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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile R.G. n.807/ 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Stefania Parte_1
MB ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Castellammare di Stabia (NA), Corso Vittorio Emanuele n. 17, giusta procura allegata al ricorso in appello- appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Danila Controparte_1
Scognamiglio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Scafati (SA), via M. D'Ungheria n. 125 giusta procura allegata alla comparsa in appello- appellata
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1383/2024 pubblicata il 10/6/2024 e notificata l'1/7/24.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse rigettata la domanda di assegno divorzile ,
con la vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di causa ed attribuzione;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese con attribuzione.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 2 ottobre 2025 e della successiva ordinanza del 9 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Nocera Inferiore chiedendo di: Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, dal quale erano nati due figli ovvero il 23/12/2000 Controparte_1
SI e il 18/7/2002 Mara;
confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale e all'affido condiviso dei figli e, determinare, dato il peggioramento delle proprie
2 condizioni economiche, una riduzione del contributo per il mantenimento dei figli, da stabilirsi in una somma non superiore a 600,00 €, oltre alla corresponsione del 50% per le spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva Controparte_1
alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva il rigetto delle richieste di riduzione dell'assegno di mantenimento per insussistenza dei presupposti.
Chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, l'aumento a E 1.900,00
dell'assegno di mantenimento in favore dei figli o, in via subordinata, di confermare l'importo in euro 1.400,00 mensili e di riconoscere in suo favore l'assegno di divorzio ex art. 5 L.898/70, per il contributo apportato alla crescita professionale del marito ed alla famiglia.
Il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
revocava il mantenimento nei confronti del figlio perché Per_1
divenuto autosufficiente;
poneva a carico di l'assegno mensile di 200,00 E Controparte_1
per il mantenimento della figlia Per_2
3 poneva le spese straordinarie per la figlia a carico di ciascuno Per_2
dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
revocava l'assegnazione della casa coniugale e poneva a carico di l'obbligo di versare alla resistente un assegno divorzile di Parte_1
300,00 E mensili;
ordinava all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui era stato trascritto il matrimonio di procedere alla trascrizione ed annotazione della sentenza;
compensava le spese del giudizio.
Il Tribunale riconosceva a carico del un assegno mensile Parte_1
di 300,00 euro da corrispondere all'ex coniuge per i seguenti motivi:
emergeva tra le parti, sposate per oltre venti anni, un'evidente disparità reddituale;
in base ai principi espressi dalle SU della Corte di cassazione, con la pronuncia n. 18287/ 2018, l'assegno aveva natura composita, non solo assistenziale, ma anche perequativa e compensativa;
ne conseguiva che il giudizio doveva fondarsi non solo sul raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, ma anche sull'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge
4 economicamente più debole alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza Parte_1
dolendosi del riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della pur in mancanza di prove sulle aspettative professionali cui la ex CP_1
moglie avrebbe rinunciato per favorire la sua carriera.
Più precisamente deduceva che:
il Tribunale aveva proceduto ad un'applicazione parziale dei principi espressi dalla richiamata Suprema Corte, secondo la quale la funzione perequativa- compensativa non si fondava sul fatto in sé di essersi dedicato alla cura della famiglia e dei figli e sull'esistenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che costituiva un mero presupposto fattuale non sufficiente ai fini del riconoscimento dell'assegno, ma era necessaria un'indagine sulle conseguenze della scelta, che doveva aver comportato sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spettava al richiedente;
l'ex moglie non aveva diritto all'assegno divorzile non potendo essere dimostrato, neppure in via presuntiva, a quali occasioni
5 professionali avesse rinunciato nel corso della vita coniugale per dedicarsi alla famiglia;
la aveva sempre lavorato ed era riuscita a raggiungere il CP_1
livello di inquadramento più alto per la sua categoria e oltretutto si era avvalsa, con l'accordo del marito, di un aiuto esterno per la crescita dei figli proprio per non rinunciare alla sua realizzazione personale;
l'ex coniuge aveva uno stipendio base di circa E 1400,00 mensili ed una casa di proprietà e, dunque, tutti i mezzi per vivere adeguatamente,
mentre lui aveva un reddito mensile ridotto avendo dovuto acquistare una casa, in cui viveva con la figlia onerandosi di una rata mensile di Per_2
900,00 E per la stipulazione di un mutuo.
L'appellata si è costituita e ha resistito all'appello Controparte_1
proposto dal chiedendone il rigetto. Parte_1
A tal fine evidenziava che:
il Tribunale , nel riconoscere l'assegno divorzile, aveva correttamente tenuto conto, come richiesto dalla natura perequativa –
compensativa dell'assegno divorzile, della durata ventennale del matrimonio, delle scelte lavorative fatte dai coniugi e del ruolo decisivo
6 che aveva svolto nella conduzione della vita familiare e nella crescita dei figli, ruolo dal quale era derivato l'aumento del patrimonio del Parte_1
dalle dichiarazioni dei redditi non si deduceva alcun mutamento delle condizioni economiche del il cui reddito continuava ad essere Parte_1
più del doppio di quello da lei percepito e che, viceversa, era possibile ipotizzare un incremento del suo patrimonio derivante dalla vendita dell'immobile sito in Maiori, a cui era seguito l'acquisto di un immobile a
Salerno, in pieno centro città, sull'evidente presupposto della possibilità di sostenere i costi del mutuo che aveva dovuto stipulare.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Ai sensi dell'art. 5 VI c L. n. 898/ 1970 così come interpretato dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, l'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge può essere riconosciuto sulla base di diverse funzioni ovvero di quella assistenziale, di quella compensativa e di quella perequativa.
La funzione assistenziale può venire in questione se il coniuge richiedente l'assegno non abbia mezzi adeguati e sia impossibilito a procurarseli per ragioni obiettive.
7 Nel caso di specie la ha sempre lavorato e, quindi. l'assegno CP_1
divorzile può esserle riconosciuto solo sulla base delle altre due funzioni.
Con riferimento alla funzione perequativa e a quella compensativa,
sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
occorrono i seguenti elementi:
va provata una disparità reddituale tra i coniugi (cfr. sent. Cass.
n.20142/2025; sent. Cass. n.9785/25; sent. Cass. n. 26520/24; sent. Cass.
n.24795/2024; sent. Cass. n.4328/2024);
occorre la prova, anche mediante presunzioni (cfr. sent. Cass.
n.20412/25; sent. Cass. n.18544/25; sent. Cass. n.9887/25; sent. Cass.
n.7011/25; sent. Cass. n. 3950/25; sent. Cass. n.2022/2025), del nesso causale tra le scelte di vita familiare compiute dai coniugi durante il matrimonio e la disparità reddituale;
ai fini della prova del predetto nesso causale non è necessaria la prova di rinunce a concrete possibilità lavorative, come dato rilevante ai fini compensativi (cfr. sent. Cass. n.19670/25; sent. Cass. n.18954/25;
sent. Cass. n.16917/25; sent. Cass. n.9785/25; sent. Cass. n.7126/25; sent.
Cass. n.3953/2025; sent. Cass. n.2022/25) essendo sufficiente ai fini
8 perequativi solo la prova che il coniuge più debole si sia dedicato alla cura della famiglia consentendo all'altro coniuge di dedicarsi alla sua carriera professionale e di incrementare il proprio reddito e/o il suo patrimonio.
Nel caso in esame è provata una disparità reddituale tra i coniugi in quanto dalla documentazione agli atti e dalle Parte_2
certificazioni prodotte dagli stessi coniugi è, infatti, emerso che la CP_1
dispone di un reddito mensile di circa 1500,00 E e che l'ex coniuge
(secondo quanto emerge dalle ultime tre dichiarazioni dei Parte_1
redditi - 730 anno 2023,2024 e 2025 - estratti conto della movimentazione bancaria dall'anno 2023) di circa 4000,00 E mensili.
Inoltre sulla base di quanto argomentato dall'appellata può
presumersi che la stessa si sia dedicata sulla base della durata del matrimonio e della nascita di due figli alla cura della famiglia e alla crescita della prole , consentendo al marito di dedicarsi al lavoro, di fare carriera e di incrementare il suo patrimonio.
In conclusione il Tribunale ha riconosciuto l'assegno divorzile sulla base della funzione perequativa e come precisato dalla Corte di Cassazione
tale funzione da distinta da quella compensativa;
invero mentre la funzione compensativa serve a compensare delle rinunce ad occasioni professionali 9 e reddituali, quella perequativa serve a riconoscere un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione di vita familiare e,
conseguentemente, alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge (cfr.
sent. Cass. n.16803/25; sent. Cass. n.10726/25; sent. Cass. n.9785/25; sent.
Cass. n.7126/25; sent. Cass. n.7011/25).
Secondo l'interpretazione della stessa Corte di Cassazione solo la funzione perequativa, diversamente da quella compensativa, prescinde dalla prova delle rinunce ad occasioni lavorative.
A fronte di un riconoscimento dell'assegno divorzile in relazione al profilo perequativo, l'appellante ha censurato l'attribuzione solo sotto il profilo compensativo.
In particolare, il con un unico motivo di gravame, ha Parte_1
lamentato il riconoscimento da parte del Giudice di primo grado dell'assegno divorzile pur in mancanza di prove sul se lo squilibrio reddituale sia stato generato da sacrifici professionali o perdite di chance professionali da parte del coniuge debole, evidenziando, che non risultava che la avesse concretamente rinunciato, per contribuire e dedicarsi CP_1
ai bisogni della famiglia, ad occasioni professionali e reddituali, avendo
10 sempre lavorato e avendo raggiunto il livello di inquadramento più elevato per la propria categoria professionale (coordinatore infermieristico).
Non si tratta, tuttavia,del profilo preso in considerazione dal Giudice
di prime cure che ha riconosciuto l'assegno divorzile sulla base della funzione perequativa, considerando il maggiore impegno profuso dalla donna nella crescita dei figli e, più in generale, nella conduzione della vita familiare.
In sostanza l'appello è inaccoglibile perché non viene contestato in alcun modo l'attribuzione dell'assegno sotto il profilo della funzione compensativa.
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile non ha particolare rilievo il fatto che il abbia stipulato un mutuo di 900,00 E al Parte_1
mese per acquistare una casa a Salerno perché tale acquisto è conseguito alla vendita a suo favore della metà della casa sita in Maiori e cointestata alla e perché la sproporzione reddituale nonostante tale debito è CP_1
comunque persistente.
L'appellante non ha , poi, dimostrato di aver elargito somme all'ex coniuge in funzione perequativa, in quanto in primo grado solo in sede di
11 comparsa conclusionale e, quindi tardivamente , ha esibito una certificazione della Generali da cui è possibile evincere la sussistenza di una polizza assicurativa di 50 mila E e non di E 100 mila E a favore della
, senza alcun riscontro in merito al fatto che le somme in questione CP_1
siano state versate dal Parte_1
Le spese seguono la soccombenza (scaglione di riferimento: valore indeterminabile bassa complessità- valori minimi- fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese a favore dell'appellato,
spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e
12 il 15% per spese generali con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater
DPR 115/2002.
Salerno, 21 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
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