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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/07/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro - dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio relativa all'udienza del 9.7.12024, camera di consiglio proseguita il 10.7.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1929/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre ipotesi”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Parte_1
Correale e Maria Rosaria Di Vietri, con domicilio in Vallo della Lucania (SA) al C.so
Gioacchino Murat n. 20, presso lo studio del primo;
RICORRENTE
E
1) (ora Controparte_1
) in persona del p.t., con sede in Controparte_2 CP_3
Roma al Viale Trastevere n. 76, domiciliato ex lege c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
2) con sede in Napoli Controparte_4
Via Ponte della Maddalena n. 55, ed elettivamente domiciliato ex lege c/o Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli via Armando Diaz n. 11; 3)
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege c/o Controparte_5
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
RESISTENTI/CONTUMACI
E
4) nata a [...] R Tirreni il 5.9.1954, C.F.: Controparte_6
, residente in [...] giusta procura in atti dall'avv. Antonio Trapanese del Foro di Salerno;
RESISTENTE
5) , res. a Quarto, alla Via Mazzola, 19; Controparte_7 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 18.12.2017 (nel convenire in giudizio il Parte_1
, l Controparte_8 Controparte_5
e l , la prof.ssa ed
[...] Controparte_9 Controparte_6 il prof. , questi ultimi quali controinteressati) esponeva di rivestire la qualità Controparte_7
< educazione musicale su AD02>>; di essere <
Vallo della Lucania ed utilizzata all'epoca dei fatti presso il Liceo Musicale di Vallo della
Lucania e presso il Liceo Musicale Pisacane di Sapri per la classe A053 Storia della
Musica>>; di avere presentato < del personale docente (….) domanda di passaggio di cattedra (….) dalla A029 ex A031 educazione musicale negli istituti secondari di II grado, alla classe di concorso A053 Storia della Musica prevista per i Licei musicali>>; di avere indicato, in detta domanda, a titolo di preferenza come prima scelta il Liceo di Vallo della Lucana e (come seconda) il Liceo
Musicale di Sapri;
di avere chiesto, con separata istanza ed ai sensi del comma 10 dell'art. 4 citato, il passaggio di cattedra per la identica classe di concorso presso il Liceo Musicale di AG;
che con la circolare n. 126 del 29.5.2017 l
[...]
aveva graduato essa istante al primo ed Controparte_10 unico posto (“DI – 2014 – 126 di cattedra”); che Parte_1 Controparte_11 con la circolare n. 139 era stata pubblicata, in data 7.6.2017, la graduatoria definitiva per i passaggi nei licei, ma essa istante, < collocata al secondo posto in graduatoria, tra i docenti che>> avevano < passaggio di ruolo>>, mentre in realtà aveva <richiesto il passaggio di cattedra>>; che in pari data, come da circolare n. 140 del 7.6.2017, l'ATP di Salerno aveva pubblicato il decreto n. 8578, con il quale aveva disposto solo i passaggi di ruolo del personale docente
<– Licei Musicali e Coreutici della Provincia di
Salerno per l'anno scolastico 2017/2018, ignorando l'operazione del passaggio di cattedra richiesta dall'odierna ricorrente già inserita nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado quale vincitrice di concorso DM 23.03.1990, ed in ogni caso escludendola con la dicitura “NON TROVA”>>; che con lo stesso decreto era stato <saggio di ruolo, l'unico previsto per la mobilità su a053, della prof.ssa graduata tra Parte_1
Correale e Maria Rosaria Di Vietri, con domicilio in Vallo della Lucania (SA) al C.so
Gioacchino Murat n. 20, presso lo studio del primo;
RICORRENTE
E
1) (ora Controparte_1
) in persona del p.t., con sede in Controparte_2 CP_3
Roma al Viale Trastevere n. 76, domiciliato ex lege c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
2) con sede in Napoli Controparte_4
Via Ponte della Maddalena n. 55, ed elettivamente domiciliato ex lege c/o Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli via Armando Diaz n. 11; 3)
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege c/o Controparte_5
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
RESISTENTI/CONTUMACI
E
4) nata a [...] R Tirreni il 5.9.1954, C.F.: Controparte_6
, residente in [...] giusta procura in atti dall'avv. Antonio Trapanese del Foro di Salerno;
RESISTENTE
5) , res. a Quarto, alla Via Mazzola, 19; Controparte_7 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 18.12.2017 (nel convenire in giudizio il Parte_1
, l Controparte_8 Controparte_5
e l , la prof.ssa ed
[...] Controparte_9 Controparte_6 il prof. , questi ultimi quali controinteressati) esponeva di rivestire la qualità Controparte_7
< educazione musicale su AD02>>; di essere <
Vallo della Lucania ed utilizzata all'epoca dei fatti presso il Liceo Musicale di Vallo della
Lucania e presso il Liceo Musicale Pisacane di Sapri per la classe A053 Storia della
Musica>>; di avere presentato < del personale docente (….) domanda di passaggio di cattedra (….) dalla A029 ex A031 educazione musicale negli istituti secondari di II grado, alla classe di concorso A053 Storia della Musica prevista per i Licei musicali>>; di avere indicato, in detta domanda, a titolo di preferenza come prima scelta il Liceo di Vallo della Lucana e (come seconda) il Liceo
Musicale di Sapri;
di avere chiesto, con separata istanza ed ai sensi del comma 10 dell'art. 4 citato, il passaggio di cattedra per la identica classe di concorso presso il Liceo Musicale di AG;
che con la circolare n. 126 del 29.5.2017 l
[...]
aveva graduato essa istante al primo ed Controparte_10 unico posto (“DI – 2014 – 126 di cattedra”); che Parte_1 Controparte_11 con la circolare n. 139 era stata pubblicata, in data 7.6.2017, la graduatoria definitiva per i passaggi nei licei, ma essa istante, < collocata al secondo posto in graduatoria, tra i docenti che>> avevano < passaggio di ruolo>>, mentre in realtà aveva <richiesto il passaggio di cattedra>>; che in pari data, come da circolare n. 140 del 7.6.2017, l'ATP di Salerno aveva pubblicato il decreto n. 8578, con il quale aveva disposto solo i passaggi di ruolo del personale docente
<– Licei Musicali e Coreutici della Provincia di
Salerno per l'anno scolastico 2017/2018, ignorando l'operazione del passaggio di cattedra richiesta dall'odierna ricorrente già inserita nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado quale vincitrice di concorso DM 23.03.1990, ed in ogni caso escludendola con la dicitura “NON TROVA”>>; che con lo stesso decreto era statoControparte_6
i docenti richiedenti il passaggio di ruolo presso il Liceo Musicale di Salerno>>; che essa ricorrente aveva proposto ricorso avverso la citata Circolare 139 ed il decreto n. 8758/2017
(con il quale era stato disposto il passaggio di ruolo della Prof.ssa ), CP_6 < attribuzione del passaggio di ruolo alla prof.ssa ; che aveva presentato ulteriore CP_6 ricorso con richiesta di conciliazione;
che con la circolare n. 186 del 13.7.2017 l'ATP di
Salerno aveva pubblicato <> era < esistente la C.O.E. (cattedra orario esterno) Sapri – Vallo per la cl. A053, cattedra richiesta dalla istante e alla medesima negata con la dicitura “Non Trova”>>; che con la successiva circolare n. 204 del 22.7.2017 [Scuola Secondaria di II° A.S. 2017/2018 del 22.07.2017 (cella 207) CAM0000028
SAISO11002 A053 Storia della Musica con indicazione di n. 1 Cattedra Esterna e n. 1
Cattedra Disponibile de CAM9999928 SAISO11002 A053 Storia della Musica con indicazione d n. 1 cattedra esterna e n. 1 Cattedra Disponibile>>] la cattedra COE Sapri-
Vallo era < , per Controparte_5 assegnazione ai docenti titolari su ambito, muniti di precedenza, a seguito delle operazioni di mobilità>>; che dunque era stato presentato ulteriore ricorso con motivi aggiunti rispetto a quelli precedenti;
che con decreto n. 239 dell'8.8.2017 l citato aveva Controparte_4 pubblicato l' “Elenco Disponibilità per operazioni successive”, nel quale risultava inseritaControparte_7 aveva accettato la cattedra COE;
che con nota del 21.8.2017 il Dirigente dell' di CP_12
Salerno aveva notiziato essa istante < non poteva trovare accoglimento dal momento che per “la sede di Vallo non esiste[va] alcuna cattedra in organico e che viceversa le ore di Vallo erano state cedute a Sapri che>> aveva <> partiva < ricorrente>> non aveva <>; che << attualmente, a causa della situazione contro cui si>> agiva, <> era < competenza ed ritornare sul sostegno, sicché presta[va] per ore 12 presso il Liceo
Parmenide di Vallo della Lucania sul sostegno, e per ore 6, come utilizzata, presso il Liceo
Musicale Alfonso Gatto di AG>>.
Quindi, svolte varie considerazioni in diritto (circa la violazione degli artt. 470, 472 e 479 del T.U. delle disposizioni in materia di istruzione e del CCNI concernente la mobilità del personale scolastico), la chiedeva che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione Parte_1 di giudice del lavoro): a) accertasse e dichiarasse la nullità e l'inefficacia della circolare n.
139 del 7.6.2017, con la quale il Dirigente dell' Controparte_10 aveva omesso l'operazione relativa al passaggio di cattedra ed erroneamente graduato essa tra i docenti che avevano chiesto il passaggio di ruolo in assenza di Organico Parte_1 di diritto;
b) accertasse e dichiarasse la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia della circolare n.
140 del 7.6.2017, emanata dall' ed il pedissequo decreto n. 8578 con il Controparte_13 quale l'Amm.ne aveva disposto soltanto passaggi di ruolo del personale docente nelle scuole secondarie di secondo grado – Licei Musicali e Coreutici della Provincia di Salerno per l'anno scolastico 2017/2018 in assenza di organico di diritto;
c) accertasse e dichiarasse la nullità e l'inefficacia della Circolare n. 204 del 22/7/2017 e del successivo Decreto n. 239 dell'8.8.2017 emanati dall' e relativi alla disponibilità della COE Sapri-Vallo; d) CP_14 accertasse e dichiarasse la nullità e l'inefficacia dell'atto 1/8/2017 Controparte_15
[“Calendario operazioni di immissione in ruolo- Concorso 2017 Calendario operazioni di immissione in ruolo- Concorso”], anche per la nullità/illegittimità ed inefficacia degli atti presupposti;
e) accertasse e dichiarasse la nullità e l'inefficacia dell'atto dell' i Parte_2 immissione in ruolo del prof. anche per la nullità-illegittimità ed inefficacia Controparte_7 degli atti presupposti;
f) dichiarasse il diritto di essa ricorrente a ricoprire la cattedra COE
Sapri-Vallo per la classe A053, <
l'anno 2017/18 e fino al reintegro>>; g) emettesse nei confronti del , dell' CP_15 [...]
e dell' condanna generica al Controparte_4 Controparte_5 risarcimento dei danni. Il tutto con il favore delle spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva soltanto , la quale contrastava la Controparte_6 domanda, eccependo la litispendenza con altro non precisato giudizio, la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati (e tanto con riferimento alle circolari 139 e 140 sopra indicate) e l'infondatezza della domanda nel merito.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata definita come dispositivo in atti.
2.0 In primis va annotato che l e l Controparte_9 [...]
sono organi periferici dell'amministrazione centrale privi di Controparte_5 legittimazione esterna. Ne deriva che gli effetti della presente sentenza si riflettono sul
(già ed ancor prima Controparte_2 Controparte_1 [...]
). Controparte_8
3.0 Nel merito, giova premettere che: a) nel caso di specie trattasi di mobilità cd. orizzontale, ossia da una classe all'altra (passaggio di cattedra all'interno dello stesso ordine scolastico), passaggio che va distinto da quello di ruolo (il quale comporta il passaggio da una classe di concorso ad un'altra, ma accompagnato dal passaggio ad un diverso ordine di scuola); b) i presupposti di fatto della domanda giudiziale appaiono comprovati dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
c) la prima domanda di mobilità orizzontale presentata dalla indicava come prima scelta il Liceo Musicale “Parmenide” di Vallo Parte_1 della Lucania e, quale seconda scelta, il Liceo Musicale “Pisacane” di Sapri.
