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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/09/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1128/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1128/2025 promossa da: avv. Marco Sabbadini, nato a [...] il [...], c.f. , in proprio avendone i C.F._1 poteri, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato nel proprio studio in Genova Via Roma 10/8 ed all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
, residente in [...]4 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv. Marco Sabbadini ha allegato e provato di aver svolto nell'interesse e su incarico del sig.
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._2
Fiuggi (FR) Via Armando Diaz 124/4, la propria attività professionale nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Genova avente n.r.g. 4537/2024.
Dagli atti emerge che il giudizio nel quale il ricorrente ha prestato la sua attività professionale era stato instaurato dalla ex compagna del sig. , per sentir pronunciare l'affido esclusivo CP_1 Parte_1 a lei del figlio della coppia, e dichiarare tenuto il sig. a Persona_1 CP_1 corrispondere un contributo al mantenimento del figlio.
Si veda copia del ricorso introduttivo (doc. 1).
È documentato che l'avv. Marco Sabbadini si è costituito nell'interesse del sig. (doc. 2) ed ha CP_1 partecipato con il sig. all'udienza del 24/10/2024 (doc. 3). CP_1
Successivamente a tale udienza l'avv. Sabbadini non ha più avuto contatti con il sig. che ha CP_1 cessato qualsiasi comunicazione nonostante i solleciti a lui inviati (doc. 4).
È documentato che con mail e raccomandate a.r. (doc. 5) l'avv. Sabbadini ha comunicato al sig. la dismissione del mandato invitandolo al pagamento dei propri compensi (relativamente ai CP_1 quali il sig. nulla ha mai corrisposto). CP_1
È provato che all'udienza del 6/2/2025 avanti al giudice dott. Gatto della IV sezione civile il difensore è comparso per confermare la dismissione del mandato (doc. 6) e ne ha dato immediata comunicazione al sig. (doc. 7). Con mail del 9/7/2024 (doc. 8) l'avv. Sabbadini ha inviato al sig. due CP_1 CP_1 distinti preventivi senza nulla ottenere.
Per effetto dell'attività documentata è sorto il diritto dell'avv. Sabbadini a vedersi riconoscere il compenso per l'attività professionale svolta in favore del cliente che va remunerata in quanto si presume onerosa (Cass., Sez. II, Ord., 18 novembre 2024, n. 29617).
Il compenso, in assenza di accordo, va calcolato in base a tariffa ex DM 55/2014 e può essere così liquidato: causa di complessità bassa, valori minimi per fase di studio euro 851,00; valori minimi per fase introduttiva euro 602,00; valori minimi per fase di istruttoria/trattazione euro 903,00, per un totale di euro 2.356,00 oltre accessori di legge.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte resistente e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 importi minimi per studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 accerta e dichiara l'inadempimento di parte resistente rispetto all'obbligazione Controparte_1 di pagamento del compenso dovuto in favore dell'avv. Marco Sabbadini per l'attività difensiva svolta in suo favore nel procedimento avente n.r.g. 4537/2024 Tribunale di Genova e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte resistente a corrispondere all'avv. Marco Sabbadini a Controparte_1 titolo di compenso la somma di euro 2.356,00 oltre accessori di legge.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in € 1.703,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Genova, 19/09/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1128/2025 promossa da: avv. Marco Sabbadini, nato a [...] il [...], c.f. , in proprio avendone i C.F._1 poteri, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato nel proprio studio in Genova Via Roma 10/8 ed all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
, residente in [...]4 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv. Marco Sabbadini ha allegato e provato di aver svolto nell'interesse e su incarico del sig.
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._2
Fiuggi (FR) Via Armando Diaz 124/4, la propria attività professionale nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Genova avente n.r.g. 4537/2024.
Dagli atti emerge che il giudizio nel quale il ricorrente ha prestato la sua attività professionale era stato instaurato dalla ex compagna del sig. , per sentir pronunciare l'affido esclusivo CP_1 Parte_1 a lei del figlio della coppia, e dichiarare tenuto il sig. a Persona_1 CP_1 corrispondere un contributo al mantenimento del figlio.
Si veda copia del ricorso introduttivo (doc. 1).
È documentato che l'avv. Marco Sabbadini si è costituito nell'interesse del sig. (doc. 2) ed ha CP_1 partecipato con il sig. all'udienza del 24/10/2024 (doc. 3). CP_1
Successivamente a tale udienza l'avv. Sabbadini non ha più avuto contatti con il sig. che ha CP_1 cessato qualsiasi comunicazione nonostante i solleciti a lui inviati (doc. 4).
È documentato che con mail e raccomandate a.r. (doc. 5) l'avv. Sabbadini ha comunicato al sig. la dismissione del mandato invitandolo al pagamento dei propri compensi (relativamente ai CP_1 quali il sig. nulla ha mai corrisposto). CP_1
È provato che all'udienza del 6/2/2025 avanti al giudice dott. Gatto della IV sezione civile il difensore è comparso per confermare la dismissione del mandato (doc. 6) e ne ha dato immediata comunicazione al sig. (doc. 7). Con mail del 9/7/2024 (doc. 8) l'avv. Sabbadini ha inviato al sig. due CP_1 CP_1 distinti preventivi senza nulla ottenere.
Per effetto dell'attività documentata è sorto il diritto dell'avv. Sabbadini a vedersi riconoscere il compenso per l'attività professionale svolta in favore del cliente che va remunerata in quanto si presume onerosa (Cass., Sez. II, Ord., 18 novembre 2024, n. 29617).
Il compenso, in assenza di accordo, va calcolato in base a tariffa ex DM 55/2014 e può essere così liquidato: causa di complessità bassa, valori minimi per fase di studio euro 851,00; valori minimi per fase introduttiva euro 602,00; valori minimi per fase di istruttoria/trattazione euro 903,00, per un totale di euro 2.356,00 oltre accessori di legge.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte resistente e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 importi minimi per studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 accerta e dichiara l'inadempimento di parte resistente rispetto all'obbligazione Controparte_1 di pagamento del compenso dovuto in favore dell'avv. Marco Sabbadini per l'attività difensiva svolta in suo favore nel procedimento avente n.r.g. 4537/2024 Tribunale di Genova e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte resistente a corrispondere all'avv. Marco Sabbadini a Controparte_1 titolo di compenso la somma di euro 2.356,00 oltre accessori di legge.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in € 1.703,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Genova, 19/09/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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