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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5545/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5545/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata il [...] a [...] (C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Emanuele Improta e Salvatore Mauriello, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 30.04.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno ordinario d'invalidità ex lege 222/84, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione, e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.g. 10571/2023, all'odierna udienza visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 11 aprile 2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 14 marzo 2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
20 aprile 2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendo che l'istante “ , che alla data della domanda Parte_1 amministrativa espletava la professione di , allo stato, per le Controparte_2 patologie obiettivate e per il grado delle stesse, NON vede ridotta a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi della Legge 222/1984 (cfr. Ctu Dott.
del 04 marzo 2024)”. Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetta, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Come precisato dal consulente “Nel caso di specie va sottolineato che la mansione di
[...]
, espletata dalla ricorrente (sebbene richieda impegno costante delle strutture CP_2 articolari portanti ed il buon funzionamento dei distretti anatomici ad esse correlate) non risulta essere compromessa di entità tale da inficiare lo svolgimento ottimale dell'attività lavorativa dichiarata. Ciò detto, si reputa che le limitazioni funzionali del rachide e degli arti inferiori caratterizzate da sfumata sintomatologia algo-disfunzionale a carico dei suddetti distretti osteo-articolari, così obiettivato nel caso di specie nel corso di questi lavori, NON costituisca un reale impedimento a svolgere la specifica attività lavorativa dichiarata. Si reputa, pertanto, che l'entità delle affezioni concorrenti su esplicitate, allo stato nosologicamente inquadrate, obiettivate in situ e quantificate per entità ed incidenza sull'attitudine lavorativa del soggetto NON sia, allo stato, di entità tale da contribuire ad inficiare la resa quali/quantitativa nell'attività lavorativa dichiarata in maniera determinante a meno di un terzo;
emerge pertanto che , che alla data della domanda amministrativa espletava la Parte_1 professione di OPERAIO METALMECCANICO, allo stato, per le patologie obiettivate e per il grado delle stesse, NON vede ridotta a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi della Legge 222/1984. (A scopo puramente esplicitativo si evidenzia che volendo rapportare le affezioni documentate e di cui sopra, per analogia riduttiva, alle Tabelle
d'Invalidità Civile ex DM 05.02.92, si giungerebbe comunque ad un valore percentualistico inferiore al 68%)”.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici.
Esse inducono alla conclusione che la ricorrente è affetta da patologie (diabete mellito tipo 2°in terapia con ipoglicemizzanti orali. • note di bronchitiche croniche in tabagista cronico. • ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico. • spondilodiscartrosi moderata in obesità lieve. • esiti di frattura accidentale occipitale dxnon complicata) che non riducono a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi della Legge 222/1984. Nulla per le spese di lite per la fase di Atp, stante la contumacia dell' . Le spese di lite per la fase CP_1 di opposizione seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo, in assenza di dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c.. Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico della parte ricorrente e vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese per la fase di Atp. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 800,00 per compensi professionale, oltre Iva, Cpa e spese CP_1 generali come per legge. Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico della parte ricorrente.
Si comunichi.
Aversa, 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5545/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata il [...] a [...] (C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Emanuele Improta e Salvatore Mauriello, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 30.04.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno ordinario d'invalidità ex lege 222/84, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione, e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.g. 10571/2023, all'odierna udienza visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 11 aprile 2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 14 marzo 2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
20 aprile 2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendo che l'istante “ , che alla data della domanda Parte_1 amministrativa espletava la professione di , allo stato, per le Controparte_2 patologie obiettivate e per il grado delle stesse, NON vede ridotta a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi della Legge 222/1984 (cfr. Ctu Dott.
del 04 marzo 2024)”. Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetta, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Come precisato dal consulente “Nel caso di specie va sottolineato che la mansione di
[...]
, espletata dalla ricorrente (sebbene richieda impegno costante delle strutture CP_2 articolari portanti ed il buon funzionamento dei distretti anatomici ad esse correlate) non risulta essere compromessa di entità tale da inficiare lo svolgimento ottimale dell'attività lavorativa dichiarata. Ciò detto, si reputa che le limitazioni funzionali del rachide e degli arti inferiori caratterizzate da sfumata sintomatologia algo-disfunzionale a carico dei suddetti distretti osteo-articolari, così obiettivato nel caso di specie nel corso di questi lavori, NON costituisca un reale impedimento a svolgere la specifica attività lavorativa dichiarata. Si reputa, pertanto, che l'entità delle affezioni concorrenti su esplicitate, allo stato nosologicamente inquadrate, obiettivate in situ e quantificate per entità ed incidenza sull'attitudine lavorativa del soggetto NON sia, allo stato, di entità tale da contribuire ad inficiare la resa quali/quantitativa nell'attività lavorativa dichiarata in maniera determinante a meno di un terzo;
emerge pertanto che , che alla data della domanda amministrativa espletava la Parte_1 professione di OPERAIO METALMECCANICO, allo stato, per le patologie obiettivate e per il grado delle stesse, NON vede ridotta a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi della Legge 222/1984. (A scopo puramente esplicitativo si evidenzia che volendo rapportare le affezioni documentate e di cui sopra, per analogia riduttiva, alle Tabelle
d'Invalidità Civile ex DM 05.02.92, si giungerebbe comunque ad un valore percentualistico inferiore al 68%)”.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici.
Esse inducono alla conclusione che la ricorrente è affetta da patologie (diabete mellito tipo 2°in terapia con ipoglicemizzanti orali. • note di bronchitiche croniche in tabagista cronico. • ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico. • spondilodiscartrosi moderata in obesità lieve. • esiti di frattura accidentale occipitale dxnon complicata) che non riducono a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi della Legge 222/1984. Nulla per le spese di lite per la fase di Atp, stante la contumacia dell' . Le spese di lite per la fase CP_1 di opposizione seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo, in assenza di dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c.. Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico della parte ricorrente e vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese per la fase di Atp. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 800,00 per compensi professionale, oltre Iva, Cpa e spese CP_1 generali come per legge. Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico della parte ricorrente.
Si comunichi.
Aversa, 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano