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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5206 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 23.12.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 07.01.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito di note.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalla convenuta, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che non sono, allo stato, visibili note scritte degli attori.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 16,46.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2086 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
e (Avv. Consuelo Caleca) Parte_1 Parte_2
attori
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Elvira Anna Maria CP_1
Pellegrino) convenuta
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_2
02.02.2022, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento in favore dello stesso della complessiva somma di € 2.934,85, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Dispone la compensazione delle spese legali nella misura del 50% e condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice della restante metà, liquidata d'ufficio in complessivi
€ 1.408,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre che delle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico di parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e agiscono in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in Parte_1 Parte_2
conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 26.10.2017, alle ore 18,30 circa, allorquando, mentre il secondo percorreva a bordo del motociclo Honda Hornet, tg. CV84725, di proprietà del primo, la SS 186, con direzione di marcia verso CO, giunto al Km 26+100, perdeva il controllo del mezzo e scivolava a causa di un dissesto presente sul manto stradale, provocando danni al mezzo e lesioni fisiche al suo conducente.
Svolte le superiori premesse in fatto, occorre premettere che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia è applicabile anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., avuto riguardo alla tipologia della strada, alla sua estensione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza e sicurezza.
È configurabile, in particolare, a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione, in quanto è risultato, in concreto, accertato che il 26.10.2017, mentre percorreva a bordo del motociclo di proprietà di la SS 186, giunto all'altezza della chilometrica Parte_1
26+100, ha perso il controllo del mezzo a causa della presenza sulla sede stradale Parte_2
di un dissesto ed è caduto al suolo.
Ora, passando alla disamina delle prove acquisite, deve preliminarmente osservarsi che nessun pregio probatorio può riconoscersi ai fini della descrizione della dinamica dei fatti alle dichiarazioni rese dal teste e ciò a causa delle incongruenze rilevate tra le affermazioni rese Testimone_1
all'udienza del 27.06.2023 e quelle rese innanzi ai Carabinieri della compagnia di CO il giorno dopo il sinistro.
Invero, le dichiarazioni rese dal teste ai CC inducono a ritenere che lo stesso non assistette al sinistro: a detta dell' mentre percorreva a bordo del proprio mezzo la SS 186 con direzione Tes_1
verso CO (la medesima del motociclo), “venivo sorpassato da una moto di colore nero” e, dopo avere effettuato la curva, rilevava la presenza di un ragazzo riverso sul margine destro della carreggiata.
Escusso all'udienza del 27.06.2023, ha, invece, descritto la dinamica del sinistro, Testimone_1
sostenendo che “ho visto bene il fatto quando è accaduto”.
Non convincono, peraltro, le spiegazioni fornite dal testimone in sede di escussione: l' Tes_1
sollecitato dal Giudice a fornire chiarimenti in relazione alle contraddizioni tra quanto appena dichiarato e quanto all'epoca dei fatti riferito ai CC, ha attribuito alla propria emotività e ad un momentaneo stato confusionale le dichiarazioni rese nel verbale di sommarie informazioni, concludendo di avere reso le dichiarazioni “un po' alla leggera”.
Diversamente è a dirsi della prova assunta con il teste che, premettendo di non Testimone_2
conoscere gli attori prima del fatto e di avervi assistito, in quanto, al momento dello stesso,
“percorrevo la statale 186 a bordo della mia auto con direzione opposta a quella della moto”, ha confermato di avere visto che improvvisamente “la moto iniziava a perdere l'equilibrio e poi cadere sul suo lato sinistro”.
Secondo la rappresentazione del “il ragazzo ha perso l'equilibrio dove c'erano dossi sulla Tes_2
strada” e “ha perso l'equilibrio passando sul dosso… il motore ha traballato e il ragazzo è volato dalla moto”; peraltro, a detta del testimone, “il dosso non è artificiale ma è creato dallo stesso asfalto, che non è pianeggiante”.
Molto significativamente, il ha dichiarato che “la strada era aperta al transito e non Tes_2
c'erano segnalazioni della presenza del dissesto”.
Dalle affermazioni del teste emerge, dunque, che il motociclista è incappato in una deformazione del manto stradale tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere del mezzo a due ruote e difficile da governare condotto da Parte_2
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio della moto sul dosso e la sua perdita di equilibrio completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu in concreto provocata dalla presenza sulla strada dell'anomalia.
Non può non osservarsi, peraltro, che non vale ad inficiare il pregio probatorio delle dichiarazioni rese dal il fatto che lo stesso non fu identificato dai CC al momento del fatto: è lo stesso Tes_2
a riferire di non essersi arrestato a dare soccorso, ma di avere sostato qualche minuto, Tes_2
rimanendo sulla propria autovettura, “per vedere come stesse il ragazzo”, nella convinzione della superfluità del proprio intervento “dato che c'era altra gente”.
D'altra parte, anche i CC intervenuti nelle immediatezze del sinistro rilevarono la presenza di deformazioni dell'asfalto “che lo rendevano sconnesso” proprio nel punto in cui il motociclista aveva perduto il controllo del veicolo.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso, non sussistendo in atti prove significative che inducano a ritenere diversamente;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Venendo all'individuazione del responsabile, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: tale soggetto deve identificarsi sicuramente nell' proprietaria e custode della rete stradale e autostradale, che avrebbe dovuto dimostrare di CP_1
avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, adeguatamente offerta dalla convenuta.
E infatti, posto che nessuna prova è emersa sulla segnalazione dello stato di pericolo – segnalazione anzi esclusa dal teste –, nessun addebito può essere mosso al conducente della moto, atteso che nessuna prova è stata adeguatamente offerta e nessun elemento è emerso tale da lasciare intendere che egli, deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posto in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla e non potendoglisi richiedere un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni della strada, che, in una civiltà mediamente civilizzata, devono presumersi e pretendersi ottimali.
Non è stato dimostrato, per esempio, che la velocità del motociclo non fosse adeguata, nulla essendo stato in grado di riferire il in ordine a questo aspetto: nondimeno, se è vero, come Tes_2
riferito dal testimone, che “la velocità in prossimità della curva non può essere elevata, data la conformazione dei luoghi”, allora può logicamente dedursi che la velocità di guida della moto non fosse eccessiva.
Si aggiunga a tanto che, trattandosi di un dosso naturale, “creato dallo stesso asfalto che non è pianeggiante”, ben può opinarsi che non vi fossero differenze cromatiche tra lo stesso e l'asfalto circostante della carreggiata, di guisa che il dissesto risultava scarsamente percepibile dal conducente del mezzo a due ruote, la cui attenzione - percorrendo una strada a doppio senso di circolazione - doveva chiaramente essere rivolta non soltanto alla strada ma anche ai veicoli provenienti dalla direzione opposta.
Peraltro, la carenza di segnalazioni e il fatto che la strada fosse aperta al transito dei veicoli non può che avere ingenerato negli utenti la convinzione che il tragitto fosse di sicura percorrenza. Non è stato dimostrato, poi, che l'insidia de qua si trovasse sulla strada da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario e custode, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
Al contrario, dalle dichiarazioni del si evince che la strada “oggi è stata sistemata;
anzi, è Tes_2
stato anche apposto il cartello per indicare la presenza del dosso” – circostanza, questa, dalla quale ben può inferirsi la consapevolezza da parte dell'ente gestore della pericolosità di quel tratto stradale.
E dunque, non essendo stata, in concreto, fornita la prova della sussistenza del caso fortuito
(l'unica, si ribadisce, che avrebbe esentato il custode dalla responsabilità per l'occorso), non può essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' CP_1
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale Parte_2
con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni – confermate anche a seguito delle osservazioni del Ct di parte attrice –, cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto che non fosse residuato a carico del motociclista un danno biologico permanente.
Il Ctu ha concluso nel senso di ritenere che ha riportato “policontusioni ed Parte_2
escoriazioni multiple”, confermando l'esistenza di un nesso di causa tra le lesioni riportate e l'incidente stradale per cui è causa, id est con una caduta a terra dopo la perdita di controllo del veicolo.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore dalle lesioni patite (15 giorni di I.T.T.
e 20 giorni di I.T.P. al 50%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08). E così, quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'assenza di postumi permanenti e della ridotta durata complessiva del periodo di inabilità temporanea, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attore a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 2.875,00 (di cui € 1.725,00 per I.T.T. ed € 1.150,00 per I.T.P. al
50%), con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto dall'attore in connessione eziologica con le lesioni provocate dal sinistro;
deve, pertanto, riconoscerglisi la somma di € 59,85 per le prestazioni sanitarie descritte della ricevuta in atti, non computata dal Ctu nella relazione - somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data dell'esborso.
La somma da liquidare in favore dell'attore ammonta complessivamente ad € Parte_2
2.934,85 (tenendo presente che la somma di € 2.875,00 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di € 59,85
- riconosciuto a ristoro delle spese sostenute - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici
Istat), sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(26.10.2017), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento dei danni al mezzo spiegata da Parte_1
proprietario del motociclo Honda Hornet condotto da non avendo l'attore Parte_2
neppure tentato di dedurre la prova del danno asseritamente patito e apoditticamente quantificato in
€ 2.000,00.
In ordine al governo delle spese di lite, se, da un lato, va valutata la condotta della convenuta, che ha rifiutato la proposta conciliativa del Giudice, praticamente corrispondente alle presenti statuizioni;
dall'altro, deve tenersi conto del significativo divario tra quanto chiesto dagli attori e quanto riconosciuto ad uno di essi e del rigetto della domanda dell'altro. Le superiori considerazioni lasciano reputare sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione del 50% delle spese di lite.
Parte convenuta va condannata a corrispondere a parte attrice la restante metà, che va liquidata, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal
D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.408,00, di cui € 132,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre al rimborso delle spese relative alla ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico della stessa.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 23 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalla convenuta, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che non sono, allo stato, visibili note scritte degli attori.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 16,46.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2086 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
e (Avv. Consuelo Caleca) Parte_1 Parte_2
attori
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Elvira Anna Maria CP_1
Pellegrino) convenuta
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_2
02.02.2022, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento in favore dello stesso della complessiva somma di € 2.934,85, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Dispone la compensazione delle spese legali nella misura del 50% e condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice della restante metà, liquidata d'ufficio in complessivi
€ 1.408,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre che delle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico di parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e agiscono in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in Parte_1 Parte_2
conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 26.10.2017, alle ore 18,30 circa, allorquando, mentre il secondo percorreva a bordo del motociclo Honda Hornet, tg. CV84725, di proprietà del primo, la SS 186, con direzione di marcia verso CO, giunto al Km 26+100, perdeva il controllo del mezzo e scivolava a causa di un dissesto presente sul manto stradale, provocando danni al mezzo e lesioni fisiche al suo conducente.
Svolte le superiori premesse in fatto, occorre premettere che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia è applicabile anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., avuto riguardo alla tipologia della strada, alla sua estensione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza e sicurezza.
È configurabile, in particolare, a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione, in quanto è risultato, in concreto, accertato che il 26.10.2017, mentre percorreva a bordo del motociclo di proprietà di la SS 186, giunto all'altezza della chilometrica Parte_1
26+100, ha perso il controllo del mezzo a causa della presenza sulla sede stradale Parte_2
di un dissesto ed è caduto al suolo.
Ora, passando alla disamina delle prove acquisite, deve preliminarmente osservarsi che nessun pregio probatorio può riconoscersi ai fini della descrizione della dinamica dei fatti alle dichiarazioni rese dal teste e ciò a causa delle incongruenze rilevate tra le affermazioni rese Testimone_1
all'udienza del 27.06.2023 e quelle rese innanzi ai Carabinieri della compagnia di CO il giorno dopo il sinistro.
Invero, le dichiarazioni rese dal teste ai CC inducono a ritenere che lo stesso non assistette al sinistro: a detta dell' mentre percorreva a bordo del proprio mezzo la SS 186 con direzione Tes_1
verso CO (la medesima del motociclo), “venivo sorpassato da una moto di colore nero” e, dopo avere effettuato la curva, rilevava la presenza di un ragazzo riverso sul margine destro della carreggiata.
Escusso all'udienza del 27.06.2023, ha, invece, descritto la dinamica del sinistro, Testimone_1
sostenendo che “ho visto bene il fatto quando è accaduto”.
Non convincono, peraltro, le spiegazioni fornite dal testimone in sede di escussione: l' Tes_1
sollecitato dal Giudice a fornire chiarimenti in relazione alle contraddizioni tra quanto appena dichiarato e quanto all'epoca dei fatti riferito ai CC, ha attribuito alla propria emotività e ad un momentaneo stato confusionale le dichiarazioni rese nel verbale di sommarie informazioni, concludendo di avere reso le dichiarazioni “un po' alla leggera”.
Diversamente è a dirsi della prova assunta con il teste che, premettendo di non Testimone_2
conoscere gli attori prima del fatto e di avervi assistito, in quanto, al momento dello stesso,
“percorrevo la statale 186 a bordo della mia auto con direzione opposta a quella della moto”, ha confermato di avere visto che improvvisamente “la moto iniziava a perdere l'equilibrio e poi cadere sul suo lato sinistro”.
Secondo la rappresentazione del “il ragazzo ha perso l'equilibrio dove c'erano dossi sulla Tes_2
strada” e “ha perso l'equilibrio passando sul dosso… il motore ha traballato e il ragazzo è volato dalla moto”; peraltro, a detta del testimone, “il dosso non è artificiale ma è creato dallo stesso asfalto, che non è pianeggiante”.
Molto significativamente, il ha dichiarato che “la strada era aperta al transito e non Tes_2
c'erano segnalazioni della presenza del dissesto”.
Dalle affermazioni del teste emerge, dunque, che il motociclista è incappato in una deformazione del manto stradale tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere del mezzo a due ruote e difficile da governare condotto da Parte_2
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio della moto sul dosso e la sua perdita di equilibrio completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu in concreto provocata dalla presenza sulla strada dell'anomalia.
Non può non osservarsi, peraltro, che non vale ad inficiare il pregio probatorio delle dichiarazioni rese dal il fatto che lo stesso non fu identificato dai CC al momento del fatto: è lo stesso Tes_2
a riferire di non essersi arrestato a dare soccorso, ma di avere sostato qualche minuto, Tes_2
rimanendo sulla propria autovettura, “per vedere come stesse il ragazzo”, nella convinzione della superfluità del proprio intervento “dato che c'era altra gente”.
D'altra parte, anche i CC intervenuti nelle immediatezze del sinistro rilevarono la presenza di deformazioni dell'asfalto “che lo rendevano sconnesso” proprio nel punto in cui il motociclista aveva perduto il controllo del veicolo.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso, non sussistendo in atti prove significative che inducano a ritenere diversamente;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Venendo all'individuazione del responsabile, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: tale soggetto deve identificarsi sicuramente nell' proprietaria e custode della rete stradale e autostradale, che avrebbe dovuto dimostrare di CP_1
avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, adeguatamente offerta dalla convenuta.
E infatti, posto che nessuna prova è emersa sulla segnalazione dello stato di pericolo – segnalazione anzi esclusa dal teste –, nessun addebito può essere mosso al conducente della moto, atteso che nessuna prova è stata adeguatamente offerta e nessun elemento è emerso tale da lasciare intendere che egli, deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posto in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla e non potendoglisi richiedere un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni della strada, che, in una civiltà mediamente civilizzata, devono presumersi e pretendersi ottimali.
