Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5185/2024 promosso da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. AURORA Parte_1
MARCELLI;
e nato a [...] l'[...] rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CICCONI MASSI PIERGIOVANNI,
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia , minore di anni quattordici, sarà collocata presso l'abitazione materna e affidata Per_1
in condivisione a entrambi i genitori.
3) Il SI. potrà vedere la figlia quando vorrà e trattenerla con sé alle seguenti modalità: CP_1
a. Nelle visite settimanali:
- Il martedì e il giovedì dalle ore 19.00 sino al giorno successivo, allorquando la riaccompagnerà a scuola durante l'anno scolastico, mentre durante le vacanze estive la figlia minore sarà riaccompagnata presso i centri estivi negli orari previsti oppure, in
1
- Il fine settimana, con weekend alterni, dal sabato alle ore 17.00 sino alle ore 21.00 della domenica allorquando la riaccompagnerà presso la abitazione materna.
b. Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua e lunedì dell'angelo saranno trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore e specificamente: Per_1
1. Durante le vacanze natalizie 7 giorni consecutivi dalle ore 10.00 del 24.12 alle ore
18.00 del 30.12 o dalle ore 18.00 del 30.12 alle ore 18.00 del 06.01;
2. Durante le vacanze pasquali 3 giorni consecutivi dalle ore 10.00 del giovedì alle ore
18.00 del giorno di Pasqua o dalle ore 18.00 del giorno di Pasqua all'entrata a scuola del mercoledì successivo.
c. Durante le vacanze estive 15 giorni (anche non consecutivi) da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
d. Parimenti, saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore le festività di calendario
(25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, festa del patrono), dalle ore 10.00 della mattina del giorno festivo al giorno successivo con riaccompagno a scuola.
e. Entrambi i genitori, facoltativamente, e con un preavviso all'altro di almeno un mese, potranno trascorrere con la figlia minore sette giorni consecutivi a scelta durante l'anno per una vacanza durante la quale verrà sospesa l'ordinaria modalità di visita senza prevedere il recupero della stessa.
f. Si evidenzia la possibilità per i genitori, di comune accordo – compatibilmente con le reciproche esigenze e con gli impegni della minore - di provvedere ad apportare modifiche alle previsioni che precedono nell'esclusivo interesse degli stessi.
g. Il padre e la madre, allorquando la minore sarà con l'altro genitore, potranno liberamente telefonare o comunicare con lei mediante whatsapp/mail/sms.
h. Entrambi i genitori, qualora la figlia desiderasse parlare telefonicamente durante la giornata con la mamma o con il padre o voglia trascorrere la notte con il genitore presso la quale non
è collocata secondo le ordinarie modalità di visita, si impegnano ad assecondarla al fine di garantire la sua serenità.
i. I genitori convengono di assumere di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per la figlia, di vita, scuola e/o lavoro, salute, svago mentre l'ordinaria amministrazione potrà essere compiuta da ciascun genitore disgiuntamente dall'altro.
j. Il padre e la madre si impegnano a rispettare i dieci articoli della Carta dei Diritti dei figli pubblicata il 02.10.2018 dall'Autorità garante per l'Infanzia e l'adolescenza.
k. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente:
2 1. A non denigrare la figura dell'altro genitore e ad evitare che la figlia assistano a eventuali momenti di tensione tra di loro;
2. A consentire alla figlia una serena frequentazione delle rispettive famiglie paterna e materna.
4) Il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 CP_1 Pt_1
(trecentocinquanta euro) quale contributo al mantenimento della figlia mediante versamento Per_1
sul conto corrente già di sua conoscenza con IBAN: [...] nell'intestazione della ridetta . Parte_1
Detto importo è da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie, degli impiegati e degli operai.
5) Le spese di straordinaria amministrazione relative alla figlia minore saranno ripartite Per_1
tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. Le spese straordinarie sono quelle previste dal protocollo sulla “La disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborati dalla Conferenza Distrettuale e sottoscritti in data 10 luglio 2024.
6) Nessun contributo al mantenimento, a differenza di quanto previsto in separazione, è dovuto al figlio perché, come detto, è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_2
7) I coniugi si rilasciano autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei passaporti.
8) Non vi sono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
9) I SIg.ri e , con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano Controparte_1 Parte_1 espressamente di non volersi riconciliare e di voler sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte.
10) I coniugi stabiliscono di aver già dato esecutività alle condizioni del presente ricorso.
11) I coniugi dichiarano che le spese legali relative alla presente procedura dovranno intendersi integralmente compensate tra loro senza vincolo di solidarietà, con la conseguenza che ognuno di essi farà fronte in modo autonomo al pagamento delle competenze del proprio difensore.
12) Si allega il piano genitoriale relativo alla figlia precisando che le modalità indicate sono Per_1
quelle della separazione e che le stesse vengono attuate da anni”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Senigallia (AN) il 25.05.2002.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3 Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*****
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 10037 del 25.07.2019 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 19.07.2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge.
Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Senigallia (AN) il 25.05.2002 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) al n. 10, parte 1, serie // dell'anno 2002.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore Non si ravvisa la necessità, né Persona_3
l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Nulla con riferimento all'altro figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Senigallia Parte_1 Controparte_1
(AN) il 25/05/2002 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) al n.
10, parte 1, serie // dell'anno 2002; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
4 nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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