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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3264/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ferrazzano Parte_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta CP_1
Francesca Banchetti
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2024, parte opponente ha proposto opposizione avverso CP_ l'ordinanza di ingiunzione, dell'importo di €.13.335,00 emessa dall' e notificata in data
01.03.2024, relativa all'avviso di accertamento n.3100.12/09/2018.02667434, notificato in data
12.09.2018.
La ricorrente ha dedotto di non dovere la somma ingiunta in quanto la procedura intrapresa dall' CP_1 risulta illegittima e viziata dalla mancanza di un valido ed efficace titolo.
In particolare la ricorrente ha eccepito: l'inesistenza di una valida ed efficace notifica dell'ordinanza- ingiunzione e del prodromico atto di accertamento n. 3100.12/09/2018.02667434 del 12.09.2018 in quanto l'atto è stato notificato al legale rappresentate di una società cancellata dal registro delle imprese in data 13.09.2017; la carenza di motivazione della ordinanza-ingiunzione impugnata;
la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione amministrativa e l'intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale del titolo esecutivo.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di “- accertare e dichiarare la illegittimità del procedimento sanzionatorio intrapreso dall di Foggia con dell'ordinanza - CP_1 pagina 1 di 3 ingiunzione n. 01-001307386 previa declaratoria di nullità ed illegittimità atto di accertamento n.
3100.12/09/2018.02667434 del 12.09.2018 per tutti i motivi indicati in narrativa e previo CP_1 accoglimento di tutte le eccezioni sollevate in relazione a tutti i profili e le ragioni condivise con il presente ricorso;
In subordine: - nel denegato caso in cui venisse dimostrato l'illecito contestato al ricorrente, previa ove occorra la revoca dell'ordinanza-ingiunzione rideterminare la sanzione nella misura pari al minimo così come modificato dall'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n.
8”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “l'Istituto, a seguito di nuova valutazione della presente, intende procedere all'annullamento in autotutela dell'ordinanza OI – 001307386 (prot. n.
3100.03/02/2024.0053527) notificata in data 01.03.2024 ed oggi impugnata” e ha chiesto, CP_1 inoltre, la pronuncia della cessata materia del contendere.
Con note di trattazione scritta del 09.09.2025, parte ricorrente ha offerto prova dell'annullamento in autotutela in data 19.06.2025, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese, e rappresentando che solo successivamente alla notifica del ricorso, l' ha proceduto CP_1 all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
È stato documentalmente provato l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di giudizio, pertanto, non può considerarsi perdurante alcuna ragione di contrasto tra le parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della CP_ soccombenza virtuale con condanna dell' atteso che l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione (19.06.2025) è successivo alla data di notifica del ricorso (13.05.2024).
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di lavoro, valori minimi, scaglione
“infra” € 26.000), con distrazione in favore della procuratrice antistataria, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.2.695,00, oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3264/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ferrazzano Parte_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta CP_1
Francesca Banchetti
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2024, parte opponente ha proposto opposizione avverso CP_ l'ordinanza di ingiunzione, dell'importo di €.13.335,00 emessa dall' e notificata in data
01.03.2024, relativa all'avviso di accertamento n.3100.12/09/2018.02667434, notificato in data
12.09.2018.
La ricorrente ha dedotto di non dovere la somma ingiunta in quanto la procedura intrapresa dall' CP_1 risulta illegittima e viziata dalla mancanza di un valido ed efficace titolo.
In particolare la ricorrente ha eccepito: l'inesistenza di una valida ed efficace notifica dell'ordinanza- ingiunzione e del prodromico atto di accertamento n. 3100.12/09/2018.02667434 del 12.09.2018 in quanto l'atto è stato notificato al legale rappresentate di una società cancellata dal registro delle imprese in data 13.09.2017; la carenza di motivazione della ordinanza-ingiunzione impugnata;
la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione amministrativa e l'intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale del titolo esecutivo.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di “- accertare e dichiarare la illegittimità del procedimento sanzionatorio intrapreso dall di Foggia con dell'ordinanza - CP_1 pagina 1 di 3 ingiunzione n. 01-001307386 previa declaratoria di nullità ed illegittimità atto di accertamento n.
3100.12/09/2018.02667434 del 12.09.2018 per tutti i motivi indicati in narrativa e previo CP_1 accoglimento di tutte le eccezioni sollevate in relazione a tutti i profili e le ragioni condivise con il presente ricorso;
In subordine: - nel denegato caso in cui venisse dimostrato l'illecito contestato al ricorrente, previa ove occorra la revoca dell'ordinanza-ingiunzione rideterminare la sanzione nella misura pari al minimo così come modificato dall'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n.
8”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “l'Istituto, a seguito di nuova valutazione della presente, intende procedere all'annullamento in autotutela dell'ordinanza OI – 001307386 (prot. n.
3100.03/02/2024.0053527) notificata in data 01.03.2024 ed oggi impugnata” e ha chiesto, CP_1 inoltre, la pronuncia della cessata materia del contendere.
Con note di trattazione scritta del 09.09.2025, parte ricorrente ha offerto prova dell'annullamento in autotutela in data 19.06.2025, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese, e rappresentando che solo successivamente alla notifica del ricorso, l' ha proceduto CP_1 all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
È stato documentalmente provato l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di giudizio, pertanto, non può considerarsi perdurante alcuna ragione di contrasto tra le parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della CP_ soccombenza virtuale con condanna dell' atteso che l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione (19.06.2025) è successivo alla data di notifica del ricorso (13.05.2024).
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di lavoro, valori minimi, scaglione
“infra” € 26.000), con distrazione in favore della procuratrice antistataria, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.2.695,00, oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3