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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
NO OM, EL
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3919/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_5
Terra Di Lavoro Spa - P.I.
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005512000 6846,88 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202500005512000, relativa a un debito complessivo di € 6.846,88 relativo alle seguenti cartelle esattoriali: 02820210016750382000; 02820220035591660000; 02820230000669941000;
02820240015142239000 ed inerenti diversi enti impositori quali Comune di San Nicola La Strada, Direzione provinciale agenzia delle entrate e Terra di Lavoro;
Spa nonché Regione Campania.
Lamentava in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, la mancata notifica degli atti presupposti, la violazione dello Statuto del Contribuente per carenza di istruttoria e di contraddittorio preventivo.
Si costituiscono l'AE, ADER e Terra di lavoro chiedendo in primis la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.18 comma 2 lett. c del D. Lgs 546/92 in quanto mancante dell'indicazione dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
dell'art. 21 del D. Lgs 546/92 in quanto non viene riportata la data di notifica dell'atto impugnato non dando modo di verificarne i termini (60gg.) per la proposizione del ricorso ed infine non viene indicata la cifra precisa (circa 6000,00 euro?) che s'impugna, né tanto meno viene allegato l'atto impugnato.
Nel merito il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da rigettare. In aggiunta alla violazione dell'art.18 comma 2 lett. c del D. Lgs 546/92, per mancanza dell'indicazione dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto e dell'art. 21 del D. Lgs 546/92, in mancanza della prova della notifica dell'atto che non viene neanche allegato, risultano notificate per il debito TARI anno 2012 la cartella n. 02820210016750382000), con notifica è avvenuta il 20/02/2023; per i debiti TARES/
TARI anni 2013-2014, la cartella n. 02820220035591660000), con notifica avvenuta il 29/05/2023; per il debito relativo all'imposta di registro anno 2014, la cartella n. 02820230000669941000 con notifica avvenuta il 3/7/2023; per il debito relativo alla tassa automobilistica anno 2018 la cartella n. 02820240015142239000), con notifica avvenuta il 02/08/2024. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascun convenuto costituito in euro 400,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
NO OM, EL
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3919/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_5
Terra Di Lavoro Spa - P.I.
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005512000 6846,88 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202500005512000, relativa a un debito complessivo di € 6.846,88 relativo alle seguenti cartelle esattoriali: 02820210016750382000; 02820220035591660000; 02820230000669941000;
02820240015142239000 ed inerenti diversi enti impositori quali Comune di San Nicola La Strada, Direzione provinciale agenzia delle entrate e Terra di Lavoro;
Spa nonché Regione Campania.
Lamentava in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, la mancata notifica degli atti presupposti, la violazione dello Statuto del Contribuente per carenza di istruttoria e di contraddittorio preventivo.
Si costituiscono l'AE, ADER e Terra di lavoro chiedendo in primis la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.18 comma 2 lett. c del D. Lgs 546/92 in quanto mancante dell'indicazione dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
dell'art. 21 del D. Lgs 546/92 in quanto non viene riportata la data di notifica dell'atto impugnato non dando modo di verificarne i termini (60gg.) per la proposizione del ricorso ed infine non viene indicata la cifra precisa (circa 6000,00 euro?) che s'impugna, né tanto meno viene allegato l'atto impugnato.
Nel merito il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da rigettare. In aggiunta alla violazione dell'art.18 comma 2 lett. c del D. Lgs 546/92, per mancanza dell'indicazione dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto e dell'art. 21 del D. Lgs 546/92, in mancanza della prova della notifica dell'atto che non viene neanche allegato, risultano notificate per il debito TARI anno 2012 la cartella n. 02820210016750382000), con notifica è avvenuta il 20/02/2023; per i debiti TARES/
TARI anni 2013-2014, la cartella n. 02820220035591660000), con notifica avvenuta il 29/05/2023; per il debito relativo all'imposta di registro anno 2014, la cartella n. 02820230000669941000 con notifica avvenuta il 3/7/2023; per il debito relativo alla tassa automobilistica anno 2018 la cartella n. 02820240015142239000), con notifica avvenuta il 02/08/2024. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascun convenuto costituito in euro 400,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.