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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1195/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(15.02.1963 -Gravina in Puglia, BA), assistita e Parte_1 difesa dall'Avv. to Roberto Giglio;
-Appellante- E Controparte_1
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] assistito e difeso dall'Avv. to Giuseppe Borrelli;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso depositato in data 20.04.2021, adiva il Parte_1
Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir dichiarare, nel contraddittorio con l' , il proprio diritto al riconoscimento della pensione CP_1 di vecchiaia di cui al D.lgs. n. 503/92 a decorrere dal mese di novembre 2018,
o da quella data ritenuta di giustizia e, comunque in epoca antecedente a quella riconosciuta dall' con decorrenza febbraio 2022, e, per l'effetto, CP_1 condannare l' al pagamento, in proprio favore, dei ratei maturati e non CP_1 riscossi, dalla data della effettiva decorrenza della pensione, stante la finestra mobile e l'aspettativa di vita, oltre ad interessi legali come per legge, e comunque nei limiti della prescrizione prevista per legge, nonché al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi. 1.2. L' si costituiva e resisteva alla domanda, instando per l'integrale CP_1 rigetto delle avverse pretese. 1.3. Con sentenza definitiva n. 2760/2024 del 03.07.2024, il Tribunale del Lavoro di Bari, così provvedeva: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla pensione anticipata di vecchiaia al realizzarsi dei requisiti richiesti dalla legge e comunque successivamente al raggiungimento dei requisiti di anzianità assicurativa e contributiva e decorso il tempo di attesa c.d. finestra mobile;
b) compensa le spese processuali tra le parti;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico dell' . CP_1
2. Avverso detta statuizione, interponeva appello con Parte_1 ricorso depositato in data 31.01.2024 per i motivi che di seguito si riportano e si valutano. Ripristinato il contraddittorio, l' ha resistito con apposita memoria del CP_1
06.10.2025, eccependo l'infondatezza del gravame ed instando per l'integrale conferma della gravata sentenza. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, nella parte in cui il giudice monocratico ha disposto la compensazione delle stesse, pur in assenza dei relativi presupposti, avendo, peraltro, accertato il possesso, da parte della
, di tutti i requisiti previsti per legge per accedere al suddetto Pt_1 trattamento pensionistico anticipato, con conseguente riconoscimento della piena fondatezza del beneficio invocato. 4. L'appello è fondato e va accolto. 4.1. Coglie nel segno la doglianza dell'appellante volta a stigmatizzare la violazione da parte del primo giudice del principio della soccombenza, in virtù del quale quest'ultimo, una volta accertato il riconoscimento del diritto della alla prestazione richiesta, sebbene applicando in termini di Parte_2 decorrenza la cd. finestra mobile prevista ex lege, avrebbe dovuto condannare l' soccombente al pagamento delle spese di lite, non ricorrendo alcuna CP_1 delle ipotesi che giustificavano la compensazione delle spese. Al riguardo, è utile rammentare che l'art. 92 c.p.c. ha subito recenti e reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile del 1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero ricorressero “altri giusti motivi”, all'esito delle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005 si è stabilito che i giusti motivi dovessero essere “esplicitamente indicati nella motivazione”; con la novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009 la disposizione è stata innovata in senso ancor più incisivo, essendo stato previsto, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, che la compensazione dovesse essere fondata
2 su “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Infine, con la L. n. 162 del 2014 le ipotesi che consentono la compensazione delle spese processuali sono state circoscritte “alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, finché la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Con riferimento a detta disposizione - che viene in rilievo nel caso di specie, atteso che il giudizio di prime cure è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'ultima novella dell'art. 92 c.p.c. - si è osservato che il legislatore ha introdotto una norma elastica (configurabile quando una disposizione di limitato contenuto ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa) volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa «a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (cfr. Cass., S.U., 22 febbraio 2012, n. 2572); fermo restando che le “gravi ed eccezionali ragioni” da indicarsi esplicitamente nella motivazione devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n. 16037/2014 e n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa, significativamente aperta, è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n. 12694/2017). Orbene, osserva la Corte che, nel caso di specie, le ragioni addotte dal primo giudice per giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali ossia la ricorrenza del diritto alla prestazione invocata, non appare integrare un'operazione di sussunzione conforme a legge, avuto riguardo alle scansioni temporali emergenti dagli atti di causa. 4.2. Nemmeno va poi ignorato che, di recente, la Cassazione a Sezioni Unite (n. 32061/2022) - per enunciare il principio di diritto secondo cui «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti 3 dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» - ha insistito sulla centralità nel nostro ordinamento del principio di causalità, in virtù del quale i costi del processo devono essere fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa. Rammenta la Corte: «La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 135 del 1987), la quale, tuttavia, pur desumendone l'irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 13, comma primo, del d.l. n. 132 del 2014, nonché il contrasto della stessa con i canoni del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, nella parte in cui escludeva la facoltà del giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, anche nell'ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti o in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla medesima disposizione, ha tenuto a ribadire la portata generale del principio di soccombenza, affermando che «l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente», ed aggiungendo che «è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa»; in proposito, essa ha posto in risalto anche l'accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda (cfr. sent. n. 77 del 2018; v. anche sent. n. 303 del 1986).» Nel caso in esame non vi è dubbio che alla ricorrente non possa essere rimproverata alcuna intempestività nelle iniziative intraprese né nella fase amministrativa (la domanda è stata proposta al temine del procedimento amministrativo) né in quella giudiziale (proposta successivamente al rigetto del ricorso amministrativo), sicché la stessa ha dovuto intraprendere il giudizio al fine di vedere soddisfatta la propria pretesa, che è stata accolta pienamente, nel rispetto dei requisiti di legge e, quindi, in applicazione della cd. finestra mobile. 5. Ne consegue che l' va condannato al pagamento in favore della CP_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano nella Pt_1 misura e con le modalità di cui al dispositivo, in base al valore della controversia (15.206,15 euro dichiarato dalla stessa ricorrente), applicando, quindi, le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 per lo scaglione da euro 5.200.01 ad euro 26.000,00.
4 Stante la non particolare complessità della questione trattata, (si rammenta che, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti), della presenza di attività istruttoria (espletamento di CTU medica) e del valore della causa, può quindi liquidarsi, sulla base dei valori medi, la somma di euro 4.000,00. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, l'appello odierno, che involge solo il capo relativo alle spese della sentenza gravata, dev'essere accolto, con conseguente riforma sul punto della sentenza di primo grado e con condanna dell' al pagamento in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 primo grado di giudizio, che vanno liquidate in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
6. Nel resto la sentenza impugnata va confermata.
7. Anche le spese processuali del giudizio di appello - liquidate in base al D.M. n. 147/2022 sulla base degli stessi parametri e avuto riguardo al valore come determinato in relazione al motivo di appello (impugnazione del capo relativo alle spese, valore 4.000,00 euro) - seguono la soccombenza dell' CP_1 appellato, con distrazione in favore del procuratore di parte appellante, anticipante.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
31.12.2024 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, avverso la sentenza n. 2760/2024 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 03.07.2024, così provvede: accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento delle spese del doppio CP_1 grado del giudizio, che liquida in € 4.000,00 per il primo grado del giudizio e in € 1.500,00 per il presente giudizio di appello, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. to Roberto Giglio, procuratore dichiaratosi anticipante;
conferma nel resto l'impugnata sentenza. Così deciso in Bari, il 9 ottobre 2025 Il Presidente Dott. ssa Ernesta Tarantino Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(15.02.1963 -Gravina in Puglia, BA), assistita e Parte_1 difesa dall'Avv. to Roberto Giglio;
-Appellante- E Controparte_1
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] assistito e difeso dall'Avv. to Giuseppe Borrelli;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso depositato in data 20.04.2021, adiva il Parte_1
Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir dichiarare, nel contraddittorio con l' , il proprio diritto al riconoscimento della pensione CP_1 di vecchiaia di cui al D.lgs. n. 503/92 a decorrere dal mese di novembre 2018,
o da quella data ritenuta di giustizia e, comunque in epoca antecedente a quella riconosciuta dall' con decorrenza febbraio 2022, e, per l'effetto, CP_1 condannare l' al pagamento, in proprio favore, dei ratei maturati e non CP_1 riscossi, dalla data della effettiva decorrenza della pensione, stante la finestra mobile e l'aspettativa di vita, oltre ad interessi legali come per legge, e comunque nei limiti della prescrizione prevista per legge, nonché al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi. 1.2. L' si costituiva e resisteva alla domanda, instando per l'integrale CP_1 rigetto delle avverse pretese. 1.3. Con sentenza definitiva n. 2760/2024 del 03.07.2024, il Tribunale del Lavoro di Bari, così provvedeva: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla pensione anticipata di vecchiaia al realizzarsi dei requisiti richiesti dalla legge e comunque successivamente al raggiungimento dei requisiti di anzianità assicurativa e contributiva e decorso il tempo di attesa c.d. finestra mobile;
b) compensa le spese processuali tra le parti;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico dell' . CP_1
2. Avverso detta statuizione, interponeva appello con Parte_1 ricorso depositato in data 31.01.2024 per i motivi che di seguito si riportano e si valutano. Ripristinato il contraddittorio, l' ha resistito con apposita memoria del CP_1
06.10.2025, eccependo l'infondatezza del gravame ed instando per l'integrale conferma della gravata sentenza. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, nella parte in cui il giudice monocratico ha disposto la compensazione delle stesse, pur in assenza dei relativi presupposti, avendo, peraltro, accertato il possesso, da parte della
, di tutti i requisiti previsti per legge per accedere al suddetto Pt_1 trattamento pensionistico anticipato, con conseguente riconoscimento della piena fondatezza del beneficio invocato. 4. L'appello è fondato e va accolto. 4.1. Coglie nel segno la doglianza dell'appellante volta a stigmatizzare la violazione da parte del primo giudice del principio della soccombenza, in virtù del quale quest'ultimo, una volta accertato il riconoscimento del diritto della alla prestazione richiesta, sebbene applicando in termini di Parte_2 decorrenza la cd. finestra mobile prevista ex lege, avrebbe dovuto condannare l' soccombente al pagamento delle spese di lite, non ricorrendo alcuna CP_1 delle ipotesi che giustificavano la compensazione delle spese. Al riguardo, è utile rammentare che l'art. 92 c.p.c. ha subito recenti e reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile del 1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero ricorressero “altri giusti motivi”, all'esito delle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005 si è stabilito che i giusti motivi dovessero essere “esplicitamente indicati nella motivazione”; con la novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009 la disposizione è stata innovata in senso ancor più incisivo, essendo stato previsto, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, che la compensazione dovesse essere fondata
2 su “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Infine, con la L. n. 162 del 2014 le ipotesi che consentono la compensazione delle spese processuali sono state circoscritte “alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, finché la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Con riferimento a detta disposizione - che viene in rilievo nel caso di specie, atteso che il giudizio di prime cure è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'ultima novella dell'art. 92 c.p.c. - si è osservato che il legislatore ha introdotto una norma elastica (configurabile quando una disposizione di limitato contenuto ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa) volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa «a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (cfr. Cass., S.U., 22 febbraio 2012, n. 2572); fermo restando che le “gravi ed eccezionali ragioni” da indicarsi esplicitamente nella motivazione devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n. 16037/2014 e n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa, significativamente aperta, è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n. 12694/2017). Orbene, osserva la Corte che, nel caso di specie, le ragioni addotte dal primo giudice per giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali ossia la ricorrenza del diritto alla prestazione invocata, non appare integrare un'operazione di sussunzione conforme a legge, avuto riguardo alle scansioni temporali emergenti dagli atti di causa. 4.2. Nemmeno va poi ignorato che, di recente, la Cassazione a Sezioni Unite (n. 32061/2022) - per enunciare il principio di diritto secondo cui «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti 3 dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» - ha insistito sulla centralità nel nostro ordinamento del principio di causalità, in virtù del quale i costi del processo devono essere fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa. Rammenta la Corte: «La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 135 del 1987), la quale, tuttavia, pur desumendone l'irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 13, comma primo, del d.l. n. 132 del 2014, nonché il contrasto della stessa con i canoni del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, nella parte in cui escludeva la facoltà del giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, anche nell'ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti o in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla medesima disposizione, ha tenuto a ribadire la portata generale del principio di soccombenza, affermando che «l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente», ed aggiungendo che «è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa»; in proposito, essa ha posto in risalto anche l'accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda (cfr. sent. n. 77 del 2018; v. anche sent. n. 303 del 1986).» Nel caso in esame non vi è dubbio che alla ricorrente non possa essere rimproverata alcuna intempestività nelle iniziative intraprese né nella fase amministrativa (la domanda è stata proposta al temine del procedimento amministrativo) né in quella giudiziale (proposta successivamente al rigetto del ricorso amministrativo), sicché la stessa ha dovuto intraprendere il giudizio al fine di vedere soddisfatta la propria pretesa, che è stata accolta pienamente, nel rispetto dei requisiti di legge e, quindi, in applicazione della cd. finestra mobile. 5. Ne consegue che l' va condannato al pagamento in favore della CP_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano nella Pt_1 misura e con le modalità di cui al dispositivo, in base al valore della controversia (15.206,15 euro dichiarato dalla stessa ricorrente), applicando, quindi, le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 per lo scaglione da euro 5.200.01 ad euro 26.000,00.
4 Stante la non particolare complessità della questione trattata, (si rammenta che, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti), della presenza di attività istruttoria (espletamento di CTU medica) e del valore della causa, può quindi liquidarsi, sulla base dei valori medi, la somma di euro 4.000,00. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, l'appello odierno, che involge solo il capo relativo alle spese della sentenza gravata, dev'essere accolto, con conseguente riforma sul punto della sentenza di primo grado e con condanna dell' al pagamento in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 primo grado di giudizio, che vanno liquidate in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
6. Nel resto la sentenza impugnata va confermata.
7. Anche le spese processuali del giudizio di appello - liquidate in base al D.M. n. 147/2022 sulla base degli stessi parametri e avuto riguardo al valore come determinato in relazione al motivo di appello (impugnazione del capo relativo alle spese, valore 4.000,00 euro) - seguono la soccombenza dell' CP_1 appellato, con distrazione in favore del procuratore di parte appellante, anticipante.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
31.12.2024 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, avverso la sentenza n. 2760/2024 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 03.07.2024, così provvede: accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento delle spese del doppio CP_1 grado del giudizio, che liquida in € 4.000,00 per il primo grado del giudizio e in € 1.500,00 per il presente giudizio di appello, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. to Roberto Giglio, procuratore dichiaratosi anticipante;
conferma nel resto l'impugnata sentenza. Così deciso in Bari, il 9 ottobre 2025 Il Presidente Dott. ssa Ernesta Tarantino Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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