Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 824
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per vizio di forma

    Il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 18 comma 2 lett. c del D. Lgs 546/92 (mancanza indicazione ufficio) e dell'art. 21 del D. Lgs 546/92 (mancanza prova notifica atto impugnato non allegato).

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei crediti

    Il giudice ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo provata la notifica degli atti presupposti entro i termini di legge.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto provata la notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Violazione Statuto del Contribuente (carenza istruttoria e contraddittorio)

    Il giudice ha rigettato il ricorso nel merito, implicitamente ritenendo non sussistenti le violazioni lamentate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 824
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 824
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo