Rigetto
Sentenza 22 settembre 2025
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- 1. Guida al diritto (40/2025)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 6 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/09/2025, n. 7455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7455 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07455/2025REG.PROV.COLL.
N. 06967/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6967 del 2022, proposto dal signor LV NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calvizzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Giannarini, Raffaele Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione seconda) n. 00180/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calvizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. RM Addesso;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha accolto solo in parte il ricorso proposto avverso il provvedimento prot. n. 2304 del 04/10/2017 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e il provvedimento prot. n. 9842 del 10/10/2017 di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, d.P.R. 380/2001.
2. Il T.a.r. adito accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento di acquisizione nella parte in cui disponeva, oltre all’acquisizione del manufatto abusivo descritto nell’ordinanza di demolizione e dell’area di sedime, anche dell’area circostante. Respingeva, invece, le ulteriori censure relative all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, al difetto di motivazione, alla nullità dell’atto di acquisizione per mancata specificazione dell’area di sedime da acquisire.
3. L’appellante ha interposto appello, articolando tre motivi di gravame, riproduttivi dei motivi di ricorso respinti dal T.a.r.
4. Si è costituito in resistenza il Comune di Calvizzano.
5. All’udienza di smaltimento del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Con il primo motivo di appello l’appellante deduce “ Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 380/2001 Violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990- Violazione art. 97 Cost” , in quanto il provvedimento amministrativo non reca la dettagliata descrizione delle opere da acquisire.
8. Il motivo è infondato.
9. Secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza, la mancata ottemperanza a un’ordinanza di demolizione comporta l’acquisizione automatica al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime su cui esse insistono, senza necessità di una specificazione descrittiva dell’area stessa, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 (Cons. Stato, sez. Sez. VI, 21/01/2025, n. 403).
10. L’atto di acquisizione si limita, infatti, a prendere atto di un effetto acquisitivo che si è già prodotto ex lege alla scadenza del termine di 90 giorni per ottemperare all’ingiunzione a demolire. Esso è funzionale all’immissione nel possesso del bene e la trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari, al fine di rendere edotti i terzi l’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e consolidarne gli effetti (Ad. plen. 16/2023).
11. Nel caso di specie, il provvedimento di acquisizione non si limita a rinviare all’ordinanza di demolizione n. 2141 del 8 febbraio 2013, ma ne recepisce il contenuto, riportando pedissequamente la descrizione dell’abuso e le relative dimensioni nonché gli estremi castali del manufatto.
12. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
13. Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce “ Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione DPR 380/2001, artt. 27, 31, 36, 37 - Violazione art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere - Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione – Errori di fatto e di diritto Illogicità - Violazione dell’art. 97 Cost. ” in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato all’esito di un’istruttoria carente, senza indicazione delle ragioni di interesse pubblico.
14. Le censure sono prive di pregio.
15. L’effetto automatico dell’acquisizione al patrimonio comunale, conseguente all’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, non lascia margini a valutazioni discrezionali in ordine all’interesse pubblico all’acquisizione o all’applicazione di una sanzione pecuniaria alternativa a quella demolitoria, come pretende l’appellante.
16. Sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce una misura sanzionatoria, che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione, non potendo essere opposta né una qualsivoglia rilevanza del tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, né l’affidamento riposto eventualmente dall’interessato sulla legittimità delle opere da realizzare, né l’assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite con l’acquisizione stessa (Cons. Stato, sez. II, 20/05/2024, n. 4463; sez. VI, 01/06/2023, n. 5411; sez. VI, 26/05/2023, n. 5187).
17. Quanto all’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima, cui si riferisce la doglianza a pag. 7 dell’atto di appello, in disparte la genericità della medesima poiché essa non evidenzia la ragione dell’eccepita eccessività, è dirimente osservare che il provvedimento di irrogazione della sanzione è sorretto da un’adeguata e puntuale motivazione con riguardo alla gravità dell’abuso, in quanto consistente un intervento di nuova costruzione per una volumetria di 360 mc.
18. Anche il secondo motivo deve essere respinto.
19. Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce “ Error in iudicando: Violazione dell’art. 7 della L. 241/1990 - Eccesso di potere- Difetto di istruttoria - Errori di fatto e di diritto - Illogicità - Violazione dell’art. 97 Cost. ” in quanto l’amministrazione ha adottato il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale omettendo di comunicare l’avvio del procedimento.
20. Anche siffatta censura non coglie nel segno.
21. La natura di atto dovuto dell’atto di acquisizione, certificativo di un effetto legale che si è già prodotto, non lascia spazio al contraddittorio procedimentale e non richiede alcun apporto partecipativo del privato (Cons. Stato, sez. VII, 15/01/2024, n. 499; sez. II, 23/08/2022, n. 7371)
22. Anche il terzo motivo deve essere respinto con conseguente reiezione integrale dell’appello.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento a favore del Comune di Calvizzano delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenuta da remoti ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
RD LA, Presidente
RM Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RM Addesso | RD LA |
IL SEGRETARIO