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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9212 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice GE NI, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 ottobre 2025, fissata per la discussione orale della causa ex articolo 281-sexies c.p.c., ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29302 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
con sede a Milano, in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Diana Rossi, come da procura allegata all'atto di citazione ATTRICE Contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società attrice Parte_1
Voglia il Tribunale,
IN VIA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - previo ordine al Sig. di esibizione CP_1 dell'originale del doc. 2 del fascicolo del Sig. nel Giudizio n. 2562/20 R.G. Tribunale di CP_1 Milano (quivi allegato al doc. 3) - accertare e dichiarare la falsità materiale del documento allegato in
1 copia fotostatica al doc. 3 e prodotto dal Sig. al doc. 2 parimenti solo in copia fotostatica nel CP_1 fascicolo n. proc. n. 2562/20 R.G. Tribunale di Milano, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese legali, di cui si chiede la liquidazione in base alla tariffa vigente.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede, fin d'ora, che venga ammessa consulenza tecnica volta ad accertare l'autenticità o meno del documento oggetto di querela di falso in questa sede. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, modificare.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Con comparsa ritualmente notificata in data 28 luglio 2024, la società (di seguito: Parte_1
, ha riassunto il giudizio di querela di falso proposto in via incidentale nei confronti di Pt_1
nel corso dell'impugnazione pendente tra le stesse parti, rispettivamente acquirente Controparte_1
e venditore, innanzi alla Corte d'Appello di Milano, avente ad oggetto la sentenza con cui il Tribunale
di Milano, in data 13.7.2022, aveva rigettato la sua domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con il convenuto il 28 novembre 2017 (di seguito: il Contratto preliminare), con contestuale richiesta di condanna di costui al rilascio del relativo immobile e al pagamento dell'indennità di occupazione.
L'attore, in particolare, ha impugnato di falsità il documento “Accordo di riservatezza per preliminare
compravendita” datato 28.11.2017 (doc. 3 att.), di cui ha dedotto di avere avuto conoscenza solo in occasione della costituzione di controparte nel giudizio definito innanzi al Tribunale di Milano (R.G.
2562/2020), allorquando veniva prodotto in copia quale doc. 2.
ha qui dedotto che il documento in questione sarebbe stato artatamente creato mediante “un Pt_1
maldestro bricolage”, assemblando porzioni di documenti diversi – tra cui il contratto preliminare di compravendita - realmente sottoscritti tra le parti, dai quali, peraltro, sarebbe stata estrapolata anche la sottoscrizione di parte attrice per poi farla figurare sul documento oggetto del presente giudizio.
2 A sostegno della propria allegazione la società attrice deduceva che il documento citato non era mai stato sottoscritto dal proprio legale rappresentante e conteneva gravi anomalie ed errori quali:
- la presenza di grossolani errori grammaticali e di sintassi;
- la presenza di identiche sottoscrizioni esattamente sovrapponibili, riferibili a parte attrice, nel documento impugnato di falso e nel contratto preliminare di compravendita di immobile stipulato tra le stesse parti;
- la presenza nel documento impugnato del timbro della società attrice sia nello spazio riservato a parte acquirente che in quello riservato a parte venditrice;
- un disallineamento del testo, che non presentava margini omogenei.
Tali elementi rappresentavano tutti indici grafici di palese falsità materiale del documento in questione.
Contestava, poi, la dichiarazione contenuta nel documento impugnato , “di avere ricevuto la somma
pari a € 50.000,00 in contanti dal IG , sostenendo di non aver mai ricevuto la Controparte_1
somma di denaro ivi indicata, posto che costui aveva eseguito pagamenti di alcune rate anche dopo la
(apparente) sottoscrizione del documento;
tanto più in contanti, circostanza inverosimile alla luce del rilevante importo in questione, in aperta violazione del limite di € 3.000,00 al pagamento in contanti imposto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto preliminare nel 2017.
Chiedeva pertanto - previo ordine al di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale del doc. 3 CP_1
“Accordo di riservatezza per preliminare compravendita” datato 28.11.2017, prodotto dal convenuto quale doc. 2 nel fascicolo nel giudizio di primo grado - la declaratoria di falsità del documento impugnato.
3 Con decreto ex art. 171 bis del 25.11.2024 il giudice istruttore disponeva la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento nel processo secondo il disposto dell'art. 71 c.p.c. e, accertata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione e l'integrità dei termini a comparire, dichiarava la contumacia del convenuto Controparte_1
All'udienza di trattazione il giudice, in accoglimento dell'istanza di parte attrice, ordinava al convenuto la produzione in giudizio dell'originale del documento oggetto di querela di falso mediante deposito in cancelleria. Successivamente, stante l'inottemperanza del convenuto contumace all'ordinanza del 11
febbraio 2025 – regolarmente notificatagli - il giudice fissava udienza di discussione e tratteneva la causa in decisione.
*****
La querela di falso proposta dalla società attrice avverso il documento “Accordo di riservatezza per
preliminare compravendita” datato 28.11.2017 “allegato in copia fotostatica al doc. 3 e prodotto dal
Sig. al doc. 2 parimenti solo in copia fotostatica nel fascicolo n. proc. n. 2562/20 R.G. CP_1
Tribunale di Milano” è fondata.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, chi propone querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova consentito dall'ordinamento e astrattamente idoneo all'accertamento del falso, ivi comprese le presunzioni (Cass. 14.2.2024, n. 4013;
Cass. 19.2.2019 n. 4720; Cass. 12.5.1980 n. 3131). Non sussistono quindi limitazioni alla prova della falsità di un documento, il cui relativo onere può essere validamente assolto anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, sussistenti nel caso di specie.
4 Invero, da un attento esame del documento impugnato di falso emergono plurimi elementi che depongono in favore della tesi attorea, e segnatamente:
➢ nella parte inferiore destra e sinistra del documento, sia nello spazio riservato all'acquirente che nello spazio riservato al venditore, di registra la presenza del timbro della società attrice;
➢ disallineamento del margine dalla pagina tra la porzione superiore del testo (da “Con la presente…” a “€ 310.000”) e quella inferiore posta al di sopra dello spazio riservato alle sottoscrizioni (da “In data odierna” a “acconto”);
➢ l'assenza di compiuto significato della prima frase, indicante i soggetti ma priva di verbo e complemento oggetto;
➢ l'assenza di nessi logici tra il primo periodo, espresso come sopra, ed il secondo periodo, da esso totalmente scollegato.
A ciò si aggiunga la palese contraddittorietà tra la denominazione di “Accordo di riservatezza per
preliminare compravendita” posta nella parte superiore, al centro, del documento impugnato, ed il suo contenuto, recante la dichiarazione “In data odierna io sottoscritto dichiaro di avere Parte_2
ricevuto la somma pari a € 50.000,00 in contanti dal IG , qualificabile, al più, Controparte_1
come quietanza di pagamento rilasciata dal venditore all'acquirente (doc. 3 att.). Pt_1 CP_1
Infine, la stessa somma di denaro che nel Contratto preliminare era stata qualificata come caparra confirmatoria, da versarsi in € 2.000,00 contestualmente alla stipulazione del contratto ed € 48.000,00
in rate mensili da € 1.000,00 “ad integrazione della caparra confirmatoria”, veniva insolitamente qualificata nel documento “Accordo di riservatezza per preliminare compravendita”, asseritamente sottoscritto in pari data, quale somma ricevuta a titolo di “acconto” (v. doc. 6 e doc. 3 di parte attrice).
5 Le inesattezze grafiche riscontrate nel documento impugnato, unitamente alla contraddittorietà
intrinseca tra la sua denominazione e il suo contenuto nonché le plurime incongruenze tra il documento in questione ed il contenuto del Contratto preliminare, rappresentano tutti indici che, già di per se stessi, fanno propendere per la falsità dello “Accordo di riservatezza per preliminare compravendita”
datato 28.11.2017, oggetto del presente giudizio.
A tali indizi di falsità si sommano, poi, le inverosimili circostanze temporali inerenti alla stipulazione e sottoscrizione dei due documenti nonché le discordanze in ordine alle modalità di pagamento della somma di denaro oggetto di contestazione nel giudizio di merito, elementi tutti che ulteriormente depongono in favore della falsità del documento impugnato.
Inverosimile, appare, in primo luogo, la circostanza risultante dal documento impugnato di falso, di avere il eseguito il pagamento dell'intera somma di € 50.000,00 contestualmente alla CP_1
stipulazione del Contratto preliminare, che, invece, prevedeva il pagamento alla stipulazione della sola somma di € 2.000,00 a titolo di caparra confirmatoria nonché il successivo pagamento, allo stesso titolo, della somma di € 48.000,00 in 48 mesi.
Non risulta, infatti, credibile che le parti abbiano stipulato in pari data un contratto preliminare di compravendita che prevedeva il pagamento dilazionato di somme di denaro ad integrazione della caparra confirmatoria di € 2.000,00 e un “Accordo di riservatezza per preliminare compravendita”, il cui contenuto è astrattamente qualificabile alla stregua di una quietanza di pagamento, avente ad oggetto in tesi la dichiarazione sottoscritta da parte venditrice di aver già ricevuto, contestualmente alla stipula, l'intera somma pattuita a titolo di caparra confirmatoria ed “integrazione” della stessa,
6 qualificata peraltro, come si è detto, nel documento impugnato, quale “acconto”, contrariamente alle previsioni del Contratto preliminare stesso (doc. 3 att.).
Parimenti, risulta del tutto inverosimile la circostanza risultante dal documento e allegata dal convenuto nel giudizio di primo grado, non solo di aver effettuato - in aperta contraddizione con le pattuizioni contenute nel Contratto preliminare - il pagamento integrale in un'unica soluzione della somma pattuita a titolo di caparra confirmatoria ed “integrazione” della stessa, ma anche di aver addirittura eseguito il detto pagamento interamente in contanti (v. doc. 3 e doc. 2, pag. 4 e 6, di parte attrice). Appare, infatti,
poco verosimile, come dedotto da parte attrice, che un pagamento di importo così elevato possa essere avvenuto con metodi non tracciati, soprattutto in considerazione del divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori alla cifra di € 3.000,00 (cfr. art. 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
Tali elementi, considerati nel loro insieme, escludono possa essere avvenuta la stipulazione di un atto avente il contenuto del documento di cui si tratta e suggeriscono, quindi, la creazione ad hoc e nella sua interezza del documento citato mediante redazione di porzioni di testo poi assemblate con sottoscrizioni e timbri riferibili alla società attrice, presumibilmente estratti da documenti preesistenti e diversi.
Avvalora ulteriormente le prove della falsità del documento impugnato, il comportamento processuale del convenuto, costituitosi nel giudizio di appello ma rimasto contumace nel presente giudizio, il quale,
benché richiesto con ordinanza resa all'udienza dell'11 febbraio 2025 - regolarmente notificatagli in data 14.2.2025 presso il difensore che lo assiste nel giudizio a quo - di produrre l'originale del documento contestato nella sua autenticità non ha ottemperato all'ordine del giudice, omettendo di depositare quanto richiesto (v. nota di deposito di parte attrice del 16.5.2025)
7 Orbene, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno in sede di interrogatorio libero, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. E, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il Giudice può, nell'esercizio dei poteri discrezionali,
desumere argomenti di prova sfavorevoli alla parte inadempiente (Cass. 27.1.2017, n. 2148; Cass.
13.8.2004, n. 15768).
Il quadro indiziario che emerge dalla documentazione acquisita, che è ulteriormente avvalorato dal comportamento processuale di parte convenuta, depone definitivamente in favore della tesi dell'attore e consente, quindi, di concludere per la falsità del documento denominato “Accordo di riservatezza per
preliminare compravendita”, datato 28.11.2017 e allegato in copia fotostatica al doc. 3,
precedentemente prodotto dal convenuto parimenti in copia quale doc. 2, nel Controparte_1
giudizio RG 2562/2020 definito innanzi al Tribunale di Milano con sentenza n. 6116/2022.
La querela di falso proposta dalla società attrice è dunque fondata e deve essere accolta.
Ne consegue che - ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e secondo le modalità previste dall'art. 675, comma 2,
c.p.p. - la presente sentenza deve essere annotata sul documento oggetto di querela, il tutto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
La soccombenza implica la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano – in base ai parametri di cui al D.M. 1 155 del 2014 e succ. mod. e considerato il valore della causa ed il limitato impegno processuale - in € 3.397,00 per onorari oltre al 15% per spese generali,
rimborso contributo unificato ed oneri di legge.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso proposta da parte attrice ACCERTA e Parte_1
DICHIARA la falsità del documento “Accordo di riservatezza per preliminare compravendita”
datato 28.11.2017, allegato da parte attrice quale doc. 3.
2) ORDINA che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia annotata sul documento di cui punto 1).
3) CONDANNA parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 3.397,00 per compenso oltre al 15% per Parte_1
spese generali, rimborso contributo unificato, IVA e CPA come per legge. .
Milano, 7 ottobre 2025
Il Giudice
GE NI
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice GE NI, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 ottobre 2025, fissata per la discussione orale della causa ex articolo 281-sexies c.p.c., ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29302 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
con sede a Milano, in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Diana Rossi, come da procura allegata all'atto di citazione ATTRICE Contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società attrice Parte_1
Voglia il Tribunale,
IN VIA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - previo ordine al Sig. di esibizione CP_1 dell'originale del doc. 2 del fascicolo del Sig. nel Giudizio n. 2562/20 R.G. Tribunale di CP_1 Milano (quivi allegato al doc. 3) - accertare e dichiarare la falsità materiale del documento allegato in
1 copia fotostatica al doc. 3 e prodotto dal Sig. al doc. 2 parimenti solo in copia fotostatica nel CP_1 fascicolo n. proc. n. 2562/20 R.G. Tribunale di Milano, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese legali, di cui si chiede la liquidazione in base alla tariffa vigente.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede, fin d'ora, che venga ammessa consulenza tecnica volta ad accertare l'autenticità o meno del documento oggetto di querela di falso in questa sede. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, modificare.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Con comparsa ritualmente notificata in data 28 luglio 2024, la società (di seguito: Parte_1
, ha riassunto il giudizio di querela di falso proposto in via incidentale nei confronti di Pt_1
nel corso dell'impugnazione pendente tra le stesse parti, rispettivamente acquirente Controparte_1
e venditore, innanzi alla Corte d'Appello di Milano, avente ad oggetto la sentenza con cui il Tribunale
di Milano, in data 13.7.2022, aveva rigettato la sua domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con il convenuto il 28 novembre 2017 (di seguito: il Contratto preliminare), con contestuale richiesta di condanna di costui al rilascio del relativo immobile e al pagamento dell'indennità di occupazione.
L'attore, in particolare, ha impugnato di falsità il documento “Accordo di riservatezza per preliminare
compravendita” datato 28.11.2017 (doc. 3 att.), di cui ha dedotto di avere avuto conoscenza solo in occasione della costituzione di controparte nel giudizio definito innanzi al Tribunale di Milano (R.G.
2562/2020), allorquando veniva prodotto in copia quale doc. 2.
ha qui dedotto che il documento in questione sarebbe stato artatamente creato mediante “un Pt_1
maldestro bricolage”, assemblando porzioni di documenti diversi – tra cui il contratto preliminare di compravendita - realmente sottoscritti tra le parti, dai quali, peraltro, sarebbe stata estrapolata anche la sottoscrizione di parte attrice per poi farla figurare sul documento oggetto del presente giudizio.
2 A sostegno della propria allegazione la società attrice deduceva che il documento citato non era mai stato sottoscritto dal proprio legale rappresentante e conteneva gravi anomalie ed errori quali:
- la presenza di grossolani errori grammaticali e di sintassi;
- la presenza di identiche sottoscrizioni esattamente sovrapponibili, riferibili a parte attrice, nel documento impugnato di falso e nel contratto preliminare di compravendita di immobile stipulato tra le stesse parti;
- la presenza nel documento impugnato del timbro della società attrice sia nello spazio riservato a parte acquirente che in quello riservato a parte venditrice;
- un disallineamento del testo, che non presentava margini omogenei.
Tali elementi rappresentavano tutti indici grafici di palese falsità materiale del documento in questione.
Contestava, poi, la dichiarazione contenuta nel documento impugnato , “di avere ricevuto la somma
pari a € 50.000,00 in contanti dal IG , sostenendo di non aver mai ricevuto la Controparte_1
somma di denaro ivi indicata, posto che costui aveva eseguito pagamenti di alcune rate anche dopo la
(apparente) sottoscrizione del documento;
tanto più in contanti, circostanza inverosimile alla luce del rilevante importo in questione, in aperta violazione del limite di € 3.000,00 al pagamento in contanti imposto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto preliminare nel 2017.
Chiedeva pertanto - previo ordine al di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale del doc. 3 CP_1
“Accordo di riservatezza per preliminare compravendita” datato 28.11.2017, prodotto dal convenuto quale doc. 2 nel fascicolo nel giudizio di primo grado - la declaratoria di falsità del documento impugnato.
3 Con decreto ex art. 171 bis del 25.11.2024 il giudice istruttore disponeva la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento nel processo secondo il disposto dell'art. 71 c.p.c. e, accertata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione e l'integrità dei termini a comparire, dichiarava la contumacia del convenuto Controparte_1
All'udienza di trattazione il giudice, in accoglimento dell'istanza di parte attrice, ordinava al convenuto la produzione in giudizio dell'originale del documento oggetto di querela di falso mediante deposito in cancelleria. Successivamente, stante l'inottemperanza del convenuto contumace all'ordinanza del 11
febbraio 2025 – regolarmente notificatagli - il giudice fissava udienza di discussione e tratteneva la causa in decisione.
*****
La querela di falso proposta dalla società attrice avverso il documento “Accordo di riservatezza per
preliminare compravendita” datato 28.11.2017 “allegato in copia fotostatica al doc. 3 e prodotto dal
Sig. al doc. 2 parimenti solo in copia fotostatica nel fascicolo n. proc. n. 2562/20 R.G. CP_1
Tribunale di Milano” è fondata.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, chi propone querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova consentito dall'ordinamento e astrattamente idoneo all'accertamento del falso, ivi comprese le presunzioni (Cass. 14.2.2024, n. 4013;
Cass. 19.2.2019 n. 4720; Cass. 12.5.1980 n. 3131). Non sussistono quindi limitazioni alla prova della falsità di un documento, il cui relativo onere può essere validamente assolto anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, sussistenti nel caso di specie.
4 Invero, da un attento esame del documento impugnato di falso emergono plurimi elementi che depongono in favore della tesi attorea, e segnatamente:
➢ nella parte inferiore destra e sinistra del documento, sia nello spazio riservato all'acquirente che nello spazio riservato al venditore, di registra la presenza del timbro della società attrice;
➢ disallineamento del margine dalla pagina tra la porzione superiore del testo (da “Con la presente…” a “€ 310.000”) e quella inferiore posta al di sopra dello spazio riservato alle sottoscrizioni (da “In data odierna” a “acconto”);
➢ l'assenza di compiuto significato della prima frase, indicante i soggetti ma priva di verbo e complemento oggetto;
➢ l'assenza di nessi logici tra il primo periodo, espresso come sopra, ed il secondo periodo, da esso totalmente scollegato.
A ciò si aggiunga la palese contraddittorietà tra la denominazione di “Accordo di riservatezza per
preliminare compravendita” posta nella parte superiore, al centro, del documento impugnato, ed il suo contenuto, recante la dichiarazione “In data odierna io sottoscritto dichiaro di avere Parte_2
ricevuto la somma pari a € 50.000,00 in contanti dal IG , qualificabile, al più, Controparte_1
come quietanza di pagamento rilasciata dal venditore all'acquirente (doc. 3 att.). Pt_1 CP_1
Infine, la stessa somma di denaro che nel Contratto preliminare era stata qualificata come caparra confirmatoria, da versarsi in € 2.000,00 contestualmente alla stipulazione del contratto ed € 48.000,00
in rate mensili da € 1.000,00 “ad integrazione della caparra confirmatoria”, veniva insolitamente qualificata nel documento “Accordo di riservatezza per preliminare compravendita”, asseritamente sottoscritto in pari data, quale somma ricevuta a titolo di “acconto” (v. doc. 6 e doc. 3 di parte attrice).
5 Le inesattezze grafiche riscontrate nel documento impugnato, unitamente alla contraddittorietà
intrinseca tra la sua denominazione e il suo contenuto nonché le plurime incongruenze tra il documento in questione ed il contenuto del Contratto preliminare, rappresentano tutti indici che, già di per se stessi, fanno propendere per la falsità dello “Accordo di riservatezza per preliminare compravendita”
datato 28.11.2017, oggetto del presente giudizio.
A tali indizi di falsità si sommano, poi, le inverosimili circostanze temporali inerenti alla stipulazione e sottoscrizione dei due documenti nonché le discordanze in ordine alle modalità di pagamento della somma di denaro oggetto di contestazione nel giudizio di merito, elementi tutti che ulteriormente depongono in favore della falsità del documento impugnato.
Inverosimile, appare, in primo luogo, la circostanza risultante dal documento impugnato di falso, di avere il eseguito il pagamento dell'intera somma di € 50.000,00 contestualmente alla CP_1
stipulazione del Contratto preliminare, che, invece, prevedeva il pagamento alla stipulazione della sola somma di € 2.000,00 a titolo di caparra confirmatoria nonché il successivo pagamento, allo stesso titolo, della somma di € 48.000,00 in 48 mesi.
Non risulta, infatti, credibile che le parti abbiano stipulato in pari data un contratto preliminare di compravendita che prevedeva il pagamento dilazionato di somme di denaro ad integrazione della caparra confirmatoria di € 2.000,00 e un “Accordo di riservatezza per preliminare compravendita”, il cui contenuto è astrattamente qualificabile alla stregua di una quietanza di pagamento, avente ad oggetto in tesi la dichiarazione sottoscritta da parte venditrice di aver già ricevuto, contestualmente alla stipula, l'intera somma pattuita a titolo di caparra confirmatoria ed “integrazione” della stessa,
6 qualificata peraltro, come si è detto, nel documento impugnato, quale “acconto”, contrariamente alle previsioni del Contratto preliminare stesso (doc. 3 att.).
Parimenti, risulta del tutto inverosimile la circostanza risultante dal documento e allegata dal convenuto nel giudizio di primo grado, non solo di aver effettuato - in aperta contraddizione con le pattuizioni contenute nel Contratto preliminare - il pagamento integrale in un'unica soluzione della somma pattuita a titolo di caparra confirmatoria ed “integrazione” della stessa, ma anche di aver addirittura eseguito il detto pagamento interamente in contanti (v. doc. 3 e doc. 2, pag. 4 e 6, di parte attrice). Appare, infatti,
poco verosimile, come dedotto da parte attrice, che un pagamento di importo così elevato possa essere avvenuto con metodi non tracciati, soprattutto in considerazione del divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori alla cifra di € 3.000,00 (cfr. art. 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
Tali elementi, considerati nel loro insieme, escludono possa essere avvenuta la stipulazione di un atto avente il contenuto del documento di cui si tratta e suggeriscono, quindi, la creazione ad hoc e nella sua interezza del documento citato mediante redazione di porzioni di testo poi assemblate con sottoscrizioni e timbri riferibili alla società attrice, presumibilmente estratti da documenti preesistenti e diversi.
Avvalora ulteriormente le prove della falsità del documento impugnato, il comportamento processuale del convenuto, costituitosi nel giudizio di appello ma rimasto contumace nel presente giudizio, il quale,
benché richiesto con ordinanza resa all'udienza dell'11 febbraio 2025 - regolarmente notificatagli in data 14.2.2025 presso il difensore che lo assiste nel giudizio a quo - di produrre l'originale del documento contestato nella sua autenticità non ha ottemperato all'ordine del giudice, omettendo di depositare quanto richiesto (v. nota di deposito di parte attrice del 16.5.2025)
7 Orbene, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno in sede di interrogatorio libero, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. E, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il Giudice può, nell'esercizio dei poteri discrezionali,
desumere argomenti di prova sfavorevoli alla parte inadempiente (Cass. 27.1.2017, n. 2148; Cass.
13.8.2004, n. 15768).
Il quadro indiziario che emerge dalla documentazione acquisita, che è ulteriormente avvalorato dal comportamento processuale di parte convenuta, depone definitivamente in favore della tesi dell'attore e consente, quindi, di concludere per la falsità del documento denominato “Accordo di riservatezza per
preliminare compravendita”, datato 28.11.2017 e allegato in copia fotostatica al doc. 3,
precedentemente prodotto dal convenuto parimenti in copia quale doc. 2, nel Controparte_1
giudizio RG 2562/2020 definito innanzi al Tribunale di Milano con sentenza n. 6116/2022.
La querela di falso proposta dalla società attrice è dunque fondata e deve essere accolta.
Ne consegue che - ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e secondo le modalità previste dall'art. 675, comma 2,
c.p.p. - la presente sentenza deve essere annotata sul documento oggetto di querela, il tutto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
La soccombenza implica la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano – in base ai parametri di cui al D.M. 1 155 del 2014 e succ. mod. e considerato il valore della causa ed il limitato impegno processuale - in € 3.397,00 per onorari oltre al 15% per spese generali,
rimborso contributo unificato ed oneri di legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso proposta da parte attrice ACCERTA e Parte_1
DICHIARA la falsità del documento “Accordo di riservatezza per preliminare compravendita”
datato 28.11.2017, allegato da parte attrice quale doc. 3.
2) ORDINA che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia annotata sul documento di cui punto 1).
3) CONDANNA parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 3.397,00 per compenso oltre al 15% per Parte_1
spese generali, rimborso contributo unificato, IVA e CPA come per legge. .
Milano, 7 ottobre 2025
Il Giudice
GE NI
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