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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 270/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 270/2019 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n.
2296/2018 del 29/11/2018, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PITINO SIMONA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
C.F. , e per essa C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 quale mandataria di C.F. , con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3 dell'avv. ALAIMO CALOGERO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
C.F. e per essa C.F. Parte_2 P.IVA_4 Controparte_3
, quale mandataria di C.F. , con P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. ALAIMO CALOGERO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
Preliminarmente
- accertare e dichiarare, previo accertamento del T.E.G. effettivamente applicato, la nullità di ogni qualsivoglia pretesa dell'opposta a titolo di interessi, spese e commissioni applicate ai rapporti di pagina 1 di 5 finanziamento, per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c., in quanto superano il tasso di soglia usuraio stabilito dalla legge e conseguentemente considerare non dovuti gli interessi e le competenze corrisposti e da corrispondere;
- conseguentemente, operare la compensazione fra il credito residuo vantato dalla e le Controparte_2 somme indebitamente corrisposte dall'opponente a titolo di interessi e competenze, ai sensi e per gli effetti dell'art.1853 c.c. e accertare come dovuta dagli odierni attori in solido, quale obbligato principale e quale fideiussore, a titolo di somma residua la differenza fra la somma dovuta a titolo di sorte capitale e quella già versata sia a titolo di sorte capitale, che di interessi e competenze che si quantifica in € 25.129,07 da pagarsi secondo il piano di ammortamento originario facendo riferimento alla sola sorte capitale, non ricorrendo i presupposti della decadenza del beneficio del termine all'epoca in cui la stessa fu dichiarata;
In subordine, qualora non si ritenesse superato il tasso soglia usura
- accertare che il TAEG dichiarato è differente rispetto a quello effettivamente applicato e conseguentemente considerare dovuti solo gli interessi legali, pari ad € 748,26 con una differenza rispetto a quelli addebitati (€ 5.825,17) pari ad € 5.076,91, conseguentemente ritenere dovuta solo la somma di € 25.877,33 da pagarsi secondo il piano di ammortamento originario facendo riferimento alla sola sorte capitale, non ricorrendo i presupposti della decadenza del beneficio del termine all'epoca in cui la stessa fu dichiarata;
- per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
OPPOSTA - INTERVENUTA Confermare integralmente il Decreto ingiuntivo n. 4419/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in favore dell'odierna Comparente ai dì 28.11/29.11.2018 e notificato in data 6.12.2018, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dai Sigg. e Parte_1 con l'atto introduttivo del presente giudizio, perché infondate in fatto come in Controparte_1 diritto;
- in subordine, senza recesso alcuno, nella non temuta ipotesi che il Decidente dovesse ritenere fondate anche in parte le eccezioni sollevate dai Sigg. e in ordine alla Parte_1 Controparte_1 presunta usurarietà del tasso convenuto, ritenere e dichiarare comunque fondato il diritto di credito azionato con il Decreto Ingiuntivo n. 4419/2018, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, condannare i Sigg. e al pagamento di quella diversa somma che Parte_1 Controparte_1 verrà accertata in corso di causa all'esito dell'attività istruttoria, ovvero alla somma dagli stessi riconosciuta come ancora dovuta in € 25.129,07 o € 25.877,33.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente giudizio.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2296/2018 del 29/11/2018 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
[...]
e di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 somma di €. 37.988,21, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, quale importo dovuto in base al contratto di finanziamento n. 47781675 stipulato in data 26/04/2013 da
[...] con la per l'importo di € 33.544,07 da rimborsare in 120 Parte_1 Controparte_5 rate mensili dell'importo di € 495,00 ciascuna, contratto sottoscritto anche da CP_1 quale garante coobbligato del debitore principale. Successivamente
[...] Controparte_2
è divenuta titolare del credito già vantato da nei confronti della parte Controparte_5 debitrice all'esito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della L. 30.04.1999 n. 130 perfezionatasi in data 20.12.2016. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e è Parte_1 Controparte_1 parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
È infondato il primo motivo di opposizione relativo alla nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi e moratori in quanto il TAEG sarebbe superiore al tasso soglia antiusura. Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza a Sezioni unite n. 19597 del 18.9.2020, “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”. La Suprema Corte ha poi precisato che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. n. 3025/2022). Tanto premesso, il CTU dott.ssa ha proceduto a verificare se i tassi effettivi Persona_1 globali (TEG) del finanziamento in esame risultino superiori al tasso soglia pari al 19,125% per gli interessi corrispettivi e al 21,75% per gli interessi moratori nel secondo trimestre del 2013, secondo il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il CTU ha provveduto a determinare il TAEG utilizzando le formule di matematica finanziaria, inserendo tutti i costi legati all'erogazione del credito (spese di istruttoria e spese periodiche), pagina 3 di 5 esclusi quelli per imposte e tasse, e comprendendo nel calcolo anche i costi relativi alla polizza assicurativa stipulata con la Il TAEG è risultato pari a 16,86% Controparte_6 inferiore al tasso soglia. Ha poi effettuato la verifica in relazione al tasso di interesse di mora pari, alla data di stipula del contratto, all'1,5% mensile e cioè al 18,00% su base annua;
al fine della verifica del superamento della soglia usura, il CTU lo ha posto a confronto con il tasso soglia della categoria “crediti personali”, applicando la maggiorazione media indicata nel D.M. di riferimento che è pari a 2,1 punti percentuali utilizzando la seguente formula: (T.E.G.M + 2,1) x 1,5 + 4, cioè 12,10 + 2,1 x 1,5 + 4= 21,75%. Anche in questo caso il tasso convenzionale è inferiore al tasso soglia. È fondato il secondo motivo di opposizione relativo all'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo. Come evidenziato dal G.I. nell'ordinanza del 12/06/2023, il contratto di finanziamento personale oggetto di contenzioso deve qualificarsi quale credito al consumo, in quanto concluso da una finanziaria con un consumatore, dovendo pertanto trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 125 bis TUB. Il soggetto finanziato, oltre al contratto di finanziamento, ha altresì stipulato una polizza assicurativa qualificata in contratto come assicurazione con natura facoltativa dalla quale, tuttavia, esaminata la documentazione prodotta in atti, emerge:
- la remuneratività delle spese di assicurazione per la società finanziatrice, da valutarsi in concreto ed anche in via indiretta “utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica - diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento”, atteso che detto elemento consente di individuare la funzionalità di tale costo rispetto all'erogazione del credito, rilevante ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 22458/18);
- la sussistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento e l'assicurazione, che “può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. Cass. Civ. n. 8806/2017, nello stesso senso anche Cass. Civ. n. 5160/2018), essendo tra l'altro “necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito”, come evidenziato dalla giurisprudenza sopra citata. La polizza assicurativa sottoscritta da parte opponente non può dunque essere qualificata come facoltativa. Secondo l'art. 125-bis comma 6 del T.U.B., “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Il TAEG indicato dalla nel contratto di finanziamento personale n. Controparte_5
47781675 è il 14% mentre il TAEG determinato dal CTU includendo anche i costi relativi alla polizza assicurativa è il 16,86%. La differenza tra il TAEG convenuto tra le parti in sede di stipula del contratto di finanziamento e il TAEG effettivamente applicato è derivata dal non avere ricompreso nel calcolo i costi relativi alla polizza assicurativa stipulata con la Controparte_6 contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, per complessivi € 3.044,07
pagina 4 di 5 (Assicurazione CPI per € 2.585,07 e spese assicurazione accessoria per € 459,00). Da ciò si evince che la società finanziaria ha indicato in contratto un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, quindi è stato indicato nel contratto di finanziamento un TAEG difforme da quello pubblicizzato. Nella relazione integrativa del 07/02/2024 il CTU, verificata l'errata indicazione del TAEG in contratto e quindi la nullità della clausola determinativa degli interessi, ha proceduto alla rielaborazione del piano di ammortamento, ai sensi del comma 7 dell'art. 125 bis TUB, sostituendo l'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo dei BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto. Dal piano di ammortamento rielaborato fino alla rata n. 25 (in quanto in data 25.06.2015 l'opponente veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine) è emerso che applicando in sostituzione dell'interesse corrispettivo il tasso minimo dei BOT l'importo che si sarebbe dovuto pagare ammonta ad € 7.289,19.
Considerato che
parte attrice ha pagato n. 17 rate per un totale di € 8.415,00 sono stati corrisposti, sulla base del piano di ammortamento rielaborato, € 1.125,81 in più. Il CTU ha accertato, all'esito della rielaborazione del piano di ammortamento con il tasso minimo dei BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, che il debito residuo ammonta ad € 26.027,53; applicando al debito residuo gli interessi legali fino alla data di notifica del decreto ingiuntivo (06.12.2018) la somma dovuta dagli opponenti è pari ad € 26.245,88. Alla luce di quanto esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 2296/2018 del 29/11/2018 e e devono essere condannati in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro a corrispondere a cessionaria del credito di la Parte_2 Controparte_2 somma di € 26.245,88, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto della pronuncia di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 270/2019: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2296/2018 del 29/11/2018. CONDANNA e in solido tra loro, a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 26.245,88, oltre agli interessi legali fino al soddisfo Parte_2
CONDANNA gli opponenti a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico degli opponenti. Ragusa, 07/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 270/2019 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n.
2296/2018 del 29/11/2018, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PITINO SIMONA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
C.F. , e per essa C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 quale mandataria di C.F. , con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3 dell'avv. ALAIMO CALOGERO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
C.F. e per essa C.F. Parte_2 P.IVA_4 Controparte_3
, quale mandataria di C.F. , con P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. ALAIMO CALOGERO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
Preliminarmente
- accertare e dichiarare, previo accertamento del T.E.G. effettivamente applicato, la nullità di ogni qualsivoglia pretesa dell'opposta a titolo di interessi, spese e commissioni applicate ai rapporti di pagina 1 di 5 finanziamento, per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c., in quanto superano il tasso di soglia usuraio stabilito dalla legge e conseguentemente considerare non dovuti gli interessi e le competenze corrisposti e da corrispondere;
- conseguentemente, operare la compensazione fra il credito residuo vantato dalla e le Controparte_2 somme indebitamente corrisposte dall'opponente a titolo di interessi e competenze, ai sensi e per gli effetti dell'art.1853 c.c. e accertare come dovuta dagli odierni attori in solido, quale obbligato principale e quale fideiussore, a titolo di somma residua la differenza fra la somma dovuta a titolo di sorte capitale e quella già versata sia a titolo di sorte capitale, che di interessi e competenze che si quantifica in € 25.129,07 da pagarsi secondo il piano di ammortamento originario facendo riferimento alla sola sorte capitale, non ricorrendo i presupposti della decadenza del beneficio del termine all'epoca in cui la stessa fu dichiarata;
In subordine, qualora non si ritenesse superato il tasso soglia usura
- accertare che il TAEG dichiarato è differente rispetto a quello effettivamente applicato e conseguentemente considerare dovuti solo gli interessi legali, pari ad € 748,26 con una differenza rispetto a quelli addebitati (€ 5.825,17) pari ad € 5.076,91, conseguentemente ritenere dovuta solo la somma di € 25.877,33 da pagarsi secondo il piano di ammortamento originario facendo riferimento alla sola sorte capitale, non ricorrendo i presupposti della decadenza del beneficio del termine all'epoca in cui la stessa fu dichiarata;
- per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
OPPOSTA - INTERVENUTA Confermare integralmente il Decreto ingiuntivo n. 4419/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in favore dell'odierna Comparente ai dì 28.11/29.11.2018 e notificato in data 6.12.2018, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dai Sigg. e Parte_1 con l'atto introduttivo del presente giudizio, perché infondate in fatto come in Controparte_1 diritto;
- in subordine, senza recesso alcuno, nella non temuta ipotesi che il Decidente dovesse ritenere fondate anche in parte le eccezioni sollevate dai Sigg. e in ordine alla Parte_1 Controparte_1 presunta usurarietà del tasso convenuto, ritenere e dichiarare comunque fondato il diritto di credito azionato con il Decreto Ingiuntivo n. 4419/2018, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, condannare i Sigg. e al pagamento di quella diversa somma che Parte_1 Controparte_1 verrà accertata in corso di causa all'esito dell'attività istruttoria, ovvero alla somma dagli stessi riconosciuta come ancora dovuta in € 25.129,07 o € 25.877,33.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente giudizio.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2296/2018 del 29/11/2018 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
[...]
e di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 somma di €. 37.988,21, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, quale importo dovuto in base al contratto di finanziamento n. 47781675 stipulato in data 26/04/2013 da
[...] con la per l'importo di € 33.544,07 da rimborsare in 120 Parte_1 Controparte_5 rate mensili dell'importo di € 495,00 ciascuna, contratto sottoscritto anche da CP_1 quale garante coobbligato del debitore principale. Successivamente
[...] Controparte_2
è divenuta titolare del credito già vantato da nei confronti della parte Controparte_5 debitrice all'esito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della L. 30.04.1999 n. 130 perfezionatasi in data 20.12.2016. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e è Parte_1 Controparte_1 parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
È infondato il primo motivo di opposizione relativo alla nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi e moratori in quanto il TAEG sarebbe superiore al tasso soglia antiusura. Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza a Sezioni unite n. 19597 del 18.9.2020, “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”. La Suprema Corte ha poi precisato che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. n. 3025/2022). Tanto premesso, il CTU dott.ssa ha proceduto a verificare se i tassi effettivi Persona_1 globali (TEG) del finanziamento in esame risultino superiori al tasso soglia pari al 19,125% per gli interessi corrispettivi e al 21,75% per gli interessi moratori nel secondo trimestre del 2013, secondo il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il CTU ha provveduto a determinare il TAEG utilizzando le formule di matematica finanziaria, inserendo tutti i costi legati all'erogazione del credito (spese di istruttoria e spese periodiche), pagina 3 di 5 esclusi quelli per imposte e tasse, e comprendendo nel calcolo anche i costi relativi alla polizza assicurativa stipulata con la Il TAEG è risultato pari a 16,86% Controparte_6 inferiore al tasso soglia. Ha poi effettuato la verifica in relazione al tasso di interesse di mora pari, alla data di stipula del contratto, all'1,5% mensile e cioè al 18,00% su base annua;
al fine della verifica del superamento della soglia usura, il CTU lo ha posto a confronto con il tasso soglia della categoria “crediti personali”, applicando la maggiorazione media indicata nel D.M. di riferimento che è pari a 2,1 punti percentuali utilizzando la seguente formula: (T.E.G.M + 2,1) x 1,5 + 4, cioè 12,10 + 2,1 x 1,5 + 4= 21,75%. Anche in questo caso il tasso convenzionale è inferiore al tasso soglia. È fondato il secondo motivo di opposizione relativo all'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo. Come evidenziato dal G.I. nell'ordinanza del 12/06/2023, il contratto di finanziamento personale oggetto di contenzioso deve qualificarsi quale credito al consumo, in quanto concluso da una finanziaria con un consumatore, dovendo pertanto trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 125 bis TUB. Il soggetto finanziato, oltre al contratto di finanziamento, ha altresì stipulato una polizza assicurativa qualificata in contratto come assicurazione con natura facoltativa dalla quale, tuttavia, esaminata la documentazione prodotta in atti, emerge:
- la remuneratività delle spese di assicurazione per la società finanziatrice, da valutarsi in concreto ed anche in via indiretta “utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica - diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento”, atteso che detto elemento consente di individuare la funzionalità di tale costo rispetto all'erogazione del credito, rilevante ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 22458/18);
- la sussistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento e l'assicurazione, che “può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. Cass. Civ. n. 8806/2017, nello stesso senso anche Cass. Civ. n. 5160/2018), essendo tra l'altro “necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito”, come evidenziato dalla giurisprudenza sopra citata. La polizza assicurativa sottoscritta da parte opponente non può dunque essere qualificata come facoltativa. Secondo l'art. 125-bis comma 6 del T.U.B., “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Il TAEG indicato dalla nel contratto di finanziamento personale n. Controparte_5
47781675 è il 14% mentre il TAEG determinato dal CTU includendo anche i costi relativi alla polizza assicurativa è il 16,86%. La differenza tra il TAEG convenuto tra le parti in sede di stipula del contratto di finanziamento e il TAEG effettivamente applicato è derivata dal non avere ricompreso nel calcolo i costi relativi alla polizza assicurativa stipulata con la Controparte_6 contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, per complessivi € 3.044,07
pagina 4 di 5 (Assicurazione CPI per € 2.585,07 e spese assicurazione accessoria per € 459,00). Da ciò si evince che la società finanziaria ha indicato in contratto un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, quindi è stato indicato nel contratto di finanziamento un TAEG difforme da quello pubblicizzato. Nella relazione integrativa del 07/02/2024 il CTU, verificata l'errata indicazione del TAEG in contratto e quindi la nullità della clausola determinativa degli interessi, ha proceduto alla rielaborazione del piano di ammortamento, ai sensi del comma 7 dell'art. 125 bis TUB, sostituendo l'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo dei BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto. Dal piano di ammortamento rielaborato fino alla rata n. 25 (in quanto in data 25.06.2015 l'opponente veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine) è emerso che applicando in sostituzione dell'interesse corrispettivo il tasso minimo dei BOT l'importo che si sarebbe dovuto pagare ammonta ad € 7.289,19.
Considerato che
parte attrice ha pagato n. 17 rate per un totale di € 8.415,00 sono stati corrisposti, sulla base del piano di ammortamento rielaborato, € 1.125,81 in più. Il CTU ha accertato, all'esito della rielaborazione del piano di ammortamento con il tasso minimo dei BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, che il debito residuo ammonta ad € 26.027,53; applicando al debito residuo gli interessi legali fino alla data di notifica del decreto ingiuntivo (06.12.2018) la somma dovuta dagli opponenti è pari ad € 26.245,88. Alla luce di quanto esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 2296/2018 del 29/11/2018 e e devono essere condannati in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro a corrispondere a cessionaria del credito di la Parte_2 Controparte_2 somma di € 26.245,88, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto della pronuncia di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 270/2019: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2296/2018 del 29/11/2018. CONDANNA e in solido tra loro, a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 26.245,88, oltre agli interessi legali fino al soddisfo Parte_2
CONDANNA gli opponenti a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico degli opponenti. Ragusa, 07/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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