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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 36 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
(già ( ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio degli Avv.ti DI MEO MARCELLO ( e ALBANO EDDA C.F._1
( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in VIA SAN C.F._2
GIORGIO N. 4 40121 ; CP_2
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI BRUNO Controparte_3 C.F._3
( con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA LEMONIA 21 C.F._4
50100 ; CP_2
APPELLATO
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 1790 del 18.11-12.12.2020 del Tribunale di Bologna
oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Parte appellante: in totale riforma della sentenza n. 1790/2020 pubblicata dal Tribunale di Bologna il 12/12/2020 e notificata in data 15/12/2020, respingere, siccome totalmente infondata, l'opposizione ex adverso proposta e, conseguentemente, confermare integralmente la monizione n.
1148/2019 ing. Trib. Bo. anche in punto di interessi e spese o, in subordine, dichiarare tenuto e condannare , per le causali di cui all'ingiunzione opposta e/o, in subordine, ex art. Controparte_3 2041 c.c., a pagare a la somma di € 51.826,32, oltre interessi ai tassi e dalle Controparte_4 scadenze di cui alla monizione opposta e/o, in ulteriore subordine, quelle anche diverse e minori somme che venissero ritenute congrue e di giustizia. Dichiarare, altresì, tenuto e condannare l'appellato a restituire l'importo di € 9.055,72 che la appellante ha, nelle more, provveduto a CP_5 versare a titolo di rifusione delle spese legali liquidate e poste a di lei carico nella sentenza tribunalizia in virtù della provvisoria esecutorietà della stessa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Parte appellata:
In via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla ex art. 342 c.p.c. per i motivi CP_5
indicati in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi CP_5
indicati in narrativa;
In via principale: confermare la sentenza impugnata n. 1790 del 12.12.2020 rigettando ogni richiesta di riforma parziale o totale di detta sentenza emessa dal Tribunale di Bologna – giudice Dott. Pietro Iovino;
In ogni caso: Con vittoria delle spese del grado di appello del presente giudizio nonché degli onorari oltre compenso forfettario al 15% Cassa Avvocati al 4% ed Iva al 22% e conferma di quelle già liquidate in primo grado. Il presente difensore si dichiara antistatario.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con sentenza n. 1790/2020 il Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione proposta da CP_3
avverso il d.i. n. 1148/2019 emesso nei suoi confronti su istanza di , per
[...] Controparte_4 il pagamento della somma di € 51.826,32 pretesa per aver pagato al prenditore un assegno tratto dal su di un conto corrente chiuso ormai da oltre 10 anni e pagato dalla banca per un mero CP_3
errore informatico, come dalla stessa dichiarato;
spese secondo soccombenza.
Il tribunale in particolare rilevava che l'assegno bancario n. 1611304995, datato 02.08.2017 e tratto sul conto corrente n. 50208101, già acceso a nome del presso la allora Filiale di Intesa BCI CP_3
di Zola Predosa, non doveva essere pagato dalla a CP_5 Persona_1
beneficiario/prenditore di esso, in considerazione della pregressa chiusura sin dal 28.02.2005 del suddetto rapporto di conto corrente ed a conferma evidenziava che il 28.11.2017 la stessa CP_5
aveva comunicato al che per un mero disguido informatico l'assegno in questione era stato CP_3 incassato dal prenditore e pagato dalla nonostante l'inesistenza del c/c in appoggio. CP_5
Proponeva appello censurando la sentenza per aver il primo giudice violato gli Controparte_4
artt. 1720 e 1856 c.c. nonché gli artt. 1 e 35 R.D. 21.12.1933 n. 1736; per violazione degli artt. 115 e
116 cpc, nonché gli artt. 1227 e 2697 c.c; per violazione dell'art. 2042 c.c.; per sostanziale ingiustizia della decisione.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di cui Controparte_3
chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 7/05/2024
_____________ ____ _______________
L'appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente trascurato la condotta dell'appellato che ha riconosciuto di aver lui stesso consegnato l'assegno di cui è causa al prenditore che lo ha posto all'incasso e, ad avviso dell'appellante, sarebbe “priva di ogni valenza anche solo indiziaria” la fotocopia dell'assegno prodotta dal “carente di data e nominativo del beneficiario atteso, CP_3
da un lato che la stessa ben potrebbe essere stata fatta prima di finire di compilare il titolo e proprio con la riserva mentale di tentare di invalidarlo “a posteriori”, dall'altro l'assegno “de quo” è, comunque, stato presentato per l'incasso completo di tutti i requisiti previsti dall'art. 1 della legge
n. 1736/1933 (v. doc.n. 2), essendo, all'evidenza, ignoti e, comunque, inopponibili alla CP_5
trattaria gli asseriti accordi tra il e il creditore-beneficiario del titolo.” CP_3
Aggiunge l'appellante che il Tribunale non teneva conto del fatto che “non assume la veste di debitore
3 “incolpevole”, colui che emette e concede in garanzia un assegno privo di copertura e sprovvisto di data e luogo di emissione anche qualora il creditore, violando l'accordo sottostante, lo presenti all'incasso, poiché il relativo patto di garanzia è nullo”
Inoltre, l'appellante evidenza che “l'odierno appellato ha, altresì, affermato e riconosciuto che, nonostante ben sapesse che l'assegno in questione fosse stato da lui tratto e consegnato al Per_1
e non avesse avuto alcuna prova della distruzione o meno dello stesso, aveva provveduto a denunciare lo smarrimento degli assegni già a sé consegnati al fine di poter ottenere dalla Banca
l'estinzione del conto corrente” e che nella denuncia di smarrimento di 19 assegni consegnatigli fra il 2002 e il 2014 che il aveva inviato in copia alla banca, non era presente l'assegno di cui CP_3
è causa.
Infine, l'appellante si duole perché il Tribunale non ha considerato che al momento della presentazione dell'assegno all'incasso, pur essendo vero che il conto corrente sul quale risultava tratto era ormai chiuso da tempo, tuttavia, il era ancora titolare di un diverso rapporto di conto CP_3
corrente (cointestato con un terzo) e con provvista sufficiente a coprire il titolo. Sulla base di quest'ultima circostanza la banca assume che la stessa fosse legittimata al pagamento dell'importo portato dal titolo poiché la convenzione tra traente e banca trattaria rientra nella fattispecie del mandato ex art. 1856 c.c. e “prescinde totalmente dall'indicazione di uno specifico conto corrente, tanto vero che, ormai da qualche anno, sui carnet di assegni NON è più indicato il numero di conto corrente” come previsto dalla legge assegni (R.D. n. 1736/1933). La banca quindi, “per evitare al cliente di subire il protesto e le rilevanti sanzioni amministrative previste dall'art. 1 della legge n.
386/90 (atteso che l'emissione di un assegno su conto chiuso avviene, ovviamente, senza autorizzazione del trattario, che ha quindi l'obbligo di procedere alla conseguente segnalazione), nonché le sanzioni accessorie e le interdizioni previste dall'art. 5 della legge n. 386/90, provvedeva
a pagare detto assegno (anche perché, nelle more, era decorso, complice anche un “disguido informatico” tra la Filiale e l'Ufficio deputato agli addebiti contabilizzati degli assegni ma, soprattutto la “latitanza” del e la conseguente impossibilità di ricevere dal medesimo CP_3
istruzioni, il brevissimo termine per comunicare e opporre alla banca negoziatrice il mancato pagamento).” Non solo, continua l'appellante “il , al momento dell'estinzione del ridetto CP_3
conto corrente n. 50208101, aveva espressamente assunto, in favore della (allora) , un CP_6 espresso impegno “a tenere manlevata e indenne da qualsiasi responsabilità che Controparte_7
potesse derivare dalla mancata restituzione” di una serie di assegni, tra cui l'assegno n. 161304995 oggetto del presente giudizio”.
Da qui, secondo l'appellante, l'obbligo del di rimborsare la banca ex artt. 1720 et 1856 c.c. CP_3
4 e l'errore del primo giudice che aveva ritenuto che ai fini di una valida convenzione di assegno e della relativa delegazione di pagamento, essa deve far riferimento ad uno specifico conto corrente.
Precisava altresì l'appellante che “comunque e in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale avesse ravvisato una qualche negligenza nel comportamento della è di palmare CP_5
evidenza la assolutamente prevalente (se non, addirittura, esclusiva) colpa del nella CP_3
causazione del danno conseguente il pagamento dell'assegno; concorso di colpa che, per costante giurisprudenza, il Giudice deve rilevare d'ufficio se, come nella fattispecie, “risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile sul piano causale la colpa concorrente dello stesso danneggiato” e che “nella denegata ipotesi in cui venisse rilevato, come ha fatto il Tribunale, un eccesso e/o financo una assenza di mandato, il sarebbe, comunque, tenuto ad indennizzare CP_3
la Banca opposta/odierna appellante, ex art. 2041 c.c.,”.
Osserva il collegio che, per quanto l'appellante si sia prodigato nell'insinuare pretese condotte dolose del che a suo dire il primo giudice avrebbe omesso di considerare, di fatto, nulla deduce di CP_3
concreto sulle ragioni che giustificherebbero la condotta della banca.
In particolare, per aver ignorato che dal numero del conto corrente indicato sull'assegno (al di là dell'indispensabilità o meno per la Legge Assegni, il dato era comunque presente sul titolo e quindi la banca non poteva non tenerne conto), avrebbe agevolmente potuto risalire alla data di CP_8
chiusura di detto conto corrente, data che risaliva a ben 12 anni prima del momento in cui fu negoziato l'assegno.
Non solo, altrettanto agevolmente avrebbe potuto accertarsi che il il 28.2.2005, in occasione CP_3
della chiusura del conto, aveva rilasciato alla banca una dichiarazione in cui attestava di aver smarrito quell'assegno.
Va aggiunto che le stesse difese dell'appellante provano che la banca si fosse resa conto dell'anomalia dell'assegno, altrimenti non vi sarebbe stata ragione di cercare di contattare il (invano, CP_3
secondo la tesi della banca, mentre il riferisce di essere stato trovato e di aver confermato CP_3
di non pagare).
Per quanto, entrambe le versioni relative all'esito del tentativo di raggiungere il siano CP_3
rimaste prive di prova, tuttavia, entrambe confermano che la ricerca da parte dell'appellante ci sia stata, e questo prova che la banca, prima del pagamento, aveva già acquisito gli elementi che avrebbero potuto cautelativamente consentirle di rifiutare il pagamento.
Alla luce di quanto sopra, atteso che non emerge in atti alcuna ragione che potrebbe aver indotto la banca a pagare consapevolmente a proprio rischio, se non il disguido informatico di cui la stessa ha
5 dato atto, non può che ritenersi che davvero sia questa la ragione del pagamento.
Ciò posto, diviene irrilevante tutto quanto nuovamente dedotto dall'appellante in secondo grado e che, condivisibilmente, il Tribunale ha già ritenuto non pertinente.
Questo porta al rigetto dei relativi motivi di gravame e alla conferma della sentenza appellata.
Medesima sorte subisce anche l'ultima parte dell'appello relativo al dedotto arricchimento senza causa per le ragioni già espresse dal Tribunale, stante l'inesistente sussidiarietà dell'azione, quale presupposto di cui all'art. 2042 cc..
Sul punto, l'appellante nulla ha dedotto e dunque la questione non può essere sottoposta ad un ulteriore vaglio della Corte.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1790/2020 del Controparte_1
Tribunale di Bologna
condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Controparte_3 presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori, come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 26 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 36 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
(già ( ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio degli Avv.ti DI MEO MARCELLO ( e ALBANO EDDA C.F._1
( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in VIA SAN C.F._2
GIORGIO N. 4 40121 ; CP_2
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI BRUNO Controparte_3 C.F._3
( con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA LEMONIA 21 C.F._4
50100 ; CP_2
APPELLATO
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 1790 del 18.11-12.12.2020 del Tribunale di Bologna
oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Parte appellante: in totale riforma della sentenza n. 1790/2020 pubblicata dal Tribunale di Bologna il 12/12/2020 e notificata in data 15/12/2020, respingere, siccome totalmente infondata, l'opposizione ex adverso proposta e, conseguentemente, confermare integralmente la monizione n.
1148/2019 ing. Trib. Bo. anche in punto di interessi e spese o, in subordine, dichiarare tenuto e condannare , per le causali di cui all'ingiunzione opposta e/o, in subordine, ex art. Controparte_3 2041 c.c., a pagare a la somma di € 51.826,32, oltre interessi ai tassi e dalle Controparte_4 scadenze di cui alla monizione opposta e/o, in ulteriore subordine, quelle anche diverse e minori somme che venissero ritenute congrue e di giustizia. Dichiarare, altresì, tenuto e condannare l'appellato a restituire l'importo di € 9.055,72 che la appellante ha, nelle more, provveduto a CP_5 versare a titolo di rifusione delle spese legali liquidate e poste a di lei carico nella sentenza tribunalizia in virtù della provvisoria esecutorietà della stessa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Parte appellata:
In via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla ex art. 342 c.p.c. per i motivi CP_5
indicati in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi CP_5
indicati in narrativa;
In via principale: confermare la sentenza impugnata n. 1790 del 12.12.2020 rigettando ogni richiesta di riforma parziale o totale di detta sentenza emessa dal Tribunale di Bologna – giudice Dott. Pietro Iovino;
In ogni caso: Con vittoria delle spese del grado di appello del presente giudizio nonché degli onorari oltre compenso forfettario al 15% Cassa Avvocati al 4% ed Iva al 22% e conferma di quelle già liquidate in primo grado. Il presente difensore si dichiara antistatario.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con sentenza n. 1790/2020 il Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione proposta da CP_3
avverso il d.i. n. 1148/2019 emesso nei suoi confronti su istanza di , per
[...] Controparte_4 il pagamento della somma di € 51.826,32 pretesa per aver pagato al prenditore un assegno tratto dal su di un conto corrente chiuso ormai da oltre 10 anni e pagato dalla banca per un mero CP_3
errore informatico, come dalla stessa dichiarato;
spese secondo soccombenza.
Il tribunale in particolare rilevava che l'assegno bancario n. 1611304995, datato 02.08.2017 e tratto sul conto corrente n. 50208101, già acceso a nome del presso la allora Filiale di Intesa BCI CP_3
di Zola Predosa, non doveva essere pagato dalla a CP_5 Persona_1
beneficiario/prenditore di esso, in considerazione della pregressa chiusura sin dal 28.02.2005 del suddetto rapporto di conto corrente ed a conferma evidenziava che il 28.11.2017 la stessa CP_5
aveva comunicato al che per un mero disguido informatico l'assegno in questione era stato CP_3 incassato dal prenditore e pagato dalla nonostante l'inesistenza del c/c in appoggio. CP_5
Proponeva appello censurando la sentenza per aver il primo giudice violato gli Controparte_4
artt. 1720 e 1856 c.c. nonché gli artt. 1 e 35 R.D. 21.12.1933 n. 1736; per violazione degli artt. 115 e
116 cpc, nonché gli artt. 1227 e 2697 c.c; per violazione dell'art. 2042 c.c.; per sostanziale ingiustizia della decisione.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di cui Controparte_3
chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 7/05/2024
_____________ ____ _______________
L'appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente trascurato la condotta dell'appellato che ha riconosciuto di aver lui stesso consegnato l'assegno di cui è causa al prenditore che lo ha posto all'incasso e, ad avviso dell'appellante, sarebbe “priva di ogni valenza anche solo indiziaria” la fotocopia dell'assegno prodotta dal “carente di data e nominativo del beneficiario atteso, CP_3
da un lato che la stessa ben potrebbe essere stata fatta prima di finire di compilare il titolo e proprio con la riserva mentale di tentare di invalidarlo “a posteriori”, dall'altro l'assegno “de quo” è, comunque, stato presentato per l'incasso completo di tutti i requisiti previsti dall'art. 1 della legge
n. 1736/1933 (v. doc.n. 2), essendo, all'evidenza, ignoti e, comunque, inopponibili alla CP_5
trattaria gli asseriti accordi tra il e il creditore-beneficiario del titolo.” CP_3
Aggiunge l'appellante che il Tribunale non teneva conto del fatto che “non assume la veste di debitore
3 “incolpevole”, colui che emette e concede in garanzia un assegno privo di copertura e sprovvisto di data e luogo di emissione anche qualora il creditore, violando l'accordo sottostante, lo presenti all'incasso, poiché il relativo patto di garanzia è nullo”
Inoltre, l'appellante evidenza che “l'odierno appellato ha, altresì, affermato e riconosciuto che, nonostante ben sapesse che l'assegno in questione fosse stato da lui tratto e consegnato al Per_1
e non avesse avuto alcuna prova della distruzione o meno dello stesso, aveva provveduto a denunciare lo smarrimento degli assegni già a sé consegnati al fine di poter ottenere dalla Banca
l'estinzione del conto corrente” e che nella denuncia di smarrimento di 19 assegni consegnatigli fra il 2002 e il 2014 che il aveva inviato in copia alla banca, non era presente l'assegno di cui CP_3
è causa.
Infine, l'appellante si duole perché il Tribunale non ha considerato che al momento della presentazione dell'assegno all'incasso, pur essendo vero che il conto corrente sul quale risultava tratto era ormai chiuso da tempo, tuttavia, il era ancora titolare di un diverso rapporto di conto CP_3
corrente (cointestato con un terzo) e con provvista sufficiente a coprire il titolo. Sulla base di quest'ultima circostanza la banca assume che la stessa fosse legittimata al pagamento dell'importo portato dal titolo poiché la convenzione tra traente e banca trattaria rientra nella fattispecie del mandato ex art. 1856 c.c. e “prescinde totalmente dall'indicazione di uno specifico conto corrente, tanto vero che, ormai da qualche anno, sui carnet di assegni NON è più indicato il numero di conto corrente” come previsto dalla legge assegni (R.D. n. 1736/1933). La banca quindi, “per evitare al cliente di subire il protesto e le rilevanti sanzioni amministrative previste dall'art. 1 della legge n.
386/90 (atteso che l'emissione di un assegno su conto chiuso avviene, ovviamente, senza autorizzazione del trattario, che ha quindi l'obbligo di procedere alla conseguente segnalazione), nonché le sanzioni accessorie e le interdizioni previste dall'art. 5 della legge n. 386/90, provvedeva
a pagare detto assegno (anche perché, nelle more, era decorso, complice anche un “disguido informatico” tra la Filiale e l'Ufficio deputato agli addebiti contabilizzati degli assegni ma, soprattutto la “latitanza” del e la conseguente impossibilità di ricevere dal medesimo CP_3
istruzioni, il brevissimo termine per comunicare e opporre alla banca negoziatrice il mancato pagamento).” Non solo, continua l'appellante “il , al momento dell'estinzione del ridetto CP_3
conto corrente n. 50208101, aveva espressamente assunto, in favore della (allora) , un CP_6 espresso impegno “a tenere manlevata e indenne da qualsiasi responsabilità che Controparte_7
potesse derivare dalla mancata restituzione” di una serie di assegni, tra cui l'assegno n. 161304995 oggetto del presente giudizio”.
Da qui, secondo l'appellante, l'obbligo del di rimborsare la banca ex artt. 1720 et 1856 c.c. CP_3
4 e l'errore del primo giudice che aveva ritenuto che ai fini di una valida convenzione di assegno e della relativa delegazione di pagamento, essa deve far riferimento ad uno specifico conto corrente.
Precisava altresì l'appellante che “comunque e in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale avesse ravvisato una qualche negligenza nel comportamento della è di palmare CP_5
evidenza la assolutamente prevalente (se non, addirittura, esclusiva) colpa del nella CP_3
causazione del danno conseguente il pagamento dell'assegno; concorso di colpa che, per costante giurisprudenza, il Giudice deve rilevare d'ufficio se, come nella fattispecie, “risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile sul piano causale la colpa concorrente dello stesso danneggiato” e che “nella denegata ipotesi in cui venisse rilevato, come ha fatto il Tribunale, un eccesso e/o financo una assenza di mandato, il sarebbe, comunque, tenuto ad indennizzare CP_3
la Banca opposta/odierna appellante, ex art. 2041 c.c.,”.
Osserva il collegio che, per quanto l'appellante si sia prodigato nell'insinuare pretese condotte dolose del che a suo dire il primo giudice avrebbe omesso di considerare, di fatto, nulla deduce di CP_3
concreto sulle ragioni che giustificherebbero la condotta della banca.
In particolare, per aver ignorato che dal numero del conto corrente indicato sull'assegno (al di là dell'indispensabilità o meno per la Legge Assegni, il dato era comunque presente sul titolo e quindi la banca non poteva non tenerne conto), avrebbe agevolmente potuto risalire alla data di CP_8
chiusura di detto conto corrente, data che risaliva a ben 12 anni prima del momento in cui fu negoziato l'assegno.
Non solo, altrettanto agevolmente avrebbe potuto accertarsi che il il 28.2.2005, in occasione CP_3
della chiusura del conto, aveva rilasciato alla banca una dichiarazione in cui attestava di aver smarrito quell'assegno.
Va aggiunto che le stesse difese dell'appellante provano che la banca si fosse resa conto dell'anomalia dell'assegno, altrimenti non vi sarebbe stata ragione di cercare di contattare il (invano, CP_3
secondo la tesi della banca, mentre il riferisce di essere stato trovato e di aver confermato CP_3
di non pagare).
Per quanto, entrambe le versioni relative all'esito del tentativo di raggiungere il siano CP_3
rimaste prive di prova, tuttavia, entrambe confermano che la ricerca da parte dell'appellante ci sia stata, e questo prova che la banca, prima del pagamento, aveva già acquisito gli elementi che avrebbero potuto cautelativamente consentirle di rifiutare il pagamento.
Alla luce di quanto sopra, atteso che non emerge in atti alcuna ragione che potrebbe aver indotto la banca a pagare consapevolmente a proprio rischio, se non il disguido informatico di cui la stessa ha
5 dato atto, non può che ritenersi che davvero sia questa la ragione del pagamento.
Ciò posto, diviene irrilevante tutto quanto nuovamente dedotto dall'appellante in secondo grado e che, condivisibilmente, il Tribunale ha già ritenuto non pertinente.
Questo porta al rigetto dei relativi motivi di gravame e alla conferma della sentenza appellata.
Medesima sorte subisce anche l'ultima parte dell'appello relativo al dedotto arricchimento senza causa per le ragioni già espresse dal Tribunale, stante l'inesistente sussidiarietà dell'azione, quale presupposto di cui all'art. 2042 cc..
Sul punto, l'appellante nulla ha dedotto e dunque la questione non può essere sottoposta ad un ulteriore vaglio della Corte.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1790/2020 del Controparte_1
Tribunale di Bologna
condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Controparte_3 presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori, come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 26 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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