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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/11/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4158/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA III, C.P.C.
A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 28/10/2025
Il Giudice, dott.ssa AN CA, rilevato che, all'udienza del 20/10/2025, è stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 con il deposito di note scritte;
preso atto dell'avvenuto deposito in telematico in data 20/10/2025, di note scritte nell'interesse dell'appellante con le quali l'avv. ME D'EL si è ripostata Pt_1 alle conclusioni rassegnate in atti, insistendo per la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado, ed ha chiesto che la causa fosse decisa;
Il Giudice lette le suddette note, pronuncia sentenza con contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da fogli allegati.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 06/11/2025.
Il Giudice
AN CA
N. 4158/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. AN CA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 4158/2022 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Parte_2 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. (CF: Controparte_1
, nella sua qualità di Procuratore in virtù dei poteri al medesimo C.F._1 conferiti giusta procura speciale - REP. N. 177893 RACCOLTA N. 11776 del 28.04.2022; rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv.
ME D'EL (C.F. ), e con questa elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio professionale sito in Scafati (SA) alla Via Trieste nr. 202. PEC:
Email_1
ATTORICE-APPELLANTE contro
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi CP_2 C.F._3 residente al Parco Penniniello nr. 8; rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, dall'avv. Gennaro Monsurrò e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio professionale sito in Torre Annunziata (NA), alla Via Gambardella nr. 120 PEC:
Email_2
CONVENUTA-APPELLATA nonché contro
, cf: in persona del Presidente p.t., con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Napoli alla via Santa Lucia n. 81, all'indirizzo PEC egione.campania.it; Email_3
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
3122/2022 del 14.2.2022, depositata in cancelleria in data 31/5/2022;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_2
“Voglia l'Onorevole Tribunale, in accoglimento dell'appello, revocare, annullare, riformare la impugnata sentenza, in accoglimento delle eccezioni tempestivamente spiegate in primo grado, e per l'effetto dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in favore della Commissione Tributaria, con ogni conseguenza di legge;
dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, stante la rituale notifica della cartella di pagamento documentalmente provata;
in via gradata, nel merito, riformare la sentenza in punto di prescrizione, dichiarando validi ed efficaci i crediti, con ogni conseguenza di legge;
riformare l'impugnata sentenza in ordine al regime delle spese di lite, ingiustamente poste a carico dell'Agente della Riscossione;
rigettare ogni avversa doglianza;
con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, da porsi a carico dell'appellato”;
PER : CP_2
“In via Principale:
- rigettarsi l'appello proposto dall per i motivi sopra Parte_2 esposti;
- condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari e/o competenze del presente giudizio, il tutto con attribuzione al sottoscritto Procuratore antistatario ex art.
93c.p.c.”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione datato 26.3.2021, conveniva in giudizio, CP_2 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l e la Controparte_4
impugnando l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento nr. Controparte_3
07120160117619574000 dell'importo complessivo di € 203,97, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2011, ente impositore
Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, attesa l'inevasa richiesta di sgravio, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine triennale dalla data di notifica della suddetta cartella esattoriale. Chiedeva, quindi, dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale sopra indicata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo: la carenza di Controparte_4 giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore del giudice tributario;
la propria carenza di legittimazione passiva;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, attesa la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; l'improcedibilità e tardività della opposizione;
nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
in subordine, dichiarare l'azione inammissibile o comunque infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
4. Con sentenza n. 3122/2022 del 14.2.2022, depositata il 31/5/2022, il Giudice di Pace di
Torre Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione nonché ammissibile la domanda proposta, qualificata quale opposizione ex art. 615 c.p.c., riconosceva la legittimazione delle parti in causa. Accoglieva, quindi, la domanda attorea dichiarando prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale sottesa all'estratto di ruolo opposto e condannando l' al pagamento delle spese e competenze di lite. Pt_1
5. Avverso detta sentenza, presentava appello l' Parte_3 eccependo la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione tributaria provinciale e l'inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolare notifica degli atti prodromici all'esecuzione.
Chiedeva quindi, l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
6. Si costituiva in giudizio eccependo, in primo luogo, inammissibilità CP_2 dell'appello per carenza di requisiti di cui all'art. 342 cpc. Eccepiva, altresì, la sussistenza della giurisdizione dell'adito giudice ordinario nonché l'ammissibilità dell'azione proposta, attesa l'esistenza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Chiedeva quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio.
7. Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
8. All'udienza del 17.1.2023 il Giudice, dichiarata la contumacia della Controparte_3 rinviava la causa all'udienza del 4.7.2023 per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, dopo alcuni rinvii, la causa veniva fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 28.10.2025.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Torre Annunziata Pt_1
n. 3122/2022 del 14/2/2022, depositata in cancelleria in data 31/5/2022, è fondato, per le ragioni che seguono. 9. In via preliminare, va trattata la questione attinente al profilo del difetto di giurisdizione, in considerazione del fatto che i crediti per i quali si procede hanno natura tributaria (tassa automobilistica) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della presente decisione.
9.1 Al riguardo, si rileva che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs.
546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e dall'altro “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
9.2 Tanto chiarito, si ritiene che, nel caso in esame, non essendo quindi ravvisabili atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla stessa prospettazione dell'odierna appellata , che di fatto ha impugnato un estratto di ruolo afferente ad una CP_2 cartella pacificamente notificata nel lontano anno 2017, per quanto emerge dall'estratto di ruolo depositato in atti dall' sin dal primo grado di giudizio), deve accogliersi Pt_1
l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere Pt_1 assorbito ogni altro motivo di gravame.
10. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa AN CA, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di
Pace di Torre Annunziata n. 3122/2022 del 14.2.2022, depositata in data 31/5/2022, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 06/11/2025.
Il Giudice
AN CA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA III, C.P.C.
A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 28/10/2025
Il Giudice, dott.ssa AN CA, rilevato che, all'udienza del 20/10/2025, è stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 con il deposito di note scritte;
preso atto dell'avvenuto deposito in telematico in data 20/10/2025, di note scritte nell'interesse dell'appellante con le quali l'avv. ME D'EL si è ripostata Pt_1 alle conclusioni rassegnate in atti, insistendo per la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado, ed ha chiesto che la causa fosse decisa;
Il Giudice lette le suddette note, pronuncia sentenza con contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da fogli allegati.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 06/11/2025.
Il Giudice
AN CA
N. 4158/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. AN CA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 4158/2022 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Parte_2 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. (CF: Controparte_1
, nella sua qualità di Procuratore in virtù dei poteri al medesimo C.F._1 conferiti giusta procura speciale - REP. N. 177893 RACCOLTA N. 11776 del 28.04.2022; rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv.
ME D'EL (C.F. ), e con questa elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio professionale sito in Scafati (SA) alla Via Trieste nr. 202. PEC:
Email_1
ATTORICE-APPELLANTE contro
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi CP_2 C.F._3 residente al Parco Penniniello nr. 8; rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, dall'avv. Gennaro Monsurrò e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio professionale sito in Torre Annunziata (NA), alla Via Gambardella nr. 120 PEC:
Email_2
CONVENUTA-APPELLATA nonché contro
, cf: in persona del Presidente p.t., con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Napoli alla via Santa Lucia n. 81, all'indirizzo PEC egione.campania.it; Email_3
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
3122/2022 del 14.2.2022, depositata in cancelleria in data 31/5/2022;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_2
“Voglia l'Onorevole Tribunale, in accoglimento dell'appello, revocare, annullare, riformare la impugnata sentenza, in accoglimento delle eccezioni tempestivamente spiegate in primo grado, e per l'effetto dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in favore della Commissione Tributaria, con ogni conseguenza di legge;
dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, stante la rituale notifica della cartella di pagamento documentalmente provata;
in via gradata, nel merito, riformare la sentenza in punto di prescrizione, dichiarando validi ed efficaci i crediti, con ogni conseguenza di legge;
riformare l'impugnata sentenza in ordine al regime delle spese di lite, ingiustamente poste a carico dell'Agente della Riscossione;
rigettare ogni avversa doglianza;
con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, da porsi a carico dell'appellato”;
PER : CP_2
“In via Principale:
- rigettarsi l'appello proposto dall per i motivi sopra Parte_2 esposti;
- condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari e/o competenze del presente giudizio, il tutto con attribuzione al sottoscritto Procuratore antistatario ex art.
93c.p.c.”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione datato 26.3.2021, conveniva in giudizio, CP_2 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l e la Controparte_4
impugnando l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento nr. Controparte_3
07120160117619574000 dell'importo complessivo di € 203,97, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2011, ente impositore
Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, attesa l'inevasa richiesta di sgravio, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine triennale dalla data di notifica della suddetta cartella esattoriale. Chiedeva, quindi, dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale sopra indicata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo: la carenza di Controparte_4 giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore del giudice tributario;
la propria carenza di legittimazione passiva;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, attesa la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; l'improcedibilità e tardività della opposizione;
nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
in subordine, dichiarare l'azione inammissibile o comunque infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
4. Con sentenza n. 3122/2022 del 14.2.2022, depositata il 31/5/2022, il Giudice di Pace di
Torre Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione nonché ammissibile la domanda proposta, qualificata quale opposizione ex art. 615 c.p.c., riconosceva la legittimazione delle parti in causa. Accoglieva, quindi, la domanda attorea dichiarando prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale sottesa all'estratto di ruolo opposto e condannando l' al pagamento delle spese e competenze di lite. Pt_1
5. Avverso detta sentenza, presentava appello l' Parte_3 eccependo la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione tributaria provinciale e l'inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolare notifica degli atti prodromici all'esecuzione.
Chiedeva quindi, l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
6. Si costituiva in giudizio eccependo, in primo luogo, inammissibilità CP_2 dell'appello per carenza di requisiti di cui all'art. 342 cpc. Eccepiva, altresì, la sussistenza della giurisdizione dell'adito giudice ordinario nonché l'ammissibilità dell'azione proposta, attesa l'esistenza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Chiedeva quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio.
7. Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
8. All'udienza del 17.1.2023 il Giudice, dichiarata la contumacia della Controparte_3 rinviava la causa all'udienza del 4.7.2023 per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, dopo alcuni rinvii, la causa veniva fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 28.10.2025.
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L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Torre Annunziata Pt_1
n. 3122/2022 del 14/2/2022, depositata in cancelleria in data 31/5/2022, è fondato, per le ragioni che seguono. 9. In via preliminare, va trattata la questione attinente al profilo del difetto di giurisdizione, in considerazione del fatto che i crediti per i quali si procede hanno natura tributaria (tassa automobilistica) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della presente decisione.
9.1 Al riguardo, si rileva che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs.
546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e dall'altro “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
9.2 Tanto chiarito, si ritiene che, nel caso in esame, non essendo quindi ravvisabili atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla stessa prospettazione dell'odierna appellata , che di fatto ha impugnato un estratto di ruolo afferente ad una CP_2 cartella pacificamente notificata nel lontano anno 2017, per quanto emerge dall'estratto di ruolo depositato in atti dall' sin dal primo grado di giudizio), deve accogliersi Pt_1
l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere Pt_1 assorbito ogni altro motivo di gravame.
10. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa AN CA, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di
Pace di Torre Annunziata n. 3122/2022 del 14.2.2022, depositata in data 31/5/2022, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 06/11/2025.
Il Giudice
AN CA