Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, all'uopo delegata con decreto del Presidente della Corte di Appello in data 20 ottobre 2017, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 81/2024 R.G. A. C., vertente TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. , ,
[...] C.F._2 Parte_3 nato a [...] il [...], C.F. , e , nato a C.F._3 Parte_4 Maropati il 26/12/1974, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore C.F._4 Longo del foro di AL (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il suo C.F._5 studio, in Maropati alla Via Europa n. 13, fax 0966944805, pec Email_1 appellanti CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , in proprio Controparte_1 C.F._6
e nella qualità di procuratore generale di , nata a [...] il [...], Controparte_2
C.F. , e di , nata ad [...] il [...], C.F._7 Controparte_3
C.F. e , nata a [...] il [...], C.F._8 Controparte_4
C.F. C.F._9 appellate non costituite
FATTO E DIRITTO
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 interponevano appello, chiedendone la riforma, avverso la sentenza n. 68/2024 pronunciata dal Tribunale di AL, pubblicata il 24.01.2024. Non si costituivano le appellate e in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza. Alla prima udienza del 05.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte come da decreto del Presidente della Sezione in data 31.10.2024, ritualmente comunicato, l'appellante non depositava note scritte. La Corte, con ordinanza del 02/05.12.2024, dava atto che l'appellante non aveva depositato note scritte, condotta processuale equiparata a mancata comparizione, e fissava per i medesimi incombenti l'udienza del 30.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Ritualmente comunicata l'ordinanza, all'udienza del 30.01.2025 l'appellante non depositava note scritte.
Equivalendo tale comportamento a mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo tale previsione alle sole declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di , in proprio e nella qualità di procuratore generale
[...] Controparte_1 di e di , nata ad [...] il [...], C.F. Controparte_2 Controparte_3
e , avverso la sentenza n. 68/2024 pronunciata dal C.F._8 Controparte_4
Tribunale di AL, pubblicata il 24 gennaio 2024, così provvede:
1. Visto l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti