MI) Via Privata Nervi n. 8;
- contratto n. 1100158920 di pronto intervento sottoscritto il 28.02.2019 con durata quinquennale e decorrenza 01.05.2019, relativamente all'immobile sito in Albiate (MB) Via IV Novembre. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte resistente e per l'effetto condannarla al pagamento dell'importo di euro 28.979,28# dovuto per le causali di cui in premessa o quell'altra somma meglio determinanda in corso di causa, oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla scadenza delle rispettive fatture sino al saldo. In via istruttoria (…) In ogni caso con le spese e gli onorari di giudizio, oltre il 15% delle spese generali (C.P.A. ed IVA se dovute) e quelle successive sino all'emananda sentenza.”.
2 Parte convenuta : CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, adversis rejectis: 1) In via preliminare:
- Accertato e dichiarato il difetto di allegazione in quanto nelle conclusioni a pag. 5 del ricorso non risulta indicata la data della presunta risoluzione di diritto dei contratti menzionati, dichiarare inammissibile la domanda svolta da in via principale e nel merito;
CP_1 2) In via principale e nel merito:
- Rigettare le domande svolte da in quanto CP_1 completamente infondate, illegittime e destituite di fondamento per tutti i motivi esposti nel presente atto e, accertati i fatti esposti, per l'effetto, comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto da CP_3 alla società ricorrente;
3) In via riconvenzionale:
- Accertata la rilevanza dell'inadempimento di CP_1 accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. in data 14.02.2020 dei seguenti contratti:
1) contratto n. 1100130639 ad ispezioni saltuarie sottoscritto il 23.02.2018 con durata quinquennale e decorrenza 01.04.2018, relativamente all'immobile sito in Milano (M), Via Privata Nervi n. 8;
2) contratto n. 1100044258 di pronto intervento sottoscritto il 05.04.2013 con durata quinquennale e decorrenza 01.06.2013 in uno al contratto di comodato del 05.04.2013 avente per oggetto tutte le apparecchiature ivi indicate relativamente all'immobile sito in Milano (MI), Via San Gregorio n. 3;
3) contratto n. 1100132008 di pronto intervento sottoscritto il 28.03.2018 con durata quinquennale e decorrenza 01.06.2018, relativamente all'immobile sito in Milano (MI), Via Privata Nervi n. 8;
4) contratto n. 1100158920 di pronto intervento sottoscritto il 28.02.2019 con durata quinquennale e decorrenza 01.05.2019, relativamente all'immobile sito in Albiate (MB), Via 4 Novembre;
4) In via subordinata:
- Accertata e dichiarata la manifesta eccessività dell'ammontare della clausola penale ex art. 10 delle condizioni generali dei contratti menzionati nel punto precedente, ridurre equamente l'importo della penale;
5) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
6) In via istruttoria (…)”
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La società ricorrente ha Controparte_1 esposto quanto segue nel ricorso introduttivo del giudizio:
1) essa ricorrente società ha Controparte_1 fornito alla società i servizi di vigilanza CP_3 di cui ai seguenti contratti:
- contratto n. 1100130639 ad ispezioni saltuarie sottoscritto il 23.2.2018, con durata quinquennale e decorrenza dal 1.4.2018, al canone mensile di € 140,00 oltre IVA da versarsi in rate trimestrali anticipate, nonché € 25,00 oltre IVA per ogni ispezione saltuaria supplementare richiesta, e ciò relativamente all'immobile sito in Milano alla via Privata Nervi n. 8;
- contratto n. 1100044258 di pronto intervento sottoscritto il 5.4.2013, con durata quinquennale e decorrenza dal 1.6.2013, al canone mensile di € 250,00 oltre IVA da versarsi in rate trimestrali anticipate, nonché € 18,00 oltre IVA per ogni intervento a seguito di segnalazione d'allarme (con franchigia di n. 9 interventi al trimestre), in uno al contratto di comodato del 5.4.2013 in punto apparecchiature ivi indicate, e ciò relativamente all'immobile sito in Milano alla via San Gregorio n. 3;
- contratto n. 1100132008 di pronto intervento sottoscritto il 28.3.2018, con durata quinquennale e decorrenza dal 1.6.2018 al canone mensile di € 210,00 oltre
IVA da versarsi in rate trimestrali anticipate, nonché €
20,00 oltre IVA per ogni intervento a seguito di segnalazione d'allarme (con franchigia di n. 3 interventi al trimestre), e ciò in relazione all'immobile sito in
Milano alla via Privata Nervi n. 8;
- contratto n. 1100158920 di pronto intervento sottoscritto il 28.2.2019, con durata quinquennale e decorrenza dal 1.5.2019, al canone mensile di € 200,00
4 oltre IVA da versarsi in rate trimestrali anticipate, nonché € 20,00 oltre IVA per ogni intervento a seguito di segnalazione d'allarme (con franchigia di n. 3 interventi al trimestre), e ciò in relazione all'immobile sito in
Albiate (MB) alla via IV Novembre;
2) nonostante il regolare svolgimento dei suindicati servizi, la società non ha provveduto al CP_3 pagamento delle seguenti fatture:
- fattura n. 9113112951 del 1.7.2019 di € 1.283,42;
- fattura n. 9113112952 del 1.7.2019 di € 986,57;
- fattura n. 9113145804 del 17.07.2019 di € 1.623,83;
- fattura n. 9113170539 del 1.10.2019 di € 2.015,42;
- fattura n. 9113170540 del 1.10.2019 di € 986,57;
- fattura n. 9113036060 del 2.1.2020 di € 734,42, con nota di credito n. 9111043998 del 14.7.2020 di € 365,98 (in riferimento alla fattura n. 9113036060);
- fattura n. 9113017229 del 2.1.2020 di € 1.302,63, con nota di credito n. 911043996 del 14.7.2020 di € 650,11
(per la fattura n. 9113017229 del.2.1.2020);
- fattura n. 9113017231 del 2.1.2021 di € 1.001,32, con nota di credito n. 9111043997 del 14.7.2020 di € 499,47
(per la fattura n. 9113017231 del 2.1.2020);
- fattura n. 9111001619 del 28.1.2020 di € 72,50;
- fattura n. 9111008844 del 29.2.2020 di € 121,50;
- fattura n. 9111059909 del 17.9.2020 di € 20.366,66
e ciò per complessivi € 28.979,28;
3) la società con posta elettronica CP_3 certificata del 10.2.2020, ha comunicato alla CP_1 la disdetta del contratto di vigilanza de quo
[...] con decorrenza a partire dall'1.3.2020 in caso di non accettazione alla richiesta di riduzione dei canoni e costi contrattuali;
4) la dal canto suo, con Controparte_1 successivo messaggio di posta elettronica certificata del
19.6.2020, ha comunicato alla società la CP_3
5 cessazione dei contratti per i servizi di vigilanza, con storno delle fatture successivamente emesse e ha altresì segnalato l'applicazione della penale indicata in ciascun contratto per lo scioglimento del rapporto contrattuale;
5) in particolare, l'art. 10 delle condizioni generali dei contratti sottoscritti tra le parti prevede che in caso di recesso (comunicato alla con Controparte_1 messaggio di posta elettronica certificata del 10.2.2020) venga applicata una penale pari a 2/3 dei canoni residui, calcolati dalla data di risoluzione anticipata alla data di naturale scadenza di ciascun contratto per un totale di €
20.366,66;
6) la società infatti, ha infatti CP_3 specificamente accettato e approvato, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., la clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali di ciascun contratto;
7) l'odierna ricorrente Controparte_1 pertanto, vanta un credito nei confronti della società
della complessiva somma di € 28.979,28; CP_3
8) nonostante i solleciti di pagamento tramite posta elettronica certificata del 10.10.2022 e la comunicazione di risoluzione dei rispettivi contratti in data 15.2.2020, la parte resistente non ha provveduto al saldo di quanto dovuto.
Sulla base di tali deduzioni, la parte ricorrente ha promosso il presente giudizio al Controparte_1 fine di far accertare la risoluzione di diritto dei sopra menzionati contratti di vigilanza ex art. 1456 del codice civile, di far accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta e, per CP_3
l'effetto, di condannarla al pagamento (a titolo di corrispettivo e penale contrattuale), in proprio favore, dell'importo complessivo di € 28.979,28 oltre accessori.
6 La parte resistente dal canto suo, dopo CP_3 essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo nel merito l'infondatezza e l'illegittimità delle tesi avversarie, ha chiesto respingersi le domande attoree.
