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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 5.3.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1406/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Massimo Lipparini
contro
:
(già Controparte_1 Controparte_2
Avv. Giuseppe Ciliberti
LI IN contumace
Controparte_3
contumace
Controparte_4
contumace
(già Controparte_5 Controparte_6
contumace
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 429 c.p.c. notificato nell'anno 2009, convenne dinanzi al Tribunale Parte_1
di Ravenna LI IN, e (ora Controparte_4 Controparte_2 [...]
) chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, a CP_1
causa del violento incidente stradale, occorso in data 17.4.2006, allorché, mentre era alla guida della pagina 1 di 8 propria vettura Alfa Romeo 156 sulla E45 con direzione di marcia Cesena-Ravenna, il veicolo BMW
530D condotto da LI IN – locato a ed assicurato per r.c.a, dalla compagnia Controparte_4
convenuta – proveniente dal senso di marcia opposto, si era immesso improvvisamente nella sua corsia di percorrenza oltrepassando il varco del guard-rail centrale. A causa del forte impatto tra la parte anteriore della propria vettura e la fiancata posteriore destra dell'altro veicolo, egli aveva riportato lesioni gravissime che ne avevano comportato il ricovero presso l'Ospedale di Ravenna, molteplici interventi chirurgici e trattamenti riabilitativi. A seguito di istanza di risarcimento, l'Assicurazione gli aveva corrisposto in data 11.11.2008 la somma di € 238.000 che aveva trattenuto a titolo di acconto.
L'attore quantificò i danni in complessivi € 196.354,41 comprendenti il danno alla salute derivante dalla compromissione dell'integrità psico-fisica nella misura del 42-43%, il danno morale e il danno patrimoniale derivante dal mancato esercizio, durante il periodo di inabilità, dell'attività lavorativa quale dirigente di azienda, dalla mancata possibilità di conseguire nell'anno 2006 il premio lordo di
€ 20.000 per gli obiettivi raggiungibili stimati, dal mancato guadagno di € 18.000 del compenso da amministratore di una società estera, nomina conferitagli il 29.3.2006, in data di poco antecedente il sinistro, e da spese mediche e collaterali per l'importo di € 10.747,41.
Si costituì contestando la dinamica esposta e chiedendo il rigetto delle Controparte_2
domande.
LI IN e contestarono la dinamica del sinistro e le ragioni della domanda e Controparte_4 chiesero, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore e di (ora Controparte_6 [...]
, assicuratore dell'Alfa Romeo – che chiamarono in causa – al risarcimento dei Controparte_5
danni subiti.
L'adito Tribunale, con sentenza non definitiva in data 16.1.2014, dichiarò LI IN totalmente responsabile del sinistro e respinse la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti. In punto di liquidazione dei danni, con successiva sentenza definitiva n. 1331/2014, il Tribunale riconobbe il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute e nella perdita della retribuzione, in considerazione del mancato ottenimento del premio annuo per obiettivi, liquidando quest'ultima voce di danno, in via equitativa, nella somma di € 10.000.
Invece, ritenne che non vi fosse prova “dell'asserito mancato guadagno di € 18.000,00 quale compenso che il ricorrente avrebbe potuto percepire quale amministratore di una società estera in liquidazione (la documentazione prodotta non contiene alcun riferimento ad un compenso relativo a tale incarico); le spese varie documentate non sono riferibili con certezza al sinistro de quo, e quelle non documentate risultano sfornite di prova;
non sono documentate spese di assistenza legale ante causam”.
pagina 2 di 8 Il giudice, quindi, condannò LI IN, e in Controparte_4 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 264.666,94 oltre accessori, detratto l'acconto di € 238.000 versato dal , nonché alla rifusione delle spese di lite. Controparte_2
propose appello alla sentenza dinanzi la Corte di Appello di Bologna, affidato a sei Parte_1
motivi, lamentando:
I) l'errata personalizzazione del danno non patrimoniale;
II) il mancato riconoscimento del danno morale ed esistenziale;
III) l'erronea quantificazione del danno patrimoniale, in quanto la sentenza non aveva riconosciuto il mancato guadagno derivante dall'impossibilità di assumere la qualifica di amministratore di società estera che avrebbe integrato un compenso di € 18.000, né le spese collaterali sostenute per il vitto e l'alloggio della moglie a Ravenna per l'intera durata del ricovero e delle successive visite specialistiche sostenute dall'appellante;
IV) l'erroneo calcolo dell'acconto versato dall'Assicurazione;
V) l'erroneo calcolo di interessi legali e rivalutazione;
VI) l'erronea liquidazione delle spese legali.