Non è stato dimostrato, per esempio, che la velocità del motociclo non fosse adeguata, nulla essendo stato in grado di riferire il in ordine a questo aspetto: nondimeno, se è vero, come Tes_2
riferito dal testimone, che “la velocità in prossimità della curva non può essere elevata, data la conformazione dei luoghi”, allora può logicamente dedursi che la velocità di guida della moto non fosse eccessiva.
Si aggiunga a tanto che, trattandosi di un dosso naturale, “creato dallo stesso asfalto che non è pianeggiante”, ben può opinarsi che non vi fossero differenze cromatiche tra lo stesso e l'asfalto circostante della carreggiata, di guisa che il dissesto risultava scarsamente percepibile dal conducente del mezzo a due ruote, la cui attenzione - percorrendo una strada a doppio senso di circolazione - doveva chiaramente essere rivolta non soltanto alla strada ma anche ai veicoli provenienti dalla direzione opposta.
Peraltro, la carenza di segnalazioni e il fatto che la strada fosse aperta al transito dei veicoli non può che avere ingenerato negli utenti la convinzione che il tragitto fosse di sicura percorrenza. Non è stato dimostrato, poi, che l'insidia de qua si trovasse sulla strada da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario e custode, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
Al contrario, dalle dichiarazioni del si evince che la strada “oggi è stata sistemata;
anzi, è Tes_2
stato anche apposto il cartello per indicare la presenza del dosso” – circostanza, questa, dalla quale ben può inferirsi la consapevolezza da parte dell'ente gestore della pericolosità di quel tratto stradale.
E dunque, non essendo stata, in concreto, fornita la prova della sussistenza del caso fortuito
(l'unica, si ribadisce, che avrebbe esentato il custode dalla responsabilità per l'occorso), non può essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' CP_1
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale Parte_2
con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni – confermate anche a seguito delle osservazioni del Ct di parte attrice –, cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto che non fosse residuato a carico del motociclista un danno biologico permanente.
Il Ctu ha concluso nel senso di ritenere che ha riportato “policontusioni ed Parte_2
escoriazioni multiple”, confermando l'esistenza di un nesso di causa tra le lesioni riportate e l'incidente stradale per cui è causa, id est con una caduta a terra dopo la perdita di controllo del veicolo.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore dalle lesioni patite (15 giorni di I.T.T.
e 20 giorni di I.T.P. al 50%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08). E così, quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'assenza di postumi permanenti e della ridotta durata complessiva del periodo di inabilità temporanea, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attore a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 2.875,00 (di cui € 1.725,00 per I.T.T. ed € 1.150,00 per I.T.P. al
50%), con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto dall'attore in connessione eziologica con le lesioni provocate dal sinistro;
deve, pertanto, riconoscerglisi la somma di € 59,85 per le prestazioni sanitarie descritte della ricevuta in atti, non computata dal Ctu nella relazione - somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data dell'esborso.
La somma da liquidare in favore dell'attore ammonta complessivamente ad € Parte_2
2.934,85 (tenendo presente che la somma di € 2.875,00 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di € 59,85
- riconosciuto a ristoro delle spese sostenute - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici
Istat), sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(26.10.2017), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento dei danni al mezzo spiegata da Parte_1
proprietario del motociclo Honda Hornet condotto da non avendo l'attore Parte_2
neppure tentato di dedurre la prova del danno asseritamente patito e apoditticamente quantificato in
€ 2.000,00.
In ordine al governo delle spese di lite, se, da un lato, va valutata la condotta della convenuta, che ha rifiutato la proposta conciliativa del Giudice, praticamente corrispondente alle presenti statuizioni;
dall'altro, deve tenersi conto del significativo divario tra quanto chiesto dagli attori e quanto riconosciuto ad uno di essi e del rigetto della domanda dell'altro. Le superiori considerazioni lasciano reputare sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione del 50% delle spese di lite.
Parte convenuta va condannata a corrispondere a parte attrice la restante metà, che va liquidata, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal
D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.408,00, di cui € 132,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre al rimborso delle spese relative alla ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico della stessa.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 23 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina