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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note
14.10.2025) e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.348/2022 R.G.L. avverso la sentenza n. 1757/2021 pubblicata il 09.12.2021 emessa dal Tribunale di Palmi nel giudizio R.G. n. 104/2018 al quale era stato riunito il R.G. n. 935/18, vertente
TRA
, (c.f. ), con l' Avv. Elisa Parte_1 C.F._1
TO (fax 0966.1940301 e indirizzo pec: Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo P.IVA_2
LA, LA AZ, IO AD appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi separati proponeva opposizione al Tribunale di Parte_1
Palmi avverso il rigetto delle domande di disoccupazione agricola per gli anni 2011
e 2014 e i correlati provvedimenti diretti alla restituzione delle somme corrisposte. In particolare veniva iscritto al N. R.G. 104/18 il ricorso relativo alla disoccupazione agricola anno 2011 e al R.G. n. 935/18 quello per disoccupazione agricola anno 2014; i due giudizi venivano riuniti il 17.06.2021.
Con sentenza emessa in data 9.12.2021 il Tribunale così statuiva :
“In accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011 nulla deve restituire all' per le causali di cui alla comunicazione del 10.02.2017; condanna l' CP_1 CP_1 alle spese di lite che liquida in favore del ricorrente nella misura di € 844,00, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc”. Pt_ La sentenza è stata impugnata da lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato poiché il primo giudice non aveva statuito sull'indennità di disoccupazione agricola 2014, nonostante la disposta riunione del giudizio n. 935/2018 RG al n. 104/2018.
La domanda (n. 2015662603118 ) era stata respinta con raccomandata notificata in CP_ data 20.03.2017 dall' con la seguente motivazione: “Ha svolto attività in proprio in misura prevalente”.
L'appellante deduce di avere svolto unicamente attività di lavoro dipendente in agricoltura per 151 giornate lavorate e di non essere stato iscritto presso alcuna cassa o ente previdenziale, né presso la Camera di Commercio (risultando dalla documentazione allegata che aveva attivato la P. VA solo in data 12.05.2015).
Resiste l' deducendo che la domanda relativa all'indennità DS agricola 2014 CP_1 sarebbe pendente in primo grado e nel merito reiterando le medesime difese del primo grado.
L' udienza si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Le parti hanno depositato le note nel termine fissato nel predetto decreto
14.10.2025.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Motivi della decisione
Va in via preliminare disattesa la tesi dell' secondo cui “sarebbe ancora CP_1 pendente in primo grado il giudizio n. 935/ 2018 RG;
in contrario basti rilevare che dopo la riunione disposta il 17.6.2021 non è seguito alcun provvedimento di separazione , tanto che nel verbale del 29.2.2021 il GOP rinviava “ le cause riunite n. RG 104/2018 e 935/2018 all'udienza del 22.10.2021, ore 10.30 per i medesimi incombenti innanzi al magistrato titolare del procedimento”.
E' conclamata pertando l'omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla domanda relativa all'anno 2014.
Tale domanda merita di essere accolta, per ragioni analoghe a quelle esposte in CP_ sentenza per l'anno 2011 e sulle quali l' ha prestato acquiescenza.
In sintesi, il Tribunale ha riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011 ritenendo che :
-l' , cui spettava l'onere, ha omesso di allegare e dimostrare gli elementi di CP_1 fatto dai quali desumere la consistenza e la redditività delle prestazioni lavorative espletate dal ricorrente in autonomia;
- le osservazioni dell' in merito al “ fabbisogno” lavorativo dei terreni a CP_1 disposizione del ricorrente costituiscono una mera allegazione e le deduzioni in merito allo svolgimento di 183 giornate di lavoro sui terreni a disposizione del ricorrente sono solo il frutto di un calcolo teorico;
CP_ proprio l' con circolare 28.10.1998 n. 227 aveva precisato che:
l'accertamento dei coltivatori diretti richiede una valutazione del fabbisogno lavorativo dell'azienda, per la cui individuazione le sedi devono procedere ad un'attenta considerazione delle singole realtà aziendali, con riferimento alle colture praticate, alla tipologia delle operazioni effettuate, al grado di meccanizzazione
;all'ubicazione dei terreni;
in caso di insufficienza o incertezza dei dati disponibili, per la stima tecnica del fabbisogno deve procedersi con sopralluogo in azienda;
in nessun caso ci si può fermare a una meccanica applicazione dei valori medi provinciali di impiego di manodopera fissati, per singola coltura e per singolo capo di bestiame, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale;
. pertanto non vi è prova della prevalenza del parametro “ tempo”; con riferimento al parametro reddito, gli aiuti comunitari non hanno rilevanza fiscale e non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, in quanto non costituiscono fonte di reddito.
Le anzidette carenze ricorrono anche per la prestazione relativa all'anno 2014, come detto ignorata dal primo giudice e per questo oggetto del gravame.
Nel costituirsi in primo grado l' deduceva di non contestare affatto “ che CP_1 parte ricorrente abbia lavorato per l'anno 2014 come bracciante agricolo per un Pt_ numero di gg. pari a 151”, ma assumeva che non spettasse allo l'indennità di disoccupazione agricola in quanto “ è risultato altresì che per lo stesso anno ha svolto attività autonoma con titolarità di partita IVA senza obbligo di iscrizione per un numero di giornate pari a 183 (così come comunicato dall'ufficio verifica amministrativa) e pertanto prevalenti rispetto alle giornate effettuate come lavoratore agricolo dipendente”.
A supporto di tale (mera) affermazione , l' si limitava a “rinviare” alla CP_1
“scheda istruttoria” del ricorso amministrativo presentato, avverso il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola anno 2014 , nella quale si legge :
< La domanda di ds agricola all'anno 2014 viene respinta in prima istanza con la motivazione che il richiedente “ ha svolto attività in proprio in misura prevalente” ( si allega : copia missiva datata 11.03.2017).Si precisa, che la posizione del lavoratore , titolare di partita IVA ,ha comportato la necessaria attività istruttoria da parte dell' volta Parte_2 all'accertamento dell'attività in proprio , con conseguente quantificazione in termini di giornate secondo le disposizioni contenute nei messaggi CP_1
(6675/2013- 12576/2012- 19610/2011-18713/2011- 15122/2011). La verifica amministrativa,” DS AGR 2012 Lista 2” del 05.12.2013 ha accertato per il nominativo in questione “ n. 183 giornate di lavoro in proprio per gli anni dal
2008 al 2012” , con l'indicazione di riliquidare le relative prestazioni con la riduzione delle predette giornate, trattandosi di lavoro in proprio senza obbligo di iscrizione in una delle Gestioni Autonome dell'Istituto (si allegano: comunicazione esito dall' U.O. Verifica Amministrativa) . Tale esito viene esteso anche all' anno
2014 dalle risultanze rilevate e confrontate ,per gli anni agrari in esame , dall'accesso al Sistema Informatico Agricolo Nazionale “consultazione pubblica
Registro Titoli” (si allega: anni dal 2012 al 2014). Circostanza, che ha CP_2 determinato in fase di liquidazione della prestazione per l'anno 2014 la reiezione Pt_ in automatico della domanda , risultando sulla posizione assicurativa del sig. per l'anno 2014 n. 151 contributi giornalieri agricoli a fronte delle n.183 giornate di lavoro in proprio accertate(si allega : estratto AR ). Per tale motivo , l'ufficio di competenza conferma il provvedimento di diniego della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2014. “
L'assunto dell' rimane in tutta evidenza su di un piano quanto mai vago. CP_1 L'ente rimarca il maggiore numero di giornate di lavoro autonomo ( 183) rispetto a quello subordinato (151) ma non indica dati oggettivi da cui potere verificare la correttezza di quel calcolo e, per di più, trascura del tutto l'ulteriore parametro del reddito, che invece deve ricorrere necessariamente, in aggiunta al parametro tempo, per potere attribuire la dedotta prevalenza al lavoro autonomo rispetto a quello dipendente.
A siffatta carenza di allegazione e prova non potrebbe sopperirsi con le istanze istruttorie reiterate in appello, di chiara e inammissibile natura esplorativa , oltre che, ancora una volta, generica (tale è la richiesta di acquisizione di atti e documenti in possesso di SIAN, e ARCEA, ossia delle banche dati del CP_2
Sstema informativo agricolo , documentazione che peraltro l'ente avrebbe potuto acquisire d'iniziativa , come ha fatto in altre cause trattate da questa Corte).
Come già ritenuto in controversie analoghe (ad es. nella sentenza n. 15/2022 di questa Corte):
“è arbitrario dedurre dalla mera titolarità di partita la prevalenza dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto all'attività di bracciante agricolo per conto terzi, avuto riguardo ai parametri fissati normativamente per l'iscrizione come CP_ coltivatore diretto quali enunciati dallo stesso nel gravame .