Si costituì contestando il fondamento dell'appello di cui chiese il rigetto. Controparte_2
Le altre parti rimasero contumaci.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 2469/2019, ritenne infondati tutti i motivi e rigettò
l'appello condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di . Controparte_2
Per quanto ancora rileva, il giudice d'appello ritenne infondato il terzo motivo, dato che, come evidenziato dal Tribunale, i documenti prodotti dal ricorrente in primo grado non contenevano alcun riferimento al compenso di € 18.000 e l'appellante si era limitato a richiamare capitoli di prova indicati nel giudizio di primo grado e non più riproposti in sede di precisazione delle conclusioni e, in secondo luogo, rispetto alle spese collaterali, ritenne che “correttamente il tribunale ha affermato che tali spese non siano riferibili con certezza al sinistro e che le stesse non passano ritenersi in rapporto causale con il sinistro”.
Avverso tale decisione, propose ricorso per Cassazione affidandolo a quattro motivi e Pt_1
lamentando:
1) l'errata liquidazione del danno non patrimoniale derivante dall'errata personalizzazione e dal mancato riconoscimento di un danno morale e/o esistenziale autonomo;
2) la violazione degli artt. 111, 116 e 132 n. 4 c.p.c. nonché il mancato esame di fatti controversi decisivi della controversia, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate in modo da rendere indecifrabile il procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione. In
pagina 3 di 8 particolare, lamentò l'errata liquidazione del danno patrimoniale, in quanto il giudice di appello non aveva preso debitamente in considerazione i documenti da egli prodotti né il pregiudizio subito a causa della perdita del compenso di € 18.000 che avrebbe ottenuto dallo svolgimento della carica di amministratore di società estera. Inoltre, lamentò la mancata liquidazione delle spese sostenute dalla moglie per il vitto e l'alloggio in albergo durante la propria degenza in ospedale;
3) il mancato riconoscimento delle competenze professionali per l'attività svolta dal legale in via stragiudiziale;
4) la liquidazione delle spese legali.
Con ordinanza n. 15732/2022, la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il primo motivo, rigettò il terzo e, ritenuto assorbito il quarto, accolse il secondo motivo affermando che “A fronte di una specifica censura atta ad evidenziare l'avvenuta produzione, in primo grado, di documenti atta a comprovare gli emolumenti annui previsti per l'incarico di amministratore appena ricevuto e
l'avvenuta riproposizione delle istanze per l'ammissione delle prove orali, ove il giudice di primo grado avesse ritenuto non decisiva la documentazione prodotta, anche in sede di precisazione delle conclusioni, il giudice d'appello avrebbe dovuto rinnovare il giudizio di merito sul punto e andare a verificare se effettivamente i documenti erano stati prodotti in primo grado, se essi erano idonei a comprovare la domanda e se le istanze istruttorie erano state effettivamente riproposte, e non limitarsi ad affermare che la regola decisoria utilizzata dal giudice di prime cure era astrattamente corretta, perché la correttezza della regola applicata va verificata, nell'ambito del giudizio di merito, previo accertamento in fatto se essa sia effettivamente coerente con la situazione di fatto sottostante, senza recepire supinamente l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado. Il motivo va accolto e la sentenza va cassata sul punto, con rinvio al giudice d'appello il quale dovrà verificare, quanto al danno patrimoniale, se effettivamente la documentazione prodotta dall'attore in primo grado non contenesse riferimenti al compenso per la carica di amministratore e, ove non ritenesse la documentazione prodotta sufficientemente probante, se effettivamente l'attore non ha riproposto le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni. Nell'ambito della rinnovazione del giudizio di appello in relazione al danno patrimoniale, il giudice di appello dovrà riesaminare anche il profilo delle c.d. spese collaterali sostenute dal ricorrente per il vitto e l'alloggio della moglie in albergo, nella città nel cui ospedale egli era ricoverato, in periodi corrispondenti alla sua degenza, dovendo ritenersi l'affermazione "correttamente il tribunale ha affermato che tali spese non siano riferibili con certezza al sinistro e che le stesse non possano ritenersi in rapporto causale col sinistro" tautologica ed inidonea ad integrare una motivazione atta a giustificare il rigetto della domanda sul punto”
pagina 4 di 8 ha riassunto il giudizio avanti a questa Corte di Appello chiedendo l'accoglimento dei Parte_1 capi 3 e 4 dell'appello proposto a riforma della sentenza n. 1331/2014 emessa dal Tribunale di
Ravenna.
Si è costituita chiedendo di rigettare ogni domanda della parte avversaria. Controparte_1
Ragioni della decisione
La Cassazione rimette a questa Corte il riesame, anche sotto il profilo istruttorio, della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivato a dalla mancata percezione del compenso per la Pt_1 carica di amministratore di una società estera e dalle “spese collaterali” sostenute per vitto e alloggio della moglie di nella città nel cui ospedale egli era ricoverato nei periodi corrispondenti alla Pt_1
sua degenza.
Quanto alla prima voce di danno, si esaminano i documenti allegati in relazione alla nomina ad amministratore della società estera che, in tesi dell'appellante, gli avrebbe procurato un compenso di €
18.000 ma che, a seguito del sinistro occorso in data 17.4.2006 ed alla prolungata degenza in ospedale, assume di non aver percepito.
L'appellante basa tale pretesa sui documenti identificati dal n. 21 al n. 25 prodotti in primo grado, sostenendo che questi non siano stati correttamente interpretati dal Tribunale.
Orbene, dall'analisi di tali documenti risulta quanto segue:
- il documento n. 21 è la fotocopia della delibera, in lingua ceca, datata al giorno 29.3.2006 e sottoscritta in Praga da tale con la quale , quale unico Persona_1 Controparte_7
socio della società estera Vespa Prostejov s.r.o., delibera di revocare, senza preavviso, il precedente amministratore della società e contestualmente nomina quale nuovo amministratore, con Pt_1
effetto immediato;
- il documento n. 22 è la fotocopia dell'autentica notarile, in lingua ceca, della firma del predetto ad opera della segretaria delegata dal notaio di Praga;
Persona_1
- il documento n. 23 e il documento n. 24 consistono nella fotocopia della traduzione in lingua italiana rispettivamente dei documenti n. 21 e n. 22;
- il documento n. 25 è la fotocopia dell'attestazione, in data 28.7.2006, da parte dell'interprete, della conformità della traduzione dei documenti “al testo dell'atto accluso”.
Dunque, sostanzialmente, non vi è una pluralità di documenti a sostegno della domanda in esame, ma il solo documento n. 21, autenticato nella firma nel documento n. 22 e tradotto nel documento n. 23.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, il documento n. 21 non prova il prospettato danno patrimoniale, perché in alcun punto contiene un'indicazione, nemmeno per relationem, circa il riconoscimento di un qualunque compenso per l'incarico di amministratore della società estera Vespa
pagina 5 di 8 Prostejov s.r.o. a favore di all'epoca dipendente di Confezioni Moda Italia S.r.l. (in sigla, Pt_1
C.M.I.).
Infatti, nel maggio 1999 fu assunto da (doc. 18) e dal 3.10.2005, senza Pt_1 Controparte_7 soluzione di continuità ed “alle medesime condizioni economiche” e di servizio, fu assunto da Pt_2 cui dall'1.10.2005 in c.p. affittò il ramo d'azienda relativo alla
[...] Controparte_7
“Divisione CK” (doc. 17). Nel successivo atto di nomina ad amministratore della società estera, invece, come già precisato, non vi è alcun riferimento ad una qualunque forma di compenso per l'esercizio di tale carica.
La pretesa risarcitoria di € 18.000, dunque, non trova alcun riscontro nella produzione documentale.
Peraltro, la domanda di è carente sin a livello assertivo, posto che nel ricorso introduttivo di Pt_1
primo grado, compreso il capitolato istruttorio in esso articolato, non è nemmeno prospettata la circostanza che per tale carico di amministratore gli fosse stato riconosciuto un qualsiasi compenso – limitandosi ad allegare il danno da mancato guadagno del compenso pari ad € 18.000 – e Pt_1
nemmeno è prospettata la circostanza che tale incarico fosse stato revocato a seguito del sinistro, circostanza che, peraltro, nessun documento attesta. Ancora, nel ricorso nemmeno è allegata la situazione di operatività della e della società estera di cui essa era unico socio nel Controparte_7
periodo successivo al sinistro di cui è causa, risultando dal citato doc. 17 che la prima già nel 2005 era in liquidazione e in concordato preventivo.
Da ultimo, l'istanza di ammissione delle prove testimoniali sul punto (paragrafo F, capitolo 28), indicate nel ricorso ex art. 429 c.p.c., introduttivo del primo grado di giudizio, ritenute superflue dal
Tribunale, non fu riproposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio d'appello, come ammette lo stesso nel ricorso in cassazione, e nemmeno egli ne ha richiesto l'ammissione in Pt_1
questo giudizio di riassunzione.
In ogni caso, anche nel caso in cui l'istanza istruttoria fosse stata riproposta, non avrebbe potuto essere accolta, perché il capitolo n. 28 è inammissibile sia perché nel complesso è generico sia perché invita il teste e non a riferire su un fatto specifico, ma ad esprimere una valutazione sul nesso di causa fra l'assenza dal posto di lavoro ed il danno in esame chiedendogli se è vero che “ha dovuto in Pt_1 relazione alla qualifica di amministratore della società cecoslovacca collegata alla “Confezioni Moda
Italia S.r.l. come da documentazione che Vi si mostra, rinunciare al compenso di € 18.000,00 netti annui”; peraltro, il capitolo fa genericamente riferimento ad un documento senza indicarlo;
in ogni caso, come già visto, nessuno dei documenti depositati dall'attore prova il diritto di ad un Pt_1
compenso per la carica di amministratore.
pagina 6 di 8 Il capitolo, infine, è anche irrilevante, perché non è idoneo a provare il fatto che fosse stato convenuto e riconosciuto un compenso per la qualifica in questione e, nel caso, che esso ammontasse a € 18.000, come sostenuto da ma non risultante dalla lettera di conferimento dell'incarico né da altro Pt_1
documento.
In conclusione, l'appellante non ha allegato né provato il diritto ad un compenso per la carica di amministratore della società estera e nemmeno ha prospettato la revoca di tale incarico a causa dell'incidente, talché la domanda di risarcimento della voce di danno in esame è carente a livello assertivo e sfornita di prova, condividendosi l'interpretazione dei documenti data dal Tribunale che, a titolo di risarcimento per perdita di retribuzione, ha liquidato il solo danno per il mancato ottenimento del premio annuo per obiettivi fissato di € 10.000.
Sul punto delle spese collaterali, invece, la domanda è fondata, in quanto, essendo l'appellante residente a [...], fu certamente necessario per la moglie recarsi a Ravenna e soggiornarvi in più occasioni per assistere il marito nei periodi di degenza ospedaliera ed in occasione delle visite di controllo. PI, infatti, a causa del sinistro riportò “trauma chiuso toracico con frattura sternale, trauma del bacino, frattura dell'acetabolo” con prognosi di 90 giorni e fu ricoverato e dimesso più volte nel periodo compreso dal 17.4.2006 al 13.7.2006, presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di
Ravenna per effettuare interventi chirurgici e visite specialistiche, così come accertato dalla CTU, dott.ssa Persona_2
Le relative spese di vitto e alloggio, come indicate dalla Cassazione, sostenute nell'indicato periodo di tempo e regolarmente documentate (doc. 36-100) ammontano a complessivi € 1.910,04, (tenendo conto, fra i documenti, solo di quelli attestanti spese per vitto e alloggio ed escludendo quelli per spese mediche già liquidate dal giudice di primo grado in € 4.078,14 e quelli per trasferimenti) e in tale misura deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale il cui esame la
Cassazione ha devoluto a questo giudizio di rinvio. Sono poi dovuti la rivalutazione monetaria di tale importo calcolata in base agli indici ISTAT dal sinistro alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal sinistro al saldo, come da statuizione del
Tribunale, in punto ad accessori, passata in giudicato.
Le spese processuali di tutti i gradi seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa (secondo il principio del decisum) corrispondente allo scaglione da 26.001 a 52.000 euro (superiore a quello applicato dal Tribunale, per effetto dell'odierna pronuncia) per il primo grado e allo scaglione da 1.101
a 5.200 euro per le fasi successive, nonché al tasso di difficoltà della stessa, all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando in sede di rinvio:
- condanna al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di Controparte_1 Parte_1
€ 1.910,04 (rispetto a quelle riconosciute nella sentenza di primo grado) oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, maturata dal sinistro alla pubblicazione della presente sentenza, interessi legali su tale somma di anno in anno rivalutata dal sinistro al saldo ed alla rifusione delle spese processuali che liquida in:
- € 6.500 per compensi per il primo grado (oltre alle spese per anticipazioni già liquidate)
- € 1.165 per spese ed € 2.700 per compensi per il grado d'appello
- € 227 per spese ed € 1.700 per compensi per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione
- € 777 per spese ed € 2.800 per compensi per il presente giudizio di rinvio oltre a spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 14.1.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 5.3.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1406/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Massimo Lipparini
contro
:
(già Controparte_1 Controparte_2
Avv. Giuseppe Ciliberti
LI IN contumace
Controparte_3
contumace
Controparte_4
contumace
(già Controparte_5 Controparte_6
contumace
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 429 c.p.c. notificato nell'anno 2009, convenne dinanzi al Tribunale Parte_1
di Ravenna LI IN, e (ora Controparte_4 Controparte_2 [...]
) chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, a CP_1
causa del violento incidente stradale, occorso in data 17.4.2006, allorché, mentre era alla guida della pagina 1 di 8 propria vettura Alfa Romeo 156 sulla E45 con direzione di marcia Cesena-Ravenna, il veicolo BMW
530D condotto da LI IN – locato a ed assicurato per r.c.a, dalla compagnia Controparte_4
convenuta – proveniente dal senso di marcia opposto, si era immesso improvvisamente nella sua corsia di percorrenza oltrepassando il varco del guard-rail centrale. A causa del forte impatto tra la parte anteriore della propria vettura e la fiancata posteriore destra dell'altro veicolo, egli aveva riportato lesioni gravissime che ne avevano comportato il ricovero presso l'Ospedale di Ravenna, molteplici interventi chirurgici e trattamenti riabilitativi. A seguito di istanza di risarcimento, l'Assicurazione gli aveva corrisposto in data 11.11.2008 la somma di € 238.000 che aveva trattenuto a titolo di acconto.
L'attore quantificò i danni in complessivi € 196.354,41 comprendenti il danno alla salute derivante dalla compromissione dell'integrità psico-fisica nella misura del 42-43%, il danno morale e il danno patrimoniale derivante dal mancato esercizio, durante il periodo di inabilità, dell'attività lavorativa quale dirigente di azienda, dalla mancata possibilità di conseguire nell'anno 2006 il premio lordo di
€ 20.000 per gli obiettivi raggiungibili stimati, dal mancato guadagno di € 18.000 del compenso da amministratore di una società estera, nomina conferitagli il 29.3.2006, in data di poco antecedente il sinistro, e da spese mediche e collaterali per l'importo di € 10.747,41.
Si costituì contestando la dinamica esposta e chiedendo il rigetto delle Controparte_2
domande.
LI IN e contestarono la dinamica del sinistro e le ragioni della domanda e Controparte_4 chiesero, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore e di (ora Controparte_6 [...]
, assicuratore dell'Alfa Romeo – che chiamarono in causa – al risarcimento dei Controparte_5
danni subiti.
L'adito Tribunale, con sentenza non definitiva in data 16.1.2014, dichiarò LI IN totalmente responsabile del sinistro e respinse la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti. In punto di liquidazione dei danni, con successiva sentenza definitiva n. 1331/2014, il Tribunale riconobbe il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute e nella perdita della retribuzione, in considerazione del mancato ottenimento del premio annuo per obiettivi, liquidando quest'ultima voce di danno, in via equitativa, nella somma di € 10.000.
Invece, ritenne che non vi fosse prova “dell'asserito mancato guadagno di € 18.000,00 quale compenso che il ricorrente avrebbe potuto percepire quale amministratore di una società estera in liquidazione (la documentazione prodotta non contiene alcun riferimento ad un compenso relativo a tale incarico); le spese varie documentate non sono riferibili con certezza al sinistro de quo, e quelle non documentate risultano sfornite di prova;
non sono documentate spese di assistenza legale ante causam”.
pagina 2 di 8 Il giudice, quindi, condannò LI IN, e in Controparte_4 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 264.666,94 oltre accessori, detratto l'acconto di € 238.000 versato dal , nonché alla rifusione delle spese di lite. Controparte_2
propose appello alla sentenza dinanzi la Corte di Appello di Bologna, affidato a sei Parte_1
motivi, lamentando:
I) l'errata personalizzazione del danno non patrimoniale;
II) il mancato riconoscimento del danno morale ed esistenziale;
III) l'erronea quantificazione del danno patrimoniale, in quanto la sentenza non aveva riconosciuto il mancato guadagno derivante dall'impossibilità di assumere la qualifica di amministratore di società estera che avrebbe integrato un compenso di € 18.000, né le spese collaterali sostenute per il vitto e l'alloggio della moglie a Ravenna per l'intera durata del ricovero e delle successive visite specialistiche sostenute dall'appellante;
IV) l'erroneo calcolo dell'acconto versato dall'Assicurazione;
V) l'erroneo calcolo di interessi legali e rivalutazione;
VI) l'erronea liquidazione delle spese legali.
Si costituì contestando il fondamento dell'appello di cui chiese il rigetto. Controparte_2
Le altre parti rimasero contumaci.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 2469/2019, ritenne infondati tutti i motivi e rigettò
l'appello condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di . Controparte_2
Per quanto ancora rileva, il giudice d'appello ritenne infondato il terzo motivo, dato che, come evidenziato dal Tribunale, i documenti prodotti dal ricorrente in primo grado non contenevano alcun riferimento al compenso di € 18.000 e l'appellante si era limitato a richiamare capitoli di prova indicati nel giudizio di primo grado e non più riproposti in sede di precisazione delle conclusioni e, in secondo luogo, rispetto alle spese collaterali, ritenne che “correttamente il tribunale ha affermato che tali spese non siano riferibili con certezza al sinistro e che le stesse non passano ritenersi in rapporto causale con il sinistro”.
Avverso tale decisione, propose ricorso per Cassazione affidandolo a quattro motivi e Pt_1
lamentando:
1) l'errata liquidazione del danno non patrimoniale derivante dall'errata personalizzazione e dal mancato riconoscimento di un danno morale e/o esistenziale autonomo;
2) la violazione degli artt. 111, 116 e 132 n. 4 c.p.c. nonché il mancato esame di fatti controversi decisivi della controversia, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate in modo da rendere indecifrabile il procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione. In
pagina 3 di 8 particolare, lamentò l'errata liquidazione del danno patrimoniale, in quanto il giudice di appello non aveva preso debitamente in considerazione i documenti da egli prodotti né il pregiudizio subito a causa della perdita del compenso di € 18.000 che avrebbe ottenuto dallo svolgimento della carica di amministratore di società estera. Inoltre, lamentò la mancata liquidazione delle spese sostenute dalla moglie per il vitto e l'alloggio in albergo durante la propria degenza in ospedale;
3) il mancato riconoscimento delle competenze professionali per l'attività svolta dal legale in via stragiudiziale;
4) la liquidazione delle spese legali.
Con ordinanza n. 15732/2022, la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il primo motivo, rigettò il terzo e, ritenuto assorbito il quarto, accolse il secondo motivo affermando che “A fronte di una specifica censura atta ad evidenziare l'avvenuta produzione, in primo grado, di documenti atta a comprovare gli emolumenti annui previsti per l'incarico di amministratore appena ricevuto e
l'avvenuta riproposizione delle istanze per l'ammissione delle prove orali, ove il giudice di primo grado avesse ritenuto non decisiva la documentazione prodotta, anche in sede di precisazione delle conclusioni, il giudice d'appello avrebbe dovuto rinnovare il giudizio di merito sul punto e andare a verificare se effettivamente i documenti erano stati prodotti in primo grado, se essi erano idonei a comprovare la domanda e se le istanze istruttorie erano state effettivamente riproposte, e non limitarsi ad affermare che la regola decisoria utilizzata dal giudice di prime cure era astrattamente corretta, perché la correttezza della regola applicata va verificata, nell'ambito del giudizio di merito, previo accertamento in fatto se essa sia effettivamente coerente con la situazione di fatto sottostante, senza recepire supinamente l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado. Il motivo va accolto e la sentenza va cassata sul punto, con rinvio al giudice d'appello il quale dovrà verificare, quanto al danno patrimoniale, se effettivamente la documentazione prodotta dall'attore in primo grado non contenesse riferimenti al compenso per la carica di amministratore e, ove non ritenesse la documentazione prodotta sufficientemente probante, se effettivamente l'attore non ha riproposto le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni. Nell'ambito della rinnovazione del giudizio di appello in relazione al danno patrimoniale, il giudice di appello dovrà riesaminare anche il profilo delle c.d. spese collaterali sostenute dal ricorrente per il vitto e l'alloggio della moglie in albergo, nella città nel cui ospedale egli era ricoverato, in periodi corrispondenti alla sua degenza, dovendo ritenersi l'affermazione "correttamente il tribunale ha affermato che tali spese non siano riferibili con certezza al sinistro e che le stesse non possano ritenersi in rapporto causale col sinistro" tautologica ed inidonea ad integrare una motivazione atta a giustificare il rigetto della domanda sul punto”
pagina 4 di 8 ha riassunto il giudizio avanti a questa Corte di Appello chiedendo l'accoglimento dei Parte_1 capi 3 e 4 dell'appello proposto a riforma della sentenza n. 1331/2014 emessa dal Tribunale di
Ravenna.
Si è costituita chiedendo di rigettare ogni domanda della parte avversaria. Controparte_1
Ragioni della decisione
La Cassazione rimette a questa Corte il riesame, anche sotto il profilo istruttorio, della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivato a dalla mancata percezione del compenso per la Pt_1 carica di amministratore di una società estera e dalle “spese collaterali” sostenute per vitto e alloggio della moglie di nella città nel cui ospedale egli era ricoverato nei periodi corrispondenti alla Pt_1
sua degenza.
Quanto alla prima voce di danno, si esaminano i documenti allegati in relazione alla nomina ad amministratore della società estera che, in tesi dell'appellante, gli avrebbe procurato un compenso di €
18.000 ma che, a seguito del sinistro occorso in data 17.4.2006 ed alla prolungata degenza in ospedale, assume di non aver percepito.
L'appellante basa tale pretesa sui documenti identificati dal n. 21 al n. 25 prodotti in primo grado, sostenendo che questi non siano stati correttamente interpretati dal Tribunale.
Orbene, dall'analisi di tali documenti risulta quanto segue:
- il documento n. 21 è la fotocopia della delibera, in lingua ceca, datata al giorno 29.3.2006 e sottoscritta in Praga da tale con la quale , quale unico Persona_1 Controparte_7
socio della società estera Vespa Prostejov s.r.o., delibera di revocare, senza preavviso, il precedente amministratore della società e contestualmente nomina quale nuovo amministratore, con Pt_1
effetto immediato;
- il documento n. 22 è la fotocopia dell'autentica notarile, in lingua ceca, della firma del predetto ad opera della segretaria delegata dal notaio di Praga;
Persona_1
- il documento n. 23 e il documento n. 24 consistono nella fotocopia della traduzione in lingua italiana rispettivamente dei documenti n. 21 e n. 22;
- il documento n. 25 è la fotocopia dell'attestazione, in data 28.7.2006, da parte dell'interprete, della conformità della traduzione dei documenti “al testo dell'atto accluso”.
Dunque, sostanzialmente, non vi è una pluralità di documenti a sostegno della domanda in esame, ma il solo documento n. 21, autenticato nella firma nel documento n. 22 e tradotto nel documento n. 23.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, il documento n. 21 non prova il prospettato danno patrimoniale, perché in alcun punto contiene un'indicazione, nemmeno per relationem, circa il riconoscimento di un qualunque compenso per l'incarico di amministratore della società estera Vespa
pagina 5 di 8 Prostejov s.r.o. a favore di all'epoca dipendente di Confezioni Moda Italia S.r.l. (in sigla, Pt_1
C.M.I.).
Infatti, nel maggio 1999 fu assunto da (doc. 18) e dal 3.10.2005, senza Pt_1 Controparte_7 soluzione di continuità ed “alle medesime condizioni economiche” e di servizio, fu assunto da Pt_2 cui dall'1.10.2005 in c.p. affittò il ramo d'azienda relativo alla
[...] Controparte_7
“Divisione CK” (doc. 17). Nel successivo atto di nomina ad amministratore della società estera, invece, come già precisato, non vi è alcun riferimento ad una qualunque forma di compenso per l'esercizio di tale carica.
La pretesa risarcitoria di € 18.000, dunque, non trova alcun riscontro nella produzione documentale.
Peraltro, la domanda di è carente sin a livello assertivo, posto che nel ricorso introduttivo di Pt_1
primo grado, compreso il capitolato istruttorio in esso articolato, non è nemmeno prospettata la circostanza che per tale carico di amministratore gli fosse stato riconosciuto un qualsiasi compenso – limitandosi ad allegare il danno da mancato guadagno del compenso pari ad € 18.000 – e Pt_1
nemmeno è prospettata la circostanza che tale incarico fosse stato revocato a seguito del sinistro, circostanza che, peraltro, nessun documento attesta. Ancora, nel ricorso nemmeno è allegata la situazione di operatività della e della società estera di cui essa era unico socio nel Controparte_7
periodo successivo al sinistro di cui è causa, risultando dal citato doc. 17 che la prima già nel 2005 era in liquidazione e in concordato preventivo.
Da ultimo, l'istanza di ammissione delle prove testimoniali sul punto (paragrafo F, capitolo 28), indicate nel ricorso ex art. 429 c.p.c., introduttivo del primo grado di giudizio, ritenute superflue dal
Tribunale, non fu riproposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio d'appello, come ammette lo stesso nel ricorso in cassazione, e nemmeno egli ne ha richiesto l'ammissione in Pt_1
questo giudizio di riassunzione.
