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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/01/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
Proc. N. R.G. 3122/2022 VG
IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3122/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco ERRICO ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in APICE, Viale della Libertà,14, giusta procura a margine del ricorso;
Fax 0824-922091 Pec: Email_1
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall' avv. Antonella RINALDI ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giorgio del Sannio, via S. Stefano, 12, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, anche ex art. 83, 3° comma c.p.c. ed art. 10 DPR 123/01; Fax: 0824/4993 Pec: Email_2 Fax 055476952 Pec: Email_3 Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 4 marzo 2021, ha proposto domanda di cessazione Parte_2 degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Apice (BN) il 25.8.1993 , trascritto nei Reg. di stato civile del Comune di Apice dell'anno 1993, alla parte II, serie A al n. 30. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato:
- che dalla loro unione erano nati due figli, , nata a [...] il I.
2.1995 e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
- che, con decreto emesso in data 27.9.2005, depositato in data 3.10.2005 . erano state omologate le condizioni di separazione concordate, a seguito della comparizione all'udienza presidenziale in data 5 luglio 2005;
- che a seguito della separazione la era stata costretta a trasferirsi a Prato, presso la CP_1 casa del proprio genitore, mentre aveva continuato ad abitare in Apice, presso l'ex Pt_1 domicilio familiare e le parti non avevano raggiunto un accordo per pervenire ad un ricorso congiunto
- che la separazione dei coniugi era proseguita senza soluzione di continuità , così che ricorrevano i presupposti per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che erano sopravvenute modifiche nelle condizioni relative ai rapporti economici in quanto il figlio maggiorenne era divenuto autonomo ed indipendente in quanto assunto a tempo Per_1 indeterminato ed anche la era divenuta autosufficiente svolgendo attività lavorativa CP_1 con contratto a tempo indeterminato;
1 - che al contrario il ricorrente aveva subito un netto peggioramento della propria situazione economica, essendo rimasto senza lavoro con notevole esposizione debitoria nei confronti dell' Organizzazione_1 Sulla base di tali allegazioni, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con sentenza non definitiva e procedendo ad istruttoria sulla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, con vittoria di spese e competenze. Instaurato il procedimento si costituiva dolendosi del mancato adempimento CP_1 agli obblighi di mantenimento previsti in sede di separazione e contestando i fatti allegati con riferimento alla situazione economica e patrimoniale dei coniugi. Concludeva aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo Per_ l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio , assegno di mantenimento di € 500,00 per il Per_ figlio e l'assegno divorzile a favore delal moglie pari ad € 250,00, con il favore delle spese processuali. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione innanzi al Presidente le parti pervenivano ad una soluzione concordata di tutte le questioni e, all'udienza del 25 19 luglio 2023 , confermavano di avere raggiunto l'accordo ed esponevano le condizioni concordate di seguito riportate e rinunciavano alla comparizione personale , nulla opponendo il Pubblico Ministero. Con ordinanza collegiale del 22 ottobre 2023 la causa veniva rimessa in istruttoria in quanto le Per_ condizioni concordate disponevano anche in ordine all'affidamento del figlio oramai maggiorenne in contrasto con l'interpretazione delle disposizioni in materia ( Cass., 30.1.2023, n 2670). Modificate dalle le conclusioni concordate, all'udienza del 30 novembre 2023, la causa era nuovamente rimessa al Collegio, previa rinunzia ai termini di cui all'art 190 cpc In particolare, le parti congiuntamente prospettavano le seguenti condizioni di divorzio: CONDIZIONI
“ …1) La premessa è patto e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) nulla verrà corrisposto dal sig. a titolo di mantenimento in favore del Parte_2 figlio , divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Persona_1
2 di diritto e tamquam non esset ( pur lasciando inalterato per il resto il presente accordo) con conseguente automatica reviviscenza del diritto in capo alla sig.ra di agire CP_1 immediatamente ed incondizionatamente in ogni sede competente, per la corresponsione di tutti gli arretrati del mantenimento non corrisposti oltre interessi e spese e per il recupero dell'intero credito, cosi come maturato e non corrisposto, vantato in virtù dell'innanzi detto accordo di separazione dei coniugi omologato il 03.10.2005 nel procedimento iscritto al RGNR 2029/05 ed alle condizioni di cui al ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Benevento del 15.7.2005. A tal proposito il sig. dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia fin da Parte_2 ora, all'eccezione di prescrizione che lo stesso si obbliga a non sollevare in nessuna sede ed in nessun giudizio relativamente al detto mantenimento;
7) al contempo la sig.ra si obbliga a rimettere la querela sporta nei confronti CP_1 di , nonché a formalizzare la rinuncia alla costituzione di parte civile, in Parte_2 relazione al procedimento penale instaurato davanti al Tribunale di Prato-Sezione Penale- per il reato di cui all'art 570 c.p., la cui prossima udienza è fissata per il giorno 28.06.2023;
8) i sig.ri e dichiarano fin d'ora di rinunciare Parte_2 CP_1 all'impugnazione della sentenza;
9) le spese tra le parti, ivi comprese quella di giudizio, restano interamente compensate tra le stesse e firmano la presente anche l'Avv. Antonella Rinaldi e l'Avv. Franco Errico per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale.”
3 La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, la soluzione concordata può ritenersi conforme ad equità. In definitiva, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, il Tribunale richiama la condizioni concordate e dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Apice (BN) il 25.8.1993 , trascritto nei Reg. di stato civile del Comune di Apice dell'anno 1993, alla parte II, serie A al n. 30, dando atto delle condizioni riportate in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Apice di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge. Spese compensate tra le parti.
Dispone L'adozione integrale delle condizioni riportate in parte motiva della presente sentenza;
Dichiara compensate tra le parti le spese processuali
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2024 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3122/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco ERRICO ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in APICE, Viale della Libertà,14, giusta procura a margine del ricorso;
Fax 0824-922091 Pec: Email_1
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall' avv. Antonella RINALDI ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giorgio del Sannio, via S. Stefano, 12, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, anche ex art. 83, 3° comma c.p.c. ed art. 10 DPR 123/01; Fax: 0824/4993 Pec: Email_2 Fax 055476952 Pec: Email_3 Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 4 marzo 2021, ha proposto domanda di cessazione Parte_2 degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Apice (BN) il 25.8.1993 , trascritto nei Reg. di stato civile del Comune di Apice dell'anno 1993, alla parte II, serie A al n. 30. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato:
- che dalla loro unione erano nati due figli, , nata a [...] il I.
2.1995 e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
- che, con decreto emesso in data 27.9.2005, depositato in data 3.10.2005 . erano state omologate le condizioni di separazione concordate, a seguito della comparizione all'udienza presidenziale in data 5 luglio 2005;
- che a seguito della separazione la era stata costretta a trasferirsi a Prato, presso la CP_1 casa del proprio genitore, mentre aveva continuato ad abitare in Apice, presso l'ex Pt_1 domicilio familiare e le parti non avevano raggiunto un accordo per pervenire ad un ricorso congiunto
- che la separazione dei coniugi era proseguita senza soluzione di continuità , così che ricorrevano i presupposti per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che erano sopravvenute modifiche nelle condizioni relative ai rapporti economici in quanto il figlio maggiorenne era divenuto autonomo ed indipendente in quanto assunto a tempo Per_1 indeterminato ed anche la era divenuta autosufficiente svolgendo attività lavorativa CP_1 con contratto a tempo indeterminato;
1 - che al contrario il ricorrente aveva subito un netto peggioramento della propria situazione economica, essendo rimasto senza lavoro con notevole esposizione debitoria nei confronti dell' Organizzazione_1 Sulla base di tali allegazioni, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con sentenza non definitiva e procedendo ad istruttoria sulla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, con vittoria di spese e competenze. Instaurato il procedimento si costituiva dolendosi del mancato adempimento CP_1 agli obblighi di mantenimento previsti in sede di separazione e contestando i fatti allegati con riferimento alla situazione economica e patrimoniale dei coniugi. Concludeva aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo Per_ l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio , assegno di mantenimento di € 500,00 per il Per_ figlio e l'assegno divorzile a favore delal moglie pari ad € 250,00, con il favore delle spese processuali. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione innanzi al Presidente le parti pervenivano ad una soluzione concordata di tutte le questioni e, all'udienza del 25 19 luglio 2023 , confermavano di avere raggiunto l'accordo ed esponevano le condizioni concordate di seguito riportate e rinunciavano alla comparizione personale , nulla opponendo il Pubblico Ministero. Con ordinanza collegiale del 22 ottobre 2023 la causa veniva rimessa in istruttoria in quanto le Per_ condizioni concordate disponevano anche in ordine all'affidamento del figlio oramai maggiorenne in contrasto con l'interpretazione delle disposizioni in materia ( Cass., 30.1.2023, n 2670). Modificate dalle le conclusioni concordate, all'udienza del 30 novembre 2023, la causa era nuovamente rimessa al Collegio, previa rinunzia ai termini di cui all'art 190 cpc In particolare, le parti congiuntamente prospettavano le seguenti condizioni di divorzio: CONDIZIONI
“ …1) La premessa è patto e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) nulla verrà corrisposto dal sig. a titolo di mantenimento in favore del Parte_2 figlio , divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Persona_1
2 di diritto e tamquam non esset ( pur lasciando inalterato per il resto il presente accordo) con conseguente automatica reviviscenza del diritto in capo alla sig.ra di agire CP_1 immediatamente ed incondizionatamente in ogni sede competente, per la corresponsione di tutti gli arretrati del mantenimento non corrisposti oltre interessi e spese e per il recupero dell'intero credito, cosi come maturato e non corrisposto, vantato in virtù dell'innanzi detto accordo di separazione dei coniugi omologato il 03.10.2005 nel procedimento iscritto al RGNR 2029/05 ed alle condizioni di cui al ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Benevento del 15.7.2005. A tal proposito il sig. dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia fin da Parte_2 ora, all'eccezione di prescrizione che lo stesso si obbliga a non sollevare in nessuna sede ed in nessun giudizio relativamente al detto mantenimento;
7) al contempo la sig.ra si obbliga a rimettere la querela sporta nei confronti CP_1 di , nonché a formalizzare la rinuncia alla costituzione di parte civile, in Parte_2 relazione al procedimento penale instaurato davanti al Tribunale di Prato-Sezione Penale- per il reato di cui all'art 570 c.p., la cui prossima udienza è fissata per il giorno 28.06.2023;
8) i sig.ri e dichiarano fin d'ora di rinunciare Parte_2 CP_1 all'impugnazione della sentenza;
9) le spese tra le parti, ivi comprese quella di giudizio, restano interamente compensate tra le stesse e firmano la presente anche l'Avv. Antonella Rinaldi e l'Avv. Franco Errico per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale.”
3 La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, la soluzione concordata può ritenersi conforme ad equità. In definitiva, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, il Tribunale richiama la condizioni concordate e dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Apice (BN) il 25.8.1993 , trascritto nei Reg. di stato civile del Comune di Apice dell'anno 1993, alla parte II, serie A al n. 30, dando atto delle condizioni riportate in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Apice di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge. Spese compensate tra le parti.
Dispone L'adozione integrale delle condizioni riportate in parte motiva della presente sentenza;
Dichiara compensate tra le parti le spese processuali
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2024 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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