Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 1162/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott.ssa SUSANNA MANTOVANI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 228/23, discussa all'udienza collegiale del 27.3.2025 e promossa
DA
(P.IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. ICONIO MASSARA (c.f. ( ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata in CINISELLO BALSAMO, VIA GRANDI 23, presso lo studio del difensore APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
[...] P.IVA_2
DELLO STATO DI MILANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato P.IVA_3 in MILANO, VIA FREGUGLIA 1, presso la sede dell'Avvocatura. APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “ In via preliminare:
1. accertare e dichiarare la nullità del Verbale presupposto e dell'ordinanza ingiunzione impugnata per tutti i vizi di carattere formale eccepiti nel ricorso, ed espressamente indicati;
In via principale, nel merito:
2. annullare e/o disapplicare l'ordinanza-ingiunzione predetta per tutte le causali di cui in premessa;
1
3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Verbale opposto e l'ordinanza ingiunzione venissero confermati, si chiede di rideterminare le sanzioni predette in modo proporzionale rispetto alle eventuali violazioni che dovessero essere accertate in sede di giudizio, con valutazione di tutto quanto asserito ed eccepito, comminando la sanzione del minimo edittale.
In ogni caso:
4. Condannare la resistente alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge”.
PER L'APPELLATO: “ 1) In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardività;
2) Nel merito: confermare la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello avversario. Con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Como ha respinto il ricorso spiegato dall'odierna appellante avverso l'ordinanza-ingiunzione n° 38/22 del 18.05.2022, dell'importo di €. 20.039,00 a titolo di sanzioni e spese per aver “ impiegato il lavoratore in qualità di addetto Parte_2 alle vendite dal 1° settembre 2018 al 8 gennaio 2020, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
Il primo giudice, a delibazione della causa, ha premesso che la ricorrente aveva ricevuto diffida dell' per Controparte_1
l'accertamento dei crediti spettanti a la quale, Controparte_2 impugnata innanzi al Tribunale di Como, era stata definita con la sentenza n. 26/22, che aveva dichiarato l'insussistenza del rapporto di lavoro e dei crediti. Secondo la società, l'accertata insussistenza del rapporto di lavoro costituiva giudicato esterno e determinava la nullità del verbale accertativo.
Tanto preliminarmente riferito, il primo giudice ha indicato i motivi formali posti a fondamento dell'opposizione i quali, in sintesi, consistevano nella intervenuta decadenza dell'ordinanza per essere stata notificata dopo oltre 2 anni dalla formazione del verbale di accertamento, nonché nella carenza di motivazione e nell'omessa allegazione delle dichiarazioni raccolte.
2 Il giudice, relativamente all'eccezione di giudicato, ha osservato che la sentenza n. 26/22 del Tribunale di Como -che aveva accertato l'insussistenza del rapporto di lavoro con il sig. - non era Pt_2 opponibile all' in quanto questi non era stato parte del CP_1 procedimento all'esito del quale era stata emessa la decisione e, inoltre, la giurisprudenza escludeva un vincolo di pregiudizialità e dipendenza tra giudizi siffatti, i quali sono tra loro in rapporto di autonomia.
Relativamente all'eccezione di decadenza ex art. 2 L. 241/90 il primo giudice ha mosso dalla decisione della S.C. a SS.UU. n. 9591/06, la quale aveva affermato che il procedimento in oggetto sfugge all'applicazione della L. 241/90, essendo disciplinato dalle norme di cui alla L. 689/81.
Sul motivo relativo alla carenza motivazionale il primo giudice ha affermato la legittimità della motivazione per relationem, ovvero redatta mediante richiamo ad altri atti conosciuti o conoscibili del procedimento da cui sono ricavabili elementi fattuali e ragioni giuridiche.
Quanto all'eccezione relativa all'omessa trascrizione delle dichiarazioni raccolte ed utilizzate il primo giudice ha affermato che la norma imponeva l'indicazione delle fonti di prova e non già il contenuto delle prove raccolte;
inoltre la società aveva ben compreso la contestazione mossale esercitando il diritto di difesa, con conseguente insussistenza del vizio formale.
Nel merito, il primo giudice ha esaminato il rapporto intercorso con il sig. e, all'esito, ha rilevato la sussistenza di circostanze significative Pt_2 della subordinazione, quali il pieno inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'utilizzo di strumenti della società, la predeterminazione dell'orario di lavoro e del compenso percentuale sulle vendite realizzate.
La tesi della società, secondo cui a sua insaputa il si offriva di Pt_2 seguire il dipendente – col quale era in rapporti di amicizia- per CP_3 imparare il lavoro, salvo poi chiedere alla società di essere assunto e reagire al rifiuto con un'azione ritorsiva, è stata ritenuta non credibile.
Difatti, ha osservato il primo giudice, erano prodotti in atti i preventivi di vendita compilati a nome del con inserimento del suo numero di Pt_2 telefono;
inoltre, lo stesso in sede ispettiva aveva dichiarato che CP_3 la società gli aveva chiesto di valutare il lavoro di ai fini della sua Pt_2 eventuale assunzione e, comunque, la veridicità della narrazione era confermata dall'omessa irrogazione di sanzione disciplinare nei confronti del , la cui condotta era quindi stata approvata dalla società. CP_3
3 Ancora, il primo giudice ha rilevato che l'art. 6 co 3 L. 689/81 prevede la responsabilità solidale della società a responsabilità limitata per tutte le violazioni poste in essere dal rappresentante, ovvero dal dipendente, sì che l'eventuale ignoranza della sulla presenza del in azienda CP_4 Pt_2 era irrilevante ai fini del decidere.
Anche la tesi della presenza solo saltuaria del in azienda era Pt_2 smentita dalle dichiarazioni del medesimo, il quale aveva riferito Pt_2 di aver lavorato da settembre 2018 al 7.1.20 per 6 gg a settimana dalle h.10.00 alle h.19.00, e dette dichiarazioni trovavano riscontro in quelle della sig. (addetta alle vendite in un box contiguo). Sulla scorta Pt_3 dei descritti rilievi il primo giudice ha ritenuto la sussistenza della subordinazione e la fondatezza dell'accertamento. Infine, attesa la durata del rapporto, il primo giudice ha denegato la riduzione della sanzione applicata.
Con ricorso depositato in data 30.10.24 la società soccombente ha interposto appello avverso la decisione del Tribunale di Como, lamentando, con il primo motivo di gravame, che il giudice aveva negletto l'accertamento passato in giudicato relativo all'insussistenza del rapporto subordinato con erroneamente negando efficacia al giudicato Pt_2 esterno.
Secondo l'appellante, in base all'art. 2909 c.c. il predetto accertamento negativo era incontrovertibile e non poteva essere revocato in dubbio, tantomeno il suo contrario poteva essere posto a fondamento della pretesa accertativa.
Il giudice aveva trascurato che il giudicato esterno mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato che, erroneamente, era stata attribuita efficacia probatoria alle attestazioni degli ispettori, senza ammissione di istruttoria. Per l'appellante i verbali non fanno prova delle valutazioni degli ispettori o dei fatti conosciuti indirettamente e la pubblica fede non si estende alle circostanze apprese de relato, le quali sono solo liberamente apprezzabili.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'insussistenza della subordinazione, la quale era stata già esclusa dalla sentenza n. 26/22 del Tribunale di Como, costituente giudicato esterno.
4 Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha ribadito la nullità del verbale a causa dell' omessa allegazione delle circostanze rilevanti e delle dichiarazioni rese dai lavoratori, le quali devono esser riportate in modo chiaro e leggibile, pena la nullità dello stesso. L'appellante ha sostenuto che il trasgressore deve poter intendere quali siano le condotte illecite da lui commesse e quali siano le fonti.
Con il quinto motivo di gravame la società ha sostenuto che le dichiarazioni di terzi raccolte dall'ispettore non fanno prova del contenuto delle stesse e devono essere confermate in giudizio.
Con il sesto motivo di gravame l'appellante ha sostenuto la decadenza dall'ordinanza, siccome la stessa era stata notificata oltre i termini di legge. Il pronunciamento citato dal primo giudice era stato ribaltato dal Consiglio di Stato con decisione n. 542/13 secondo cui il termine di legge è di 90 giorni.
Con il settimo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che la motivazione per relationem è illegittima e sarebbe obbligatorio riportare fedelmente nel corpo del verbale gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova degli eventuali illeciti.
Con l'ottavo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione del diritto di difesa in ragione di tutti i vizi dedotti e, formulate le conclusioni, ha chiesto in subordine l'applicazione della sanzione minima, sostenendo l'assenza dell' elemento fraudolento.
Nel giudizio così instaurato si è costituito l'appellato il quale, oltre a resistere nel merito, ha preliminarmente eccepito la tardività del gravame posto che era stato lo stesso appellante a riferire che la sentenza gli era stata notificata il 27.9.2024, mentre il ricorso era stato depositato il 30.10.24.
All'udienza del 27.3.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridiche deve essere previamente disaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame per la sua asserita tardività.
Il Collegio ritiene che l'asserzione dell'appellante, secondo cui la sentenza gli sarebbe stata notificata il 27.9.2024, per come esposta nell'epigrafe dell'atto, costituisca un mero refuso e che l'appellante abbia inteso indicare nel 27.9.2024 la data di mera comunicazione della sentenza e
5 non già quella della notificazione. Difatti la data di pubblicazione della sentenza, cui segue immediatamente la comunicazione, è proprio quella del 27.9.2024, mentre l'appellato nulla ha prodotto a sostegno dell'intervenuta notificazione della sentenza alla medesima data del 27.9.2024. Dunque, il termine breve non aveva avuto alcuna decorrenza e l'appello deve ritenersi tempestivo.
Il ricorso, sebbene ammissibile, è infondato per le ragioni che seguono.
Con riferimento al primo motivo di appello, con cui l'appellante ha eccepito la formazione del giudicato esterno relativamente all'insussistenza del rapporto di lavoro col sig. il Collegio rileva Pt_2
l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui: “ Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell' del CP_1 lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto” (Cass. 23045/18; Cfr. Cass. 20 gennaio 2004, n. 849).
Sulla scorta di tale dictum, che il Collegio integralmente condivide e fa proprio, l'argomentazione di cui al primo motivo di gravame deve essere dichiarata infondata.
Anche il secondo, il terzo ed il quinto motivo di gravame – relativi all'inefficacia probatoria delle circostanze apprese de relato dagli ispettori in relazione alla subordinazione- i quali possono essere disaminati congiuntamente, sono infondati.
Il Collegio richiama al proposito l'orientamento della S.C. secondo cui
“Costituisce, invero, principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti Controparte_1 conosciuti direttamente mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale
6 probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. 19 aprile 2010 n.9251; Cfr. Cass . 6 settembre 2012 n. 14965).
Orbene, nel caso di specie, il materiale probatorio liberamente apprezzabile è costituito dalle dichiarazioni rese dal dipendente , CP_3 il quale ha riferito di essere stato autorizzato dalla società a valutare le capacità del nonché dalle dichiarazioni relative alla presenza in Pt_2 azienda di quest'ultimo nel periodo di interesse per 3 o 4 giorni a settimana e del pagamento in contanti in favore del medesimo, Pt_2 oltre che dalle dichiarazioni rese dal denunciante riscontrate Pt_2 dalle dichiarazioni della sig.ra . Integrano il quadro probatorio Pt_3 disaminato dal giudice i molteplici ordinativi di merce su carta intestata della società redatti proprio da Orbene, ad avviso del Collegio, le Pt_2 evidenze descritte, siccome anche coerenti tra di loro, sono sufficienti a far ritenere il raggiungimento della soglia probatoria minima rispetto alle circostanze poste a sostegno dell'accertamento e alla relazione intercorsa tra il denunciante e la società.
Anche il quarto motivo di appello, relativo all'insufficienza del verbale per omessa allegazione delle dichiarazioni acquisite e dei nomi dei dichiaranti, è infondato.
Il Collegio rileva che, secondo l'art. 13, comma 4 del D. Lgs. 124/2004, il verbale unico di accertamento e notificazione deve far riferimento alle
“fonti di prova” e non al contenuto del mezzo di prova, come esattamente ritenuto dal primo giudice. Inoltre, il Collegio osserva che, secondo la S.C.,
“In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, delle fonti di prova degli illeciti costituisce un vizio formale che rileva solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva. (Nella specie, la S.C. ha escluso che ricorresse un pregiudizio al diritto di difesa, perché il trasgressore aveva proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione, senza prospettare alcun pregiudizio all'attività difensiva derivante dalla mancata individuazione delle fonti probatorie). (Cass. 26050/23).
Nel caso di specie, dalla disamina del documento, emerge che le fonti di prova siano state adeguatamente indicate e, peraltro, stante l'articolata difesa della società, non pare sussistere alcun vulnus difensivo in capo all'appellante.
E' infondato anche il sesto motivo di gravame, il quale ha ad oggetto la reiterazione dell'eccezione di decadenza per omessa notifica dell'ordinanza nel termine di 90 giorni.
7 Al proposito, il Collegio richiama la più recente giurisprudenza della S.C. la quale ha avuto modo di affermare che “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981. Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste (se non all'articolo 14, in tema di contestazione differita, nella specie non rilevante) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime prescrizionale stabilito nell'articolo 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado” (Cass. n.1154/24).
Detto orientamento, che il Collegio condivide integralmente, d'altro canto è eminentemente coerente con quello già consolidato in seno alla S.C. e secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni”. (Cass. civ. n. 17526/2009).
Il settimo motivo di appello, avente ad oggetto l'invalidità della motivazione per relationem, è parimenti infondato.
Secondo l'orientamento della S.C., da cui non vi è motivo di discostarsi,
“L'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (Cfr. Cass. 30 luglio 2021, n. 21924).
8 Nel caso di specie, il Collegio rileva che l'ordinanza contiene adeguato riferimento agli atti di accertamento in precedenza notificati e, pertanto, la censura è infondata.
Alla luce delle argomentazioni che precedono anche l'ottavo motivo di gravame – relativo all'asserita violazione del diritto di difesa in conseguenza dei vizi denunciati- è infondato. L'insussistenza dei vizi lamentati, per come sopra chiarito, esclude la fondatezza della censura.
Infine, l'istanza finalizzata alla riduzione della sanzione non può trovare accoglimento: il Collegio condivide con il primo giudice l'asserto secondo cui la non breve protrazione nel tempo della condotta illegittima, dal settembre 2008 al 7.1.2020, non consente l'applicazione della sanzione minima.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante. Avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% .
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 228/23 del Tribunale di Como.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori e spese generali.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12. Milano, 27.3.2025 LA GIUDICE A. REL. ILPRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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