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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2025, n. 19200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19200 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. ANTONIO SAVOIA, comparso anche in sostituzione dell’avv. MICHELE ARCANGELO IAIA, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 gennaio 2025, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’appello proposto nell’interesse di ND VA avverso l’ordinanza emessa il 22 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere all’indagato in relazione al delitto di tentata estorsione ai danni di SA ON, aggravato dal metodo mafioso. 1.1. Avverso l’ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di VA, premettendo che le prime 9 pagine dell’ordinanza riproducevano, attraverso un copia/incolla, la motivazione dell’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in relazione ad un ricorso proposto dal coindagato Annis, per cui vi era stato un travisamento dei fatti;
inoltre, l’ordinanza era censurabile in merito al ritenuto Penale Sent. Sez. 2 Num. 19200 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO AN Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/05/2025 2 giudizio di attualità e persistenza delle esigenze cautelari, del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, ed alla ritenuta necessità di salvaguardare le stesse solo con la misura della custodia cautelare in carcere;
era stata omessa la valutazione dell’incidenza delle dichiarazioni rese dall’indagato, che aveva spiegato come i rapporti con alcuni coindagati fossero di natura lavorativa/commerciale ed era stata erroneamente ritenuta sussistente la presunzione di adeguatezza delle esigenze cautelari in presenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., visto che nell’atto di appello era stata posta l’attenzione sul fatto che VA era un imprenditore che aveva sempre svolto attività lavorativa, con un considerevole volume di affari;
in ogni caso, il giudizio di pericolosità non poteva prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorreva verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate a VA, fossero concrete e rese probabili dai collegamenti funzionali esistenti tra lo stesso e l’ambiente mafioso di riferimento, collegamenti che nel caso in esame non risultavano assolutamente dimostrati, e sui quali nulla aveva detto il Tribunale con evidente vizio di motivazione. 1.2. Appariva evidente -proseguono i difensori- che il Tribunale del riesame avesse completamente disatteso le recenti coordinate interpretative tracciate da questa Corte in rema di esigenze cautelari;
del tutto inconferente era poi il richiamo al presunto pericolo di inquinamento probatorio, posto che ci si riferiva ad altri coimputati diversi da VA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato ed alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019). 3 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato che VA era presente nell’abitazione di SA PO “in occasione delle prime convocazioni del ON volte ad imporgli il pagamento di una quota dell’appalto” e che aveva attivamente partecipato alla “missione estorsiva dell’8 ottobre 2024, recandosi assieme ad PO in casa del ON mentre i correi Parisi, Annis, Sisto e Magli, effettuavano, a bordo di una seconda macchina, ripetuti passaggi intorno al cantiere” (pag.11) circostanze non contestate, per poi concludere che il contributo fornito da VA non poteva definirsi occasionale, visto che il supporto ad azioni delittuose contrassegnate da metodo mafioso (non contestato) deve essere garantito da uomini di estrema fiducia del sodalizio. Il Tribunale ha anche ritenuto irrilevanti, ai fini del superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (“in tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen”, Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176) l’attività di impresa svolta dal ricorrente, osservando anche come unica misura adeguata fosse quella della custodia cautelare in carcere (pag. 12), anche tenuto conto del limitatissimo spazio temporale (tre mesi) dall’adozione della misura. Poiché dall'analisi della motivazione del provvedimento del Tribunale non si apprezzano carenze motivazionali censurabili in questa sede, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/05/2025
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. ANTONIO SAVOIA, comparso anche in sostituzione dell’avv. MICHELE ARCANGELO IAIA, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 gennaio 2025, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’appello proposto nell’interesse di ND VA avverso l’ordinanza emessa il 22 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere all’indagato in relazione al delitto di tentata estorsione ai danni di SA ON, aggravato dal metodo mafioso. 1.1. Avverso l’ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di VA, premettendo che le prime 9 pagine dell’ordinanza riproducevano, attraverso un copia/incolla, la motivazione dell’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in relazione ad un ricorso proposto dal coindagato Annis, per cui vi era stato un travisamento dei fatti;
inoltre, l’ordinanza era censurabile in merito al ritenuto Penale Sent. Sez. 2 Num. 19200 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO AN Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/05/2025 2 giudizio di attualità e persistenza delle esigenze cautelari, del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, ed alla ritenuta necessità di salvaguardare le stesse solo con la misura della custodia cautelare in carcere;
era stata omessa la valutazione dell’incidenza delle dichiarazioni rese dall’indagato, che aveva spiegato come i rapporti con alcuni coindagati fossero di natura lavorativa/commerciale ed era stata erroneamente ritenuta sussistente la presunzione di adeguatezza delle esigenze cautelari in presenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., visto che nell’atto di appello era stata posta l’attenzione sul fatto che VA era un imprenditore che aveva sempre svolto attività lavorativa, con un considerevole volume di affari;
in ogni caso, il giudizio di pericolosità non poteva prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorreva verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate a VA, fossero concrete e rese probabili dai collegamenti funzionali esistenti tra lo stesso e l’ambiente mafioso di riferimento, collegamenti che nel caso in esame non risultavano assolutamente dimostrati, e sui quali nulla aveva detto il Tribunale con evidente vizio di motivazione. 1.2. Appariva evidente -proseguono i difensori- che il Tribunale del riesame avesse completamente disatteso le recenti coordinate interpretative tracciate da questa Corte in rema di esigenze cautelari;
del tutto inconferente era poi il richiamo al presunto pericolo di inquinamento probatorio, posto che ci si riferiva ad altri coimputati diversi da VA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato ed alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019). 3 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato che VA era presente nell’abitazione di SA PO “in occasione delle prime convocazioni del ON volte ad imporgli il pagamento di una quota dell’appalto” e che aveva attivamente partecipato alla “missione estorsiva dell’8 ottobre 2024, recandosi assieme ad PO in casa del ON mentre i correi Parisi, Annis, Sisto e Magli, effettuavano, a bordo di una seconda macchina, ripetuti passaggi intorno al cantiere” (pag.11) circostanze non contestate, per poi concludere che il contributo fornito da VA non poteva definirsi occasionale, visto che il supporto ad azioni delittuose contrassegnate da metodo mafioso (non contestato) deve essere garantito da uomini di estrema fiducia del sodalizio. Il Tribunale ha anche ritenuto irrilevanti, ai fini del superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (“in tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen”, Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176) l’attività di impresa svolta dal ricorrente, osservando anche come unica misura adeguata fosse quella della custodia cautelare in carcere (pag. 12), anche tenuto conto del limitatissimo spazio temporale (tre mesi) dall’adozione della misura. Poiché dall'analisi della motivazione del provvedimento del Tribunale non si apprezzano carenze motivazionali censurabili in questa sede, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/05/2025