Ciò premesso, il ricorso è fondato per le seguenti ed assorbenti ragioni.
L'Amministrazione convenuta, la quale aveva dapprima erroneamente inserito la Parte_1 tra i docenti che avevano presentato domanda di passaggio di ruolo, ha successivamente
(nel rispondere al tentativo di conciliazione di cui in premessa) posto a fondamento del mancato accoglimento delle domande di passaggio di cattedra (la prima presentata ai sensi dell'art. 4, comma 9, della CCNL, e la seconda, presentata separatamente, ai sensi dello stesso articolo, comma 10) le seguenti argomentazioni: <<(….) la S.V., docente di ruolo cl.d.c. A029 (ex A031) presso il Liceo Parmenide di Vallo della Lucania, ha presentato domanda per il passaggio di cattedra dalla suddetta cl di concorso di cui è titolare, alla
A053(storia della musica). In particolare, con la medesima istanza di passaggio di cattedra ha chiesto, ai sensi dell'art. 4 co 9 lett b) CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2017/18, di essere assegnata presso il L.M. di Vallo della Lucania indicato come prima preferenza;
sempre nella medesima domanda, a norma del successivo co. 10 della citata normativa, la S.V. ha chiesto il passaggio di cattedra -seconda graduatoria-, con assegnazione presso il L.M. di
AG./ (….) si rappresenta che per quanto concerne la sede di Vallo della Lucanianon esiste alcuna cattedra in organico;
viceversa le ore di Vallo(8) sono cedute a Sapri che ha un maggior numero di ore(10) e dal cui organico parte la c.o.e./ Per quanto riguarda l'a[l]tra graduatoria -sede di AG – quella per la quale la S.V. ha concorso ai sensi del co 10, a prescindere dal fatto che tale fattispecie prende come parametro di riferimento ai fini del passaggio, gli anni di effettivo servizio prestato nei licei musicali, la S.V. non è stata accontentata per il semplice motivo che presso detto istituto la cattedra di Storia della musica, non è stata istituita”>>.
Orbene, premesso che le motivazioni addotte quanto alle sedi di Vallo e di AG non sono state contestate, fatto sta che l'Amministrazione non ha considerato che la Parte_1 aveva indicato (nella prima domanda) come seconda scelta il Liceo Musicale “Pisacane” di
Sapri (sede per la quale la a quanto pare, era l'unica aspirante). Parte_1
Ne deriva che: 1) avendo l'Amministrazione omesso di prendere in considerazione la seconda scelta di cui alla prima domanda e non avendo essa rispettato la normativa pattizia nella specie invocata e che dava “la precedenza ai passaggi di cattedra” [v. punti 22 e 23 dell'allegato 1 al CCNL (“Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”)], il diniego al passaggio di cattedra in questione appare illegittimo (quanto alla sede di Sapri); 2) quindi, previa disapplicazione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi presupposti, vanno emesse le statuizioni di cui in dispositivo;
3) la lesione del diritto soggettivo al passaggio di cattedra legittima la chiesta domanda di condanna generica al risarcimento del danno (che, come è noto, non richiede la prova del nocumento subito in concreto).
4.0 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del CP_8 convenuto.
4.1 Tenuto conto della veste rivestita dall'unica convenuta costituita (controinteressata), sussistono giusti motivi per compensarle interamente tra la ricorrente e la (pur CP_6 avendo quest'ultima contrastato la domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
(ora ), Controparte_8 Controparte_2 dell' , dell' Controparte_9 Controparte_5
, di e di , così provvede:
[...] Controparte_7 Controparte_6
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto: 1) dichiara che ha Parte_1 diritto a ricoprire la cattedra COE Sapri-Vallo per la classe A053; 2) per l'effetto, condanna il (ora Controparte_8 Controparte_2
) al risarcimento dei danni in favore della ricorrente;
[...]
- condanna il (ora Controparte_8 [...]
) alla rifusione, in favore della delle spese di lite che Controparte_2 Parte_1 liquida in euro 2.700,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario ex art. 2 del d.m. n. 55/14, Iva e Cpa come per legge (con distrazione in favore degli avv.ti Massimo
Correale e Maria Rosaria Di Vietri);
- compensa le spese tra le parti costituite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di gg. 60.