La parte resistente inoltre, in via CP_3 riconvenzionale ha chiesto accertarsi l'inadempimento di parte attrice e pronunciarsi la risoluzione ex art. 1453 del codice civile dei quattro contratti intercorsi fra le parti.
In via di subordine, parte resistente ha comunque richiesto ridursi l'importo della penale rivendicata dalla parte ricorrente ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sull'intervenuta risoluzione dei contratti.
Le parti hanno intrattenuto rapporti contrattuali al fine dell'erogazione di servizi di vigilanza da parte della ricorrente in favore della parte Controparte_1 resistente e ciò in riferimento a distinti CP_3 immobili siti in Milano alla via Privata Nervi n. 8 e alla via San Gregorio n. 3 nonché in Albiate (MB) alla via IV
Novembre.
Dalla documentazione prodotta in atti si evince che la società con messaggio di posta elettronica CP_3 del 10 febbraio 2020 ha inviato alla società ricorrente la seguente comunicazione:
7 (v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
8 In atti è parimenti versata in atti la successiva missiva del 19 giugno 2020 avente il seguente contenuto:
9 (…)
(v. il doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Ebbene a fronte di ciò va rilevato come la parte ricorrente una volta ricevuta la disdetta della parte resistente, condizionata alla mancata rinegoziazione dei canoni dovuti, abbia unilateralmente interrotto l'esecuzione del contratto sin dal 15 febbraio 2020.
Di conseguenza, la parte ricorrente Controparte_1
nel sospendere unilateralmente l'esecuzione del
[...] contratto sin dal 15 febbraio 2020 (il recesso comunicato dalla parte resistente aveva invece come data di decorrenza il 1° marzo 2020), senza peraltro comunicare (in continuità alla nota ricevuta dalla controparte) detta decisione alla parte resistente (la prima comunicazione si è CP_3 avuta solamente in data 10 giugno 2020), ha di fatto espresso anch'essa la volontà di sciogliere i contratti in essere.
Entrambe le parti – di fatto – hanno quindi assunto un contegno autonomo finalizzato allo scioglimento dei contratti in essere.
10 Si tratta di un contegno autonomo poiché la parte ricorrente ha cessato e dismesso unilateralmente l'attività contrattuale in anticipo (in data 15 febbraio 2020) rispetto alla data indicata dalla (il 1° marzo 2020) CP_3
e non ha comunicato in continuità detta dismissione, limitandosi a comunicare le proprie pretese economiche solo ben quattro mesi dopo (il 10 giugno 2020).
Il comportamento assunto da entrambe le parti va allora qualificato come mutuo consenso (o mutuo dissenso) volto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo
1372 del codice civile.
Sul punto si osserva invero che la risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale la forma scritta non sia richiesta ad substantiam, né ad probationem, può risultare anche da un comportamento tacito concludente (v., ex multis, Cass. 10354/1992 e Cass.
3245/2012).
Come è noto, poi, in tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario;
pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono invocare cause di risoluzione per inadempimento relative al contratto risolto giacché ogni pretesa od eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto (Cass.
17503/2005).
Peraltro, la risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 20201/2012).
11 Va dunque accertata l'intervenuta risoluzione dei contratti conclusi fra le parti per mutuo consenso ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile a far data dal mese di febbraio 2020.
A ciò va aggiunto che la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del codice civile come formulata dalla parte ricorrente deve comunque rigettarsi poiché non è stata invocata e dedotta dalla stessa parte ricorrente la presenza di alcuna clausola risolutiva espressa.
Allo stesso modo va altresì rigettata la domanda di parte resistente di accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1453 del codice civile alla data del 14.2.2020 in quanto avendo la stessa parte resistente comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto con decorrenza dal 1° marzo 2020, a tutto concedere, l'inadempimento di parte ricorrente, che ha sospeso unilateralmente l'esecuzione del contratto a partire dal 15 febbraio 2020, risulta privo del connotato della gravità o importanza ex art. 1453 del codice civile.
4. Sulla domanda di pagamento somme a titolo di corrispettivo contrattuale.
La parte ricorrente richiede il pagamento della somma di € 8.612,62 a titolo di corrispettivo contrattuale per i servizi di vigilanza erogati.
La domanda è fondata e ciò in ragione del fatto che gli asseriti inadempimenti dedotti dalla parte resistente non risultano provati (la parte resistente a tal riguardo non ha formulato alcuna prova documentale né ha formulato istanze istruttorie).
Inoltre, va rilevato come anteriormente alla missiva di cui al messaggio pec del 10 febbraio 2020 non vi sia stata alcuna contestazione scritta da parte della resistente in ordine alla prestazione contrattuale resa
12 dalla società ricorrente, ciò da cui deve pertanto inferirsi la regolarità del servizio di vigilanza erogato.
La parte resistente va dunque condannata CP_3 al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della somma di € 8.612,62 oltre interessi
[...] legali ex art. 1284 comma 1 dalla data del 10.10.2022 (v. la missiva di messa in mora prodotta sub doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente) e sino all'effettivo esborso.
5. Sulla penale richiesta dalla parte ricorrente.
La parte ricorrente chiede la condanna della parte resistente al pagamento della “penale” prevista nelle condizioni generali dei quattro contratti per cui è causa nei seguenti termini:
A ben vedere, detto punto 10 non contiene affatto una clausola penale atteso che questa, a ben vedere, per espressa previsione di legge di cui all'art. 1382 del codice civile, presuppone che via sia un inadempimento contrattuale di una determinata obbligazione ovvero che vi sia ritardo nell'adempimento.
La cennata clausola nel prevedere la libera facoltà di recesso da parte del cliente e nel prevedere che questi ove decida di recedere è tenuto a versare i due terzi dei canoni residui – in realtà – pone un corrispettivo per il recesso.
13 La clausola di cui al punto n. 10 della Condizioni
Generali in parola va allora sussunta nella previsione codicistica di cui all'articolo 1373 comma 3 del codice civile ove è testualmente disposto quanto segue:
“Qualora sia stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita”.
Nel caso in esame, ricorrendo in realtà una fattispecie di risoluzione per mutuo consenso o dissenso ex art. 1372 del codice civile, va rilevato come le parti in concreto non abbiano fatto ricorso al predetto meccanismo del recesso unilaterale dietro corrispettivo.
E infatti la corretta applicazione della disposizione di legge ex art. 1373 del codice civile al caso in esame avrebbe comportato che il recesso unilaterale comunicato dalla parte resistente poteva avere effetto solamente a seguito dell'adempimento da parte della resistente medesima della prestazione del pagamento dei due terzi dei canoni residui.
In caso contrario, come è avvenuto nella fattispecie fattuale qui delibata, il contratto non poteva comunque ritenersi risolto, non avendo ancora dispiegato effetto il recesso unilaterale del cliente che, come detto, per espressa disposizione di legge, può avere efficacia solo dal momento in cui il relativo corrispettivo viene pagato.
La parte ricorrente, invece di mantenere in vigore i contratti ed esigere prima del verificarsi dell'effetto del recesso il pagamento del corrispettivo, ha essa stessa manifestato la volontà di sciogliere i contratti concorrendo così ad integrare la fattispecie della risoluzione per mutuo consenso.
14 La pretesa di parte attrice, basata sul punto n. 10 della Condizioni Generali in parola, non è dunque fondata:
a) in quanto non è stata prevista alcuna penale e non vi è nessuna obbligazione non adempiuta o eseguita in ritardo;
b) giacché in concreto non ricorre un'ipotesi di recesso unilaterale del cliente dietro corrispettivo come previsto dalla clausola contrattuale generale n. 10, quanto piuttosto una fattispecie di risoluzione per mutuo consenso ex art. 1372 del codice civile.
La relativa domanda di pagamento somme qui delibata va pertanto rigettata.
6. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti giacché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere interamente compensate fra le parti ex art. 92 del c.p.c..
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara l'intervenuta risoluzione dei contratti per cui è causa intercorsi fra le parti per mutuo consenso ex art. 1372 del codice civile.
2) Condanna la parte resistente al CP_3 pagamento, in favore della parte ricorrente CP_1
della somma di € 8.612,62 oltre interessi
[...] legali ex art. 1284 comma 1 dalla data del 10.10.2022 e sino all'effettivo esborso.
3) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte ricorrente sulla base della previsione di cui al punto n. 10 delle Condizioni Generali afferenti ai contratti per cui è causa intercorsi fra le parti.
4) Rigetta le rimanenti domande rispettivamente avanzate dalle parti.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c.
Così deciso in Torino il giorno 20 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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