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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/07/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 968/2023 emessa dal Tribunale di Trani il 9.6.2023
TRA
e elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
Giorgio Maria Salvatori, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
, in persona Controparte_1 del Commissario CP_1
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, Parte_1 Parte_2 la “ , quale proprietaria della struttura Controparte_1 ospedaliera “Santa Maria Bambina” di Foggia, per sentirne accertare la responsabilità per il decesso del figlio, avvenuto il 17.9.2009, ivi ricoverato, per mancata e/o Persona_1 insufficiente e/o inidonea vigilanza ed assistenza del personale, medico e paramedico, in servizio presso la struttura e, dunque, per l'inadempimento, tanto per fatto proprio che dei propri dipendenti, dell'obbligo di provvedere alla prestazione oggetto del contratto stipulato dagli attori;
in subordine, chiedevano di accertare che, per effetto della mancata e/o insufficiente vigilanza ed assistenza, nonché dell'omessa adozione della opportuna strategia terapeutica e, in
1 particolare, di una precoce disostruzione delle vie aeree del paziente, da intendersi quale inadempimento dell'obbligazione assunta dalla convenuta, tramite i propri dipendenti, tanto con i genitori quanto con il paziente, quest'ultimo ha perso le chances di sopravvivenza. Per l'effetto, chiedevano, sia in caso di accoglimento della domanda principale, che di quella subordinata, la condanna della convenuta al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, quantificato in € 308.700 per ciascuno dei genitori, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio in ragione dell'omesso e/o non tempestivo intervento di disostruzione delle vie aeree, per perdita di ogni possibilità di sopravvivenza, loro dovuto iure hereditatis, da determinarsi in via equitativa in € 150.000,00 (€ 75.000,00 in favore di ciascuno degli attori), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
A fondamento delle domande deducevano che: - nato a [...] il [...], Persona_1 era affetto da ritardo mentale medio-alto con disturbi comportamentali;
- dopo aver manifestato, durante i primi anni di vita, un lieve ritardo psichico, durante l'adolescenza aveva iniziato a mostrare una ingravescente regressione mentale ed alterazioni comportamentali, tanto da necessitare ricoveri finalizzati alle cure riabilitative;
- nel corso degli anni le sue condizioni di salute erano peggiorate, sfociando in comportamenti pericolosi e aggressivi, tali da necessitare una sorveglianza costante da parte di personale specializzato, ragion per cui, sin dal 1994, era ricoverato presso la struttura di proprietà della convenuta;
- il giorno 17.9.2009, alle ore 12:15 circa, durante il pasto, era deceduto per asfissia acuta da massiva bronco- Persona_1 aspirazione di materiale alimentare; - sul diario clinico era stato dato atto dell'intervento del personale infermieristico e medico, che aveva provveduto ad eseguire le manovre di disostruzione del cavo orale e il massaggio cardiaco, senza successo;
-la struttura ospedaliera era l'esclusiva responsabile del decesso, per omessa vigilanza e insufficiente assistenza, tenuto conto della gravità della condizione psichiatrica del figlio, caratterizzata da episodi continui di agitazione, comportamenti aggressivi verso gli altri e se stesso.
La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Il giudizio veniva interrotto a causa dell'ammissione della convenuta all'amministrazione straordinaria, ai sensi della l. 39/2014, e quindi riassunto nei confronti della
[...]
, in persona del Controparte_1 CP_2
Straordinario, che si costituita nuovamente in giudizio reiterando le conclusioni già formulate.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale, sulla scorta della disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 968/2023 del 9.6.2023 rigettava le domande e condannava gli attori al pagamento in solido delle spese di lite, liquidate in € 7.122,00, ritenendo che le misure di prevenzione adottate dalla struttura (di tipo prevalentemente farmacologico), la sorveglianza adottata e l'intervento eseguito in coincidenza dell'evento, che aveva provocato la morte, fossero tali da escludere, sia sotto il profilo soggettivo, sia eziologico, ogni forma di responsabilità a carico della struttura convenuta.
