Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Gianna Maria Zannella Presidente
Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Consigliere
Marina Tucci Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3299 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuela Scotti che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in via del Tempio di Giove 21, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv.to Federica Graglia per mandato in atti.
( P.IVA ) capogruppo della CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
Ferrante Asfalti Srl – Euroscavi
[...] CP_4
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Angela Falconetti che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Parte_2 P.IVA_3
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Antonio Conte che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_5 P.IVA_4 CP_5
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Gianluca De Micco Padula che la rappresenta e difende per mandato in atti ( C.F. ) in qualità di erede di Controparte_6 CodiceFiscale_2 Persona_1
in qualità di erede di Controparte_7 Persona_1
APPELLATI
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 19525/2015 ) ( in Parte_1 proprio e come esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e SO
), e convenivano Persona_3 Persona_1 Controparte_6 CP_1 dinanzi al Tribunale di Roma;
chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito in proprio e quali eredi a seguito del decesso di avvenuto il Persona_4 ventisei ottobre 2012 alle ore 22.45 mentre percorreva a bordo della propria autovettura
Lungotevere Maresciallo Cadorna.
Sosteneva parte attrice che l'incidente era stato causato dalla cattiva manutenzione della strada e in particolare da una grande pozza d'acqua creata per il malfunzionamento del sistema di deflusso dovuto alla cattiva manutenzione da parte dell'amministrazione comunale;
per tali negligenze che viaggiava a velocità moderata e con le Persona_4 cinture allacciate era finito contro un albero sul ciglio della strada ed era deceduto.
si costituiva, sosteneva l'infondatezza della domanda;
era autorizzata a CP_1 chiamare in causa in manleva (appaltatrice per la manutenzione della strada), CP_2
Pa
( gestore della rete fognaria ) e Assicurazioni di CP_8 CP_1
Le chiamate si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda.
Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti e dopo l'escussione di testi, con sentenza
7213 del 2019 respingeva la domanda e compensava interamente le spese di lite.
I soccombenti proponevano appello insistendo nelle domande di primo grado.
A seguito di decesso dell'appellante dichiarato dal difensore, il processo Persona_1 era interrotto il diciannove febbraio 2024.
Il venti maggio 2024 era depositato ricorso in riassunzione da parte del difensore di T_
.
[...]
2 La Corte assegnava termine per le notifiche ai fini della riassunzione e fissava l'udienza per il prosieguo.
Si costituivano solo , Acea Ato 2, , e CP_1 Parte_2 [...]
precisava le seguenti conclusioni : “In riforma della sentenza impugnata, Parte_3 omande avanzate dalla sig.ra in proprio e quale genitore Parte_1 esercente la potestà sulle minori e in proprio e Persona_5 Parte_4 quali eredi del sig. nonché dal sig. nel giudizio di primo Persona_6 Parte_5 grado e qui integr e trascritte, ovv Accertato e dichiarato che la responsabilità dell'incidente di cui è causa deve essere ricondotta esclusivamente alla responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 CP_9
c.c., condannare conseguentemente quest'ultimo in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento dei danni da perdita parentale, biologici, morali ed esistenziali, alla tranquillità e godimento dei rapporti familiari, da lucro cessante e da perdita di chance, per spese mediche anche future, per la perdita dell'autovettura, compreso il rimborso delle spese per le tasse di proprietà e di assicurazione non godute, di custodia, per la rottamazione e l'immatricolazione di un nuovo veicolo, subiti dagli attori nonché dal defunto Per_6
e per esso dai suoi eredi, da valutarsi in considerazione di quanto previsto dalle
[...] e dai criteri in uso per tali scopi presso il Tribunale di Roma, anche all'esito delle espletande CTU medicolegali e tecniche, anche in via equitativa ai sensi del disposto di cui all'art. 1226 c.c. nonché dell'art. 2058 c.c.; il tutto oltre interessi e rivalutazione a far data dall'accaduto sino al soddisfo, a causa della svalutazione e dell'impossibilità di reimpiego delle somme dovute ove tempestivamente pagate agli attori. In via subordinata e meramente subordinata, laddove non venisse ritenuta configurabile una responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., accertato e dichiarato CP_9 che la responsabilità è causa deve essere ricondotta esclusivamente alla responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannare CP_9 conseguentemente quest'ultimo in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento dei danni da perdita parentale, biologici, morali ed esistenziali, alla tranquillità e godimento dei rapporti familiari, da lucro cessante e da perdita di chance, per spese mediche anche future, per la perdita dell'autovettura, compreso il rimborso delle spese per le tasse di proprietà e di assicurazione non godute, di custodia, per la rottamazione e l'immatricolazione di un nuovo veicolo, subiti dagli attori nonché dal defunto e per esso dai suoi Persona_6 eredi, da valutarsi in considerazione di quanto previsto dalle Tabelle e dai criteri in uso per tali scopi presso il Tribunale di Roma, anche all'esito delle espletande CTU medico-legali e tecniche, anche in via equitativa ai sensi del disposto di cui all'art. 1226 c.c. nonché dell'art. 2058 c.c.; il tutto oltre interessi e rivalutazione a far data dall'accaduto sino al soddisfo, a causa della svalutazione e dell'impossibilità di reimpiego delle somme dovute ove tempestivamente pagate agli attori. Condannare gli appellati in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado del giudizio nonché al rimborso delle spese di CTU ove ammessa. In via istruttoria: Si chiede ammettersi CTU medico legale al fine di valutare l'entità dei danni psico-fisici riportati da parte attrice in conseguenza del grave lutto subito per la perdita del sig Per_6 a seguito dell'incidente per cui è causa nonché la quantificazione delle
[...] spese mediche e di cura future. 3 Si chiede ammettersi CTU tecnica al fine di quantificare i danni all'autovettura di proprietà del sig. a seguito dell'incidente occorsogli in data 26.10.2012 e in cui Persona_6 quest'ultimo ebbe a perdere la vita, le spese per le tasse di proprietà e di assicurazione non godute, di custodia, per la rottamazione e l'immatricolazione di un nuovo veicolo;
Si chiede ammettersi CTU tecnica al fine di verificare la regolarità del tratto stradale di Lungotevere Maresciallo Cadorna (Roma), all'altezza dell'Ostello della Gioventù, nel tratto di strada e nelle vicinanze ove ebbe a verificarsi l'incidente mortale occorso al sig. Per_6
la presenza di eventuali anomalie e/o irregolarità e/o insidie e/o pericoli sia del
[...] fondo stradale sia dell'illuminazione; Si chiede ordinarsi al ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della CP_9 documentazione relativa agli interventi di pulizia e manutenzione effettuati sul tratto del sinistro per cui è causa, in particolare con riferimento alla pulizia e/o manutenzione dei tombini e delle caditoie ivi presenti, nel periodo immediatamente precedente al 26.10.2012, data dell'incidente in cui ebbe a perdere la vita il sig e comunque nell'arco Persona_6 temporale di tre mesi antecedenti tale data;
Si chiede ammettersi le prove per testi articolate nel giudizio di primo grado, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nonché nelle memorie ex art. 183 sesto comma, con i testi ivi indicati”.
concludeva chiedendo : “Voglia l'Ec.ma Corte adita in via preliminare CP_1 dichiarare inammissibile l'appello; nel merito respingerlo perché infondato in fatto e in diritto. Ci si oppone alle richieste istruttorie tutte reiterate in via del tutto generica. Comunque nell'ipotesi di ammissione dei capitoli si chiede prova contraria”
concludeva chiedendo : “In via principale respingere l'appello poiché Parte_2 inammissibile e infondato in fatto e in diritto e comunque non provato con integrale conferma della sentenza del tribunale di Roma n. 7213/2019 del due aprile 2019; in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte nell'atto di appello dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa nei confronti d;
in CP_1 via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte nell'atto di appello e pertanto nell'ipotesi di in cui dovesse essere accertata e dichiarata ogni qualsivoglia responsabilità d e per l'effetto della compagin CP_1 Parte_2 di in relazione al sinistro per cui è causa condannare le soc. e CP_1 CP_2 CP_5 [...]
garantire e a manlevare e in ogni caso a tenere in i Pt_6
Assicurazioni d per quanto fosse eventualmente condannata a pagare in favore degli CP_1 odierni appellanti con vittoria di spese e competenze di giudizio. Sempre in via istruttoria chiede ammettersi : CTU tecnica ai fini della verifica dello stato dei luoghi;
ctu medico legale ai fini della quantificazione dei danni subiti. Si oppone alle richieste istruttorie articolate da parte appellante poiché pretestuose e in ogni caso inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione”
Acea Ato 2 s.p.a. concludeva chiedendo : “in via pregiudiziale, dichiarare per tutti i motivi esposti inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via principale, rigettare l'appello in quanto non provato e infondato sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via subordinata rigettare per i motivi esposti la domanda attorea originaria nonché quella d e qualsivoglia ulteriore domanda CP_1 avanzata nei confronti di in quanto infondate in fatto e diritto;
sempre in Controparte_5
4 via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la responsabilità esclusiva o concorrente di , di ovvero del Sig. nella CP_1 CP_2 Persona_6 causazione del sinistro di cui è causa;
in tale ultima ipotesi, ridurre ex art. 1227 c.c., in misura percentuale alla responsabilità accertata, l'importo che eventualmente dovrà essere liquidato a titolo di danni in favore degli Appellanti;
in via istruttoria, dichiarare inammissibili tutte le istanze istruttorie riproposte da parte appellante;
con vittoria di spese e compensi, oltre I.V.A e C.A.P.”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventiquattro marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in rito essere dichiarata l'estinzione del giudizio per la domanda avanzata da Per_2 nata il ventinove giugno 2001 e da nata il ventinove
[...] Persona_3 settembre 2005, in proprio, come figlie del defunto e come eredi del nonno Persona_4 paterno deceduto nel corso del giudizio di appello;
deve parimenti essere Persona_1 dichiarata l'estinzione del giudizio di appello per Controparte_6
e costituite in primo grado e nel presente giudizio SO Persona_3 di appello erano minorenni all'epoca della notifica dell'impugnazione ( tre maggio 2019 ) e per questo rappresentate dalla madre esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 anche dopo la maggiore età ( raggiunta rispettivamente il ventinove giugno 2019 e il ventinove settembre 2023 ); sulla base del principio di ultrattività del mandato pertanto hanno continuato ad essere difese dall'Avv.to Scotti fino all'interruzione del giudizio pronunciata il diciannove febbraio 2024 a seguito di dichiarazione del suddetto difensore
(che assisteva anche attestante il decesso di quest'ultimo, effettuata con Persona_4 atto depositato il tredici febbraio 2024.
Da tale data quindi il mandato ad litem per le suddette ha perso di efficacia.
L'istanza di riassunzione peraltro è stata depositata dal difensore Avv.to Scotti solo per in proprio e n.q. di erede;
Parte_1 SO Persona_3 CP_6 non hanno depositato istanza di riassunzione.
[...]
5 Come a tale proposito affermato da Cass. 21170/2015 “In tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo per i rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, mentre, con riguardo alla parte deceduta, si estingue in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione”.
Deve infine essere dichiarata la contumacia di SO Persona_3
e cui è stato notificato l'atto di riassunzione di Controparte_6 Controparte_7 T_
ma che non si sono costituiti.
[...]
Passando al merito.
Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo in sintesi :
a) procedeva a una velocità del tutto incompatibile con lo stato dei Persona_4 luoghi;
b) non vi era prova che la pozza d'acqua fosse stata cagionata dal cattivo funzionamento dei tombini;
c) la pozzanghera, per la sua vastità, non poteva avere caratteristiche di invisibilità tali da renderla inevitabile;
d) non sussistevano le caratteristiche dell'insidia, non era provato un vizio della res ex art 2051 c.c. causativo dell'evento morte, la condotta del conducente integrava il caso fortuito previsto da detta norma.
Con l'unico motivo di appello afferma che il Tribunale non avrebbe Parte_1 correttamente valutato la portata probatoria del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dell'incidente i quali avevano constatato la presenza di una grossa pozza d'acqua sul manto stradale causata verosimilmente “dall'intasamento del tombino dello scarico delle acque piovane che non ha permesso il regolare deflusso delle acque” .I
Carabinieri inoltre avevano rilevato che “poco prima dell'albero n. 27, punto di collisione del veicolo in questione vi era presente una grossa pozza d'acqua che invadeva l'intera corsia di marcia, per una lunghezza che andava circa dall'albero n. 24 all'albero n. 26 per una profondità di circa 15 cm misurata approssimativamente dai militari operanti…”
Richiama inoltre la nota della Polizia Municipale trasmessa al P.M. ove era stata indicata
“l'abbondante pioggia in atto che aveva fornito dei ristagni d'acqua sul manto stradale “.
6 Il Tribunale non avrebbe considerato la non visibilità e non prevedibilità dei sensori di rilevamento e la disposizione dei centri luminosi anche al di sotto del tratto stradale.
L'appellante sostiene quindi che il non avrebbe dato prova del caso fortuito poiché CP_9 non aveva documentato interventi di pulizia e manutenzione dei tombini e delle caditoie.
L'impugnazione è infondata.
Come condivisibilmente affermato da Cass. 33128/2024, in caso di autostrada ma con principi applicabili anche al caso di specie : “ In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario del ) l'onere di provare che la Parte_7 repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima”.
