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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Il Presidente facente funzione della Seconda Sezione Civile delegato, Dott.ssa
Silvana Ferriero ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011 nella causa civile n. 560/025 RGAC assunta in decisione all'esito delle note scritte depositate ex art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza del 4 giugno
2025, vertente tra
Avv. Vincenzo Tiano, rappresentato e difeso da se stesso ricorrente
E
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
resistente
Conclusioni:
Per l'opponente: accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare all'avv. Vincenzo Tiano, difensore di , ammesso al Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato, relativamente al processo di cassazione di cui in narrativa, complessivi € 4.221,33 a titolo di compenso difensivo, oltre accessori di legge e spese generali del 15%, come da allegata nota spese, o altra somma di giustizia;
- condannare il resistente al pagamento di compensi
1 e spese di lite del presente giudizio di opposizione in favore del sottoscritto ricorrente.>
Fatto e Diritto
1. Con ricorso ex art 281 decies cpc depositato in data 3 aprile 2025 l'Avv.
Vincenzo Tiano, difensore di fiducia di ricorrente nel Controparte_2
procedimento penale di cassazione n. 22071/2024 RGN, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 20 settembre 2024 su istanza proposta il 22 giugno
2024, ha proposto opposizione avverso il decreto comunicato a mezzo pec in data 5il 27 marzo 2025 con il quale la Corte di Appello –Seconda Sezione Penale ha liquidato il compenso professionale nella misura di € 1.200,00 già operata la riduzione di un terzo ex art 106 bis DPR 115/2002.
L'opponente imputa alla Corte di aver liquidato il compenso al di sotto dei minimi inderogabili e senza tenere conto della rilevanza dell'attività professionale svolta. L'opponente deduce altresì l'erronea indicazione nel provvedimento impugnato, del procedimento cui si riferisce la liquidazione, poiché il decreto fa riferimento al giudizio davanti alla Corte d'Appello mentre la richiesta di liquidazione si riferisce alla fase di Cassazione.
2. Il , ritualmente evocato in giudizio a mezzo pec del, Controparte_1
non si è costituito in giudizio.
La prima udienza fissata per il giorno 4 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito delle note scritte di trattazione;
indi, espletato l'incombente, su richiesta dell'opponente la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e della motivazione.
3. In via del tutto preliminare, occorre precisare che il presente procedimento è soggetto ai sensi dell'art 15 D.Lgs 150/2011 al nuovo rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia che si conclude non più con ordinanza, ma con sentenza inappellabile.
4. Nel merito, giova puntualizzare in diritto:
- che ai sensi dell'art 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura e dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale;
2 - che secondo la Suprema Corte la norma va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore a essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (cfr Cass. 31404/2019);
- che dopo le modifiche apportate al d.m. n. 55 del 2014 dal dm 37/2018 e, più di recente, dal d.m. 147/2022 il giudice non può in nessun caso diminuire il compenso oltre il 50%;
- che all'eventuale riduzione del 50% del valore medio va aggiunta l'ulteriore riduzione stabilita dall'art 106 bis dpr 115/2002 senza che ciò comporti la violazione del minimo tariffario, trattandosi di (ulteriore) decurtazione stabilita da una norma speciale che mira a soddisfare le esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente e il diritto dell'avvocato a un compenso equo (cfr Cass. 4759/2022).
5. Tanto premesso in diritto si osserva che nel caso in esame il ricorso per cassazione ha avuto ad oggetto esclusivamente una questione processuale, ovvero la nullità della notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia. Risulta dagli atti che fissata l'udienza, il Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte con le quali si è espresso in favore dell'accoglimento del ricorso;
ricevuta la notificazione di dette conclusioni anche l'odierno ricorrente ha concluso per iscritto. Discende da tanto che la semplicità e unicità della questione affrontata giustifica la liquidazione del compenso nel minimo, per le tre fasi di studio, introduttiva e decisoria. In applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM
n. 147 del 2022 il compenso spettante al ricorrente sarebbe il seguente: fase di studio € 473, fase introduttiva € 1323, fase decisoria € 1371 e coì in totale € 3167
e al netto della riduzione ex art 106 bis dpr 115/2002 € 2112. Il compenso di €
1200,00 liquidato dalla Corte d'Appello deroga quindi i minimi tariffari
L'opposizione va, dunque accolta e il compenso va rideterminato nella misura sopra riportata.
Al ricorrente spettano altresì le spese di lite di questo giudizio liquidate secondo i parametri minimi ( attesa la semplicità delle questioni e la semplificazione del rito ) dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo
3 liquidato e senza fase di trattazione poiché la causa è stata decisa in prima udienza.
PQM
Dichiara la contumacia del;
CP_1 in accoglimento dell'opposizione liquida il compenso spettante all'avv.
Vincenzo Tiano per l'attività difensiva svolta in favore di nel Controparte_2 giudizio di Cassazione indicato in motivazione in € 2.112 oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15% ponendo il relativo pagamento a carico dell'Erario; condanna il al pagamento nei confronti del ricorrente delle Controparte_3 spese di lite di questo giudizio che liquida in € 125,00 per spese vive ed € 962 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%
Cosi deciso in data 24 giugno 2025
Il Presidente delegato
Silvana Ferriero
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