In ogni caso, anche nel caso in cui l'istanza istruttoria fosse stata riproposta, non avrebbe potuto essere accolta, perché il capitolo n. 28 è inammissibile sia perché nel complesso è generico sia perché invita il teste e non a riferire su un fatto specifico, ma ad esprimere una valutazione sul nesso di causa fra l'assenza dal posto di lavoro ed il danno in esame chiedendogli se è vero che “ha dovuto in Pt_1 relazione alla qualifica di amministratore della società cecoslovacca collegata alla “Confezioni Moda
Italia S.r.l. come da documentazione che Vi si mostra, rinunciare al compenso di € 18.000,00 netti annui”; peraltro, il capitolo fa genericamente riferimento ad un documento senza indicarlo;
in ogni caso, come già visto, nessuno dei documenti depositati dall'attore prova il diritto di ad un Pt_1
compenso per la carica di amministratore.
pagina 6 di 8 Il capitolo, infine, è anche irrilevante, perché non è idoneo a provare il fatto che fosse stato convenuto e riconosciuto un compenso per la qualifica in questione e, nel caso, che esso ammontasse a € 18.000, come sostenuto da ma non risultante dalla lettera di conferimento dell'incarico né da altro Pt_1
documento.
In conclusione, l'appellante non ha allegato né provato il diritto ad un compenso per la carica di amministratore della società estera e nemmeno ha prospettato la revoca di tale incarico a causa dell'incidente, talché la domanda di risarcimento della voce di danno in esame è carente a livello assertivo e sfornita di prova, condividendosi l'interpretazione dei documenti data dal Tribunale che, a titolo di risarcimento per perdita di retribuzione, ha liquidato il solo danno per il mancato ottenimento del premio annuo per obiettivi fissato di € 10.000.
Sul punto delle spese collaterali, invece, la domanda è fondata, in quanto, essendo l'appellante residente a [...], fu certamente necessario per la moglie recarsi a Ravenna e soggiornarvi in più occasioni per assistere il marito nei periodi di degenza ospedaliera ed in occasione delle visite di controllo. PI, infatti, a causa del sinistro riportò “trauma chiuso toracico con frattura sternale, trauma del bacino, frattura dell'acetabolo” con prognosi di 90 giorni e fu ricoverato e dimesso più volte nel periodo compreso dal 17.4.2006 al 13.7.2006, presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di
Ravenna per effettuare interventi chirurgici e visite specialistiche, così come accertato dalla CTU, dott.ssa Persona_2
Le relative spese di vitto e alloggio, come indicate dalla Cassazione, sostenute nell'indicato periodo di tempo e regolarmente documentate (doc. 36-100) ammontano a complessivi € 1.910,04, (tenendo conto, fra i documenti, solo di quelli attestanti spese per vitto e alloggio ed escludendo quelli per spese mediche già liquidate dal giudice di primo grado in € 4.078,14 e quelli per trasferimenti) e in tale misura deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale il cui esame la
Cassazione ha devoluto a questo giudizio di rinvio. Sono poi dovuti la rivalutazione monetaria di tale importo calcolata in base agli indici ISTAT dal sinistro alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal sinistro al saldo, come da statuizione del
Tribunale, in punto ad accessori, passata in giudicato.
Le spese processuali di tutti i gradi seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa (secondo il principio del decisum) corrispondente allo scaglione da 26.001 a 52.000 euro (superiore a quello applicato dal Tribunale, per effetto dell'odierna pronuncia) per il primo grado e allo scaglione da 1.101
a 5.200 euro per le fasi successive, nonché al tasso di difficoltà della stessa, all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando in sede di rinvio:
- condanna al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di Controparte_1 Parte_1
€ 1.910,04 (rispetto a quelle riconosciute nella sentenza di primo grado) oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, maturata dal sinistro alla pubblicazione della presente sentenza, interessi legali su tale somma di anno in anno rivalutata dal sinistro al saldo ed alla rifusione delle spese processuali che liquida in:
- € 6.500 per compensi per il primo grado (oltre alle spese per anticipazioni già liquidate)
- € 1.165 per spese ed € 2.700 per compensi per il grado d'appello
- € 227 per spese ed € 1.700 per compensi per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione
- € 777 per spese ed € 2.800 per compensi per il presente giudizio di rinvio oltre a spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 14.1.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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