Ebbene, il Tribunale correttamente ha ritenuto che il avesse fornito prova CP_9 convincente per l'esonero dalla propria responsabilità sia per l'esistenza di un evento eccezionale ( nubifragio ) sia per l'elisione del nesso causale a causa del comportamento della vittima;
l'impugnazione non apporta elementi significativi contrari.
In primo luogo l'appellante non si confronta con il ragionamento del Giudice di prime cure laddove, prendendo puntualmente in considerazione il verbale dei Carabinieri, ha articolatamente motivato mettendo a confronto detto documento con le risultanze degli altri verbali e le deposizioni dei testi affermando testualmente : “Seppur vero infatti che i
Carabinieri -primi ad arrivare sul posto- hanno notato la presenza della pozza d'acqua descritta dal testimone profonda circa 15 cm ed hanno ritenuto che si fosse formata per le precedenti piogge e per l'intasamento del tombino dello scarico delle acque piovane, al contrario i Vigili dopo 50 min (ad 1 h e 55 min dal sinistro) hanno constatato l'assenza di ristagni d'acqua e come le caditoie poste al margine del marciapiedi risultassero libere da fogliame od altri detriti. Ne deriva come l'acqua probabilmente accumulatasi per l'abbondanza di pioggia sia stata assorbita non istantaneamente ma in necessario tempo più prolungato, senza che vi fosse un cattivo funzionamento del tombino giacchè altrimenti
7 il ristagno sarebbe stato presente ancora al momento di arrivo dei Vigili ed essi avrebbero chiamato il Pronto intervento per liberare il tombino occluso. Allo stato dunque -constatato peraltro dai Vigili che il manto stradale non presentava anomalie- la vasta pozzanghera che si è creata sul percorso non è stata causata da alcun mal funzionamento del tombino presente né da avallamenti o dissesti della strada, sicchè non può concludersi neanche per una concorrente responsabilità dell'amministrazione.”
In secondo luogo il Tribunale, al contrario di quanto affermato dall'appellante, ha correttamente applicato le norme vigenti in materia.
Occorre a tale proposito rilevare come sia incontestato che, sebbene nelle ore precedenti l'incidente vi fosse stato un nubifragio, al momento del sinistro la pioggia fosse di modesta intensità. I Carabinieri, primi ad essere intervenuti, hanno invero constatato la presenza di una vasta pozzanghera ma detto ristagno dopo due ore circa dall'impatto, non era presente e, come riportato in sentenza, le caditoie erano libere da ostruzioni.
La dinamica del sinistro, come ricostruita documentalmente è poi consistita nell'uscita dell'autovettura dalla carreggiata, nel superamento del marciapiede e nell'impatto contro un platano;
in detto momento il conducente aveva inserita la quinta marcia e non sono state riscontrate tracce di frenata.
Come risulta poi specificamente dal verbale dei Vigili Urbani in atti trasmesso alla Procura della Repubblica e redatto a due ore dal sinistro ( doc2.1 primo grado prodotto il CP_8 dodici novembre 2015 ) il tratto di strada interessato, in orario notturno con buona illuminazione pubblica, si snodava in una curva destrorsa a visuale libera e buona illuminazione pubblica;
le gomme erano in buono stato e buone, a parte i danni dell'incidente, erano le condizioni generali della macchina.
In tale contesto la strada, ampia e con una curva che non impediva la visuale, era in corretto stato di manutenzione sia per quanto riguardava i sistemi di deflusso dell'acqua sia per l'illuminazione; il conducente, nonostante il pregresso nubifragio e l'orario notturno, comunque andava a velocità del tutto non consona tanto da essere addirittura in quinta marcia quindi omettendo di adottare i minimi criteri di prudenza e accortezza richiesti per la situazione.
8 Atteso quanto detto risultano del tutto superflue le istanze istruttorie richieste con l'atto di impugnazione.
Le spese del grado sono a carico dell'appellante nei confronti di con CP_1 liquidazione in dispositivo ( causa di valore indeterminabile di bassa complessità ) senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese relative alle altre parti trattandosi di posizioni subordinate alla domanda rivolta al debitore principale e non esaminate essendo stata esclusa la responsabilità di quest'ultimo.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio di appello promosso da e dichiara la contumacia di SO Persona_3 Controparte_6
e nel giudizio SO Persona_3 Controparte_6 Controparte_7 come riassunto da . Parte_1
Respinge nel merito l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a le spese del presente grado liquidate Parte_1 CP_1 in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Compensa interamente tutte le altre spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
9 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, ventiquattro marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Gianna Maria Zannella
10