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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 4325/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla udienza per la discussione.
Visto il terzo comma dell'art 281 sexies cpc
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 4325/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4325 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa, come CP_1 in atti, dall'Avv Daniela Lumaca e con questi elettivamente domiciliata pres- so la sede dell'Ente sita in Caserta (CE) alla via Unità Italiana n. 28;
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
Luca Barbalinardo e presso di questi elettivamente domiciliato in Napoli
(NA) al Viale Nicola Fornelli n. 2;
APPELLATO
nonché contro
Controparte_3 Controparte_4
[...]
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
05.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
2
dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la conveniva in giudizio il Parte_1
e il al fine di sentir dichia- Controparte_3 Controparte_2 rare la riforma della sentenza n. 462/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di depositata in Cancelleria in data 14.12.2021. Controparte_3
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione della normativa in materia di randagismo, at- tribuendo la responsabilità del sinistro alla convenuta, odierna appellante Con sulla base di una giurisprudenza obsoleta.
2. Il Giudice di prime cure er- rava nel ritenere fondata la domanda non avendo motivato in ordine alle contestazioni mosse dall'appellante in relazione ai fatti di causa, in quanto,
l'attore in primo grado non assolveva all'onere di cui all'art 2697 c.c.; 3. Il
Giudice di prime cure errava nel ritenere provata la domanda sulla base della dichiarazione testimoniale, in quanto, non vi è prova del comportamento colposo dell'appellante in assenza di qualsiasi segnalazione.
4. Il Giudice di prime cure non teneva conto della nota del 23.06.2020 n. 155812 con cui il
Servizio di Previdenza faceva presente che a seguito di segnalazione perve- nuta agli uffici provvedeva ad attivare la ditta che si occupava dell'accalappiamento ma che, intervenuta due volte sul posto non rinveniva alcun animale.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Accogliere integralmente l'appello proposto avverso la gravata sentenza n. 462/2021 dell'Ufficio del Giudice di Piedimonte Matese (CE) nel senso di ritenere in ogni caso non allegate e non provate da parte attorea del primo grado tutte le circostanze riconducibili all'ascritta responsabilità dell per la cattura dei cani vaganti;
2) In via grada- Pt_2 ta riconoscere la responsabilità esclusiva del in ordine al sini- Controparte_5 stro de quo;
3) Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Inam- Controparte_2 missibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 339 e
115 c.p.c. in quanto il valore della domanda in primo grado era contenuto nella somma di € 1.000/00; 2) Inammissibilità dell'appello per violazione
3
dell'art 342 c.p.c.; 3) Infondatezza dell'appello in quanto il fatto storico è stato provato e documentato. 4) L'attore, odierno appellato ha dimostrato che il cane vagava indisturbato da molto tempo nel centro del paese e che aveva aggredito altri passanti.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Controparte_2
Inammissibilità dell'impugnazione proposta con il presente giudizio dall Parte_3
[
, o comunque la sua totale infondatezza, e conseguentemente rigettarla, confermando in- tegralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di con il nr. Controparte_3
462/2021, e condannando la medesima appellante, al pagamento delle spese e competen- ze del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali al 15% e c.p.a., da quanti- ficarsi sulla scorta dei parametri vigenti, e da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipa- tario.
Preliminarmente si dà atto che il veniva di- Controparte_3 chiarato contumace con verbale del 07.11.2022.
L'appello è inammissibile per violazione delle disposizioni di cui all'art. 339
c.p.c. Ed invero è incontroverso che la decisione adottata dal GdP è una de- cisione adottata secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., perché relativa a causa di valore inferiore ad € 1.100,00. In questi termini, l'attore in prime cure, con l'atto di citazione allegato al fascicolo d'ufficio, ha contenu- to espressamente la domanda indicando come limite quello di € 1.000,00. Il novellato art.339 c.p.c., in particolare, stabilisce che le pronunce adottate se- condo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Nessuna delle suddette ipotesi ricorre nella fattispecie de quo.
Sul punto la Cassazione recentemente ha stabilito che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause, come quella in esame, di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contrat- ti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da con- siderare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2,
c.p.c. (Cass. civ. ord. n. 16473/2024).
Ne consegue che l'appello avverso la sentenza del giudice di pace in esame, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c. come sostituito dall'art. 1, D.L.vo 2 feb- braio 2006, n. 40, è ammissibile solo ove si censuri espressamente l'inosser- vanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali ed unionali e
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dei principi regolatori della materia.
Al riguardo è utile richiamare il principio di diritto in base al quale il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la re- gola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con es- so, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devo- no essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto suc- cessivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010).
Nella specie, non può non evidenziarsi che l'appellante, nel formulare l'impugnazione, non ha specificamente individuato gli eventuali principi re- golatori della materia che sarebbero stati violati.
Invero, l' assume l'illegittimità della sentenza per errata valu- Parte_1 tazione della disciplina in materia di randagismo, non condividendo l'appellante la disciplina applicata dal GDP, definendola obsoleta. La do- glianza formulata con l'atto di appello, dunque, è relativa ad un assunto error in iudicando vertente sull'errata applicazione della norma invocabile, laddove, per i principi espressi, andava necessariamente enucleato nell'atto di impu- gnazione la norma costituzionale o sovra ordinamentale o il principio rego- latore della materia violato.
Alla luce delle già indicate considerazioni, pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile, non ricorrendo alcuno dei motivi limitati e specifici richiesti dal novellato art. 339 c.p.c.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del
5
doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello;
Condanna al pagamento delle spese processuali in favo- Parte_1 re di parte appellata, che liquida in € 332,00 per compenso professiona- le, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 09.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 4325/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla udienza per la discussione.
Visto il terzo comma dell'art 281 sexies cpc
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 4325/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4325 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa, come CP_1 in atti, dall'Avv Daniela Lumaca e con questi elettivamente domiciliata pres- so la sede dell'Ente sita in Caserta (CE) alla via Unità Italiana n. 28;
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
Luca Barbalinardo e presso di questi elettivamente domiciliato in Napoli
(NA) al Viale Nicola Fornelli n. 2;
APPELLATO
nonché contro
Controparte_3 Controparte_4
[...]
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
05.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
2
dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la conveniva in giudizio il Parte_1
e il al fine di sentir dichia- Controparte_3 Controparte_2 rare la riforma della sentenza n. 462/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di depositata in Cancelleria in data 14.12.2021. Controparte_3
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione della normativa in materia di randagismo, at- tribuendo la responsabilità del sinistro alla convenuta, odierna appellante Con sulla base di una giurisprudenza obsoleta.
2. Il Giudice di prime cure er- rava nel ritenere fondata la domanda non avendo motivato in ordine alle contestazioni mosse dall'appellante in relazione ai fatti di causa, in quanto,
l'attore in primo grado non assolveva all'onere di cui all'art 2697 c.c.; 3. Il
Giudice di prime cure errava nel ritenere provata la domanda sulla base della dichiarazione testimoniale, in quanto, non vi è prova del comportamento colposo dell'appellante in assenza di qualsiasi segnalazione.
4. Il Giudice di prime cure non teneva conto della nota del 23.06.2020 n. 155812 con cui il
Servizio di Previdenza faceva presente che a seguito di segnalazione perve- nuta agli uffici provvedeva ad attivare la ditta che si occupava dell'accalappiamento ma che, intervenuta due volte sul posto non rinveniva alcun animale.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Accogliere integralmente l'appello proposto avverso la gravata sentenza n. 462/2021 dell'Ufficio del Giudice di Piedimonte Matese (CE) nel senso di ritenere in ogni caso non allegate e non provate da parte attorea del primo grado tutte le circostanze riconducibili all'ascritta responsabilità dell per la cattura dei cani vaganti;
2) In via grada- Pt_2 ta riconoscere la responsabilità esclusiva del in ordine al sini- Controparte_5 stro de quo;
3) Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Inam- Controparte_2 missibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 339 e
115 c.p.c. in quanto il valore della domanda in primo grado era contenuto nella somma di € 1.000/00; 2) Inammissibilità dell'appello per violazione
3
dell'art 342 c.p.c.; 3) Infondatezza dell'appello in quanto il fatto storico è stato provato e documentato. 4) L'attore, odierno appellato ha dimostrato che il cane vagava indisturbato da molto tempo nel centro del paese e che aveva aggredito altri passanti.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Controparte_2
Inammissibilità dell'impugnazione proposta con il presente giudizio dall Parte_3
[
, o comunque la sua totale infondatezza, e conseguentemente rigettarla, confermando in- tegralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di con il nr. Controparte_3
462/2021, e condannando la medesima appellante, al pagamento delle spese e competen- ze del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali al 15% e c.p.a., da quanti- ficarsi sulla scorta dei parametri vigenti, e da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipa- tario.
Preliminarmente si dà atto che il veniva di- Controparte_3 chiarato contumace con verbale del 07.11.2022.
L'appello è inammissibile per violazione delle disposizioni di cui all'art. 339
c.p.c. Ed invero è incontroverso che la decisione adottata dal GdP è una de- cisione adottata secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., perché relativa a causa di valore inferiore ad € 1.100,00. In questi termini, l'attore in prime cure, con l'atto di citazione allegato al fascicolo d'ufficio, ha contenu- to espressamente la domanda indicando come limite quello di € 1.000,00. Il novellato art.339 c.p.c., in particolare, stabilisce che le pronunce adottate se- condo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Nessuna delle suddette ipotesi ricorre nella fattispecie de quo.
Sul punto la Cassazione recentemente ha stabilito che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause, come quella in esame, di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contrat- ti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da con- siderare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2,
c.p.c. (Cass. civ. ord. n. 16473/2024).
Ne consegue che l'appello avverso la sentenza del giudice di pace in esame, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c. come sostituito dall'art. 1, D.L.vo 2 feb- braio 2006, n. 40, è ammissibile solo ove si censuri espressamente l'inosser- vanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali ed unionali e
4
dei principi regolatori della materia.
Al riguardo è utile richiamare il principio di diritto in base al quale il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la re- gola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con es- so, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devo- no essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto suc- cessivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010).
Nella specie, non può non evidenziarsi che l'appellante, nel formulare l'impugnazione, non ha specificamente individuato gli eventuali principi re- golatori della materia che sarebbero stati violati.
Invero, l' assume l'illegittimità della sentenza per errata valu- Parte_1 tazione della disciplina in materia di randagismo, non condividendo l'appellante la disciplina applicata dal GDP, definendola obsoleta. La do- glianza formulata con l'atto di appello, dunque, è relativa ad un assunto error in iudicando vertente sull'errata applicazione della norma invocabile, laddove, per i principi espressi, andava necessariamente enucleato nell'atto di impu- gnazione la norma costituzionale o sovra ordinamentale o il principio rego- latore della materia violato.
Alla luce delle già indicate considerazioni, pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile, non ricorrendo alcuno dei motivi limitati e specifici richiesti dal novellato art. 339 c.p.c.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del
5
doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello;
Condanna al pagamento delle spese processuali in favo- Parte_1 re di parte appellata, che liquida in € 332,00 per compenso professiona- le, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 09.06.2025
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