Vengono infatti in rilievo gli artt. 2 L. n. 104/1957 e 3 L. n. 9/1963 che richiedono il concorso dei seguenti requisiti, elaborati da pacifica giurisprudenza (tra le molte,
Cass. n. 15869 del 2017):
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento
e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera”.
Orbene, è proprio la prevalenza sotto il profilo temporale e reddituale del lavoro autonomo rispetto a quello subordinato (bracciantile) a non essere stata CP_ provata dall'ente previdenziale;
nel corso dell'intero giudizio l' è rimasto vago perfino sul presunto fabbisogno di manodopera del ricorrente, omettendo di produrre le relative tabelle e finanche di allegare gli ulteriori elementi concreti del computo delle giornate necessarie (in aggiunta alla superficie) , quali la zona geografica e il tipo di colture praticate. CP_ E' stata allegata dall' una mera “scheda istruttoria” , il cui contenuto è stato sopra riportato per evidenziare come non chiarisca le fonti delle conclusioni ivi riportate e , comunque, manchi ogni cenno ad attività ispettive o sopralluoghi sui Pt_ terreni utilizzati dallo , da cui potere ricavare stime presuntive della forza lavoro e dei redditi ricavabili;
nulla è stato offerto per contrastare l'allegazione Pt_ dello di non avere svolto alcuna attività , ulteriore rispetto a quella, pacifica, di bracciante agricolo nell'anno di interesse;
attività da cui ha ricavato un reddito da lavoro subordinato di € 7.243,21 per il 2014 (all. 5) ; ha poi documentato (all.
6) che la partita IVA era attiva solo a partire dal 12 maggio 2015.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto,
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo (II scaglione DM n. 147/2022, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate) , distratte all' Avv.TO che ha reso al prescritta dichiarazione .
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - , definitivamente decidendo nel giudizio di appello vertente tra e e Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1757/2021 del 9.12.2021 pubblicata dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie l'appello e , in parziale riforma dell' impugnata sentenza, che nel resto conferma, dichiara che il ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola anche per l'anno 2014 e nulla deve restituire all' per CP_1 le causali di cui alla comunicazione del 20.3.2017;. CP_ condanna l' a rifondere all'appellante le spese del grado, che liquida in €
1.457,5 oltre VA, cpa e spese generali, distratte al procuratore dell'appellante ,
Avv.Elisa TO.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note
14.10.2025) e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.348/2022 R.G.L. avverso la sentenza n. 1757/2021 pubblicata il 09.12.2021 emessa dal Tribunale di Palmi nel giudizio R.G. n. 104/2018 al quale era stato riunito il R.G. n. 935/18, vertente
TRA
, (c.f. ), con l' Avv. Elisa Parte_1 C.F._1
TO (fax 0966.1940301 e indirizzo pec: Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo P.IVA_2
LA, LA AZ, IO AD appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi separati proponeva opposizione al Tribunale di Parte_1
Palmi avverso il rigetto delle domande di disoccupazione agricola per gli anni 2011
e 2014 e i correlati provvedimenti diretti alla restituzione delle somme corrisposte. In particolare veniva iscritto al N. R.G. 104/18 il ricorso relativo alla disoccupazione agricola anno 2011 e al R.G. n. 935/18 quello per disoccupazione agricola anno 2014; i due giudizi venivano riuniti il 17.06.2021.
Con sentenza emessa in data 9.12.2021 il Tribunale così statuiva :
“In accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011 nulla deve restituire all' per le causali di cui alla comunicazione del 10.02.2017; condanna l' CP_1 CP_1 alle spese di lite che liquida in favore del ricorrente nella misura di € 844,00, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc”. Pt_ La sentenza è stata impugnata da lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato poiché il primo giudice non aveva statuito sull'indennità di disoccupazione agricola 2014, nonostante la disposta riunione del giudizio n. 935/2018 RG al n. 104/2018.
La domanda (n. 2015662603118 ) era stata respinta con raccomandata notificata in CP_ data 20.03.2017 dall' con la seguente motivazione: “Ha svolto attività in proprio in misura prevalente”.
L'appellante deduce di avere svolto unicamente attività di lavoro dipendente in agricoltura per 151 giornate lavorate e di non essere stato iscritto presso alcuna cassa o ente previdenziale, né presso la Camera di Commercio (risultando dalla documentazione allegata che aveva attivato la P. VA solo in data 12.05.2015).
Resiste l' deducendo che la domanda relativa all'indennità DS agricola 2014 CP_1 sarebbe pendente in primo grado e nel merito reiterando le medesime difese del primo grado.
L' udienza si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Le parti hanno depositato le note nel termine fissato nel predetto decreto
14.10.2025.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Motivi della decisione
Va in via preliminare disattesa la tesi dell' secondo cui “sarebbe ancora CP_1 pendente in primo grado il giudizio n. 935/ 2018 RG;
in contrario basti rilevare che dopo la riunione disposta il 17.6.2021 non è seguito alcun provvedimento di separazione , tanto che nel verbale del 29.2.2021 il GOP rinviava “ le cause riunite n. RG 104/2018 e 935/2018 all'udienza del 22.10.2021, ore 10.30 per i medesimi incombenti innanzi al magistrato titolare del procedimento”.
E' conclamata pertando l'omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla domanda relativa all'anno 2014.
Tale domanda merita di essere accolta, per ragioni analoghe a quelle esposte in CP_ sentenza per l'anno 2011 e sulle quali l' ha prestato acquiescenza.
In sintesi, il Tribunale ha riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011 ritenendo che :
-l' , cui spettava l'onere, ha omesso di allegare e dimostrare gli elementi di CP_1 fatto dai quali desumere la consistenza e la redditività delle prestazioni lavorative espletate dal ricorrente in autonomia;
- le osservazioni dell' in merito al “ fabbisogno” lavorativo dei terreni a CP_1 disposizione del ricorrente costituiscono una mera allegazione e le deduzioni in merito allo svolgimento di 183 giornate di lavoro sui terreni a disposizione del ricorrente sono solo il frutto di un calcolo teorico;
CP_ proprio l' con circolare 28.10.1998 n. 227 aveva precisato che:
l'accertamento dei coltivatori diretti richiede una valutazione del fabbisogno lavorativo dell'azienda, per la cui individuazione le sedi devono procedere ad un'attenta considerazione delle singole realtà aziendali, con riferimento alle colture praticate, alla tipologia delle operazioni effettuate, al grado di meccanizzazione
;all'ubicazione dei terreni;
in caso di insufficienza o incertezza dei dati disponibili, per la stima tecnica del fabbisogno deve procedersi con sopralluogo in azienda;
in nessun caso ci si può fermare a una meccanica applicazione dei valori medi provinciali di impiego di manodopera fissati, per singola coltura e per singolo capo di bestiame, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale;
. pertanto non vi è prova della prevalenza del parametro “ tempo”; con riferimento al parametro reddito, gli aiuti comunitari non hanno rilevanza fiscale e non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, in quanto non costituiscono fonte di reddito.
Le anzidette carenze ricorrono anche per la prestazione relativa all'anno 2014, come detto ignorata dal primo giudice e per questo oggetto del gravame.
Nel costituirsi in primo grado l' deduceva di non contestare affatto “ che CP_1 parte ricorrente abbia lavorato per l'anno 2014 come bracciante agricolo per un Pt_ numero di gg. pari a 151”, ma assumeva che non spettasse allo l'indennità di disoccupazione agricola in quanto “ è risultato altresì che per lo stesso anno ha svolto attività autonoma con titolarità di partita IVA senza obbligo di iscrizione per un numero di giornate pari a 183 (così come comunicato dall'ufficio verifica amministrativa) e pertanto prevalenti rispetto alle giornate effettuate come lavoratore agricolo dipendente”.
A supporto di tale (mera) affermazione , l' si limitava a “rinviare” alla CP_1
“scheda istruttoria” del ricorso amministrativo presentato, avverso il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola anno 2014 , nella quale si legge :
< La domanda di ds agricola all'anno 2014 viene respinta in prima istanza con la motivazione che il richiedente “ ha svolto attività in proprio in misura prevalente” ( si allega : copia missiva datata 11.03.2017).Si precisa, che la posizione del lavoratore , titolare di partita IVA ,ha comportato la necessaria attività istruttoria da parte dell' volta Parte_2 all'accertamento dell'attività in proprio , con conseguente quantificazione in termini di giornate secondo le disposizioni contenute nei messaggi CP_1
(6675/2013- 12576/2012- 19610/2011-18713/2011- 15122/2011). La verifica amministrativa,” DS AGR 2012 Lista 2” del 05.12.2013 ha accertato per il nominativo in questione “ n. 183 giornate di lavoro in proprio per gli anni dal
2008 al 2012” , con l'indicazione di riliquidare le relative prestazioni con la riduzione delle predette giornate, trattandosi di lavoro in proprio senza obbligo di iscrizione in una delle Gestioni Autonome dell'Istituto (si allegano: comunicazione esito dall' U.O. Verifica Amministrativa) . Tale esito viene esteso anche all' anno
2014 dalle risultanze rilevate e confrontate ,per gli anni agrari in esame , dall'accesso al Sistema Informatico Agricolo Nazionale “consultazione pubblica
Registro Titoli” (si allega: anni dal 2012 al 2014). Circostanza, che ha CP_2 determinato in fase di liquidazione della prestazione per l'anno 2014 la reiezione Pt_ in automatico della domanda , risultando sulla posizione assicurativa del sig. per l'anno 2014 n. 151 contributi giornalieri agricoli a fronte delle n.183 giornate di lavoro in proprio accertate(si allega : estratto AR ). Per tale motivo , l'ufficio di competenza conferma il provvedimento di diniego della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2014. “
L'assunto dell' rimane in tutta evidenza su di un piano quanto mai vago. CP_1 L'ente rimarca il maggiore numero di giornate di lavoro autonomo ( 183) rispetto a quello subordinato (151) ma non indica dati oggettivi da cui potere verificare la correttezza di quel calcolo e, per di più, trascura del tutto l'ulteriore parametro del reddito, che invece deve ricorrere necessariamente, in aggiunta al parametro tempo, per potere attribuire la dedotta prevalenza al lavoro autonomo rispetto a quello dipendente.
A siffatta carenza di allegazione e prova non potrebbe sopperirsi con le istanze istruttorie reiterate in appello, di chiara e inammissibile natura esplorativa , oltre che, ancora una volta, generica (tale è la richiesta di acquisizione di atti e documenti in possesso di SIAN, e ARCEA, ossia delle banche dati del CP_2
Sstema informativo agricolo , documentazione che peraltro l'ente avrebbe potuto acquisire d'iniziativa , come ha fatto in altre cause trattate da questa Corte).
Come già ritenuto in controversie analoghe (ad es. nella sentenza n. 15/2022 di questa Corte):
“è arbitrario dedurre dalla mera titolarità di partita la prevalenza dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto all'attività di bracciante agricolo per conto terzi, avuto riguardo ai parametri fissati normativamente per l'iscrizione come CP_ coltivatore diretto quali enunciati dallo stesso nel gravame .
Vengono infatti in rilievo gli artt. 2 L. n. 104/1957 e 3 L. n. 9/1963 che richiedono il concorso dei seguenti requisiti, elaborati da pacifica giurisprudenza (tra le molte,
Cass. n. 15869 del 2017):
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento
e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera”.
Orbene, è proprio la prevalenza sotto il profilo temporale e reddituale del lavoro autonomo rispetto a quello subordinato (bracciantile) a non essere stata CP_ provata dall'ente previdenziale;
nel corso dell'intero giudizio l' è rimasto vago perfino sul presunto fabbisogno di manodopera del ricorrente, omettendo di produrre le relative tabelle e finanche di allegare gli ulteriori elementi concreti del computo delle giornate necessarie (in aggiunta alla superficie) , quali la zona geografica e il tipo di colture praticate. CP_ E' stata allegata dall' una mera “scheda istruttoria” , il cui contenuto è stato sopra riportato per evidenziare come non chiarisca le fonti delle conclusioni ivi riportate e , comunque, manchi ogni cenno ad attività ispettive o sopralluoghi sui Pt_ terreni utilizzati dallo , da cui potere ricavare stime presuntive della forza lavoro e dei redditi ricavabili;
nulla è stato offerto per contrastare l'allegazione Pt_ dello di non avere svolto alcuna attività , ulteriore rispetto a quella, pacifica, di bracciante agricolo nell'anno di interesse;
attività da cui ha ricavato un reddito da lavoro subordinato di € 7.243,21 per il 2014 (all. 5) ; ha poi documentato (all.
6) che la partita IVA era attiva solo a partire dal 12 maggio 2015.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto,
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo (II scaglione DM n. 147/2022, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate) , distratte all' Avv.TO che ha reso al prescritta dichiarazione .
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - , definitivamente decidendo nel giudizio di appello vertente tra e e Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1757/2021 del 9.12.2021 pubblicata dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie l'appello e , in parziale riforma dell' impugnata sentenza, che nel resto conferma, dichiara che il ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola anche per l'anno 2014 e nulla deve restituire all' per CP_1 le causali di cui alla comunicazione del 20.3.2017;. CP_ condanna l' a rifondere all'appellante le spese del grado, che liquida in €
1.457,5 oltre VA, cpa e spese generali, distratte al procuratore dell'appellante ,
Avv.Elisa TO.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. ssa Marialuisa Crucitti)