Vallo della Lucania, così deciso il 10.7.2024
Il giudice
Dott. Giovanni Saporiti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro - dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio relativa all'udienza del 9.7.12024, camera di consiglio proseguita il 10.7.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1929/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre ipotesi”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Parte_1
Correale e Maria Rosaria Di Vietri, con domicilio in Vallo della Lucania (SA) al C.so
Gioacchino Murat n. 20, presso lo studio del primo;
RICORRENTE
E
1) (ora Controparte_1
) in persona del p.t., con sede in Controparte_2 CP_3
Roma al Viale Trastevere n. 76, domiciliato ex lege c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
2) con sede in Napoli Controparte_4
Via Ponte della Maddalena n. 55, ed elettivamente domiciliato ex lege c/o Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli via Armando Diaz n. 11; 3)
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege c/o Controparte_5
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
RESISTENTI/CONTUMACI
E
4) nata a [...] R Tirreni il 5.9.1954, C.F.: Controparte_6
, residente in [...] giusta procura in atti dall'avv. Antonio Trapanese del Foro di Salerno;
RESISTENTE
5) , res. a Quarto, alla Via Mazzola, 19; Controparte_7 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 18.12.2017 (nel convenire in giudizio il Parte_1
, l Controparte_8 Controparte_5
e l , la prof.ssa ed
[...] Controparte_9 Controparte_6 il prof. , questi ultimi quali controinteressati) esponeva di rivestire la qualità Controparte_7
< educazione musicale su AD02>>; di essere <
Vallo della Lucania ed utilizzata all'epoca dei fatti presso il Liceo Musicale di Vallo della
Lucania e presso il Liceo Musicale Pisacane di Sapri per la classe A053 Storia della
Musica>>; di avere presentato < del personale docente (….) domanda di passaggio di cattedra (….) dalla A029 ex A031 educazione musicale negli istituti secondari di II grado, alla classe di concorso A053 Storia della Musica prevista per i Licei musicali>>; di avere indicato, in detta domanda, a titolo di preferenza come prima scelta il Liceo di Vallo della Lucana e (come seconda) il Liceo
Musicale di Sapri;
di avere chiesto, con separata istanza ed ai sensi del comma 10 dell'art. 4 citato, il passaggio di cattedra per la identica classe di concorso presso il Liceo Musicale di AG;
che con la circolare n. 126 del 29.5.2017 l
[...]
aveva graduato essa istante al primo ed Controparte_10 unico posto (“DI – 2014 – 126 di cattedra”); che Parte_1 Controparte_11 con la circolare n. 139 era stata pubblicata, in data 7.6.2017, la graduatoria definitiva per i passaggi nei licei, ma essa istante, < collocata al secondo posto in graduatoria, tra i docenti che>> avevano < passaggio di ruolo>>, mentre in realtà aveva <richiesto il passaggio di cattedra>>; che in pari data, come da circolare n. 140 del 7.6.2017, l'ATP di Salerno aveva pubblicato il decreto n. 8578, con il quale aveva disposto solo i passaggi di ruolo del personale docente
<– Licei Musicali e Coreutici della Provincia di
Salerno per l'anno scolastico 2017/2018, ignorando l'operazione del passaggio di cattedra richiesta dall'odierna ricorrente già inserita nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado quale vincitrice di concorso DM 23.03.1990, ed in ogni caso escludendola con la dicitura “NON TROVA”>>; che con lo stesso decreto era stato <saggio di ruolo, l'unico previsto per la mobilità su a053, della prof.ssa graduata tra Parte_1
Correale e Maria Rosaria Di Vietri, con domicilio in Vallo della Lucania (SA) al C.so
Gioacchino Murat n. 20, presso lo studio del primo;
RICORRENTE
E
1) (ora Controparte_1
) in persona del p.t., con sede in Controparte_2 CP_3
Roma al Viale Trastevere n. 76, domiciliato ex lege c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
2) con sede in Napoli Controparte_4
Via Ponte della Maddalena n. 55, ed elettivamente domiciliato ex lege c/o Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli via Armando Diaz n. 11; 3)
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege c/o Controparte_5
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
RESISTENTI/CONTUMACI
E
4) nata a [...] R Tirreni il 5.9.1954, C.F.: Controparte_6
, residente in [...] giusta procura in atti dall'avv. Antonio Trapanese del Foro di Salerno;
RESISTENTE
5) , res. a Quarto, alla Via Mazzola, 19; Controparte_7 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 18.12.2017 (nel convenire in giudizio il Parte_1
, l Controparte_8 Controparte_5
e l , la prof.ssa ed
[...] Controparte_9 Controparte_6 il prof. , questi ultimi quali controinteressati) esponeva di rivestire la qualità Controparte_7
< educazione musicale su AD02>>; di essere <
Vallo della Lucania ed utilizzata all'epoca dei fatti presso il Liceo Musicale di Vallo della
Lucania e presso il Liceo Musicale Pisacane di Sapri per la classe A053 Storia della
Musica>>; di avere presentato < del personale docente (….) domanda di passaggio di cattedra (….) dalla A029 ex A031 educazione musicale negli istituti secondari di II grado, alla classe di concorso A053 Storia della Musica prevista per i Licei musicali>>; di avere indicato, in detta domanda, a titolo di preferenza come prima scelta il Liceo di Vallo della Lucana e (come seconda) il Liceo
Musicale di Sapri;
di avere chiesto, con separata istanza ed ai sensi del comma 10 dell'art. 4 citato, il passaggio di cattedra per la identica classe di concorso presso il Liceo Musicale di AG;
che con la circolare n. 126 del 29.5.2017 l
[...]
aveva graduato essa istante al primo ed Controparte_10 unico posto (“DI – 2014 – 126 di cattedra”); che Parte_1 Controparte_11 con la circolare n. 139 era stata pubblicata, in data 7.6.2017, la graduatoria definitiva per i passaggi nei licei, ma essa istante, < collocata al secondo posto in graduatoria, tra i docenti che>> avevano < passaggio di ruolo>>, mentre in realtà aveva <richiesto il passaggio di cattedra>>; che in pari data, come da circolare n. 140 del 7.6.2017, l'ATP di Salerno aveva pubblicato il decreto n. 8578, con il quale aveva disposto solo i passaggi di ruolo del personale docente
<– Licei Musicali e Coreutici della Provincia di
Salerno per l'anno scolastico 2017/2018, ignorando l'operazione del passaggio di cattedra richiesta dall'odierna ricorrente già inserita nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado quale vincitrice di concorso DM 23.03.1990, ed in ogni caso escludendola con la dicitura “NON TROVA”>>; che con lo stesso decreto era stato
i docenti richiedenti il passaggio di ruolo presso il Liceo Musicale di Salerno>>; che essa ricorrente aveva proposto ricorso avverso la citata Circolare 139 ed il decreto n. 8758/2017
(con il quale era stato disposto il passaggio di ruolo della Prof.ssa ), CP_6 < attribuzione del passaggio di ruolo alla prof.ssa ; che aveva presentato ulteriore CP_6 ricorso con richiesta di conciliazione;
che con la circolare n. 186 del 13.7.2017 l'ATP di
Salerno aveva pubblicato <> era < esistente la C.O.E. (cattedra orario esterno) Sapri – Vallo per la cl. A053, cattedra richiesta dalla istante e alla medesima negata con la dicitura “Non Trova”>>; che con la successiva circolare n. 204 del 22.7.2017 [
SAISO11002 A053 Storia della Musica con indicazione di n. 1 Cattedra Esterna e n. 1
Cattedra Disponibile de CAM9999928 SAISO11002 A053 Storia della Musica con indicazione d n. 1 cattedra esterna e n. 1 Cattedra Disponibile>>] la cattedra COE Sapri-
Vallo era < , per Controparte_5 assegnazione ai docenti titolari su ambito, muniti di precedenza, a seguito delle operazioni di mobilità>>; che dunque era stato presentato ulteriore ricorso con motivi aggiunti rispetto a quelli precedenti;
che con decreto n. 239 dell'8.8.2017 l citato aveva Controparte_4 pubblicato l' “Elenco Disponibilità per operazioni successive”, nel quale risultava inserita
che con nota del 21.8.2017 il Dirigente dell' di CP_12
Salerno aveva notiziato essa istante < non poteva trovare accoglimento dal momento che per “la sede di Vallo non esiste[va] alcuna cattedra in organico e che viceversa le ore di Vallo erano state cedute a Sapri che>> aveva <> partiva < ricorrente>> non aveva <>; che << attualmente, a causa della situazione contro cui si>> agiva, <> era < competenza ed ritornare sul sostegno, sicché presta[va] per ore 12 presso il Liceo
Parmenide di Vallo della Lucania sul sostegno, e per ore 6, come utilizzata, presso il Liceo
Musicale Alfonso Gatto di AG>>.
Quindi, svolte varie considerazioni in diritto (circa la violazione degli artt. 470, 472 e 479 del T.U. delle disposizioni in materia di istruzione e del CCNI concernente la mobilità del personale scolastico), la chiedeva che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione Parte_1 di giudice del lavoro): a) accertasse e dichiarasse la nullità e l'inefficacia della circolare n.
139 del 7.6.2017, con la quale il Dirigente dell' Controparte_10 aveva omesso l'operazione relativa al passaggio di cattedra ed erroneamente graduato essa tra i docenti che avevano chiesto il passaggio di ruolo in assenza di Organico Parte_1 di diritto;
b) accertasse e dichiarasse la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia della circolare n.
140 del 7.6.2017, emanata dall' ed il pedissequo decreto n. 8578 con il Controparte_13 quale l'Amm.ne aveva disposto soltanto passaggi di ruolo del personale docente nelle scuole secondarie di secondo grado – Licei Musicali e Coreutici della Provincia di Salerno per l'anno scolastico 2017/2018 in assenza di organico di diritto;
c) accertasse e dichiarasse la nullità e l'inefficacia della Circolare n. 204 del 22/7/2017 e del successivo Decreto n. 239 dell'8.8.2017 emanati dall' e relativi alla disponibilità della COE Sapri-Vallo; d) CP_14 accertasse e dichiarasse la nullità e l'inefficacia dell'atto 1/8/2017 Controparte_15
[“Calendario operazioni di immissione in ruolo- Concorso 2017 Calendario operazioni di immissione in ruolo- Concorso”], anche per la nullità/illegittimità ed inefficacia degli atti presupposti;
e) accertasse e dichiarasse la nullità e l'inefficacia dell'atto dell' i Parte_2 immissione in ruolo del prof. anche per la nullità-illegittimità ed inefficacia Controparte_7 degli atti presupposti;
f) dichiarasse il diritto di essa ricorrente a ricoprire la cattedra COE
Sapri-Vallo per la classe A053, <
l'anno 2017/18 e fino al reintegro>>; g) emettesse nei confronti del , dell' CP_15 [...]
e dell' condanna generica al Controparte_4 Controparte_5 risarcimento dei danni. Il tutto con il favore delle spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva soltanto , la quale contrastava la Controparte_6 domanda, eccependo la litispendenza con altro non precisato giudizio, la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati (e tanto con riferimento alle circolari 139 e 140 sopra indicate) e l'infondatezza della domanda nel merito.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata definita come dispositivo in atti.
2.0 In primis va annotato che l e l Controparte_9 [...]
sono organi periferici dell'amministrazione centrale privi di Controparte_5 legittimazione esterna. Ne deriva che gli effetti della presente sentenza si riflettono sul
(già ed ancor prima Controparte_2 Controparte_1 [...]
). Controparte_8
3.0 Nel merito, giova premettere che: a) nel caso di specie trattasi di mobilità cd. orizzontale, ossia da una classe all'altra (passaggio di cattedra all'interno dello stesso ordine scolastico), passaggio che va distinto da quello di ruolo (il quale comporta il passaggio da una classe di concorso ad un'altra, ma accompagnato dal passaggio ad un diverso ordine di scuola); b) i presupposti di fatto della domanda giudiziale appaiono comprovati dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
c) la prima domanda di mobilità orizzontale presentata dalla indicava come prima scelta il Liceo Musicale “Parmenide” di Vallo Parte_1 della Lucania e, quale seconda scelta, il Liceo Musicale “Pisacane” di Sapri.
Ciò premesso, il ricorso è fondato per le seguenti ed assorbenti ragioni.
L'Amministrazione convenuta, la quale aveva dapprima erroneamente inserito la Parte_1 tra i docenti che avevano presentato domanda di passaggio di ruolo, ha successivamente
(nel rispondere al tentativo di conciliazione di cui in premessa) posto a fondamento del mancato accoglimento delle domande di passaggio di cattedra (la prima presentata ai sensi dell'art. 4, comma 9, della CCNL, e la seconda, presentata separatamente, ai sensi dello stesso articolo, comma 10) le seguenti argomentazioni: <<(….) la S.V., docente di ruolo cl.d.c. A029 (ex A031) presso il Liceo Parmenide di Vallo della Lucania, ha presentato domanda per il passaggio di cattedra dalla suddetta cl di concorso di cui è titolare, alla
A053(storia della musica). In particolare, con la medesima istanza di passaggio di cattedra ha chiesto, ai sensi dell'art. 4 co 9 lett b) CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2017/18, di essere assegnata presso il L.M. di Vallo della Lucania indicato come prima preferenza;
sempre nella medesima domanda, a norma del successivo co. 10 della citata normativa, la S.V. ha chiesto il passaggio di cattedra -seconda graduatoria-, con assegnazione presso il L.M. di
AG./ (….) si rappresenta che per quanto concerne la sede di Vallo della Lucanianon esiste alcuna cattedra in organico;
viceversa le ore di Vallo(8) sono cedute a Sapri che ha un maggior numero di ore(10) e dal cui organico parte la c.o.e./ Per quanto riguarda l'a[l]tra graduatoria -sede di AG – quella per la quale la S.V. ha concorso ai sensi del co 10, a prescindere dal fatto che tale fattispecie prende come parametro di riferimento ai fini del passaggio, gli anni di effettivo servizio prestato nei licei musicali, la S.V. non è stata accontentata per il semplice motivo che presso detto istituto la cattedra di Storia della musica, non è stata istituita”>>.
Orbene, premesso che le motivazioni addotte quanto alle sedi di Vallo e di AG non sono state contestate, fatto sta che l'Amministrazione non ha considerato che la Parte_1 aveva indicato (nella prima domanda) come seconda scelta il Liceo Musicale “Pisacane” di
Sapri (sede per la quale la a quanto pare, era l'unica aspirante). Parte_1
Ne deriva che: 1) avendo l'Amministrazione omesso di prendere in considerazione la seconda scelta di cui alla prima domanda e non avendo essa rispettato la normativa pattizia nella specie invocata e che dava “la precedenza ai passaggi di cattedra” [v. punti 22 e 23 dell'allegato 1 al CCNL (“Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”)], il diniego al passaggio di cattedra in questione appare illegittimo (quanto alla sede di Sapri); 2) quindi, previa disapplicazione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi presupposti, vanno emesse le statuizioni di cui in dispositivo;
3) la lesione del diritto soggettivo al passaggio di cattedra legittima la chiesta domanda di condanna generica al risarcimento del danno (che, come è noto, non richiede la prova del nocumento subito in concreto).
4.0 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del CP_8 convenuto.
4.1 Tenuto conto della veste rivestita dall'unica convenuta costituita (controinteressata), sussistono giusti motivi per compensarle interamente tra la ricorrente e la (pur CP_6 avendo quest'ultima contrastato la domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
(ora ), Controparte_8 Controparte_2 dell' , dell' Controparte_9 Controparte_5
, di e di , così provvede:
[...] Controparte_7 Controparte_6
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto: 1) dichiara che ha Parte_1 diritto a ricoprire la cattedra COE Sapri-Vallo per la classe A053; 2) per l'effetto, condanna il (ora Controparte_8 Controparte_2
) al risarcimento dei danni in favore della ricorrente;
[...]
- condanna il (ora Controparte_8 [...]
) alla rifusione, in favore della delle spese di lite che Controparte_2 Parte_1 liquida in euro 2.700,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario ex art. 2 del d.m. n. 55/14, Iva e Cpa come per legge (con distrazione in favore degli avv.ti Massimo
Correale e Maria Rosaria Di Vietri);
- compensa le spese tra le parti costituite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di gg. 60.
Vallo della Lucania, così deciso il 10.7.2024
Il giudice
Dott. Giovanni Saporiti