2 Avverso detta sentenza hanno proposto tempestivo appello e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 29.12. 2023, chiedendo, in via
[...] preliminare, la rinnovazione delle indagini peritali, per le gravi inadempienze dei ctu e, nel merito, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_3
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
I.Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in appello.
II. Motivi di appello.
1.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 co. 6 cost, dell'art. 115 c.p.c., omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione.
Con il primo motivo gli appellanti denunciano la contraddittorietà e lacunosità della sentenza che, dopo aver stabilito che, a fronte della accertata incapacità di intendere e di volere del paziente, grava sulla struttura sanitaria l'onere di dimostrare la prova liberatoria e, cioè, di avere adottato tutte le cautele volte ad impedire comportamenti dannosi che siano in astratto prevedibili tenuto conto del caso concreto, ha inspiegabilmente ritenuto che le misure di prevenzione adottate dalla struttura fossero tali da escludere ogni forma di responsabilità, pur in assenza di idonea prova liberatoria e disattendendo le risultanze probatorie. Inoltre, dopo aver rilevato che il parametro di riferimento della responsabilità omissiva, per la prova del nesso causale, è l'art. 40 c.p., che richiede, affinchè possa ritenersi sussistente un obbligo di intervenire, che vi sia sul soggetto una precisa posizione di garanzia ricollegabile al verificarsi dell'evento dannoso, ha escluso anche tale elemento.
2. Erronea interpretazione e valutazione delle risultanze processuali-omessa e/o insufficiente
e/o contraddittoria e/o illogica motivazione.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto della sottoposizione del paziente ad un pesante trattamento farmacologico, poi omette di considerare e valutare le conseguenze legate all'inibizione del corretto funzionamento del sistema nervoso;
inoltre, nonostante fossero segnalati ripetutamente episodi ed atteggiamenti autolesivi, negli ultimi due mesi e mezzo precedenti al decesso nella cartella clinica non era riportata alcuna somministrazione di sedativi.
Evidenziano, dunque, che se anche il trattamento non avesse spiegato rilevanza causale diretta nella produzione dell'evento, la stessa decisione di sospendere temporaneamente il trattamento farmacologico, al quale il da anni era sottoposto, ha costituito causa, o concausa, Pt_1 determinante rispetto all'evento verificatosi, anche ove, come ritenuto dal Tribunale e dai CTU, la morte sarebbe derivata da un intento suicida. In realtà, la condizione psichiatrica del Capogna
3 richiedeva una forma di assistenza pregnante ed attenta, dovere invece violato dalla struttura sanitaria.
3. Erronea esclusione dell'addebito colposo-erronea esclusione della sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento dannoso.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto che le misure di prevenzione adottate dalla struttura (prevalentemente di tipo farmacologico), la sorveglianza adottata e l'intervento eseguito in occasione dell'evento che portava alla morte siano state tali da escludere, sia sotto il profilo soggettivo che eziologico, ogni forma di responsabilità a carico della struttura. Richiamano, al riguardo, i principi in tema di nesso causale tra la condotta omissiva del medico ed il decesso del paziente che, in sede civile, va accertato sulla base della
“preponderante evidenza” ed all'esito di un giudizio controfattuale, sicchè è configurabile il nesso causale tra comportamento omissivo del medico e pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.
4. Erroneità dell'operato del giudice nel ritenere tardive le censure mosse alla relazione tecnica in primo grado.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza, laddove ha ritenuto impossibile pervenire ad un diverso esito del giudizio, alla luce delle osservazioni mosse dagli appellanti all'elaborato peritale nella comparsa conclusionale, omettendo di considerare i rilievi critici alla CTU e ritenendoli tardivi. A tal fine, gli appellanti richiamano la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo la quale le contestazioni riguardanti il contenuto della consulenza, costituendo mere argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico-giuridico, sono sottratte al regime delle preclusioni, e possono essere contenute anche nella comparsa conclusionale, dimodochè la controparte può rispondere alle stesse nella memoria di replica, e finanche in appello, ove è ammissibile la richiesta di rinnovazione della ctu, se si contestano le valutazioni tecniche del consulente, fatte proprie dal giudice di primo grado.
III. Deve essere dichiarata ex officio l'improcedibilità delle domande di condanna nei confronti dell'appellata Controparte_1
.
[...]
In conformità all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ritiene questa
Corte che, in virtù della sottoposizione della Congregazione alla procedura di Amministrazione
Straordinaria, debba trovare applicazione la speciale normativa disciplinante tale procedura.
Dall'apertura della procedura concorsuale amministrativo -giudiziaria dell'amministrazione straordinaria si produce il divieto di azioni esecutive sul patrimonio del debitore. La sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, infatti, produce formalmente effetti per certi versi coincidenti con quelli prodotti dalla sentenza dichiarativa di fallimento e sostanzialmente
4 assimilabili a quelli propri dell'ammissione al concordato preventivo. Ne deriva che i (presunti) crediti maturati anteriormente alla dichiarazione di insolvenza devono essere accertati, come espressamente previsto dall'art. 18 D.lgs. 270/1999, che sul punto richiama l'art. 52 Legge
Fallimentare, nelle forme dettate dal Capo V Legge Fallimentare (già vigente), con conseguente improponibilità di ogni azione diretta a far valere tali crediti davanti al Tribunale ordinario, dovendosi la pretesa far valere nelle forme speciali dettate dalla Legge Fallimentare avanti al
Tribunale che ha aperto la procedura concorsuale.
La proposizione di un'azione di condanna nei confronti di un ente sottoposto a tale regime comporta, ai sensi dell'art. 6 L. n. 65/1973, l'applicazione, in funzione equivalente a quella svolta dall'art. 24 L.F. per il fallimento, della procedura speciale di “concentrazione” in un unico foro, di tutte le controversie derivanti dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Pertanto, in presenza di domande inerenti diritti di credito fatti valere nei confronti dell'ente ad
, deve riconoscersi una vis actractiva del foro della procedura Controparte_1 concorsuale, con le modalità ivi previste di insinuazione al passivo dei creditori dell'ente sottoposto a tale procedura.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte ponendo il seguente principio di diritto:
“Nell'amministrazione straordinaria, essendo applicabile - per effetto del rinvio disposto dall'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito in l. 3 aprile 1979 n. 95) - la normativa concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum.” (così Cass. civ., sez. lav.,
11 ottobre 2012, n. 17327; conf. Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2001, n. 6659. Nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte di Appello di Bari, sent. n. 1251/2022).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che gli attori-odierni appellanti abbiano proposto in primo grado un'azione di condanna nei confronti della prima dell'apertura della CP_1
. Controparte_1
Pertanto, va dichiarata la improponibilità delle domande avanzate nei confronti della
, in quanto, Controparte_1 trattandosi di azione di condanna, i crediti vantati nei confronti di un soggetto posto in regime di
Amministrazione Straordinaria devono essere accertati tramite la procedura amministrativa prevista dalle norme della legge fallimentare.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, attesa la contumacia dell'appellata.
5 Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di pronuncia inquadrabile nei tipi previsti dalla suddetta norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) ( cfr. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315; Corte appello Milano sez. IV, 28/11/2018, n. 5225
).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti della
[...] Parte_2 [...]
, in persona del Commissario Straordinario, Controparte_1 avverso la sentenza n. 968/2023 emessa dal Tribunale di Trani in data 9.6.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della appellata Controparte_1
, in persona del Commissario Straordinario;
[...]
2. Dichiara improcedibili le domande proposte dagli appellanti nei confronti della
; Controparte_1
3. Nulla per le spese;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del
DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 25 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 968/2023 emessa dal Tribunale di Trani il 9.6.2023
TRA
e elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
Giorgio Maria Salvatori, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
, in persona Controparte_1 del Commissario CP_1
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, Parte_1 Parte_2 la “ , quale proprietaria della struttura Controparte_1 ospedaliera “Santa Maria Bambina” di Foggia, per sentirne accertare la responsabilità per il decesso del figlio, avvenuto il 17.9.2009, ivi ricoverato, per mancata e/o Persona_1 insufficiente e/o inidonea vigilanza ed assistenza del personale, medico e paramedico, in servizio presso la struttura e, dunque, per l'inadempimento, tanto per fatto proprio che dei propri dipendenti, dell'obbligo di provvedere alla prestazione oggetto del contratto stipulato dagli attori;
in subordine, chiedevano di accertare che, per effetto della mancata e/o insufficiente vigilanza ed assistenza, nonché dell'omessa adozione della opportuna strategia terapeutica e, in
1 particolare, di una precoce disostruzione delle vie aeree del paziente, da intendersi quale inadempimento dell'obbligazione assunta dalla convenuta, tramite i propri dipendenti, tanto con i genitori quanto con il paziente, quest'ultimo ha perso le chances di sopravvivenza. Per l'effetto, chiedevano, sia in caso di accoglimento della domanda principale, che di quella subordinata, la condanna della convenuta al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, quantificato in € 308.700 per ciascuno dei genitori, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio in ragione dell'omesso e/o non tempestivo intervento di disostruzione delle vie aeree, per perdita di ogni possibilità di sopravvivenza, loro dovuto iure hereditatis, da determinarsi in via equitativa in € 150.000,00 (€ 75.000,00 in favore di ciascuno degli attori), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
A fondamento delle domande deducevano che: - nato a [...] il [...], Persona_1 era affetto da ritardo mentale medio-alto con disturbi comportamentali;
- dopo aver manifestato, durante i primi anni di vita, un lieve ritardo psichico, durante l'adolescenza aveva iniziato a mostrare una ingravescente regressione mentale ed alterazioni comportamentali, tanto da necessitare ricoveri finalizzati alle cure riabilitative;
- nel corso degli anni le sue condizioni di salute erano peggiorate, sfociando in comportamenti pericolosi e aggressivi, tali da necessitare una sorveglianza costante da parte di personale specializzato, ragion per cui, sin dal 1994, era ricoverato presso la struttura di proprietà della convenuta;
- il giorno 17.9.2009, alle ore 12:15 circa, durante il pasto, era deceduto per asfissia acuta da massiva bronco- Persona_1 aspirazione di materiale alimentare; - sul diario clinico era stato dato atto dell'intervento del personale infermieristico e medico, che aveva provveduto ad eseguire le manovre di disostruzione del cavo orale e il massaggio cardiaco, senza successo;
-la struttura ospedaliera era l'esclusiva responsabile del decesso, per omessa vigilanza e insufficiente assistenza, tenuto conto della gravità della condizione psichiatrica del figlio, caratterizzata da episodi continui di agitazione, comportamenti aggressivi verso gli altri e se stesso.
La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Il giudizio veniva interrotto a causa dell'ammissione della convenuta all'amministrazione straordinaria, ai sensi della l. 39/2014, e quindi riassunto nei confronti della
[...]
, in persona del Controparte_1 CP_2
Straordinario, che si costituita nuovamente in giudizio reiterando le conclusioni già formulate.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale, sulla scorta della disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 968/2023 del 9.6.2023 rigettava le domande e condannava gli attori al pagamento in solido delle spese di lite, liquidate in € 7.122,00, ritenendo che le misure di prevenzione adottate dalla struttura (di tipo prevalentemente farmacologico), la sorveglianza adottata e l'intervento eseguito in coincidenza dell'evento, che aveva provocato la morte, fossero tali da escludere, sia sotto il profilo soggettivo, sia eziologico, ogni forma di responsabilità a carico della struttura convenuta.
2 Avverso detta sentenza hanno proposto tempestivo appello e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 29.12. 2023, chiedendo, in via
[...] preliminare, la rinnovazione delle indagini peritali, per le gravi inadempienze dei ctu e, nel merito, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_3
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
I.Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in appello.
II. Motivi di appello.
1.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 co. 6 cost, dell'art. 115 c.p.c., omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione.
Con il primo motivo gli appellanti denunciano la contraddittorietà e lacunosità della sentenza che, dopo aver stabilito che, a fronte della accertata incapacità di intendere e di volere del paziente, grava sulla struttura sanitaria l'onere di dimostrare la prova liberatoria e, cioè, di avere adottato tutte le cautele volte ad impedire comportamenti dannosi che siano in astratto prevedibili tenuto conto del caso concreto, ha inspiegabilmente ritenuto che le misure di prevenzione adottate dalla struttura fossero tali da escludere ogni forma di responsabilità, pur in assenza di idonea prova liberatoria e disattendendo le risultanze probatorie. Inoltre, dopo aver rilevato che il parametro di riferimento della responsabilità omissiva, per la prova del nesso causale, è l'art. 40 c.p., che richiede, affinchè possa ritenersi sussistente un obbligo di intervenire, che vi sia sul soggetto una precisa posizione di garanzia ricollegabile al verificarsi dell'evento dannoso, ha escluso anche tale elemento.
2. Erronea interpretazione e valutazione delle risultanze processuali-omessa e/o insufficiente
e/o contraddittoria e/o illogica motivazione.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto della sottoposizione del paziente ad un pesante trattamento farmacologico, poi omette di considerare e valutare le conseguenze legate all'inibizione del corretto funzionamento del sistema nervoso;
inoltre, nonostante fossero segnalati ripetutamente episodi ed atteggiamenti autolesivi, negli ultimi due mesi e mezzo precedenti al decesso nella cartella clinica non era riportata alcuna somministrazione di sedativi.
Evidenziano, dunque, che se anche il trattamento non avesse spiegato rilevanza causale diretta nella produzione dell'evento, la stessa decisione di sospendere temporaneamente il trattamento farmacologico, al quale il da anni era sottoposto, ha costituito causa, o concausa, Pt_1 determinante rispetto all'evento verificatosi, anche ove, come ritenuto dal Tribunale e dai CTU, la morte sarebbe derivata da un intento suicida. In realtà, la condizione psichiatrica del Capogna
3 richiedeva una forma di assistenza pregnante ed attenta, dovere invece violato dalla struttura sanitaria.
3. Erronea esclusione dell'addebito colposo-erronea esclusione della sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento dannoso.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto che le misure di prevenzione adottate dalla struttura (prevalentemente di tipo farmacologico), la sorveglianza adottata e l'intervento eseguito in occasione dell'evento che portava alla morte siano state tali da escludere, sia sotto il profilo soggettivo che eziologico, ogni forma di responsabilità a carico della struttura. Richiamano, al riguardo, i principi in tema di nesso causale tra la condotta omissiva del medico ed il decesso del paziente che, in sede civile, va accertato sulla base della
“preponderante evidenza” ed all'esito di un giudizio controfattuale, sicchè è configurabile il nesso causale tra comportamento omissivo del medico e pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.
4. Erroneità dell'operato del giudice nel ritenere tardive le censure mosse alla relazione tecnica in primo grado.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza, laddove ha ritenuto impossibile pervenire ad un diverso esito del giudizio, alla luce delle osservazioni mosse dagli appellanti all'elaborato peritale nella comparsa conclusionale, omettendo di considerare i rilievi critici alla CTU e ritenendoli tardivi. A tal fine, gli appellanti richiamano la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo la quale le contestazioni riguardanti il contenuto della consulenza, costituendo mere argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico-giuridico, sono sottratte al regime delle preclusioni, e possono essere contenute anche nella comparsa conclusionale, dimodochè la controparte può rispondere alle stesse nella memoria di replica, e finanche in appello, ove è ammissibile la richiesta di rinnovazione della ctu, se si contestano le valutazioni tecniche del consulente, fatte proprie dal giudice di primo grado.
III. Deve essere dichiarata ex officio l'improcedibilità delle domande di condanna nei confronti dell'appellata Controparte_1
.
[...]
In conformità all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ritiene questa
Corte che, in virtù della sottoposizione della Congregazione alla procedura di Amministrazione
Straordinaria, debba trovare applicazione la speciale normativa disciplinante tale procedura.
Dall'apertura della procedura concorsuale amministrativo -giudiziaria dell'amministrazione straordinaria si produce il divieto di azioni esecutive sul patrimonio del debitore. La sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, infatti, produce formalmente effetti per certi versi coincidenti con quelli prodotti dalla sentenza dichiarativa di fallimento e sostanzialmente
4 assimilabili a quelli propri dell'ammissione al concordato preventivo. Ne deriva che i (presunti) crediti maturati anteriormente alla dichiarazione di insolvenza devono essere accertati, come espressamente previsto dall'art. 18 D.lgs. 270/1999, che sul punto richiama l'art. 52 Legge
Fallimentare, nelle forme dettate dal Capo V Legge Fallimentare (già vigente), con conseguente improponibilità di ogni azione diretta a far valere tali crediti davanti al Tribunale ordinario, dovendosi la pretesa far valere nelle forme speciali dettate dalla Legge Fallimentare avanti al
Tribunale che ha aperto la procedura concorsuale.
La proposizione di un'azione di condanna nei confronti di un ente sottoposto a tale regime comporta, ai sensi dell'art. 6 L. n. 65/1973, l'applicazione, in funzione equivalente a quella svolta dall'art. 24 L.F. per il fallimento, della procedura speciale di “concentrazione” in un unico foro, di tutte le controversie derivanti dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Pertanto, in presenza di domande inerenti diritti di credito fatti valere nei confronti dell'ente ad
, deve riconoscersi una vis actractiva del foro della procedura Controparte_1 concorsuale, con le modalità ivi previste di insinuazione al passivo dei creditori dell'ente sottoposto a tale procedura.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte ponendo il seguente principio di diritto:
“Nell'amministrazione straordinaria, essendo applicabile - per effetto del rinvio disposto dall'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito in l. 3 aprile 1979 n. 95) - la normativa concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum.” (così Cass. civ., sez. lav.,
11 ottobre 2012, n. 17327; conf. Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2001, n. 6659. Nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte di Appello di Bari, sent. n. 1251/2022).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che gli attori-odierni appellanti abbiano proposto in primo grado un'azione di condanna nei confronti della prima dell'apertura della CP_1
. Controparte_1
Pertanto, va dichiarata la improponibilità delle domande avanzate nei confronti della
, in quanto, Controparte_1 trattandosi di azione di condanna, i crediti vantati nei confronti di un soggetto posto in regime di
Amministrazione Straordinaria devono essere accertati tramite la procedura amministrativa prevista dalle norme della legge fallimentare.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, attesa la contumacia dell'appellata.
5 Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di pronuncia inquadrabile nei tipi previsti dalla suddetta norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) ( cfr. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315; Corte appello Milano sez. IV, 28/11/2018, n. 5225
).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti della
[...] Parte_2 [...]
, in persona del Commissario Straordinario, Controparte_1 avverso la sentenza n. 968/2023 emessa dal Tribunale di Trani in data 9.6.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della appellata Controparte_1
, in persona del Commissario Straordinario;
[...]
2. Dichiara improcedibili le domande proposte dagli appellanti nei confronti della
; Controparte_1
3. Nulla per le spese;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del
DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 25 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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