Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2199 del 2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2199 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
C.F. , parte nata a CARIATI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
09.10.61, rappresentata e difesa dall'avv. GENTILE CARMELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. parte nata a PIETRAPAOLA (CS) in [...] CP_1 C.F._2
16.08.66
- RESISTENTE contumace –
NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.11.24 parte ricorrente
[...] ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito Parte_1
. CP_1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- in data 12.05.01 in Cariati veniva celebrato il matrimonio concordatario, tra i signori:
e ; Parte_1 CP_1
- Dallo stesso non nascevano figli;
- I coniugi, dopo il matrimonio, sono andati a vivere nell'abitazione sita in Pietrapaola (CS) alla Via Nazionale 86, all'epoca di proprietà della sorella del signor;
CP_1
- dopo un periodo di serena convivenza, la loro unione è divenuta impossibile a causa di gravi incompatibilità caratteriali che hanno determinato contrasti insanabili e che impediscono una corretta prosecuzione del rapporto;
- tra i coniugi, infatti non esiste più una unione affettiva e sentimentale, ed è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, nonché la convivenza sotto lo stesso tetto.
Infatti, la signora si è trasferita presso altra abitazione sita in Pietrapaola, Via Parte_1
Nazionale 31. Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di:
a. previa emanazione dei provvedimenti di legge sia pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto.
b. Assegnare al Sig. la casa coniugale sita in Pietrapaola Via Nazionale n. 86, di CP_1 proprietà della sorella, mantenendo i mobili e i suppellettili ad esclusione della camera da letto acquistata dalla signora Parte_1
c. Autorizzare la ricorrente ad asportare i propri beni personali;
d. Con rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
d. L'autovettura Marca Fiat Multipla tg EB283MB già di proprietà del sig. , rimane di CP_1 proprietà esclusiva dello stesso. E' stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c. Alla udienza del 4.3.25 si è provveduto all'audizione della sola parte ricorrente, alla luce della mancata costituzione della parte resistente. Per effetto della mancata presenza della parte resistente, il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine. Dopo aver proceduto all'audizione della il giudice designato, autorizzati Parte_1 implicitamente i coniugi a vivere separati e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, alla luce del thema decidendum disegnato dall'atto introduttivo del ricorrente, ha invitato il ricorrente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa ex art. 473bis.22 c.p.c.
Il difensore ha discusso e concluso come in atti.
2. Declaratoria di contumacia di parte resistente.
Va prima di tutto dichiarata la contumacia di parte resistente, rispetto alla quale la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza è stata regolarmente eseguita e si è ritualmente perfezionata.
3. La domanda di separazione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nessuna domanda di addebito della separazione è stata formulata da parte ricorrente.
Non sono poi nati figli dal matrimonio tra i coniugi e, quindi, nulla va disposto in tema di affidamento, mantenimento degli stessi ed assegnazione della casa familiare. Con riferimento a quest'ultima, infatti, va rammentato che l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
4. Inammissibilità delle ulteriori domande proposte in questa sede. Oggetto del giudizio di separazione, per il quale si applica un rito speciale, è l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra R.G. n. 2199 del 2024 - Pag. 3 di 3
i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente.
5. Il regime delle spese L'accoglimento parziale delle domande di parte ricorrente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I
CONIUGI , come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1 B. DICHIARA l'INAMMISSIBILITÀ delle altre domande;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cariati per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 15, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001); E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.3.25.
Il Presidente dott. Beatrice Magaro'
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia